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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7058/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD305PF01180-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD305PF01180-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , nata a [...] il [...] (C.F. CF_Ricorrente_1 ), rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate – ricorso teso ad ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TD305PF01180/2024 per l'anno di imposta
2018 notificato a mezzo posta il 5.09.2024, con il quale era stato contestato il mancato versamento a fini
Irpef di € 2.045,00; di addizionale regionale per € 107,00.
A fondamento del ricorso, l'opponente ha posto 4 motivi:
1) la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'articolo 2697 del c.c ed illegittimita' delle presunzioni operate, unitamente al difetto assoluto di motivazione e di prova per violazione dell'art. 2727c.c.;
2) la carenza di motivazione nel contradittorio da parte dell'ufficio per omessa valutazione della perizia del ctu nominato dal giudice;
3) la nullità dell'accertamento per difetto ed erroneità della motivazione - violazione degli artt. 42 del D.P.R.
600/73, 56 del D.P.R. 633/72, 7 della Legge 212/2000;
4) la manifesta infondatezza sul punto della illegittimità delle sanzioni per violazione del D.Lgs. 472/97.
Si è costituita Agenzia delle Entrate, resistendo analiticamente a tutte le doglianze, non prima di avere sostenuto di essere a cospetto di ricorso redatto in violazione delle regole dettate dall'articolo 16-bis del D.
Lgs. n. 546/1992 in punto di formato elettronico degli atti.
La parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'udienza odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla difesa di Agenzia delle entrate in ordine alla irregolarità del formato del ricorso introduttivo del giudizio: e tanto in ragione della sanatoria di ogni eventuale nullità derivante dalla costituzione operata dall'amministrazione finanziaria.
Giova ricordare in via di estrema sintesi che “il ricorso introduttivo del giudizio, redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e trasformato in copia-immagine per la notifica all'Amministrazione a mezzo pec, in violazione dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, per come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, non è inesistente, ma affetto da nullità e, pertanto, sanabile per il raggiungimento dello scopo con la costituzione della controparte” (Cass. Civ. Sez. V, Ordinanza n. 30950 del 03/12/2024).
Così superata la preliminare eccezione formale, mette conto osservare che i motivi di ricorso afferiscono al merito della valutazione operata da Agenzia delle Entrate circa la sussistenza di un reddito non dichiarato da parte della contribuente in ragione della presunta indebita percezione delle somme corrisposte a lei in qualità di invalida civile.
Appare ancora utile osservare che l'atto impugnato risulta esser stato fondato sulla motivazione secondo la quale dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza era emersa la insussistenza dei presupposti di riconoscimento del beneficio, così configurandosi la percezione da parte della Ricorrente_1 di un reddito autonomamente tassabile ai fini Irpef. A fronte di tanto, le critiche sollevate dalla parte ricorrente appaiono essere funzionali e sostenere la tesi secondo la quale - in disparte la presunta assenza della motivazione - gli argomenti posti a base dell'adottato provvedimento non sarebbero idonei a sostenerne la legittimità.
La tesi è fondata in ragione di una preliminare ed assorbente considerazione: le pure plausibili osservazioni operate dall'Amministrazione Finanziaria all'esito delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, in difetto di dichiarata caducazione dei presupposti di erogazione della prestazione per come operata in favore della Ricorrente_1, non valgono a dimostrare la sussistenza di un reddito tassabile autonomamente a prescindere dalla sua natura di beneficio assistenziale.
Detto in altri termini, allo stato in difetto di specifica statuizione definitiva sul punto, le erogazioni in contestazione appaiono ancora legittime e non meritevoli di imposizione Irpef.
E tanto, se da un lato rende ultronea ogni valutazione, dall'altro, conduce a ritenere fondate le censure sollevate dalla parte ricorrente con caducazione del provvedimento impugnato.
Si impone dunque l'accoglimento del ricorso.
Avuto riguardo alle specifiche circostanze della vicenda, si impone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. VIII, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7058/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD305PF01180-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD305PF01180-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , nata a [...] il [...] (C.F. CF_Ricorrente_1 ), rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate – ricorso teso ad ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TD305PF01180/2024 per l'anno di imposta
2018 notificato a mezzo posta il 5.09.2024, con il quale era stato contestato il mancato versamento a fini
Irpef di € 2.045,00; di addizionale regionale per € 107,00.
A fondamento del ricorso, l'opponente ha posto 4 motivi:
1) la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'articolo 2697 del c.c ed illegittimita' delle presunzioni operate, unitamente al difetto assoluto di motivazione e di prova per violazione dell'art. 2727c.c.;
2) la carenza di motivazione nel contradittorio da parte dell'ufficio per omessa valutazione della perizia del ctu nominato dal giudice;
3) la nullità dell'accertamento per difetto ed erroneità della motivazione - violazione degli artt. 42 del D.P.R.
600/73, 56 del D.P.R. 633/72, 7 della Legge 212/2000;
4) la manifesta infondatezza sul punto della illegittimità delle sanzioni per violazione del D.Lgs. 472/97.
Si è costituita Agenzia delle Entrate, resistendo analiticamente a tutte le doglianze, non prima di avere sostenuto di essere a cospetto di ricorso redatto in violazione delle regole dettate dall'articolo 16-bis del D.
Lgs. n. 546/1992 in punto di formato elettronico degli atti.
La parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'udienza odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla difesa di Agenzia delle entrate in ordine alla irregolarità del formato del ricorso introduttivo del giudizio: e tanto in ragione della sanatoria di ogni eventuale nullità derivante dalla costituzione operata dall'amministrazione finanziaria.
Giova ricordare in via di estrema sintesi che “il ricorso introduttivo del giudizio, redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e trasformato in copia-immagine per la notifica all'Amministrazione a mezzo pec, in violazione dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, per come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, non è inesistente, ma affetto da nullità e, pertanto, sanabile per il raggiungimento dello scopo con la costituzione della controparte” (Cass. Civ. Sez. V, Ordinanza n. 30950 del 03/12/2024).
Così superata la preliminare eccezione formale, mette conto osservare che i motivi di ricorso afferiscono al merito della valutazione operata da Agenzia delle Entrate circa la sussistenza di un reddito non dichiarato da parte della contribuente in ragione della presunta indebita percezione delle somme corrisposte a lei in qualità di invalida civile.
Appare ancora utile osservare che l'atto impugnato risulta esser stato fondato sulla motivazione secondo la quale dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza era emersa la insussistenza dei presupposti di riconoscimento del beneficio, così configurandosi la percezione da parte della Ricorrente_1 di un reddito autonomamente tassabile ai fini Irpef. A fronte di tanto, le critiche sollevate dalla parte ricorrente appaiono essere funzionali e sostenere la tesi secondo la quale - in disparte la presunta assenza della motivazione - gli argomenti posti a base dell'adottato provvedimento non sarebbero idonei a sostenerne la legittimità.
La tesi è fondata in ragione di una preliminare ed assorbente considerazione: le pure plausibili osservazioni operate dall'Amministrazione Finanziaria all'esito delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, in difetto di dichiarata caducazione dei presupposti di erogazione della prestazione per come operata in favore della Ricorrente_1, non valgono a dimostrare la sussistenza di un reddito tassabile autonomamente a prescindere dalla sua natura di beneficio assistenziale.
Detto in altri termini, allo stato in difetto di specifica statuizione definitiva sul punto, le erogazioni in contestazione appaiono ancora legittime e non meritevoli di imposizione Irpef.
E tanto, se da un lato rende ultronea ogni valutazione, dall'altro, conduce a ritenere fondate le censure sollevate dalla parte ricorrente con caducazione del provvedimento impugnato.
Si impone dunque l'accoglimento del ricorso.
Avuto riguardo alle specifiche circostanze della vicenda, si impone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. VIII, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.