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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4691 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito dell'udienza del 12/06/2025, lette le note depositate dal difensore di parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8816/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, come Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Valeria Albora (C.F ) con il quale è domiciliato C.F._2
telematicamente al seguente indirizzo PEC: ed Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sorrento (NA) alla via degli
Aranci 77. Detto procuratore indica, ai sensi dell'art. 2 lett. Q D.L. n. 98/11, quale proprio recapito di fax il numero 081/8081301, nonché quale pec l'indirizzo
. Emai_2 Email_3
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.04.2024 , in epigrafe indicato, Parte_1
premesso: di essere stato dipendente della Controparte_2
assunto con contratto a tempo indeterminato dall'1.12.1985 alla data di pensionamento
27.02.2022 con la qualifica di operaio e di aver svolto mansioni di operatore tecnico come da contratto, inquadrato al parametro retributivo 170 del CCNL degli autoferrotranviari 23 luglio 1976 e successive modifiche ed integrazioni del 12 marzo
1980, 27 novembre 2000 e da ultimo 28 novembre 2015; di non aver percepito, durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio non avendo, nella specie, ricevuto dalla Contr
il pagamento delle voci “indennità perequativa e compensativa a.r. 2011” né della voce “indennità di turno Accordo Nazionale 1981”.
Tanto premesso, il ricorrente ha adito il Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: 1) In caso di contestazione del diritto del ricorrente sin d'ora si chiede accertare e dichiarare la nullità ed /o inopponibilità al ricorrente di qualsiasi norma di accordo o norma contrattuale eccepita da controparte volta ad escludere il pagamento dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa Accordo Regionale 2011 e l'indennità di turno di cui all'Accordo
Nazionale del 1981 nel giorno di ferie in quanto contraria a norme imperative ed alla normativa europea. 2)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva della voce di retribuzione
“indennità perequativa a.r. 2011” e della voce di retribuzione “indennità compensativa a.r. 2011” e l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981
o solo quelle voci che il Giudice vorrà ritenere di giustizia. 3) Per l'effetto condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a corrispondere in favore dell'istante l'importo pari alle differenze retributive tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti all'istante con l'inclusione nella retribuzione giornaliera dell'indennità perequativa e compensativa a.r. 2011” e l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 pari alla somma di Euro 4376.82 maturata per il periodo e la causale sopra indicati, ovvero della diversa somma maggiore o minore anche scaturente dal diverso periodo che l'adito Giudice vorrà ritenere, previa nomina di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
4) Con vittoria di spese e competenze di causa, IVA e CPA, oltre spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
La parte convenuta restava contumace nonostante la regolarità della notifica del ricorso.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, la causa viene decisa all'odierna udienza con sentenza con contestuale motivazione.
*****
La domanda giudiziale è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente questo Giudice, mutando il proprio orientamento al riguardo, ritiene di aderire all'indirizzo espresso, da ultimo, nelle pronunce della Suprema Corte di
Cassazione n°25840/2024 e n°25850/2024, che hanno confermato le sentenze n°553/2023 e 2346/23 rese dalla Corte di Appello di Napoli in riforma delle pronunce di rigetto del Tribunale di Napoli e quivi richiamate anche ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.
Si osserva che ai fini della soluzione della controversia appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n. 22401), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Il particolare la Suprema Corte ha osservato:
" Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno
(art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva
2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012,
e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C- Per_1 Per_2 Per_3
214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 Per_4
della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio
2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può Per_5
derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, CP_3
del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa
To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo
15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He,
C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del
2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare CP_3
le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché SC e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore
...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di
Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto
30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base
(sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia. 17. Questa
Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE Cont 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE".
Fatta tale premessa, in adesione a quanto ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nelle pronunce n. 25840/2024 e n°25850/2024, la motivazione delle sentenze illo tempore impugnate che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali hanno affermato la legittimità della decurtazione operata, non può ritenersi condivisibile. Ed, invero, l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava, per i lavoratori in servizio alla data della stipula, la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa.
L'indennità compensativa/perequativa:
- -sarà determinata in cifra fissa;
- -non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali. Osserva il Tribunale – in adesione a quanto evidenziato nelle pronunce della Corte di
Appello di Napoli poi confermate dalla Suprema Corte di Cassazione nelle pronunce sopra richiamate - che la Corte di Giustizia esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può, pertanto, ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.) oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame
- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra, a pieno titolo, nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Rimane da esaminare, infine, l'indennità di turno, la quale è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza.
Tale indennità non è stata inserita dalle parti sociali fra le voci della “retribuzione normale” ai sensi dell'art. 3, punto 1, dell'accordo nazionale 27.11.2000 bensì è stata ricondotta all'ambito della “retribuzione variabile” in quanto l'accordo del 25.07.2012 ne ha stabilito la corresponsione in correlazione con l'effettiva presenza.
Tuttavia - in aderenza a quanto statuito da Corte d'Appello di Napoli con sentenza n.
553/2023, le cui argomentazioni, ex art. 118 disp. att. c.p.c., qui si richiamano apparendo del tutto condivisibili – “tale solo elemento non appare sufficiente ad escluderla – alla stregua dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia – dalla nozione di “retribuzione” da considerare ai fini del pagamento delle ferie annuali retribuite.
Si tratta, invero, di somme corrisposte in misura fissa per ogni giornata di lavoro, pensionabili e facenti parte della base di calcolo del TFR, che non hanno – dunque – alcuna correlazione con eventi accidentali del rapporto, né sono finalizzate a rimborsare spese sostenute dai dipendenti. Tale indennità non ha alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione, va a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni ed è, quindi, assimilabile a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
Occorre ancora osservare che la ricostruzione appena operata non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore”. Da ultimo, la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 25850/2024, già sopra richiamata, ha accolto tale orientamento, riconoscendo la voce di indennità di turno come assimilabile a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" e, pertanto, da computarsi nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
Sul quantum questo giudice ritiene di dover aderire al conteggio così come redatto dal procuratore di parte ricorrente in quanto correttamente formulato, tenuto conto della individuazione della media dei compensi percepiti dal ricorrente nei 12 mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute nonché dei giorni di lavoro effettivo nell'anno di riferimento.
In definitiva, alla stregua di tutto quanto sovra esposto, in accoglimento della domanda giudiziale previa declaratoria di nullità delle disposizioni negoziali e/o collettive sopra analiticamente indicate volte ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011 e l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981, si accerta e si dichiara il diritto di al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una Parte_1
retribuzione comprensiva delle voci “indennità perequativa ar 11”, “indennità compensativa ar 11” e “indennità di turno a.n. 81” con la conseguente condanna dell' in persona del legale rapp.te p.t., a Controparte_1
corrispondere, in suo favore, le differenze retributive conseguenti, a decorrere dal
01/01/2013 al 27/02/2022, per un importo pari ad € 4.376.82, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 in misura minima tenuto conto della serialità della controversia, considerata l'attività svolta, con attribuzione in favore dell'avv. antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 12.04.2024 nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni negoziali e/o collettive di cui in parte motiva volte ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011 e l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981, accerta e dichiara il diritto di al pagamento, per ciascuna giornata di Parte_1
ferie, di una retribuzione comprensiva delle voci “indennità perequativa ar 11 ”,
“indennità compensativa ar 11” e “indennità di turno a.n. 81” e per l'effetto, condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., a Controparte_1
corrispondere, in suo favore, le differenze retributive conseguenti, a decorrere dall'01/01/2013 alla data di pensionamento del 27.02.2022, per un importo pari ad €
4.376.82, oltre accessori di legge;
condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
al pagamento delle spese di lite parte che liquida, in complessivi € 1.314,00 oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, oltre spese a titolo di contributo unificato, ove dovute, con attribuzione all'avv. Valeria Albora, antistataria.
Così deciso in Napoli in data 12.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Marisa Barbato)