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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/11/2025, n. 2996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2996 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Milano
Sezione prima civile nelle persone dei sigg.ri magistrati:
- dott. IU ON - Presidente relatore
- dott.ssa Serena Baccolini - Consigliere
- dott.ssa Alessandra Arceri - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1541/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. ) e per essa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa, come da procura allegata telematicamente, dell'avv. Gin
[...]
CH GÈ, presso il cui studio sito in Lodi, via Colle Eghezzone 1 è elettivamente domiciliata.
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona dei Controparte_1 P.IVA_2 liquidatori e rappresentata e difesa, come Controparte_2 CP_3 da procura allegata telematicamente, dagli avv. IU Maria Fina e Mariaines
Marangelli, presso il cui studio sito in Milano, via Capuccini 4, è elettivamente domiciliata.
APPELLATA
OGGETTO: contratto di conto corrente. CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 4 1 / 2 0 2 5
* Conclusioni delle parti
per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: In via principale: riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di gravame in fatto e in diritto illustrati dall'appellante nella parte espositiva, e di conseguenza si insiste affinché la sentenza del Tribunale di Lodi venga integralmente riformata nel senso che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano:
- accerti e dichiari che è divenuta piena titolare del credito vantato Parte_1 dal BA PM nei confronti della per effetto della Controparte_1 cessione di crediti in blocco conclusa in data 3 giugno 2021, risultante dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 10 giugno 2021, Parte Seconda, con successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 26 giugno 2021, Parte Seconda;
- accolga l'istanza ex art. 153 II comma c.p.c. depositata da in primo Parte_1 grado e, conseguentemente, rimetta in termini quest'ultima per la produzione del doc. 16, già depositato con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ma non risultante nel fascicolo telematico della causa per un disguido tecnico imputabile al sistema telematico del;
Controparte_4
e conseguentemente: accolga le conclusioni formulate in primo grado da Parte_1
[...]
In via istruttoria, si insiste nella istanza di rimessione in termini depositata in primo grado e pertanto si chiede di essere rimessi in termini per la produzione della dichiarazione di cessione del credito sottoscritta dalla cedente, in realtà già depositata in primo grado quale doc. 16 con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ma non risultante nel fascicolo telematico della causa. Si chiede, ove la Corte lo ritenga opportuno, di poter rammostrare l'effettivo deposito telematico del documento alla Corte anche per mezzo di un raffronto effettuato in udienza attraverso la visione della console avvocato su dispositivo portatile, al fine di comprovare come il doc. 16 ivi depositato sia appunto la dichiarazione di cessione del credito sottoscritta dalla cedente. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
pag. 2/12 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 4 1 / 2 0 2 5
Per : Controparte_1
“In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di potere rappresentativo di e relativa difesa per i motivi di cui in narrativa, con Parte_2 ogni conseguente statuizione di legge;
In via ulteriormente preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., Parte_1 per i motivi di cui alla parte narrativa dell'atto, con ogni conseguente statuizione;
Nel merito: respingere l'impugnazione proposta da poiché infondata Parte_1 in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, confermando la sentenza appellata n° 1038/2024 del Tribunale di Lodi e con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”
*
Fatto e svolgimento del processo
1. - Il processo di primo grado
1.1 – Il ricorso per decreto ingiuntivo
Con il decreto ingiuntivo n. 364, emesso in data 05.04.2024 dal Tribunale di Lodi,
(d'ora in avanti solo ), per il tramite della società Parte_1 Parte_1
ingiungeva alla società (d'ora in Parte_2 CP_1 avanti solo ) il pagamento di € 105.926,31 a titolo di saldo debitorio del conto CP_1 corrente n.157067 aperto presso la dalla predetta società. Controparte_5
L'ingiungente esponeva, a fondamento della propria legittimazione attiva, che la creditrice originaria era stata incorporata da a sua volta Controparte_6 incorporato nel 2016 da BA PM, la quale, all'interno di un'operazione di cartolarizzazione avvenuta nel 2021, aveva ceduto il credito oggetto di causa ad Pt_1
.
[...]
1.2 – L'opposizione al decreto ingiuntivo da parte di CP_1
La società ingiunta si è opposta nei termini di legge al decreto ingiuntivo sollevando molteplici censure rispetto alla pretesa avversaria e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
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- Sezione Prima Civile -
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In primis, ha rilevato il difetto di legittimazione processuale di CP_1 [...] non essendo provato il potere di rappresentanza della stessa Parte_2 rispetto ad . Parte_1
In secundis, l'opponente ha eccepito la mancata prova, da parte di , Parte_1 dell'effettiva titolarità del credito data l'indeterminatezza dell'avviso contenuto in G.U. prodotto in giudizio.
In relazione, poi, al contenuto della pretesa creditoria, la società opponente ha lamentato l'imputazione di importi a suo carico ingiustificati e la prescrizione di parte delle pretese attoree.
1.3 – La comparsa di costituzione di Parte_1
Si è costituita in giudizio ritenendo infondate tutte le eccezioni di Parte_1 controparte, in quanto dalla documentazione prodotta in giudizio si evince la delega alla società alla gestione dei crediti di titolarità di Parte_2 Pt_1
, l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa e la correttezza del quantum della
[...] pretesa creditoria.
1.4 - La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Lodi, con la sentenza n. 203 del 17.04.2025, ha accolto l'opposizione di e, conseguentemente, ha revocato il decreto ingiuntivo sulla scorta delle CP_1 motivazioni che seguono.
Il giudice di primae curae, in virtù del principio della ragione più liquida, ha accolto l'opposizione ritenendo che la società ingiungente non ha provato che il credito azionato rientrasse tra quelli oggetto della cessione in blocco da parte di BA PM.
In particolare, il Tribunale ha rilevato la genericità dell'avviso di cessione prodotto in giudizio, evidenziando l'assenza di un allegato elenco dei crediti ceduti, oltre ad aver dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il doc.16 prodotto da Parte_1 contenente la dichiarazione di cessione del credito per cui è causa da parte della cedente.
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- Sezione Prima Civile -
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In merito a tale documento ha proposto istanza di rimessione in termini, Parte_1 lamentando un malfunzionamento nel sistema dei depositi telematici. Il primo giudice ha rigettato la predetta istanza affermando che la società opposta non aveva provato alcun impedimento, non dipendente dalla sua volontà, che avesse comportato il fallimento della produzione telematica di tale documento.
Il Tribunale di Lodi, ritenute assorbite tutte le ulteriori questioni, ha accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e condannato al pagamento Parte_1 delle spese di lite.
2. - Il giudizio di secondo grado
2.1. - L'atto di citazione in appello
Con atto di citazione in appello ritualmente depositato in data 13 maggio 2025, la società ha impugnato la sentenza n. 203 del 2025 del Tribunale di Parte_1
Lodi, affidandosi a due motivi di gravame e riproponendo poi le medesime difese di merito già svolte in primo grado.
2.1.1. - Primo motivo di gravame: erroneità, contraddittorietà, illogicità e vizio di motivazione della sentenza di primo grado con riferimento alla valutazione della cessione di crediti in blocco.
2.1.2. - Secondo motivo di gravame: erroneità, contraddittorietà, illogicità e vizio di motivazione della sentenza di primo grado con riferimento all'istanza di rimessione in termini presentata.
2.1.3 – Nel caso di accoglimento dei due motivi di cui sopra, l'appellante – non avendo il giudice di primo grado deciso nel merito - chiede l'accoglimento delle conclusionali meritali proposte in primo grado.
2.2 - Comparsa di costituzione e risposta
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello avversario in CP_1 quanto inammissibile e infondato e riproponendo, qualora venisse accolto l'appello, le medesime censure di merito già avanzate in primo grado riguardo all'an e al quantum del credito oggetto di decreto ingiuntivo.
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3. - Svolgimento del processo d'appello
All'esito dell'udienza tenutasi il giorno 8 ottobre 2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 5 novembre 2025 ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. con concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusive. Al termine di tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*
Motivi della decisione
4. - La decisione della Corte
La Corte ritiene totalmente fondato l'appello per i motivi che si vanno ad esporre.
4.1. – Il primo motivo d'appello
4.1.1. - Gli argomenti delle parti
Con il primo motivo evidenzia l'erroneità della decisione del primo Parte_1 giudice laddove ha ritenuto non sufficiente l'avviso in G.U. prodotto in giudizio al fine di dimostrare che il credito oggetto di causa era incluso in quelli oggetto della cessione in blocco intervenuta tra BA PM e l'odierna appellante.
In particolare, la società appellante rileva che il predetto avviso, come richiesto dalla giurisprudenza della Cassazione, risulta sufficientemente specifico, poiché indica tutti i crediti di B.P.M. sorti tra il 1960 e il 2021, classificati a sofferenza e segnalati alla
“Centrale dei rischi”.
La società appellata afferma di non aver contestato l'inclusione del credito nella cessione in blocco oggetto di causa, bensì l'esistenza stessa del contratto, censura che non rende sufficiente per il cessionario produrre in giudizio l'avviso in G.U. ai sensi dell'art. 58 T.U.B., il quale deve prima provare l'esistenza del contratto di cessione;
prova ritenuta non raggiunta nel caso di specie da . CP_1
4.1.2. - Le ragioni della decisione
Il motivo d'appello in esame è fondato.
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La Corte rileva che, contrariamente a quanto affermato da nel presente grado CP_1 di giudizio, la contestazione da essa sollevata e perpetrata per tutto il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto soltanto l'inclusione del credito oggetto di causa nella cessione in blocco pubblicata sulla G.U. del 10 giugno 2021 e non l'esistenza stessa della cessione, questione per vero sollevata dall'appellata solo in sede di appello;
pertanto, come da giurisprudenza consolidata di questa sezione, confermata da molteplici precedenti della Suprema Corte, “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad un'operazione da ritenersi certamente esistente, in quanto non contestata, possono essere ben valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)” (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 22 giugno 2023, n. 17944).
Venendo al caso di specie, la Corte ritiene che l'avviso in G.U. prodotto da Parte_1 sia sufficientemente chiaro e specifico;
in particolare, tale avviso fa riferimento a tutti i crediti di PM derivanti da scoperti bancari, sorti tra il 1960 e il 2021 e i cui debitori siano classificati a sofferenza, tutti requisiti attinenti al credito per cui è causa.
Inoltre, tale avviso contiene un link tramite il quale si risale agevolmente all'elenco dei crediti ceduti, tra i quali compare quello di , essendo presente nella lista il CP_1 codice NDG associato a tale società e presente in tutti gli estratti conto prodotti dalla società creditrice, ossia il codice 11436682, oltre che il codice 97763, identificativo del pag. 7/12 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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rapporto oggetto di giudizio e rinvenibile nella lettera con cui nel 2021 è stata comunicata la messa in sofferenza credito.
Tali elementi fattuali consentono di ritenere provata l'inclusione del credito azionato nella cessione avvenuta tra BA B.P.M. e e, conseguentemente, la Parte_1 legittimazione attiva di quest'ultima.
4.2. – Il secondo motivo d'appello
Il secondo motivo d'appello risulta assorbito nell'accoglimento della precedente doglianza.
La censura in esame, infatti, ha ad oggetto l'ammissibilità di un documento finalizzato a provare l'inclusione vantato da nella cessione in blocca già richiamata in Parte_1 precedenza;
tuttavia, ritenendo la Corte sufficiente ai fini di tale valutazione l'avviso in
G.U. prodotto in giudizio, non risulta necessario consultare ulteriore documentazione inerente a tale questione.
4.3. – Il merito della causa
4.3.1 - Premessa
L'accoglimento del primo motivo d'appello rende necessario affrontare le ulteriori eccezioni di merito sollevate in primo grado dall'opponente e riproposte in grado d'appello.
4.3.1. - Gli argomenti delle parti
La società opponente, riproponendo le questioni ritenute assorbite dalla decisione del primo giudice, lamenta, preliminarmente, il difetto di legittimazione processuale della società in quanto nell'avviso di cessione prodotto in Parte_2 giudizio, il soggetto nominato come “master servicer” da , ossia l'ente Parte_1 deputato a riscuotere il credito, è solo la società Credito Fondiario s.p.a..
Conseguentemente, evidenzia come la procura alle liti prodotta da controparte CP_1 non possa considerarsi valida, in quanto firmata dal dott. il quale non svolge Per_1 alcun ruolo nella società Credito Fondario S.p.a..
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Da ultimo, sempre in relazione alla legittimazione processuale di la società Pt_2 appellata evidenzia che ha conferito procura per essere rappresentata in Parte_1 giudizio a e non all'attuale controparte processuale. Controparte_7
Le ulteriori contestazioni svolte da attengono alla prova del credito azionato. CP_1
In particolare, viene evidenziato che, dopo un primo saldo passivo pari ad € 77.542,45, risalente al 2018, la creditrice originaria ha comunicato unilateralmente l'apertura di un ulteriore rapporto temporaneo con un diverso saldo passivo, salvo poi richiedere il pagamento dell'originario rapporto di credito per un totale di 101.499,93 euro.
contesta, altresì, la valenza probatoria del certificato ex art. 50 T.U.B. CP_1 prodotto da controparte in fase monitoria, ritenendo non sia sufficiente a provare il credito anche nel giudizio di ordinario di cognizione, oltre a ritenere prescritti, ai sensi dell'art. 2948 c.c., tutti gli interessi addebitati a decorrere dalla data del 15 maggio
2018.
Infine, la società appellata lamenta l'applicazione di condizioni contrattuali non pattuite da parte della creditrice originaria.
La società appellata, relativamente alla legittimazione processuale di Parte_2
evidenzia come, nello stesso avviso con cui è stata resa nota la
[...] cessione dei crediti, viene evidenziato che Credito Fondiario S.p.a., nominato come
“master service” da , ha delegato a sua volta Parte_1 Controparte_7 per la gestione, l'amministrazione e il recupero dei crediti. L'appellante illustra, poi, che si è trasformata nella società a Parte_2 Parte_2 cui è stato dato il medesimo incarico per effetto della procura speciale prodotta in giudizio come doc.13.
Pertanto, la società appellante ritiene che sia documentalmente provata la legittimazione processuale di come risulta anche da successiva Parte_2 dichiarazione dell'amministratore unico di . Parte_1
In relazione, invece, alle contestazioni attinenti al quantum del credito, Parte_1 ritiene che debbano essere superate per effetto della produzione di tutti gli estratti conto pag. 9/12 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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attinenti al rapporto per cui è causa, che dimostrano in maniera analitica e consequenziale l'entità del debito di . CP_1
4.3.2. - Le ragioni della decisione
La Corte ritiene fondate le ragioni di . Parte_1
Relativamente alla legittimazione processuale di Parte_2 occorre ricostruire i rapporti tra e le varie mandatarie a cui è stato affidato Parte_1 il compito di riscuotere, tra gli altri, il credito oggetto di causa.
Inizialmente, la cessionaria, come da avviso in G.U., ha delegato come “master servicer” il Credito Fondiario S.p.a., il quale a sua volta ha nominato
[...] quale “special servicer”. A tale soggetto, inoltre, ha Controparte_7 Parte_1 direttamente conferito apposita procura speciale in data 07 giugno 2021 (doc.1 del fascicolo di primo grado di ) al fine di intrattenere rapporti, anche Parte_1 giudiziali, con i debitori dell'appellante.
In virtù di tale procura, la nel mentre divenuta Controparte_7 [...]
come testimoniato dalla lettera dell'amministratore unico della Parte_2 rappresentata (doc.15 del fascicolo di primo grado di ) si è Parte_1 Parte_1 costituita nel presente giudizio e ha nominato quale proprio difensore l'avv. GÈ (v. procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio). La procura conferita nel 2021, infatti, rimane valida anche se il soggetto nominato come rappresentante cambia denominazione, rimanendo il soggetto lo stesso.
Data la predetta sequenza di atti, non rileva il subentro di quale “master CP_8 servicer” di , in quanto anche tale circostanza non priva di efficacia la Parte_1 procura speciale 7 giugno 2021 conferita – anche al fine di intrattenere rapporti, anche giudiziali, con i debitori dell'appellante - da a , ora Parte_1 Controparte_7
. Parte_2
Venendo, poi, alle contestazioni inerenti all'entità del credito azionato, occorre rilevare che la società opposta, che ricopre il ruolo di attore sostanziale in sede di opposizione a pag. 10/12 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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decreto ingiuntivo, ha assolto al proprio onere probatorio producendo in giudizio la sequenza continua degli estratti conto attinenti al rapporto di giudizio.
Non rilevano, invece, sul punto, né le contestazioni attinenti la documentazione prodotta in fase monitoria, la quale, come detto, è stata opportunamente integrata;
né le argomentazioni inerenti l'apertura e la chiusura di ulteriori rapporti da parte della creditrice originaria, in quanto l'unica pretesa fatta valere da è quella Parte_1 attinente al conto corrente n. 157067, il cui andamento è stato adeguatamente ricostruito tramite documentazione bancaria che non è stata oggetto di alcuna censura da parte di
. CP_1
Risultano, poi, del tutto generiche le doglianze inerenti all'applicazione di condizioni contrattuali non pattuite, non avendo l'opponente indicato quali esse siano e quali effetto abbiano prodotto rispetto al credito oggetto di causa.
Quanto, invece, all'eccezione di prescrizione degli interessi, la Corte rileva la genericità della stessa.
L'estinzione del credito per intervenuta prescrizione è, infatti, un'eccezione in senso stretto, che può essere sollevata solo dalle parti e, in quanto tale, deve necessariamente essere circostanziata per consentire la valutazione della stessa da parte del giudice.
Ebbene, in nessuno atto del primo e del secondo grado di giudizio ha spiegato CP_1 su che base ha individuato dies a quo della prescrizione, limitandosi ad indicare la data del 15 maggio 2018, data di cui non è possibile comprendere la rilevanza, tenuto conto che il rapporto per cui è causa si è interrotto definitivamente con il passaggio a sofferenza del rapporto avvenuto nel 2021.
Pertanto, la Corte ritiene fondata la pretesa azionata da . Parte_1
5. – Conclusione e spese
Alla luce delle argomentazioni esposte, la Corte d'Appello di Milano accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna
[...]
al pagamento di euro 105.926,31, oltre a interessi dal dovuto al Controparte_1 saldo.
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In virtù di tale decisione, in applicazione del principio di soccombenza, la Corte
d'Appello di Milano condanna al pagamento delle spese Controparte_1 processuali, che liquida, tenendo conto del valore della causa e in applicazione dei parametri medi, in €14.103,00 (di cui 2552,00 per la fase di studio, 1.628,00 per la fase introduttiva, 5.670,00 per la fase istruttoria e 4.523,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA per il primo grado di giudizio e in
9.991,00 (di cui 2,997,00 per la fase di studio, 1.911,00 per la fase introduttiva e
5.103,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA, per il grado d'appello.
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano – prima sezione civile – definitivamente decidendo la causa r.g. n. 1541/2025, in riforma della sentenza n. 203 del 17.04.2025 del Tribunale di Lodi, così dispone:
I) accoglie l'appello principale;
II) condanna al pagamento di € 105.926,31, oltre a Controparte_1 interessi dal dovuto al saldo;
III) condanna al pagamento, a titolo di spese di lite, Controparte_1 di €14.103,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA per il primo grado di giudizio e in 9.991,00, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA, per il grado d'appello.
Così deciso in Milano, il giorno 5 novembre 2025.
Il Presidente est.
IU ON
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Controparte_9
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In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Milano
Sezione prima civile nelle persone dei sigg.ri magistrati:
- dott. IU ON - Presidente relatore
- dott.ssa Serena Baccolini - Consigliere
- dott.ssa Alessandra Arceri - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1541/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. ) e per essa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa, come da procura allegata telematicamente, dell'avv. Gin
[...]
CH GÈ, presso il cui studio sito in Lodi, via Colle Eghezzone 1 è elettivamente domiciliata.
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona dei Controparte_1 P.IVA_2 liquidatori e rappresentata e difesa, come Controparte_2 CP_3 da procura allegata telematicamente, dagli avv. IU Maria Fina e Mariaines
Marangelli, presso il cui studio sito in Milano, via Capuccini 4, è elettivamente domiciliata.
APPELLATA
OGGETTO: contratto di conto corrente. CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 5 4 1 / 2 0 2 5
* Conclusioni delle parti
per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: In via principale: riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di gravame in fatto e in diritto illustrati dall'appellante nella parte espositiva, e di conseguenza si insiste affinché la sentenza del Tribunale di Lodi venga integralmente riformata nel senso che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano:
- accerti e dichiari che è divenuta piena titolare del credito vantato Parte_1 dal BA PM nei confronti della per effetto della Controparte_1 cessione di crediti in blocco conclusa in data 3 giugno 2021, risultante dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 10 giugno 2021, Parte Seconda, con successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 26 giugno 2021, Parte Seconda;
- accolga l'istanza ex art. 153 II comma c.p.c. depositata da in primo Parte_1 grado e, conseguentemente, rimetta in termini quest'ultima per la produzione del doc. 16, già depositato con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ma non risultante nel fascicolo telematico della causa per un disguido tecnico imputabile al sistema telematico del;
Controparte_4
e conseguentemente: accolga le conclusioni formulate in primo grado da Parte_1
[...]
In via istruttoria, si insiste nella istanza di rimessione in termini depositata in primo grado e pertanto si chiede di essere rimessi in termini per la produzione della dichiarazione di cessione del credito sottoscritta dalla cedente, in realtà già depositata in primo grado quale doc. 16 con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ma non risultante nel fascicolo telematico della causa. Si chiede, ove la Corte lo ritenga opportuno, di poter rammostrare l'effettivo deposito telematico del documento alla Corte anche per mezzo di un raffronto effettuato in udienza attraverso la visione della console avvocato su dispositivo portatile, al fine di comprovare come il doc. 16 ivi depositato sia appunto la dichiarazione di cessione del credito sottoscritta dalla cedente. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
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Per : Controparte_1
“In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di potere rappresentativo di e relativa difesa per i motivi di cui in narrativa, con Parte_2 ogni conseguente statuizione di legge;
In via ulteriormente preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., Parte_1 per i motivi di cui alla parte narrativa dell'atto, con ogni conseguente statuizione;
Nel merito: respingere l'impugnazione proposta da poiché infondata Parte_1 in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, confermando la sentenza appellata n° 1038/2024 del Tribunale di Lodi e con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”
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Fatto e svolgimento del processo
1. - Il processo di primo grado
1.1 – Il ricorso per decreto ingiuntivo
Con il decreto ingiuntivo n. 364, emesso in data 05.04.2024 dal Tribunale di Lodi,
(d'ora in avanti solo ), per il tramite della società Parte_1 Parte_1
ingiungeva alla società (d'ora in Parte_2 CP_1 avanti solo ) il pagamento di € 105.926,31 a titolo di saldo debitorio del conto CP_1 corrente n.157067 aperto presso la dalla predetta società. Controparte_5
L'ingiungente esponeva, a fondamento della propria legittimazione attiva, che la creditrice originaria era stata incorporata da a sua volta Controparte_6 incorporato nel 2016 da BA PM, la quale, all'interno di un'operazione di cartolarizzazione avvenuta nel 2021, aveva ceduto il credito oggetto di causa ad Pt_1
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[...]
1.2 – L'opposizione al decreto ingiuntivo da parte di CP_1
La società ingiunta si è opposta nei termini di legge al decreto ingiuntivo sollevando molteplici censure rispetto alla pretesa avversaria e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
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In primis, ha rilevato il difetto di legittimazione processuale di CP_1 [...] non essendo provato il potere di rappresentanza della stessa Parte_2 rispetto ad . Parte_1
In secundis, l'opponente ha eccepito la mancata prova, da parte di , Parte_1 dell'effettiva titolarità del credito data l'indeterminatezza dell'avviso contenuto in G.U. prodotto in giudizio.
In relazione, poi, al contenuto della pretesa creditoria, la società opponente ha lamentato l'imputazione di importi a suo carico ingiustificati e la prescrizione di parte delle pretese attoree.
1.3 – La comparsa di costituzione di Parte_1
Si è costituita in giudizio ritenendo infondate tutte le eccezioni di Parte_1 controparte, in quanto dalla documentazione prodotta in giudizio si evince la delega alla società alla gestione dei crediti di titolarità di Parte_2 Pt_1
, l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa e la correttezza del quantum della
[...] pretesa creditoria.
1.4 - La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Lodi, con la sentenza n. 203 del 17.04.2025, ha accolto l'opposizione di e, conseguentemente, ha revocato il decreto ingiuntivo sulla scorta delle CP_1 motivazioni che seguono.
Il giudice di primae curae, in virtù del principio della ragione più liquida, ha accolto l'opposizione ritenendo che la società ingiungente non ha provato che il credito azionato rientrasse tra quelli oggetto della cessione in blocco da parte di BA PM.
In particolare, il Tribunale ha rilevato la genericità dell'avviso di cessione prodotto in giudizio, evidenziando l'assenza di un allegato elenco dei crediti ceduti, oltre ad aver dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il doc.16 prodotto da Parte_1 contenente la dichiarazione di cessione del credito per cui è causa da parte della cedente.
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In merito a tale documento ha proposto istanza di rimessione in termini, Parte_1 lamentando un malfunzionamento nel sistema dei depositi telematici. Il primo giudice ha rigettato la predetta istanza affermando che la società opposta non aveva provato alcun impedimento, non dipendente dalla sua volontà, che avesse comportato il fallimento della produzione telematica di tale documento.
Il Tribunale di Lodi, ritenute assorbite tutte le ulteriori questioni, ha accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e condannato al pagamento Parte_1 delle spese di lite.
2. - Il giudizio di secondo grado
2.1. - L'atto di citazione in appello
Con atto di citazione in appello ritualmente depositato in data 13 maggio 2025, la società ha impugnato la sentenza n. 203 del 2025 del Tribunale di Parte_1
Lodi, affidandosi a due motivi di gravame e riproponendo poi le medesime difese di merito già svolte in primo grado.
2.1.1. - Primo motivo di gravame: erroneità, contraddittorietà, illogicità e vizio di motivazione della sentenza di primo grado con riferimento alla valutazione della cessione di crediti in blocco.
2.1.2. - Secondo motivo di gravame: erroneità, contraddittorietà, illogicità e vizio di motivazione della sentenza di primo grado con riferimento all'istanza di rimessione in termini presentata.
2.1.3 – Nel caso di accoglimento dei due motivi di cui sopra, l'appellante – non avendo il giudice di primo grado deciso nel merito - chiede l'accoglimento delle conclusionali meritali proposte in primo grado.
2.2 - Comparsa di costituzione e risposta
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello avversario in CP_1 quanto inammissibile e infondato e riproponendo, qualora venisse accolto l'appello, le medesime censure di merito già avanzate in primo grado riguardo all'an e al quantum del credito oggetto di decreto ingiuntivo.
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3. - Svolgimento del processo d'appello
All'esito dell'udienza tenutasi il giorno 8 ottobre 2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 5 novembre 2025 ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. con concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusive. Al termine di tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*
Motivi della decisione
4. - La decisione della Corte
La Corte ritiene totalmente fondato l'appello per i motivi che si vanno ad esporre.
4.1. – Il primo motivo d'appello
4.1.1. - Gli argomenti delle parti
Con il primo motivo evidenzia l'erroneità della decisione del primo Parte_1 giudice laddove ha ritenuto non sufficiente l'avviso in G.U. prodotto in giudizio al fine di dimostrare che il credito oggetto di causa era incluso in quelli oggetto della cessione in blocco intervenuta tra BA PM e l'odierna appellante.
In particolare, la società appellante rileva che il predetto avviso, come richiesto dalla giurisprudenza della Cassazione, risulta sufficientemente specifico, poiché indica tutti i crediti di B.P.M. sorti tra il 1960 e il 2021, classificati a sofferenza e segnalati alla
“Centrale dei rischi”.
La società appellata afferma di non aver contestato l'inclusione del credito nella cessione in blocco oggetto di causa, bensì l'esistenza stessa del contratto, censura che non rende sufficiente per il cessionario produrre in giudizio l'avviso in G.U. ai sensi dell'art. 58 T.U.B., il quale deve prima provare l'esistenza del contratto di cessione;
prova ritenuta non raggiunta nel caso di specie da . CP_1
4.1.2. - Le ragioni della decisione
Il motivo d'appello in esame è fondato.
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La Corte rileva che, contrariamente a quanto affermato da nel presente grado CP_1 di giudizio, la contestazione da essa sollevata e perpetrata per tutto il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto soltanto l'inclusione del credito oggetto di causa nella cessione in blocco pubblicata sulla G.U. del 10 giugno 2021 e non l'esistenza stessa della cessione, questione per vero sollevata dall'appellata solo in sede di appello;
pertanto, come da giurisprudenza consolidata di questa sezione, confermata da molteplici precedenti della Suprema Corte, “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad un'operazione da ritenersi certamente esistente, in quanto non contestata, possono essere ben valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)” (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 22 giugno 2023, n. 17944).
Venendo al caso di specie, la Corte ritiene che l'avviso in G.U. prodotto da Parte_1 sia sufficientemente chiaro e specifico;
in particolare, tale avviso fa riferimento a tutti i crediti di PM derivanti da scoperti bancari, sorti tra il 1960 e il 2021 e i cui debitori siano classificati a sofferenza, tutti requisiti attinenti al credito per cui è causa.
Inoltre, tale avviso contiene un link tramite il quale si risale agevolmente all'elenco dei crediti ceduti, tra i quali compare quello di , essendo presente nella lista il CP_1 codice NDG associato a tale società e presente in tutti gli estratti conto prodotti dalla società creditrice, ossia il codice 11436682, oltre che il codice 97763, identificativo del pag. 7/12 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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rapporto oggetto di giudizio e rinvenibile nella lettera con cui nel 2021 è stata comunicata la messa in sofferenza credito.
Tali elementi fattuali consentono di ritenere provata l'inclusione del credito azionato nella cessione avvenuta tra BA B.P.M. e e, conseguentemente, la Parte_1 legittimazione attiva di quest'ultima.
4.2. – Il secondo motivo d'appello
Il secondo motivo d'appello risulta assorbito nell'accoglimento della precedente doglianza.
La censura in esame, infatti, ha ad oggetto l'ammissibilità di un documento finalizzato a provare l'inclusione vantato da nella cessione in blocca già richiamata in Parte_1 precedenza;
tuttavia, ritenendo la Corte sufficiente ai fini di tale valutazione l'avviso in
G.U. prodotto in giudizio, non risulta necessario consultare ulteriore documentazione inerente a tale questione.
4.3. – Il merito della causa
4.3.1 - Premessa
L'accoglimento del primo motivo d'appello rende necessario affrontare le ulteriori eccezioni di merito sollevate in primo grado dall'opponente e riproposte in grado d'appello.
4.3.1. - Gli argomenti delle parti
La società opponente, riproponendo le questioni ritenute assorbite dalla decisione del primo giudice, lamenta, preliminarmente, il difetto di legittimazione processuale della società in quanto nell'avviso di cessione prodotto in Parte_2 giudizio, il soggetto nominato come “master servicer” da , ossia l'ente Parte_1 deputato a riscuotere il credito, è solo la società Credito Fondiario s.p.a..
Conseguentemente, evidenzia come la procura alle liti prodotta da controparte CP_1 non possa considerarsi valida, in quanto firmata dal dott. il quale non svolge Per_1 alcun ruolo nella società Credito Fondario S.p.a..
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Da ultimo, sempre in relazione alla legittimazione processuale di la società Pt_2 appellata evidenzia che ha conferito procura per essere rappresentata in Parte_1 giudizio a e non all'attuale controparte processuale. Controparte_7
Le ulteriori contestazioni svolte da attengono alla prova del credito azionato. CP_1
In particolare, viene evidenziato che, dopo un primo saldo passivo pari ad € 77.542,45, risalente al 2018, la creditrice originaria ha comunicato unilateralmente l'apertura di un ulteriore rapporto temporaneo con un diverso saldo passivo, salvo poi richiedere il pagamento dell'originario rapporto di credito per un totale di 101.499,93 euro.
contesta, altresì, la valenza probatoria del certificato ex art. 50 T.U.B. CP_1 prodotto da controparte in fase monitoria, ritenendo non sia sufficiente a provare il credito anche nel giudizio di ordinario di cognizione, oltre a ritenere prescritti, ai sensi dell'art. 2948 c.c., tutti gli interessi addebitati a decorrere dalla data del 15 maggio
2018.
Infine, la società appellata lamenta l'applicazione di condizioni contrattuali non pattuite da parte della creditrice originaria.
La società appellata, relativamente alla legittimazione processuale di Parte_2
evidenzia come, nello stesso avviso con cui è stata resa nota la
[...] cessione dei crediti, viene evidenziato che Credito Fondiario S.p.a., nominato come
“master service” da , ha delegato a sua volta Parte_1 Controparte_7 per la gestione, l'amministrazione e il recupero dei crediti. L'appellante illustra, poi, che si è trasformata nella società a Parte_2 Parte_2 cui è stato dato il medesimo incarico per effetto della procura speciale prodotta in giudizio come doc.13.
Pertanto, la società appellante ritiene che sia documentalmente provata la legittimazione processuale di come risulta anche da successiva Parte_2 dichiarazione dell'amministratore unico di . Parte_1
In relazione, invece, alle contestazioni attinenti al quantum del credito, Parte_1 ritiene che debbano essere superate per effetto della produzione di tutti gli estratti conto pag. 9/12 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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attinenti al rapporto per cui è causa, che dimostrano in maniera analitica e consequenziale l'entità del debito di . CP_1
4.3.2. - Le ragioni della decisione
La Corte ritiene fondate le ragioni di . Parte_1
Relativamente alla legittimazione processuale di Parte_2 occorre ricostruire i rapporti tra e le varie mandatarie a cui è stato affidato Parte_1 il compito di riscuotere, tra gli altri, il credito oggetto di causa.
Inizialmente, la cessionaria, come da avviso in G.U., ha delegato come “master servicer” il Credito Fondiario S.p.a., il quale a sua volta ha nominato
[...] quale “special servicer”. A tale soggetto, inoltre, ha Controparte_7 Parte_1 direttamente conferito apposita procura speciale in data 07 giugno 2021 (doc.1 del fascicolo di primo grado di ) al fine di intrattenere rapporti, anche Parte_1 giudiziali, con i debitori dell'appellante.
In virtù di tale procura, la nel mentre divenuta Controparte_7 [...]
come testimoniato dalla lettera dell'amministratore unico della Parte_2 rappresentata (doc.15 del fascicolo di primo grado di ) si è Parte_1 Parte_1 costituita nel presente giudizio e ha nominato quale proprio difensore l'avv. GÈ (v. procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio). La procura conferita nel 2021, infatti, rimane valida anche se il soggetto nominato come rappresentante cambia denominazione, rimanendo il soggetto lo stesso.
Data la predetta sequenza di atti, non rileva il subentro di quale “master CP_8 servicer” di , in quanto anche tale circostanza non priva di efficacia la Parte_1 procura speciale 7 giugno 2021 conferita – anche al fine di intrattenere rapporti, anche giudiziali, con i debitori dell'appellante - da a , ora Parte_1 Controparte_7
. Parte_2
Venendo, poi, alle contestazioni inerenti all'entità del credito azionato, occorre rilevare che la società opposta, che ricopre il ruolo di attore sostanziale in sede di opposizione a pag. 10/12 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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decreto ingiuntivo, ha assolto al proprio onere probatorio producendo in giudizio la sequenza continua degli estratti conto attinenti al rapporto di giudizio.
Non rilevano, invece, sul punto, né le contestazioni attinenti la documentazione prodotta in fase monitoria, la quale, come detto, è stata opportunamente integrata;
né le argomentazioni inerenti l'apertura e la chiusura di ulteriori rapporti da parte della creditrice originaria, in quanto l'unica pretesa fatta valere da è quella Parte_1 attinente al conto corrente n. 157067, il cui andamento è stato adeguatamente ricostruito tramite documentazione bancaria che non è stata oggetto di alcuna censura da parte di
. CP_1
Risultano, poi, del tutto generiche le doglianze inerenti all'applicazione di condizioni contrattuali non pattuite, non avendo l'opponente indicato quali esse siano e quali effetto abbiano prodotto rispetto al credito oggetto di causa.
Quanto, invece, all'eccezione di prescrizione degli interessi, la Corte rileva la genericità della stessa.
L'estinzione del credito per intervenuta prescrizione è, infatti, un'eccezione in senso stretto, che può essere sollevata solo dalle parti e, in quanto tale, deve necessariamente essere circostanziata per consentire la valutazione della stessa da parte del giudice.
Ebbene, in nessuno atto del primo e del secondo grado di giudizio ha spiegato CP_1 su che base ha individuato dies a quo della prescrizione, limitandosi ad indicare la data del 15 maggio 2018, data di cui non è possibile comprendere la rilevanza, tenuto conto che il rapporto per cui è causa si è interrotto definitivamente con il passaggio a sofferenza del rapporto avvenuto nel 2021.
Pertanto, la Corte ritiene fondata la pretesa azionata da . Parte_1
5. – Conclusione e spese
Alla luce delle argomentazioni esposte, la Corte d'Appello di Milano accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna
[...]
al pagamento di euro 105.926,31, oltre a interessi dal dovuto al Controparte_1 saldo.
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In virtù di tale decisione, in applicazione del principio di soccombenza, la Corte
d'Appello di Milano condanna al pagamento delle spese Controparte_1 processuali, che liquida, tenendo conto del valore della causa e in applicazione dei parametri medi, in €14.103,00 (di cui 2552,00 per la fase di studio, 1.628,00 per la fase introduttiva, 5.670,00 per la fase istruttoria e 4.523,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA per il primo grado di giudizio e in
9.991,00 (di cui 2,997,00 per la fase di studio, 1.911,00 per la fase introduttiva e
5.103,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA, per il grado d'appello.
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano – prima sezione civile – definitivamente decidendo la causa r.g. n. 1541/2025, in riforma della sentenza n. 203 del 17.04.2025 del Tribunale di Lodi, così dispone:
I) accoglie l'appello principale;
II) condanna al pagamento di € 105.926,31, oltre a Controparte_1 interessi dal dovuto al saldo;
III) condanna al pagamento, a titolo di spese di lite, Controparte_1 di €14.103,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA per il primo grado di giudizio e in 9.991,00, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA, per il grado d'appello.
Così deciso in Milano, il giorno 5 novembre 2025.
Il Presidente est.
IU ON
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Controparte_9
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