Decreto cautelare 29 marzo 2025
Decreto cautelare 31 marzo 2025
Ordinanza cautelare 25 giugno 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00861/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00516/2025 REG.RIC.
N. 00735/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 516 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ND IA ZO, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Amadio, Chiara Figura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale FR CO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Aiello, Marco Filippone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ZI OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Cota, RE Zonca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LU DE Re, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Blasi, Franco Enoch, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 735 del 2025, proposto da
LU DE Re, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Blasi, Franco Enoch, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Socio Sanitaria Ospedaliera FR CO - Asst CO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Aiello, Marco Filippone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ZI OR, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
ND IA ZO, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Amadio, Chiara Figura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 516 del 2025:
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della DEiberazione del Direttore Generale dell’ASST FR CO n. 28 del 9 gennaio 2025, con la quale è stato conferito al Dott. ZI OR l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero FR;
- della graduatoria finale della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa Chirurgia Generale del presidio FR, stilata con verbale del 19 dicembre 2024;
- del verbale della Commissione di valutazione del 19 dicembre 2024 e di tutti i relativi allegati, ivi compresa la scheda dei criteri per la valutazione e le schede di valutazione individuali;
- della relazione sintetica dell’avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa Chirurgia Generale del Presidio FR del 19 dicembre 2024;
- ove occorrer possa, della deliberazione n. 954 del 4 luglio 2024 con la quale è stato indetto l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la Direzione della struttura complessa chirurgia generale del presidio ospedaliero FR;
- dell’avviso pubblico pubblicato sul BURL Sez. Concorsi n. 29 del 17 luglio 2024 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale Sez. Concorsi n. 59 del 23 luglio 2024;
- di ogni atto presupposto e conseguenziale, anche non noto al ricorrente.
B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da DE RE CA il 12\3\2025:
- della DEiberazione D.G. dell’ASST FR CO n. 28 del 9.01.2025, pubblicata in data 13.01.2025, avente ad oggetto “Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero FR. Approvazione verbale e provvedimenti conseguenti”, con la quale si è preso atto del verbale in data 19.12.2024 della Commissione di valutazione e della graduatoria di merito ed è stato conferito l’incarico di Direttore al Dott. ZI OR; del verbale delle operazioni della Commissione di valutazione in data 19.12.2024 e di tutti gli atti allo stesso allegati, ivi comprese, in particolare, le schede di valutazione di tutti i candidati, la risultante graduatoria finale; della “scheda criteri per la valutazione” allegata sub 3 al verbale di cui sopra ove avesse ad interpretarsi in senso ostativo alla valutazione ai fini di concorso del ruolo di co-operatore nell’ambito medico di riferimento, in contrasto con la lex specialis di cui all’avviso pubblico; della relazione sintetica dell’avviso pubblico in data 19.1.2024; di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti e, in particolare, in quanto occorra, dell’avviso pubblicato sul BURL, Sez. concorsi, n. 29 del 17.07.2024
C) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NT AN RI il 28\3\2025:
- della DEiberazione del Direttore Generale dell’ASST FR CO n. 28 del 9 gennaio 2025, con la quale è stato conferito al Dott. ZI OR l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero FR;
- della graduatoria finale della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa Chirurgia Generale del presidio FR, stilata con verbale del 19 dicembre 2024;
- del verbale della Commissione di valutazione del 19 dicembre 2024 e di tutti i relativi allegati, ivi compresa la scheda dei criteri per la valutazione e le schede di valutazione individuali;
- della relazione sintetica dell’avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa Chirurgia Generale del Presidio FR del 19 dicembre 2024;
- ove occorrer possa, della deliberazione n. 954 del 4 luglio 2024 con la quale è stato indetto l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la Direzione della struttura complessa chirurgia generale del presidio ospedaliero FR;
- dell’avviso pubblico pubblicato sul BURL Sez. Concorsi n. 29 del 17 luglio 2024 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale Sez. Concorsi n. 59 del 23 luglio 2024;
- di ogni atto presupposto e conseguenziale, anche non noto al ricorrente.
quanto al ricorso n. 735 del 2025:
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della DEiberazione del Direttore Generale n. 28 del 9.01.2025, pubblicata in data 13.01.2025, avente ad oggetto “Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero FR. Approvazione verbale e provvedimenti conseguenti”, con la quale si è preso atto del verbale in data 19.12.2024 della Commissione di valutazione e della graduatoria di merito ed è stato conferito l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero FR al controinteressato Dott. ZI OR;
- del verbale relativo alle operazioni della Commissione di valutazione in data 19.12.2024 e di tutti gli atti allo stesso allegati, ivi comprese, in particolare, le schede di valutazione di tutti i candidati, la risultante graduatoria finale;
- della “scheda criteri per la valutazione” allegata sub 3 al verbale di cui sopra, ove avesse ad interpretarsi in senso ostativo alla valutazione ai fini di concorso del ruolo di cooperatore nell’ambito medico di riferimento, in contrasto con la lex specialis di cui all’avviso pubblico;
- della relazione sintetica dell’avviso pubblico in data 19.01.2024;
- di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti e, in particolare, in quanto occorra, dell’avviso pubblicato sul BURL, Sez. concorsi, n. 29 del 17.07.2024.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati il 23/05/2025:
- della DEiberazione del Direttore Generale n. 569 del 17.04.2025 avente ad oggetto «Revoca, ai sensi della Legge 241/1990, art. 21-quinquies, della deliberazione n. 954 del 04.07.2024 avente ad oggetto “Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero FR” e tutti gli atti conseguenti, compresa la deliberazione n. 28 del 09.01.2025»;
- della DEiberazione del Direttore Generale n. 622 dell’8.05.2025 avente ad oggetto “Indizione di avviso di selezione interna per il conferimento dell’incarico di sostituzione, ex art. 25 comma 3 del CCNL 2019-2021 Area della Sanità sottoscritto in data 23.01.2024, del Direttore della S.C. Chirurgia Generale P.O. FR”;
- dell’allegato alla DEiberazione di cui sopra, titolato “Avviso di selezione interna per l’individuazione del Dirigente medico cui affidare ex art. 25 comma 3 del CCNL 2019-2021 Area della Sanità sottoscritto in data 23.01.2024, l’incarico di sostituzione di Direttore della Struttura Complessa Chirurgia Generale P.O. FR (Disciplina: Chirurgia Generale), nelle more dell’espletamento delle procedure atte alla definitiva copertura dell’incarico” , come oggetto di successiva pubblicazione intercorsa il 12.05.2025;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare:
- degli atti con i quali, nelle more, sia stato eventualmente conferito l’incarico di sostituzione ad interim di cui sopra;
- del non conosciuto, ove già adottato, nuovo avviso pubblico per il conferimento dell’incarico per la direzione di S.C. Chirurgia Generale presso il P.O. FR.
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DE RE CA il 12\8\2025 :
DEiberazione del Direttore Generale n. 780 del 12.06.2025 quale atto sopravvenuto connesso ai provvedimenti impugnati con il ricorso principale ed i primi motivi aggiunti, con il quale l’ASST FR CO ha deliberato di affidare l’incarico temporaneo di sostituzione del Direttore della SC Chirurgia Generale FR al Dott. Marco Lotti, nei cui confronti con la notifica dei secondi motivi aggiunti odierni è stato per l'effetto esteso il contraddittorio.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ZI OR, di LU DE Re e dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale FR CO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il dott. RE RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorso R.G. n. 516/2025.
Il Dott. ZO ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti della procedura di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero FR di Milano, che ha visto vincitore il Dott. ZI OR.
1.1. In fatto, il ricorrente deduce:
- che il bando prevedeva specifici requisiti di competenza chirurgica, esperienza organizzativa e gestionale, nonché criteri di valutazione fondati su curriculum (max 40 punti) e colloquio (max 60 punti, minimo 40);
- che la Commissione giudicatrice ha approvato una scheda di valutazione molto dettagliata per il curriculum, mentre per il colloquio ha individuato solo macro-aree di giudizio senza una chiara ponderazione numerica dei punteggi;
- che la procedura è stata vinta dal Dott. ZI OR con il punteggio di 76,217, mentre il Dott. LU DE Re si è collocato al secondo posto con un punteggio di 75,334, e il ricorrente al terzo posto con un punteggio complessivo di 74,687;
- che il Dott. ZO è risultato primo nella valutazione del curriculum, mentre al colloquio orale ha ricevuto un punteggio di soli 45 punti, a fronte dei 60 punti assegnati al Dott. OR e dei 52 al Dott. DE Re, il tutto inspiegabilmente e senza che possa essere ricostruito l’iter logico della valutazione, anche perché la prova orale non era pubblica.
1.2. In diritto, vengono articolati in via principale i seguenti motivi:
I) Violazione dell’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 8 d.P.R. n. 484/1997. Errata applicazione dei criteri di valutazione del curriculum. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà . Il ricorrente contesta errori nella valutazione dell’attività formativa, dell’esperienza professionale e della produzione scientifica, e chiede un incremento complessivo di 1,595 punti al curriculum, che gli consentirebbe di superare il vincitore.
II) Violazione dell’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 8 d.P.R. n. 484/1997. Errata applicazione dei criteri di valutazione del curriculum del Dott. OR. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. La Commissione avrebbe applicato un criterio generico e non motivato per la valutazione della “tipologia delle istituzioni” con riguardo al Dott. OR.
In via subordinata, viene censurata la modalità di svolgimento del colloquio orale, in base ai seguenti motivi:
III) Violazione dell’art. 15, comma 7 bis, d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 8 d.P.R. n. 484/1997; eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione . Il colloquio sarebbe stato valutato senza preventiva e adeguata predeterminazione dei criteri e dei parametri numerici, e con giudizi generici, apodittici e incoerenti.
IV) Eccesso di potere per violazione del principio di pubblicità e trasparenza delle procedure concorsuali . Il colloquio orale si sarebbe svolto senza apertura al pubblico.
2. Con atto notificato e depositato in data 12.3.2025, il Dott. DE Re ha proposto ricorso incidentale, deducendo:
- che i motivi nn. 1 e 2 del ricorso principale sono irrilevanti perché superati dai maggiori punteggi che gli spetterebbero, e che lo renderebbero il primo in graduatoria;
- che i motivi del ricorso nn. 3 e 4 proposti in via subordinata sono infondati, in quanto le modalità del colloquio erano state preventivamente comunicate e accettate da tutti i candidati, e l’assenza di pubblico sarebbe giustificata da esigenze di imparzialità.
2.1. Il Dott. DE Re articola un unico, articolato motivo di ricorso incidentale:
I) Violazione ed erronea applicazione delle norme e della lex specialis . La commissione avrebbe errato, sotto diversi profili, nella valutazione dei titoli, che avrebbe dovuto vedere il ricorrente incidentale al primo posto.
3. Si è costituita la parte resistente Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) FR-CO per resistere al ricorso.
4. Con atto notificato e depositato il 28.3.2025, il Dott. ZO ha proposto motivi aggiunti, articolando ulteriori censure in relazione ai provvedimenti gravati.
5. Con memoria depositata il 23.4.2025, l’Azienda resistente ha rappresentato e documentato di aver adottato, in data 17.4.2025, la delibera n. 586/2025 con la quale è stata revocata la procedura oggetto del contendere.
6. Alla camera di consiglio del 28.4.2025 fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Dott. ZO ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, in ragione della sopravvenienza della revoca in autotutela della procedura.
7. In vista dell’udienza di merito, con memoria ex art. 73 c.p.a., depositata il 30.12.2025, il Dott. ZO ha dichiarato che il provvedimento di revoca sarebbe satisfattivo delle sue ragioni; tuttavia, avendo il Dott. DE Re proposto ricorso avverso la revoca (nel giudizio con R.G. n. 735/2025, su cui si dirà meglio infra ), l’accoglimento di quest’ultimo gravame riespanderebbe il suo interesse alla decisione.
8. Il Dott. DE Re, con memoria e memoria di replica, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del gravame proposto dal Dott. ZO, poiché quest’ultimo avrebbe dimostrato la mancanza di interesse a coltivare le proprie censure; al riguardo, ha evidenziato che il provvedimento risolutivo del giudizio n. R.G. 516/2025 sarebbe stato impugnato con motivi aggiunti solo nel ricorso n. R.G. 735/2025.
9. Il controinteressato Dott. OR, vincitore della procedura de qua , dopo essersi costituito in giudizio con atto del 14.3.2025, con memoria depositata il 26.1.2026 ha dichiarato di aver svolto altre scelte professionali e di non aver pertanto più interesse alla definizione della controversia.
10 . Il ricorso R.G. n. 735/2025.
Con atto notificato e depositato in data 12.3.2025, rubricato al R.G. n. 735/2025, il Dott. DE Re ha proposto ricorso autonomo avverso gli atti della procedura selettiva per cui è causa.
10.1. L’esponente articola un unico, articolato motivo di gravame:
I) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 della L. 7.08.1990, n. 241, dell’art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, dell’art. 8 del D.P.R. 10.12.1997 n. 484, nonché dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, ragionevolezza e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione ed erronea applicazione dell’avviso di concorso e dei criteri di valutazione predeterminati dalla lex specialis. Eccesso di potere per evidente difetto di istruttoria, illogicità ed irrazionalità, travisamento, disparità di trattamento, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta
La Commissione avrebbe commesso numerosi errori e omissioni nella valutazione, penalizzando il Dott. del Re e sovrastimando il Dott. OR. In particolare si fa riferimento agli “altri titoli”, alla “Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate”, all’attività formativa, di studio, di ricerca e alle pubblicazioni, a titoli accademici, formazione, docenze, corsi specialistici e altri titoli, e alla valutazione della “casistica operatoria”.
11. Con atto notificato il 7.4.2025, e depositato il 14.4.2025, il Dott. ZO ha spiegato intervento ad opponendum e contestualmente proposto ricorso incidentale, deducendo errori nella valutazione dei propri titoli e di quelli dei Dott.ri DE Re e OR.
12. Con memoria depositata il 23.4.2025, l’Azienda resistente ha rappresentato e documentato di aver adottato, in data 17.4.2025, la delibera n. 569/2025 con la quale è stata revocata la procedura oggetto del contendere, e la delibera n. 622/2025, di indizione di incarico ad interim di sostituzione interna.
13. Alla camera di consiglio del 28.4.2025, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, in ragione della sopravvenienza di fatto della revoca in autotutela della procedura.
14. Con atto notificato il 19.5.2025 e depositato il 23.5.2025, il Dott. DE Re ha proposto ricorso per motivi aggiunti avverso la delibera di revoca.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) Sulla DEiberazione di revoca in pretesa autotutela n. 569/2025: Violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 e 21-quinquies della L. 7.08.1990, n. 241. Violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per evidente sviamento dalla causa tipica e per manifeste illogicità, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza, travisamento, carenza di presupposti, ingiustizia manifesta.
Il provvedimento impugnato sarebbe pretestuoso e incoerente, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla correzione degli errori riscontrati anziché revocare l’intera procedura concorsuale. La revoca presenterebbe una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria e non rispetterebbe i presupposti dell’art. 21- quinquies della L. n. 241/1990;
II) Sulla DEiberazione di indizione di incarico ad interim di sostituzione interna n. 622/2025: Illegittimità derivata per i profili già dedotti al motivo 1 che precede, da intendersi qui tutti integralmente richiamati. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 25, comma, 3 del CCNL 2019-2021 Area della Sanità sottoscritto in data 23.01.2024. Eccesso di potere per ulteriori profili di sviamento dalla causa tipica, manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e carenza di presupposti.
La deliberazione di indizione di incarico ad interim di sostituzione interna sarebbe illegittima per illegittimità derivata, nonché per violazione dell’art. 25, comma 3, del CCNL 2019-2021 Area Sanità, che consente la sostituzione del Direttore di Struttura Complessa solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure concorsuali, in caso di cessazione del rapporto di lavoro del titolare.
15. Le parti hanno svolto attività difensiva in vista dell’udienza pubblica.
15.1. Nello specifico, l’Azienda resistente sostiene l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti. Afferma che la revoca sarebbe motivata dal mutamento oggettivo della situazione di fatto, determinato dalle controversie giurisdizionali che hanno sollevato censure sistemiche della procedura, e dal riscontro di errori materiali, di valutazioni opinabili e di incertezze sulle modalità di svolgimento del colloquio finale.
16. L’udienza pubblica del 3.2.2026
All’udienza pubblica del 3.2.2026, le cause sub R.G. nn. 516/2025 e 735/2025 sono state chiamate congiuntamente e, all’esito della discussione, sono passate in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in epigrafe, attesa la connessione oggettiva e soggettiva tra di essi.
Emerge, infatti, che si tratta di impugnazioni di atti afferenti alla medesima procedura di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa Chirurgia Generale del presidio FR. Assume inoltre rilievo la sostanziale identità di contenuti tra il ricorso presentato dal Dott. DE Re nel giudizio avente R.G. n. 735/2025 e la memoria da quest’ultimo depositata in quello avente R.G. n. 516/2025.
2. Il Collegio ritiene necessario, per evidenti ragioni di ordine logico, esaminare prioritariamente il ricorso per motivi aggiunti proposto dal Dott. DE Re nel giudizio con R.G. n. 735/2025, avverso la delibera n. 569/2025 di revoca della procedura e la delibera n. 622/2025, di indizione di incarico ad interim di sostituzione interna.
3. Il primo motivo è infondato.
4. Ad avviso del ricorrente, l’atto di revoca sarebbe illegittimo per motivazione viziata, eccesso di potere e violazione dei presupposti di cui all’art. 21- quinquies della L. n. 241/1990.
4.1. Preliminarmente, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato deve essere qualificato, in ragione della sua sostanza (oltre che della sua forma), come atto di revoca ai sensi dell’art. 21- quinquies della legge n. 241 del 1990, essendo fondato su una nuova valutazione dell’opportunità dell’atto ritirato; pertanto la sua legittimità deve essere vagliata in base a tale disposizione normativa.
L’art. 21- quinquies , comma 1, della legge n. 241/1990 dispone che:
“ 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo ”.
Il potere di revoca ha confini ampi, dal momento che l’art. 21 quinquies contempla tre presupposti alternativi per la legittima adozione del provvedimento: i sopravvenuti motivi di pubblico interesse; il mutamento della situazione di fatto; la nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (c.d. ius poenitendi ).
Per condivisibile giurisprudenza, “l e valutazioni che fa la P.A. per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico, con l’esercizio del potere di cui all'art. 21 quinquies, l. n. 241/1990, dettato in tema di revoca dei provvedimenti amministrativi, ad essa affidato dalla legge sono ampiamente discrezionali e, come tali, sottratte al sindacato di legittimità del G.A., salvo che non siano manifestamente inficiate da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti ” (T.A.R. Lecce, 27 dicembre 2022, n. 2058; Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2022, n. 833; Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2945).
Giova poi evidenziare che una procedura selettiva ben può essere revocata non solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, ma anche per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (T.A.R. Veneto, Sez. II, 11 dicembre 2024, n. 2946).
Pertanto il provvedimento di revoca della procedura può essere legittimamente motivato sulla base di una nuova valutazione dell’interesse pubblico, in virtù della discrezionalità di cui gode l’amministrazione nell’esercizio del cosiddetto ius poenitendi (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 1° settembre 2025, n. 6002).
DE resto, prima della concreta assunzione lavorativa, il candidato di un concorso pubblico è titolare non di un diritto soggettivo alla sua conclusione, bensì di un interesse legittimo (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, n. 11542; nello stesso senso, ex aliis , Cons. Stato, Sez. VII, 20 settembre 2024, n. 7702).
4.2. Fatte tali necessaria premesse, reputa il Collegio che nel caso di specie l’Azienda resistente abbia correttamente assolto all’onere motivazionale sulla stessa incombente, avendo chiaramente esternato nell’ambito del provvedimento le diverse ragioni che, ad avviso della stessa, hanno reso maggiormente conforme al pubblico interesse procedere alla revoca della procedura piuttosto che alla conclusione della stessa.
Nel provvedimento del 17.4.2025 impugnato, infatti, l’Azienda ha evidenziato che:
- gli esiti della procedura concorsuale sono stati oggetto di diverse impugnative (ricorso principale R.G. n. 516/2025, ricorso incidentale e ricorso per motivi aggiunti nel medesimo giudizio; ricorso autonomo R.G. n. 735/2025 con intervento e ricorso incidentale nello stesso giudizio);
- in conseguenza dei diversi ricorsi e domande incidentali, sono stati riscontrati errori materiali documentali e una dicotomia tra giudizio complessivo e atti;
- la situazione di incertezza, anche alla luce dei giudizi attivati, potrebbe pregiudicare l’Azienda sul piano di programmazione dell’attività e della gestione delle risorse umane, il tutto con il rischio di nocumento per gli stessi pazienti in cura.
All’esito di tale ricognizione, l’Amministrazione ha ritenuto necessario procedere all’indizione di una nuova procedura per l’individuazione di un direttore della struttura.
Il Collegio ritiene che la motivazione posta a fondamento della revoca della procedura sfugga al suo sindacato, non apparendo affetta da manifesta irragionevolezza, difetti logici, violazione dell’imparzialità o travisamento istruttorio.
Nella fattispecie in esame, infatti, rientrava nel margine di discrezionalità dell’Amministrazione procedente la valutazione circa la persistenza dell’interesse alla conclusione di una procedura ad esito ampiamente incerto in ragione delle diverse impugnative proposte e delle criticità emerse a seguito di una rivalutazione degli atti, anche alla luce delle censure formulate nei giudizi de quibus .
Le considerazioni riportate nell’atto appaiono idonee ad integrare i sopravvenuti motivi di pubblico interesse e il mutamento della situazione di fatto posti a base della determinazione finale di revoca.
Solo per completezza, si osserva che, per giustificare l’atto di revoca non sarebbe stata neppure necessaria una motivazione particolarmente penetrante, atteso che fino a quando la stipula del contratto di lavoro non muti la posizione giuridica in capo al lavoratore, da interesse legittimo in diritto soggettivo, permane in capo all’amministrazione una ampia facoltà di monitorare l’esistenza o meno del pubblico interesse a portare a compimento la procedura concorsuale (cfr. da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater , 31 gennaio 2025, n. 2265).
Alla stregua delle considerazioni esposte, ritiene quindi il Collegio che il provvedimento di ritiro della procedura rechi una sufficiente motivazione, e non presenti profili di illogicità, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Ne consegue l’infondatezza del motivo.
5. Il secondo motivo, con cui si lamenta l’illegittimità dell’atto di indizione di incarico ad interim di sostituzione interna per invalidità derivata, nonché per violazione dell’art. 25, comma 3, del CCNL 2019-2021 è parimenti infondato.
5.1. Innanzitutto, i vizi di invalidità derivata devono ritenersi insussistenti, in considerazione del rigetto del primo mezzo di gravame.
5.2. Quanto ai dedotti vizi propri, giova preliminarmente osservare che l’art. 25 del vigente CCNL dell’Area Sanità 2019-2021, stabilisce, al comma 3, che “ Nel caso che l’assenza (…) del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa (…) sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene: (…) per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al DPR 484/1997 e s.m.i
La delibera impugnata appare conforme a tale disposizione, e immune dal dedotto vizio di eccesso di potere. Detta delibera è infatti volta a indire, per il tempo necessario all’espletamento del nuovo concorso (a seguito della revoca disposta con l’atto del 17.4.2025), una procedura di selezione interna per individuare un responsabile della UOC di Chirurgia Generale, coerentemente con quanto previsto dall’art. 25 cit.
Il ricorrente censura, a ben vedere, il fatto che la procedura de qua non sia stata indetta a far data dalla cessazione del precedente Direttore, avvenuta l’1.03.2024.
Ad avviso del Collegio, tuttavia, si tratta di rilievi che non incidono sulla validità del provvedimento gravato, e che il ricorrente avrebbe dovuto far valere tempestivamente, deducendo, semmai, l’illegittimità del precedente atto di conferimento dell’incarico ad interim.
Ne deriva l’infondatezza del motivo.
6. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio R.G. n. 735/2025 deve essere rigettato.
Ne consegue l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dei restanti ricorsi nel giudizio R.G. n. 735/2025 e in quello avente R.G. n. 516/2025, dai quali i ricorrenti non potrebbero trarre alcuna utilità.
7. La peculiarità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, li riunisce e così dispone:
- respinge il ricorso per motivi aggiunti del giudizio R.G. n. 735/2025;
- dichiara i restanti ricorsi, motivi aggiunti e ricorsi incidentali improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
- compensa le spese tra tutte le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA LL, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
RE RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE RI | FA LL |
IL SEGRETARIO