Decreto presidenziale 3 dicembre 2025
Sentenza breve 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 22/04/2026, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00750/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01708/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c. p. a.;
sul ricorso numero di registro generale 1708 del 2025, proposto da
ND PA, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;
nei confronti
AN AI, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Guidarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva
- del Provvedimento R. 741 del 22.07.2025, con cui l'USR Emilia Romagna ha rettificato la graduatoria di merito della procedura concorsuale bandita con D.D.G. 2575 del 06.12.2023, per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB24 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;
- della graduatoria di merito rettificata della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB24 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 741 del 22.07.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;
- della graduatoria di merito rettificata della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB24 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 1070 del 20.08.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;
- dell'integrazione alla graduatoria de qua, per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 1070 del 20.08.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;
- dell'integrazione alla graduatoria de qua, per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 1127 del 27.08.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente; dell'avviso pubblicato in data 27.08.2025, n. 34165, sul sito ufficiale dell'USR Emilia-Romagna, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente; del punteggio rettificato, pari a 218,5 punti, attribuito all'odierna ricorrente a seguito della rettifica della graduatoria finale de qua, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante; dall'esclusione di parte ricorrente dall'elenco dei candidati immessi in ruolo;
- ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati, nella parte in cui, escludendo l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI volte all’adozione di ogni provvedimento utile a consentire all’odierna ricorrente di essere nuovamente inclusa nella graduatoria dei vincitori del “Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023”, per la classe AB24, e/o l’adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;
Nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando il re-inserimento della stessa nell'elenco dei vincitori del concorso de quo e/o all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta alla stessa la partecipazione al prosieguo della procedura concorsuale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AN AI, del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. PA MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c. p. a.;
1.-La ricorrente impugnava dinnanzi al TAR per il Lazio, i decreti n. 741 del 22.07.2025, n. 1070 del 20.08.2025 e n. 1127 del 27.08.2025 di rettifica della graduatoria della procedura concorsuale bandita con D.D.G. 2575 del 06.12.2023, per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB24 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente.
Con detto ricorso chiedeva di accertare la presunta illegittimità dell’operato della Commissione giudicatrice che, a suo dire, avrebbe errato nella valutazione del titolo dichiarato dalla medesima ricorrente (con particolare riferimento al punteggio di cui alla sezione B.4.1 dell’Allegato B del D.M. n. 205/2023, nella parte in cui stabilisce che vengano assegnati punti 12.5 in caso di “Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo)”), sottraendole un punteggio aggiuntivo asseritamente dovuto. Chiedeva, conseguentemente, di accertare il proprio diritto a essere ricollocata nella graduatoria finale del concorso, per la classe di concorso AB24, a seguito della corretta rideterminazione del punteggio spettantele.
All’esito della Camera di Consiglio del 21.10.2025, il TAR Lazio pronunciava ordinanza collegiale n. 18443/2025 con la quale, in accoglimento dell’eccezione formulata dalle parti resistenti, dichiarava la propria incompetenza sul ricorso in favore del TAR per l’Emilia-Romagna, sul presupposto che la graduatoria impugnata dispiega i propri effetti unicamente nell’ambito territoriale della Regione Emilia Romagna.
Il giudizio è stato riassunto dalla ricorrente dinnanzi al suintestato TAR con atto notificato alle parti in data 18.11.2025 e depositato il 28.11.2025.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna eccependo tra l’altro l’omessa riassunzione nel termine perentorio di 30 giorni prendendo a riferimento la data del deposito del ricorso.
Si è costituita anche la controinteressata AN AI (immessa in ruolo in data 1 settembre 2025) eccependo varie eccezioni in rito di inammissibilità/improcedibilità del gravame in quanto: a) riassunto tardivamente essendo soggetto al rito abbreviato ex art. 119 c.p.a. come richiamato dall’art. 12-bis, comma 5 d.l. n. 68/2022, convertito in l. n. 108/2022 atteso il finanziamento del concorso con le risorse previste dal PNRR; b) mancata notifica ad almeno un controinteressato; c) omessa impugnativa dell’ulteriore rettifica della graduatoria (prot. n. 1298 del 10.09.2025).
Con memoria di replica la difesa di parte ricorrente ha controdedotto alle suindicate eccezioni in rito rilevando come per la riassunzione del giudizio valga unicamente il termine di notifica del ricorso e quanto alla rettifica della graduatoria effettuata dopo il ricorso la carenza di lesività stante il carattere meramente confermativo.
Con ordinanza n. 30/2026 il Collegio ha sospeso il giudizio considerata la pendenza allo stato del Regolamento di competenza insistendo parte ricorrente per la competenza territoriale del TAR per il Lazio anche alla luce di precedenti specifici riguardanti la stessa procedura concorsuale per cui è causa.
Con ordinanza n. 2001/2026 il Consiglio di Stato decidendo il regolamento di competenza ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna.
Parte ricorrente ha depositato istanza di fissazione dell’udienza replicando alle eccezioni in rito sollevate dalle controparti.
Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, uditi i difensori delle parti e avvisati della possibile definizione con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è inammissibile.
L’odierno giudizio verte su procedura amministrativa relativa ad interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, come statuito dallo stesso TAR remittente nell’ordinanza di conversione del rito n. 16192/2025 (all. n. 2 all’atto di costituzione formale della controinteressata). Esso rientra pertanto fra quelli soggetti al rito abbreviato ex art. 119 c.p.a. come richiamato dall’art. 12-bis, comma 5 d.l. n. 68/2022, convertito in l. n. 108/2022.
Discende da ciò che il termine di cui all’art. 15, co. 4, c.p.a., per la riassunzione a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale del TAR Lazio originariamente adito – rientrando la riassunzione medesima tra gli atti endoprocedimentali (e non potendo essere assimilata al ricorso introduttivo del giudizio, cfr. inter alia, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 24.04.2023, n. 6974; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 27.05.2020, n. 406) – soggiace alla dimidiazione di cui al artt. 119 co. 2 c.p.a. ed è pertanto stabilito in quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza declinatoria della competenza.
Considerato che l’ordinanza declinatoria della competenza è stata comunicata alle parti in data 23.10.2025, il termine per la riassunzione è scaduto in data 07.11.2025.
È appena il caso di notare che, entro tale termine indicato, il ricorso in riassunzione avrebbe dovuto essere non solo notificato a tutte le parti, ma altresì depositato presso al TAR, giacché la riassunzione richiede che entro il termine di decadenza avvenga la costituzione del rapporto processuale davanti al nuovo giudice (come precisato anche da Cons. Stato, Sez. V, 26.04.2024, n. 3833).
Controparte ha invece notificato il ricorso in riassunzione solamente in data 18.11.2025 (a termine già spirato) e lo ha depositato addirittura il 28.11.2025.
Di qui l’inammissibilità dedotta per inosservanza del termine di riassunzione previsto ex lege, cui consegue la definitività degli atti gravati.
3.- “Ad abundantiam” poi il ricorso è improcedibile per mancata impugnazione dell’ulteriore decreto di rettifica della graduatoria n. 1298 del 10.09.2025 (doc. n. 5), intervenuto successivamente alla notifica e deposito del ricorso, con il quale sono stati inseriti nella graduatoria di merito classe di concorso AS2B due ulteriori candidati vincitori ed è stata altresì integrata la graduatoria dei candidati idonei, atteso dunque il carattere non meramente confermativo.
4.- Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile o comunque improcedibile.
Sussistono motivi equitativi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e/o comunque improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di BE, Presidente
PA MO, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| PA MO | GO Di BE |
IL SEGRETARIO