Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 21 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00249/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2025, proposto da
ST ON e IO D'CO, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Pallottino, Anna Palmerini, Fabio Sprega e Alessandra De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roccaraso, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l''annullamento:
- della determina prot. 2678 del 04.03.2025), successivamente notificata per PEC, a mezzo della quale il responsabile tecnico del settore V, Urbanistica ed Edilizia di detto Comune, ha denegato il permesso di costruire richiesto il 9.10.2024 (prot. 12898) per la ristrutturazione edilizia, onde ridurre il rischio sismico di ex casello ferroviario in Roccaraso, Viale dello Sport (con ampliamento ex L.R. Abruzzo n. 49 del 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roccaraso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa IA LA;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
I ricorrenti sono rispettivamente proprietaria di un fabbricato, in origine destinato a casello ferroviario, e progettista del relativo intervento di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, con ampliamento premiale ai sensi della l.r. Abruzzo n. 49 del 2012, oggetto di istanza per rilascio di permesso di costruire del 9.10.2024 prot. 12898.
Con il ricorso in decisione entrambi impugnano il provvedimento prot. 2678 del 04.03.2025 con il quale il Comune di Roccaraso ha negato il permesso di costruire confermando le ragioni espresse nella comunicazione del 19.02.2025 dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I – violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 - violazione, per ritenuta inapplicabilità delle misure incentivanti e delle deroghe portate dalla L.R. Abruzzo n. 49 del 2012 - violazione dell’art. 5 del D.L. n. 70 del 2011 (conv. L. 106 del 2011) - eccesso di potere per falsità del presupposto invocato, per palesemente errata istruttoria e per conseguente errata motivazione; la prima motivazione posta a sostegno del diniego, è illegittima sia sul piano formale perché non era stata evidenziata nel preavviso di rigetto, che sul piano sostanziale perché essa si fonda sul falso presupposto della incompatibilità dell’intervento con i vincoli posti dallo strumento urbanistico generale ai quali i Comuni possono derogare se decidono “ di avvalersi in tutto o in parte delle misure incentivanti previste dall’art. 3, commi 2 e 4 e dall’art. 4, commi 2, 4 e 5 della presente legge ” (art. 1, comma 2, l.r. 49/2012), in quanto il Comune di Roccaraso, con delibera consiliare n. 5 del 2013, avrebbe rinviato tale decisione “ ad un successivo provvedimento per eventuali specifiche valutazione di carattere urbanistico-edilizio ”; al contrario la l.r. Abruzzo n. 49 del 2012 avrebbe trovato pieno e definitivo recepimento nella citata delibera il Consiglio in quanto assertiva della volontà “ di non escludere dall’applicabilità della citata legge regionale alcuna zona del territorio comunale ” e della necessità “ di dover procedere al recepimento della Legge Regionale n. 49 del 15/10/2012 e s.m.i. nella sua totalità…..senza esclusione dell’applicabilità ad aree del territorio comunale ”; in ogni caso l’applicazione della l.r. Abruzzo n. 49 del 2012:
- avrebbe titolo nel rinvio contenuto nell’art. 1, comma 2/ter all’art. 5 del d.l. n. 70 del 2011 (conv. in l. 106 del 2011), il cui comma 9 prevede le stesse misure premiali e derogatorie;
- sarebbe confermata dall’art. 2, comma 1, della stessa l.r. Abruzzo n. 49 del 2012, che anche per gli interventi di ampliamento riconosce in via generale la componente premiale di cui ai successivi artt. 3 e 4 in deroga agli strumenti urbanistici come stabilito dal comma 5 dello stesso art. 2;
- non sarebbe esclusa dalla facoltà riconosciuta ai comuni di decidere se avvalersi o no delle misure premiali, in quanto tale facoltà sarebbe limitata alle sole ipotesi “ulteriori” di premialità, (cioè in aumento) previste dai commi 2 e 4 dell’art. 3 e 2, 4 e 5 dell’art. 4, ferma dunque la premialità “base” dei commi 1 degli artt. 3 e 4 in deroga alla pianificazione urbanistica comunale non condizionata ad alcun recepimento come previsto dall’art. 2, comma 5;
- sarebbe non più condizionata dalla riserva espressa dal Comune resistente poiché l’art. 1 comma 2 della legge regionale dispone che la disciplina che essa pone è efficace se entro novanta giorni il Comune non abbia deciso di non recepirla;
II – insufficiente motivazione, con violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; reiterata violazione dell’art. 10 bis della legge n, 241 del 1990; violazione, per falsa o errata applicazione, dell’art. 6.4.2 delle NTA al PRG; eccesso di potere per erroneità dell’assunto, della motivazione ivi addotta e per contraddittorietà ; il Comune, ignorando la deroga agli strumenti urbanistici posta dalla l. r. 49/2012, avrebbe comunque errato nell’applicarli negando il permesso di costruire:
a) perché nel “ … Piano di recupero del patrimonio edilizio del P.R.G. vigente è esclusa l'area oggetto di richiesta di permesso di costruire…. ”, di cui di cui però non indica gli estremi e senza averne dato preavviso ex art. 10 bis l. 241/1990;
b) perché, esclusa la possibilità di allineamento a “fabbricati adiacenti”, l’ampliamento non potrebbe essere autorizzato perché nel progetto non rispetta la distanza di 5 metri dalla strada (viale dello sport) adiacente al lotto imposta dall’art. 6.4.2 delle NTA al PRG, né quella di 4 metri che separa fra il fabbricato esistente dalla strada, sebbene:
- il PRG di Roccaraso non faccia alcun riferimento alla nozione di “adiacenza”;
- lo stesso art. 6.4.2. preveda “… che è sempre ammessa l’edificazione in allineamento lungo strade e piazze ”;
- l’edificio in questione su trovi sul medesimo fronte nel quale sono presenti edifici confinanti con la sede stradale che determinano, secondo il principio dell’allineamento prevalente, la posizione dell’ampliamento dell’edificio in questione;
III – eccesso di potere per difetto di rilevanza, per errore nell’istruttoria e per palese confusione, con conseguente vizio motivazionale; violazione degli artt. 10, 12 e 20 del DPR n. 380 del 2001 - violazione degli artt. 3, comma 1, lett. d) ed e) e 10, comma 1, lett. a) e c) del DPR n. 380 del 2001; violazione specifica dell’art. 3, comma 2, medesima legge; violazione sotto altro profilo della L.R. Abruzzo n. 49 del 2012 ; la terza ragione del diniego, fondata sul presupposto che l’intervento non è una “ristrutturazione edilizia”, ma una “nuova costruzione” - “in quanto, l’ampliamento proposto risulta essere all’esterno della sagoma del fabbricato esistente” - sarebbe illegittima perché la l.r. n. 49/2012 qualifica come ristrutturazioni gli ampliamenti premiali così anche l’art. 3, comma 1 lett. d), del d.P.R. n. 380 del 200, che nella categoria “ristrutturazione” annovera gli “incrementi di volumetria”.
Resiste il Comune di Roccaraso che preliminarmente ha eccepito la parziale inammissibilità del ricorso per carenza di interesse del progettista al quale l’annullamento del diniego impugnato non recherebbe alcun vantaggio.
Con dichiarazione depositata il 27.5.2025 il progettista, ing. D’CO, ha rinunciato al ricorso.
All’udienza dell’11 marzo 2026 il ricorso è passato in decisione.
Occorre premettere che il provvedimento impugnato si fonda su più capi di motivazione, ciascuno dei quali idoneo a giustificare il diniego di rilascio del permesso di costruire.
Pertanto il rigetto dei motivi di censura di uno dei capi di motivazione impedirebbe di annullare il provvedimento anche se risultassero fondate le critiche rivolte agli altri.
Nel caso in decisione il rigetto del secondo motivo determina il rigetto del ricorso.
Il progetto per il quale è stato negato il permesso di costruire è stato presentato ai sensi della l.r. n. 49/2012 che all’art. 2 ammette per gli edifici residenziali “ interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e/o ricostruzione con realizzazione, quale misura premiale, di un aumento di volumetria (comma 1) nei limiti di cui all’art. 3 “fermo restando il rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 1444/68 ”.
Il secondo capo di motivazione del provvedimento, oggetto di censura nel motivo in rassegna, nega il rilascio del titolo edilizio perché nel progetto l’ampliamento dell’edificio viene collocato sul confine della strada a distanza inferiore a quella di 5 metri prescritta dalle NTA del PRG e a quella pari a 4 metri esistente fra il fabbricato e la strada.
La ricorrente obietta che le disposizioni degli strumenti urbanistici del Comune di Roccaraso, poste a fondamento del diniego, sarebbero inapplicabili perché espressamente derogate dal comma 5 dell’art. 2 della l. 49/2012 e che in ogni caso il progetto sarebbe rispettoso delle distanze in essi previste.
La tesi non può essere condivisa.
Preliminarmente deve darsi atto che non è rilevante, né decisiva la questione posta con il primo motivo di ricorso, secondo il quale il Comune di Roccaraso, avendo recepito la l.r. n. 49/2012, come previsto dall’art. 1 della stessa, e reso quindi operativa la deroga agli strumenti urbanistici prevista dal successivo art. 3 comma 1, non avrebbe potuto respingere l’istanza asserendone la violazione dell’art. 6.4.2. delle NTA del PRG in materia di distanze degli edifici dalle strade.
Pertanto l’istanza avrebbe dovuto essere accolta perché il citato art. 1 esige che l’intervento sia, come in specie, conforme ai parametri stabiliti dagli art. 3, 7, 8 e 9 del d.m. n. 1444/1968.
Al caso in decisione, contrariamente alla tesi esposta dalla ricorrente, non si applicano le disposizioni in materia di distanze dell’ampliamento dalla strada di cui all’art. 9 del d.m. 1444/1968 (come interpretato dall'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla l. 14 giugno 2019, n. 55), perché esse si riferiscono solo alle zone C degli strumenti urbanistici generali, mentre l’edificio della ricorrente si trova in zona B2.
Occorre quindi accertare se il diniego opposto dal Comune alla realizzazione dell’ampliamento sul confine stradale per violazione dell’art. 6.4.2. delle NTA - del quale la ricorrente sostiene l’inapplicabilità, stante la deroga stabilita dal comma 5 dell’art. 2 l.r. 49/2012 - abbia titolo in altre norme, potendo il giudice individuare d’ufficio la fonte del potere esercitato anche se l’amministrazione abbia fatto riferimento a parametri non pertinenti.
Rileva in proposito il rinvio alla normativa statale posto dall’art. 1 comma 2 ter della l. r. n. 49/2012: “ Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle misure stabilite dall'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106, comma 14 incluso, alternativa a quanto stabilito dalla presente legge. Tale norma è altresì vigente per quanto non disciplinato dalla presente legge .”
Il comma 11 del citato att. 5 stabilisce “ Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, …. ”
L’art. 28 del d.P.R. n. 495/1992 di attuazione del codice della strada ( Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati ) dispone che “ Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo D.
2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade del tipo A;
b) 20 m per le strade del tipo D ed E;
c) 10 m per le strade del tipo F.
Pertanto il distacco dell’ampliamento dal confine stradale avrebbe dovuto essere almeno di 10 metri, se si considera mancante o inapplicabile lo strumento urbanistico, come sostenuto nel motivo in rassegna o, in caso contrario, rispettoso della distanza prescritta dalle relative norme di attuazione.
La ricorrente coltiva anche la seconda ipotesi e asserisce che l’intervento è comunque conforme all’art. 6.4.2 delle NTA del PRG nella parte in cui stabilisce che “ è sempre ammessa l’edificazione in allineamento lungo strade e piazze ”.
Contesta quindi il capo di motivazione del diniego, nella parte in cui non riconosce la sussistenza dei presupposti per l’allineamento in quanto “ l’ampliamento [è] previsto lungo la strada in assenza di fabbricati adiacenti ” e respinge l’istanza per mancato rispetto della distanza di 5 metri dalla strada, posta in via generale dal citato art. 6.4.2.
Al fine di individuare l’esatta portata della disposizione richiamata dalla ricorrente, occorre fare riferimento alla nozione tecnica generale di “ allineamento edilizio ” che secondo l’art. 3.1.3.10 delle NTA del P.R.G. del Comune di Roccaraso “ Rappresenta il massimo avanzamento dell’edificio rispetto allo spazio al quale ci si riferisce. È determinato secondo specifici casi:
- dal prolungamento sul lotto da edificare, dalla parete prospettante tali spazi, di edifici esistenti sul lotto adiacente quello sul quale deve sorgere l’edificio ; (prima ipotesi);
- dal congiungimento dei due punti più avanzati di edifici esistenti sullo stesso lato del lotto da edificare ”, (seconda ipotesi).
La disposizione conferma che l’allineamento consentito non è riferibile ai confini delle strade o piazze, ma è ammesso non oltre la sporgenza di edifici esistenti sul lato della strada sul quale si affaccia il lotto da edificare.
Il diniego del Comune, che sinteticamente rileva l’assenza di “fabbricati adiacenti” e la conseguente impossibilità di allineare ad essi l’ampliamento, non può ritenersi errato perché appare chiaramente riferito alla prima ipotesi ed è da intendersi quale constatazione dell’assenza di edifici sul “ lotto adiacente ” a quello della ricorrente (la circostanza è incontestata).
Occorre pertanto accertare se l’operato del Comune sia comunque contra legem perché, come sostenuto dalla ricorrente, troverebbe applicazione del diverso criterio dello “ allineamento prevalente ” con preesistenti fabbricati previsto dal citato art. 6.4.2, secondo il quale “ Negli interventi …. di ampliamento di fabbricati esistenti è ammesso in tutte le zone B, anche in deroga alle prescrizioni specifiche di zona, il mantenimento dell’allineamento stradale prevalente degli edifici esistenti, qualora esso sia chiaramente riconoscibile nel contesto urbano interessato dall’intervento ”.
L’argomento non è condivisibile.
L’art. 3.1.4.16 specifica ulteriormente la nozione di allineamento con particolare riferimento alle strade e lo definisce come “… l’avanzamento massimo degli edifici quando fronteggiano le strade. Per fissare tale allineamento ci si appoggerà al filo più avanzato del fabbricato o dei fabbricati esistenti a ridosso della stessa via. ……… L’allineamento è verificato a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale su proposta dell’intestatario del titolo concessorio ”.
Ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 il Comune può chiedere integrazioni documentali che non siano già in suo possesso, ma resta comunque in capo all’istante l’onere di allegare i dettagli tecnici dell’intervento edilizi.
Quindi la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, non solo l’esistenza di fabbricati sullo stesso versante stradale, meramente asserita nelle osservazioni procedimentali, ma anche che l’allineamento risultante dalle operazioni tecniche indicate nelle NTA fosse di entità tale da consentire di porre l’ampliamento sul confine della strada.
Nella relazione tecnica e nelle asseverazioni allegate al progetto, attestanti la conformità del progetto al regime edilizio e urbanistico applicabile, non emergono elementi idonei a provare che l’allineamento prevalente degli edifici esistenti sul lato della strada prospiciente l’area di intervento, coincida con il confine della strada sul quale dovrebbe essere collocato l’ampliamento, né la ricorrente si è rivolta all’Ufficio tecnico del Comune perché fossero effettuate le operazioni di verifica del corretto allineamento.
Ne consegue che legittimamente il Comune ha respinto l’istanza per violazione delle prescrizioni in materia di distanze dei fabbricati dalle strade.
La complessità e novità della questione giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO RI IN, Presidente FF
IA LA, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IA LA | IO RI IN |
IL SEGRETARIO