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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16988 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del giudice unico, dott. Vittorio Carlomagno, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al N. 52489 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 posta in deliberazione all'udienza del 18.06.25 tra
società pubblica per azioni di diritto russo, con sede legale nella città Parte_1 di Mosca, via Arbat n° 10, ed ufficio di rappresentanza generale per l'Italia, in Roma nella via Sardegna 38,
(P.IVA , in persona del legale rappresentante per l'Italia, dott. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Tatiana Della Marra con studio in Roma Via Giunio Bazzoni 3,
APPELLANTE
e
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in Roma, Via Ombrone n. 12/C, che agisce quale mandataria in nome e per conto del Sig.
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Longo Bifano Parte_3
APPELLATA
OGGETTO: trasporto aereo, appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n° 3087/21, depositata il 10/02/2021 conclusioni per parte appellante in riforma della sentenza impugnata, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva dell'attore, e conseguentemente annullare la sentenza impugnata, assolvendo comunque nel merito l'appellante Pt_1 da ogni avversa domanda;
in ogni caso con vittoria delle spese del grado, e loro attribuzione al procuratore antistatario.
conclusioni per parte appellata:
▪ in via preliminare, rigettare e/o dichiarare inammissibile l'appello avversario siccome proposto avverso sentenza pronunciata dal Giudice di Pace secondo equità ex art. 113 comma 2 c.p.c.;
▪ sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_1
e per l'effetto, rigettare l'appello;
[...] ▪ nel merito, rigettare l'appello avversario, poiché infondato in fatto e in diritto;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata ha accolto la domanda proposta dalla mandataria avente per Controparte_1 oggetto la compensazione pecuniaria ex Reg. CE 261/04 in conseguenza del ritardo di tredici ore sofferto dal viaggiatore, Sig. , rispetto all'orario garantito dalla compagnia aerea, del volo n. SU2410 Parte_3 programmato per il giorno 1 luglio 2019 con tratta Denpasar – Milano Malpensa con scalo a Mosca, e condannato la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 400,00. Pt_1
La sentenza ha affermato, sulla base di un rinvio alla documentazione prodotta dalla parte, che l'attore ha fornito la prova della domanda.
Parte appellante deduce la nullità della sentenza per assenza di motivazione ex art. 132 c.p.c. ed eccepisce la violazione degli artt. 77 e 317 c.p.c., nonché l'inapplicabilità del regolamento CE 261/04.
Parte appellata, regolarmente costituitasi, ha dedotto l'inammissibilità dell'appello proposto avverso sentenza pronunciata dal Giudice di Pace secondo equità ex art. 113 comma 2 c.p.c., ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva nel presente gravame e ha contestato tutto quanto dedotto da parte appellante.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 18.6.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
***
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
Non è applicabile al caso di specie il combinato disposto dagli artt. 339, co. III e 113, co. II c.p.c., secondo cui sono inappellabili e suscettibili di ricorso per cassazione tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di € 1.100, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, salvo che per violazione delle norme sul procedimento. Ed infatti, sebbene il valore della controversia proposta avanti al giudice di pace fosse di € 400,00, l'appello è ammissibile, trattandosi di un rapporto giuridico che trae origine da un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., da decidersi secondo diritto a prescindere dal valore della controversia, risultando per tabulas che il Sig.
ha acquistato il titolo di viaggio in modalità telematica, sottoscrivendo, quindi, un contratto per Parte_3 adesione predisposto dalla compagnia aerea per regolare una serie indeterminata di rapporti giuridici.
Nel giudizio dinanzi al giudice di pace le parti possono, a norma dell'art. 317 cod. proc. civ., farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto, ossia stare in giudizio tramite un mandatario con rappresentanza, anche se non munito di potere rappresentativo nel rapporto sostanziale, ma tale facoltà non si estende anche al giudizio di impugnazione, atteso che il citato art. 317 è incluso tra le "disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace" e che esso, avendo carattere derogatorio della disciplina ordinaria in materia di capacità processuale e perciò indubbia natura eccezionale, non può, a norma dell'art. 14 disp. prel. cod. civ., essere applicato oltre i casi espressamente considerati (Cass. Sez. U, Sentenza n.
48 del 08/02/2001).
L'art. 317 c.p.c., nel prevedere che le parti possono farsi rappresentare in giudizio da persona munita di mandato in calce alla citazione o in atto separato, non richiede che la scrittura privata di conferimento sia munita di autenticazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8339 del 21/04/2005).
La nota regola secondo cui il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, non trova quindi applicazione nel procedimento dinanzi al giudice di pace, né si richiede per il conferimento della procura alcuna forma particolare.
pertanto sarebbe stata comunque legittimata a rappresentare il viaggiatore nella fase Controparte_1 di primo grado, e si palesa così l'infondatezza del primo motivo di appello di Pt_1
Per quanto riguarda la presente fase di appello si osserva quanto segue.
Il difetto di idonea procura per la fase di secondo grado non è un vizio che potrebbe determinare l'inammissibilità dell'impugnazione attenendo, eventualmente, solo alla costituzione in giudizio della parte appellata, ed essendo l'appellante unicamente onerato di notificare l'impugnazione, da proporsi nei confronti della controparte, nel luogo indicato dall'art. 330 c.p.c.
Non sussiste comunque il difetto di rappresentanza, avendo agito, sia in primo che CP_1 CP_1 in secondo grado, sulla base del “mandato passeggeri” prodotto in atti col quale il viaggiatore la ha incaricata di proporre reclamo alla compagnia per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento n. 261/04 CE e/o ogni altra somma dovuta a titolo di rimborso e/o risarcimento del danno sulla base della normativa nazionale ed internazionale applicabile e di svolgere ogni attività collegata e conseguente, compresa l'eventuale proposizione della domanda giudiziale, attribuendole così anzitutto un potere di rappresentanza sostanziale per lo svolgimento delle attività sopra indicate e sulla base di esso anche di rappresentanza processuale, di talché non si è verificata alcuna violazione dell'art. 77 comma 1° c.p.c. che, nei giudizi di Tribunale, richiede che il rappresentante processuale della parte ne sia anche rappresentante sostanziale. Al riguardo v. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 25361 del 16/09/2025, relativa ad un caso analogo: “i passeggeri, sottoscrivendo il “modulo richiesta risarcimento”, hanno dato incarico esclusivo all'odierna controricorrente “per rappresentarli legalmente e processualmente per il disagio relativo al volo specificato” ***. Dal tenore della suddetta scrittura, sottoscritta dall'amministratore della *** e dal passeggero principale, ***, anche in nome e per conto del passeggero aggiuntivo, ***, si evince chiaramente che questi ultimi hanno conferito all'odierna controricorrente anche un potere di rappresentanza sostanziale che la legittimava ad agire per conto dei rappresentati a tutela dei loro diritti sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale.”
Nel merito si osserva quanto segue.
In base all'art. 2 lett. c) del Reg 261/04 per “vettore comunitario” si intende “un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE)
n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei”. Il Reg. 2407/92 prevede che lo stato membro è competente al rilascio della licenza di esercizio in favore dei soli vettori che abbiano il loro “principale centro di attività” e loro “sede sociale” nel suo territorio e richiede che la partecipazione di maggioranza sia detenuta da uno Stato membro e/o da cittadini di uno Stato membro, condizioni che non sussistono nei confronti di che è la compagnia di bandiera russa. Pt_1
Non avrebbe fondamento la questione della disparità di trattamento fra viaggiatori o fra vettori determinata dai limiti di applicabilità del Reg. 261/04, i quali sono chiaramente determinati in funzione dell'esigenza di dettare una uniforme regolamentazione della materia, a tutela dei consumatori e della concorrenza, all'interno del mercato comune, individuato secondo un duplice criterio: la domanda di voli in partenza da scali situati nell'unione europea;
l'offerta di voli da parte di vettori comunitari, diretta a scali situati nell'unione europea. Rimane peraltro disponibile, ovviamente, la tutela risarcitoria, alle condizioni previste dai singoli ordinamenti nazionali.
Per queste ragioni il Reg. CE 261/04, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, si deve ritenere inapplicabile ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) e b), trattandosi di volo in partenza da un aeroporto non situato nel territorio di uno stato membro e di un volo operato da un vettore non comunitario.
Si deve escludere anche la applicazione analogica del Regolamento, che , come rilevato da Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9474 del 09/04/2021, configura una disciplina speciale che si applica, ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento medesimo, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione, non estensibile analogicamente oltre i predetti casi, al di fuori dei quali resta applicabile il principio generale di cui agli artt.1223 e 2697 c.c., secondo cui il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, mentre il creditore è onerato della prova tanto delle conseguenze dannose quanto del loro collegamento causale con la condotta del debitore, secondo il nesso di cd. causalità giuridica.
E' ugualmente da escludere che gli importi delle indennità previste dal medesimo Regolamento possano essere utilizzati per la liquidazione equitativa di un danno, in difetto di allegazione e prova di un danno risarcibile. Infatti la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. presuppone: a) la certa esistenza di un danno risarcibile (il potere di liquidazione equitativa non potendo supplire alla mancata prova dell'esistenza stessa di un danno risarcibile); b) l'impossibilità o rilevante difficoltà di quantificarlo, che deve essere oggettiva, cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta, ed incolpevole, cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova.
Nel caso del ritardo aereo il danno risarcibile si identifica interamente con le utilità ed i vantaggi, estranei al vincolo obbligatorio, che siano andati eventualmente perduti in ragione del ritardo (lucro cessante) e/o con i maggiori esborsi eventualmente resisi necessari (danno emergente). Ciò, però, colloca il danno risarcibile sul piano dei c.d. danni consequenziali o estrinseci, distinti dal danno primario o intrinseco rappresentato dal mancato conseguimento o dal conseguimento inesatto dell'utilità contrattualmente dovuta ed attesa;
poiché tali ulteriori vantaggi e utilità perdute eccedono il perimetro dell'obbligazione, è onere del creditore farne specifica allegazione e darne dimostrazione, sia pure attraverso presunzioni, fondate su massime di comune esperienza. Solo una volta verificata l'esistenza di tali allegazioni e ritenutane la loro fondatezza, potrà farsi utile ricorso alla liquidazione equitativa del danno (cfr. Cass. Sez. 6-3, ordinanza n.
27051 del 6 ottobre 2021, non massimata, e Cass. Sez. 3, sentenza n. 20941 del 26/07/2024, relative al risarcimento del danno da ritardo aereo).
Pertanto l'appello deve essere accolto e la domanda proposta in primo grado rigettata. Le spese dei due gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott. Vittorio Carlomagno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3087/21, depositata il 10 febbraio 2021, non notificata, del
Giudice di Pace di Roma, in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da n nome e per conto di Controparte_1 Parte_3 condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida per la fase di primo grado in € 450,00, per la fase di secondo grado in € 550,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Tatiana Della Marra.
Così deciso in Roma, il 3.12.25 IL GIUDICE
Dott. Vittorio Carlomagno
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del giudice unico, dott. Vittorio Carlomagno, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al N. 52489 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 posta in deliberazione all'udienza del 18.06.25 tra
società pubblica per azioni di diritto russo, con sede legale nella città Parte_1 di Mosca, via Arbat n° 10, ed ufficio di rappresentanza generale per l'Italia, in Roma nella via Sardegna 38,
(P.IVA , in persona del legale rappresentante per l'Italia, dott. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Tatiana Della Marra con studio in Roma Via Giunio Bazzoni 3,
APPELLANTE
e
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in Roma, Via Ombrone n. 12/C, che agisce quale mandataria in nome e per conto del Sig.
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Longo Bifano Parte_3
APPELLATA
OGGETTO: trasporto aereo, appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n° 3087/21, depositata il 10/02/2021 conclusioni per parte appellante in riforma della sentenza impugnata, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva dell'attore, e conseguentemente annullare la sentenza impugnata, assolvendo comunque nel merito l'appellante Pt_1 da ogni avversa domanda;
in ogni caso con vittoria delle spese del grado, e loro attribuzione al procuratore antistatario.
conclusioni per parte appellata:
▪ in via preliminare, rigettare e/o dichiarare inammissibile l'appello avversario siccome proposto avverso sentenza pronunciata dal Giudice di Pace secondo equità ex art. 113 comma 2 c.p.c.;
▪ sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_1
e per l'effetto, rigettare l'appello;
[...] ▪ nel merito, rigettare l'appello avversario, poiché infondato in fatto e in diritto;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata ha accolto la domanda proposta dalla mandataria avente per Controparte_1 oggetto la compensazione pecuniaria ex Reg. CE 261/04 in conseguenza del ritardo di tredici ore sofferto dal viaggiatore, Sig. , rispetto all'orario garantito dalla compagnia aerea, del volo n. SU2410 Parte_3 programmato per il giorno 1 luglio 2019 con tratta Denpasar – Milano Malpensa con scalo a Mosca, e condannato la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 400,00. Pt_1
La sentenza ha affermato, sulla base di un rinvio alla documentazione prodotta dalla parte, che l'attore ha fornito la prova della domanda.
Parte appellante deduce la nullità della sentenza per assenza di motivazione ex art. 132 c.p.c. ed eccepisce la violazione degli artt. 77 e 317 c.p.c., nonché l'inapplicabilità del regolamento CE 261/04.
Parte appellata, regolarmente costituitasi, ha dedotto l'inammissibilità dell'appello proposto avverso sentenza pronunciata dal Giudice di Pace secondo equità ex art. 113 comma 2 c.p.c., ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva nel presente gravame e ha contestato tutto quanto dedotto da parte appellante.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 18.6.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
***
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
Non è applicabile al caso di specie il combinato disposto dagli artt. 339, co. III e 113, co. II c.p.c., secondo cui sono inappellabili e suscettibili di ricorso per cassazione tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di € 1.100, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, salvo che per violazione delle norme sul procedimento. Ed infatti, sebbene il valore della controversia proposta avanti al giudice di pace fosse di € 400,00, l'appello è ammissibile, trattandosi di un rapporto giuridico che trae origine da un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., da decidersi secondo diritto a prescindere dal valore della controversia, risultando per tabulas che il Sig.
ha acquistato il titolo di viaggio in modalità telematica, sottoscrivendo, quindi, un contratto per Parte_3 adesione predisposto dalla compagnia aerea per regolare una serie indeterminata di rapporti giuridici.
Nel giudizio dinanzi al giudice di pace le parti possono, a norma dell'art. 317 cod. proc. civ., farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto, ossia stare in giudizio tramite un mandatario con rappresentanza, anche se non munito di potere rappresentativo nel rapporto sostanziale, ma tale facoltà non si estende anche al giudizio di impugnazione, atteso che il citato art. 317 è incluso tra le "disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace" e che esso, avendo carattere derogatorio della disciplina ordinaria in materia di capacità processuale e perciò indubbia natura eccezionale, non può, a norma dell'art. 14 disp. prel. cod. civ., essere applicato oltre i casi espressamente considerati (Cass. Sez. U, Sentenza n.
48 del 08/02/2001).
L'art. 317 c.p.c., nel prevedere che le parti possono farsi rappresentare in giudizio da persona munita di mandato in calce alla citazione o in atto separato, non richiede che la scrittura privata di conferimento sia munita di autenticazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8339 del 21/04/2005).
La nota regola secondo cui il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, non trova quindi applicazione nel procedimento dinanzi al giudice di pace, né si richiede per il conferimento della procura alcuna forma particolare.
pertanto sarebbe stata comunque legittimata a rappresentare il viaggiatore nella fase Controparte_1 di primo grado, e si palesa così l'infondatezza del primo motivo di appello di Pt_1
Per quanto riguarda la presente fase di appello si osserva quanto segue.
Il difetto di idonea procura per la fase di secondo grado non è un vizio che potrebbe determinare l'inammissibilità dell'impugnazione attenendo, eventualmente, solo alla costituzione in giudizio della parte appellata, ed essendo l'appellante unicamente onerato di notificare l'impugnazione, da proporsi nei confronti della controparte, nel luogo indicato dall'art. 330 c.p.c.
Non sussiste comunque il difetto di rappresentanza, avendo agito, sia in primo che CP_1 CP_1 in secondo grado, sulla base del “mandato passeggeri” prodotto in atti col quale il viaggiatore la ha incaricata di proporre reclamo alla compagnia per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento n. 261/04 CE e/o ogni altra somma dovuta a titolo di rimborso e/o risarcimento del danno sulla base della normativa nazionale ed internazionale applicabile e di svolgere ogni attività collegata e conseguente, compresa l'eventuale proposizione della domanda giudiziale, attribuendole così anzitutto un potere di rappresentanza sostanziale per lo svolgimento delle attività sopra indicate e sulla base di esso anche di rappresentanza processuale, di talché non si è verificata alcuna violazione dell'art. 77 comma 1° c.p.c. che, nei giudizi di Tribunale, richiede che il rappresentante processuale della parte ne sia anche rappresentante sostanziale. Al riguardo v. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 25361 del 16/09/2025, relativa ad un caso analogo: “i passeggeri, sottoscrivendo il “modulo richiesta risarcimento”, hanno dato incarico esclusivo all'odierna controricorrente “per rappresentarli legalmente e processualmente per il disagio relativo al volo specificato” ***. Dal tenore della suddetta scrittura, sottoscritta dall'amministratore della *** e dal passeggero principale, ***, anche in nome e per conto del passeggero aggiuntivo, ***, si evince chiaramente che questi ultimi hanno conferito all'odierna controricorrente anche un potere di rappresentanza sostanziale che la legittimava ad agire per conto dei rappresentati a tutela dei loro diritti sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale.”
Nel merito si osserva quanto segue.
In base all'art. 2 lett. c) del Reg 261/04 per “vettore comunitario” si intende “un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE)
n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei”. Il Reg. 2407/92 prevede che lo stato membro è competente al rilascio della licenza di esercizio in favore dei soli vettori che abbiano il loro “principale centro di attività” e loro “sede sociale” nel suo territorio e richiede che la partecipazione di maggioranza sia detenuta da uno Stato membro e/o da cittadini di uno Stato membro, condizioni che non sussistono nei confronti di che è la compagnia di bandiera russa. Pt_1
Non avrebbe fondamento la questione della disparità di trattamento fra viaggiatori o fra vettori determinata dai limiti di applicabilità del Reg. 261/04, i quali sono chiaramente determinati in funzione dell'esigenza di dettare una uniforme regolamentazione della materia, a tutela dei consumatori e della concorrenza, all'interno del mercato comune, individuato secondo un duplice criterio: la domanda di voli in partenza da scali situati nell'unione europea;
l'offerta di voli da parte di vettori comunitari, diretta a scali situati nell'unione europea. Rimane peraltro disponibile, ovviamente, la tutela risarcitoria, alle condizioni previste dai singoli ordinamenti nazionali.
Per queste ragioni il Reg. CE 261/04, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, si deve ritenere inapplicabile ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) e b), trattandosi di volo in partenza da un aeroporto non situato nel territorio di uno stato membro e di un volo operato da un vettore non comunitario.
Si deve escludere anche la applicazione analogica del Regolamento, che , come rilevato da Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9474 del 09/04/2021, configura una disciplina speciale che si applica, ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento medesimo, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione, non estensibile analogicamente oltre i predetti casi, al di fuori dei quali resta applicabile il principio generale di cui agli artt.1223 e 2697 c.c., secondo cui il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, mentre il creditore è onerato della prova tanto delle conseguenze dannose quanto del loro collegamento causale con la condotta del debitore, secondo il nesso di cd. causalità giuridica.
E' ugualmente da escludere che gli importi delle indennità previste dal medesimo Regolamento possano essere utilizzati per la liquidazione equitativa di un danno, in difetto di allegazione e prova di un danno risarcibile. Infatti la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. presuppone: a) la certa esistenza di un danno risarcibile (il potere di liquidazione equitativa non potendo supplire alla mancata prova dell'esistenza stessa di un danno risarcibile); b) l'impossibilità o rilevante difficoltà di quantificarlo, che deve essere oggettiva, cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta, ed incolpevole, cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova.
Nel caso del ritardo aereo il danno risarcibile si identifica interamente con le utilità ed i vantaggi, estranei al vincolo obbligatorio, che siano andati eventualmente perduti in ragione del ritardo (lucro cessante) e/o con i maggiori esborsi eventualmente resisi necessari (danno emergente). Ciò, però, colloca il danno risarcibile sul piano dei c.d. danni consequenziali o estrinseci, distinti dal danno primario o intrinseco rappresentato dal mancato conseguimento o dal conseguimento inesatto dell'utilità contrattualmente dovuta ed attesa;
poiché tali ulteriori vantaggi e utilità perdute eccedono il perimetro dell'obbligazione, è onere del creditore farne specifica allegazione e darne dimostrazione, sia pure attraverso presunzioni, fondate su massime di comune esperienza. Solo una volta verificata l'esistenza di tali allegazioni e ritenutane la loro fondatezza, potrà farsi utile ricorso alla liquidazione equitativa del danno (cfr. Cass. Sez. 6-3, ordinanza n.
27051 del 6 ottobre 2021, non massimata, e Cass. Sez. 3, sentenza n. 20941 del 26/07/2024, relative al risarcimento del danno da ritardo aereo).
Pertanto l'appello deve essere accolto e la domanda proposta in primo grado rigettata. Le spese dei due gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott. Vittorio Carlomagno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3087/21, depositata il 10 febbraio 2021, non notificata, del
Giudice di Pace di Roma, in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da n nome e per conto di Controparte_1 Parte_3 condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida per la fase di primo grado in € 450,00, per la fase di secondo grado in € 550,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Tatiana Della Marra.
Così deciso in Roma, il 3.12.25 IL GIUDICE
Dott. Vittorio Carlomagno