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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/10/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3108/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 22.10.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3108 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra la in persona Parte_1
del l.r.p.t. (p. IVA: – domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa, in forza di P.IVA_1
procura in calce al ricorso dall' avv. Massimo Cannatà), l Controparte_1
in persona del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria difensiva dall'avv. Maria Rosa Versaci) e l Controparte_2
in persona del l.r.p.t. in proprio e quale mandatario della
[...] Controparte_3
(domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso in riassunzione proposto dalla (di Controparte_4
qui in avanti: - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 c.p.c. e Parte_1
non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità
1 formale degli atti di cui si discute – è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta società ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n.
09420219004119648000, notificatale in data 11.1.2022, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento nn. 09420060038396089000, 09420070018119850000 a loro volta relative al mancato versamento di contributi IVS per l' anno 2005 per un importo complessivo pari ad
€27.742,94.
Costituendosi in giudizio sia l' che l' hanno CP_2 Controparte_1
contestato l'avversa pretesa, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
L'istituto previdenziale ha aggiuntivamente chiesto disporsi l'estromissione della CP_3
stante la mancata cessione del credito oggetto di causa.
[...]
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il Tribunale che deve disporsi l'estromissione della non trattandosi in effetti di carico contributivo oggetto di cartolarizzazione Controparte_3
ex art. 13-15 L. 448/1998 s.m.i.
Va disposta, al riguardo, la compensazione delle spese di lite alla luce della natura e dell' oggetto della causa.
2.1. Ritiene invece il giudicante che debba ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_1
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il Tribunale che, per come è formulata la domanda, la società ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' Controparte_1
(e segnatamente dell'intimazione di pagamento contrassegnata dal n.
[...]
09420219004119648000) rendendo in tal modo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
3. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il giudicante che il carico contributivo portato dall' intimazione di pagamento n. 09420219004119648000 oggetto di causa debba considerarsi non più dovuto dalla società ricorrente stante il maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995.
2 L' si è infatti limitata a produrre in giudizio solo copia delle Controparte_1
relate di notifica delle cartelle di pagamento oggetto di causa (dedotte come notificate in data
29.1.2007 e 11.10.2007) e di atti successivi (due cartelle di pagamento del 2016): questi ultimi non meglio specificati nel proprio contenuto e quindi non verificabili come concretamente correlabili agli atti indicati come interruttivi della prescrizione nella memoria di costituzione.
Rispetto alle cartelle di pagamento oggetto di causa opera pertanto in via c.d. recuperatoria per la società ricorrente la possibilità di far valere la prescrizione originaria quinquennale ex
L.335/1995 del carico contributivo ivi riportato: pacificamente sussistente, trattandosi di contributi riferiti all'anno 2005.
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420219004119648000
(avvenuta come già rilevato a mezzo pec in data 11.1.2022) opposta, quindi, la prescrizione
(quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute era già venuta a maturarsi.
Il ricorso va pertanto accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza della società ricorrente al pagamento delle somme portate dall'intimazione di Parte_1 pagamento n. 09420219004119648000 oggetto di causa, e conseguente annullamento di quest'ultima.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8563/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 52.000).
Le stesse vanno poste a carico delle parti resistenti in solido tra loro con distrazione in favore dell'avv. Massimo Cannatà, procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
in persona del l.r.p.t. nei confronti dell'
[...] Controparte_2
in persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandatario della e
[...] CP_3 dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
- estromette dal giudizio la con compensazione delle spese di lite per le ragioni Controparte_3
esposte in parte motiva;
3 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la Parte_1
non tenuta al pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di
[...]
pagamento n. 09420219004119648000, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento nn.
09420060038396089000, 09420070018119850000;
- pone a carico delle parti soccombenti, in solido tra loro e ciascuno secondo il proprio titolo,
l'onere di rifusione delle spese di lite della parte ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 4.638,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore dell' avv. Massimo Cannatà, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 22.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
4
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 22.10.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3108 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra la in persona Parte_1
del l.r.p.t. (p. IVA: – domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa, in forza di P.IVA_1
procura in calce al ricorso dall' avv. Massimo Cannatà), l Controparte_1
in persona del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria difensiva dall'avv. Maria Rosa Versaci) e l Controparte_2
in persona del l.r.p.t. in proprio e quale mandatario della
[...] Controparte_3
(domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso in riassunzione proposto dalla (di Controparte_4
qui in avanti: - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 c.p.c. e Parte_1
non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità
1 formale degli atti di cui si discute – è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta società ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n.
09420219004119648000, notificatale in data 11.1.2022, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento nn. 09420060038396089000, 09420070018119850000 a loro volta relative al mancato versamento di contributi IVS per l' anno 2005 per un importo complessivo pari ad
€27.742,94.
Costituendosi in giudizio sia l' che l' hanno CP_2 Controparte_1
contestato l'avversa pretesa, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
L'istituto previdenziale ha aggiuntivamente chiesto disporsi l'estromissione della CP_3
stante la mancata cessione del credito oggetto di causa.
[...]
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il Tribunale che deve disporsi l'estromissione della non trattandosi in effetti di carico contributivo oggetto di cartolarizzazione Controparte_3
ex art. 13-15 L. 448/1998 s.m.i.
Va disposta, al riguardo, la compensazione delle spese di lite alla luce della natura e dell' oggetto della causa.
2.1. Ritiene invece il giudicante che debba ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_1
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il Tribunale che, per come è formulata la domanda, la società ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' Controparte_1
(e segnatamente dell'intimazione di pagamento contrassegnata dal n.
[...]
09420219004119648000) rendendo in tal modo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
3. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il giudicante che il carico contributivo portato dall' intimazione di pagamento n. 09420219004119648000 oggetto di causa debba considerarsi non più dovuto dalla società ricorrente stante il maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995.
2 L' si è infatti limitata a produrre in giudizio solo copia delle Controparte_1
relate di notifica delle cartelle di pagamento oggetto di causa (dedotte come notificate in data
29.1.2007 e 11.10.2007) e di atti successivi (due cartelle di pagamento del 2016): questi ultimi non meglio specificati nel proprio contenuto e quindi non verificabili come concretamente correlabili agli atti indicati come interruttivi della prescrizione nella memoria di costituzione.
Rispetto alle cartelle di pagamento oggetto di causa opera pertanto in via c.d. recuperatoria per la società ricorrente la possibilità di far valere la prescrizione originaria quinquennale ex
L.335/1995 del carico contributivo ivi riportato: pacificamente sussistente, trattandosi di contributi riferiti all'anno 2005.
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420219004119648000
(avvenuta come già rilevato a mezzo pec in data 11.1.2022) opposta, quindi, la prescrizione
(quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute era già venuta a maturarsi.
Il ricorso va pertanto accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza della società ricorrente al pagamento delle somme portate dall'intimazione di Parte_1 pagamento n. 09420219004119648000 oggetto di causa, e conseguente annullamento di quest'ultima.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8563/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 52.000).
Le stesse vanno poste a carico delle parti resistenti in solido tra loro con distrazione in favore dell'avv. Massimo Cannatà, procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
in persona del l.r.p.t. nei confronti dell'
[...] Controparte_2
in persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandatario della e
[...] CP_3 dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
- estromette dal giudizio la con compensazione delle spese di lite per le ragioni Controparte_3
esposte in parte motiva;
3 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la Parte_1
non tenuta al pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di
[...]
pagamento n. 09420219004119648000, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento nn.
09420060038396089000, 09420070018119850000;
- pone a carico delle parti soccombenti, in solido tra loro e ciascuno secondo il proprio titolo,
l'onere di rifusione delle spese di lite della parte ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 4.638,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore dell' avv. Massimo Cannatà, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 22.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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