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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 316/2021 R.G. vertente
TRA
e , rappresentati e difesi in giudizio Parte_1 Parte_2 dall'avv. Michele De Cillis, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
-ATTORI-
E
in persona del legale rappresentante pro – tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Annapaola De Masi, per procura ed in virtù di decreto dirigenziale n. 4482 del 30.04.2021 allegati alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA-
E in persona del legale rappresentante pro – tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Doria, giusta procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA-
Oggetto: responsabilità ex art. 2052 c.c.;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16.09.2024 tenutasi mediante trattazione scritta i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 1 FATTO E DIRITTO
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno citato Parte_1 Parte_2 in giudizio la l' il Controparte_2 CP_3 Controparte_4
l' , la e il Controparte_5 Controparte_1 CP_6 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro – tempore, per Controparte_7 sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni quantificati in € 5.000,00 per danni materiali riportati dall'autoveicolo Fiat Panda di proprietà della e in € 250.000,00 per Pt_2 danni fisici subiti da , in conseguenza dell'incidente stradale avvenuto il 3 Parte_1 maggio 2019, alle ore 22:40, nel Comune di mentre percorrevano la SS 280 CP_4
“dei due mari” – uscita per bivio “Palazzo” - direzione Stazione Ferroviaria, a causa del forte e improvviso impatto con un cavallo bianco che ha invaso la corsia, andando a sbattere sul parabrezza, che si è frantumato, colpendo alla testa il , il quale è svenuto Pt_1 immediatamente.
3 In conseguenza di ciò è stato trasportato presso l'Ospedale di Parte_1 CP_4
[...]
L'attore ha dedotto che in seguito all'incidente descritto, ha perso la vista dall'occhio sinistro e subito diversi danni anche a livello dentale, con postumi a carattere permanente valutabili sotto il profilo biologico in misura del 30 %.
In particolare, ha precisato: che il cavallo che ha provocato l'incidente, morto Parte_1 sul colpo, era sprovvisto di chip né è stato possibile individuare o rintracciare un proprietario, come constatato anche dalla Polizia Stradale intervenuta;
che il cavallo è stato trovato senza segni di cura, privo di sella, con pelo arruffato, con zoccoli lunghi, non abituato alla strada ed ai veicoli e, pertanto, da ritenersi quale animale selvatico;
che le richieste risarcitorie inviate ai convenuti sono rimaste inevase e anche il procedimento di mediazione ha avuto esito negativo per la mancata partecipazione dei medesimi.
Quindi, ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti, in quanto responsabili per non avere adottato le misure idonee ad evitare l'invasione della carreggiata da parte dell'animale selvatico.
Si è costituita la eccependo il difetto di legittimazione attiva in quanto Controparte_1
l'incidente è avvenuto lungo una strada provinciale e l'infondatezza della domanda da qualificarsi come proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., non ai sensi dell'art. 2052 c.c., per carenza di elementi probatori.
Anche il costituitosi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_4 passiva poiché in tema di animali selvatici, come chiarito dalla Suprema Corte, la responsabilità per i danni a terzi deve essere imputata all'ente a cui sono stati affidati i poteri di amministrazione e di gestione della fauna (Cass.
8.01.2010 n. 80) cioè la Controparte_1
Inoltre, ha evidenziato che la strada, teatro del sinistro, SS 280, pur insistendo sul territorio del
Comune di è di competenza della Provincia di Catanzaro e dell' CP_4 CP_3
L' l' , l'Azienda hanno CP_3 Controparte_5 CP_6 eccepito anch'esse il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la responsabilità del danno procurato a veicoli in circolazione da fauna selvatica incombe alla CP_1
Anche la costituitasi con comparsa depositata il 10/5/2021, ha eccepito il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva perché ha stipulato con detta Compagnia Parte_2 assicurativa una polizza che copre solo gli infortuni subiti dal conducente e, pertanto, i danni
4 subiti dall'autoveicolo e da terzi non rientrano nella copertura assicurativa. Inoltre, la CP_2 ha dichiarato di aver già corrisposto al € 6.500,00. Pt_1
Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza del 24.11.2021, ritenuto di dover individuare la parte convenuta prima di proseguire nell'istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza del 20.06.2022 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Dopo un rinvio d'ufficio, con sentenza non definitiva del 21.11.2022 è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva del dell' dell' Controparte_4 CP_3 [...]
, dell' disponendone l'estromissione dal Controparte_5 Controparte_8 giudizio.
Con comparsa depositata in data 31.05.2021 si è costituita la in qualità di Controparte_9 impresa designata per la dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, già dichiarata CP_1 contumace, eccependo in via preliminare anch'essa il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando la ricostruzione dei fatti operata dagli attori, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata. Con istanza del 5-6.12.2022 in atti, la ha chiesto l'anticipazione CP_9 dell'udienza del 9.02.2023, fissata per il prosieguo, al fine di revocare la dichiarazione di contumacia e di essere estromessa dal giudizio.
Accolta la suddetta istanza, all'udienza del 19.12.2022, con sentenza parziale non definitiva ex art. 281, sexies c.p.c., è stata revocata la dichiarazione di contumacia della Controparte_10
in qualità di impresa designata ex art. 286 D.lgs. n. 209/2005, e ne è stato dichiarato il
[...] difetto di legittimazione passiva e, conseguentemente, è stata disposta l'estromissione della stessa dal presente giudizio.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e CTU medico – legale e CTU ai fini dell'accertamento della compatibilità dei danni subiti dal veicolo con la dinamica del sinistro e la quantificazione del danno materiale subito.
All'udienza del 16.09.2024 tenutasi mediante trattazione scritta i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*** *** *** *** ***
La domanda di risarcimento del danno avanzata da e nei Parte_1 Parte_2 confronti della e dell' correttamente citate in Controparte_1 Controparte_2
5 giudizio, quali titolari del lato passivo dell'obbligazione risarcitoria, è fondata e deve essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che i danni cagionati dalla fauna selvatica siano risarcibili dalla p.a. ai sensi dell'art. 2052 c.c.
Il criterio di imputazione della responsabilità in detti casi si fonda sul rapporto di custodia, inteso non solo come custodia derivante dal rapporto di proprietà, ma anche di utilizzazione dell'animale.
Infatti, è stato osservato dalla giurisprudenza che le specie selvatiche, protette ai sensi della
L. n. 157 del 1992, sono parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici al fine di garantire la tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
La tutela e la gestione di dette specie avvengono anche mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti minori titolari, determinando una situazione equiparabile a quella della
"utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario.
La Corte di Cassazione, dopo avere qualificato la natura della responsabilità per i danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 2052 c.c., ha chiarito in relazione al regime probatorio che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, grava l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Ove si controverta di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici non basta - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1,
c.c., in caso di incidenti stradali, il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale
6 risarcimento del danno che afferma di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno. (v. in motivazione Cass. VI Sez.
Civ. Sent. n. 18454/2022).
Ancora di recente, la Corte di Cassazione, ha precisato che: “… la responsabilità dell'ente pubblico per il danno causato dalla fauna selvatica è una responsabilità che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, discende dalla omessa custodia dell'animale e non già dalla violazione del generico precetto di non ledere espresso dall'articolo 2043 c.c., e dunque è una responsabilità che va sotto la fattispecie dell'articolo
2052 codice civile (da ultimo Cass. 13848/ 2020)…. come è noto, nel caso di danno da animali, il danneggiato deve solo provare il nesso di causa, mentre l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza,
l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante;
allo stesso modo, la prova che il danno si è verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che è nient'altro che la prova anche essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante.” (cfr. Cass. Sez. III Civ. Ord. n. 12714/2024).
Ebbene, dall'applicazione dei suddetti principi alla fattispecie discende che parte attrice ha assolto al suo onere probatorio, avendo dimostrato la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta tenuta dal cavallo selvatico e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n.
157 del 1992, rientrando il cavallo nella fattispecie dei mammiferi indicati dall'art. 2 della legge citata.
Agli atti è presente il prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali redatto dalla polizia stradale intervenuta sul posto, attestante lo stato dei luoghi e la dinamica del sinistro con redazione dello schizzo planimetrico nonché le allegazioni fotografiche del veicolo e del cavallo coinvolti nel sinistro per cui è causa. (cfr. all. nn. 2 e 3)
7 Nello specifico, dal prontuario si evince che il 3 aprile 2019 alle ore 22:30 circa Pt_1
era alla guida della Fiat Panda targata EC633BP con a bordo la sua compagna
[...]
- seduta nella parte anteriore destra - e sua cugina - seduta Parte_2 Persona_1 nella parte posteriore del veicolo - e durante la percorrenza della SS. 280 con direzione di marcia – all'altezza del KM 4+400 in un tratto rettilineo, ha investito CP_5 CP_4 nella corsia di sorpasso un cavallo che stava percorrendo la corsia in contromano direzione
– . Inoltre, è stato riportato che l'urto si era concretizzato tra la parte CP_4 CP_5 anteriore del veicolo contro la parte anteriore (petto gambe) dell'animale che ha sfondato per intero il parabrezza del veicolo, ferendo gli occupanti, per essere poi sbalzato in avanti lateralmente a 2,90 metri dal veicolo, esamine sul suolo con la testa rivolta verso;
CP_5 mentre il veicolo si è arrestato a ridosso dello spartitraffico in cemento posto sulla sinistra con gli organi direzionali rivolti verso Tutti gli occupanti del veicolo sono rimasti CP_4 feriti e trasportati dall'ambulanza al nosocomio di CP_4
Inoltre, la Polizia Stradale ha accertato le condizioni del luogo del sinistro e quelle metereologiche, precisando che la strada, A1 a senso unico di marcia a due carreggiate, rettilineo, era connotata da asfalto bagnato a causa della pioggia oltre che priva di illuminazione e con presenza di segnaletica inerente al limite della velocità
Infine, nel prontuario è stato indicato che all'arrivo della Polizia Stradale sui luoghi erano già intervenuti due equipaggi dell'Arma dei Carabinieri per gestire la viabilità e, successivamente, il personale dell' , distretto (dott. Controparte_11 CP_4 Parte_3 dirigente medico veterinario e il tecnico della prevenzione ( ), il quale ha Persona_2 constatato il decesso dell'equino e l'assenza di microchip;
sul posto erano anche intervenuti i
Vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere il cavallo con una gru.
La dinamica e le circostanze fattuali sono state confermate anche dal teste di parte attrice
, cugina di terzo grado di a conoscenza dei fatti in Persona_1 Parte_1 quanto terza trasportata, la quale ha dichiarato: “è vero, non ricordo l'orario di partenza del FixBus ma confermo che pioveva e che la velocità era moderata perché la macchina di era una Fiat Persona_3
Panda; è vero che il cavallo ci è comparso all'improvviso davanti alla macchina ed era fermo nella carreggiata che stavamo percorrendo. Aggiungo che l macchina che ci precedeva per evitare l'animale iniziava a zizzagare
e poi noi ce lo siamo trovati davanti;
ripeto che l'animale era fermo ed era rivolto verso di noi;
sì, è vero, con
l'urto violento la testa del cavallo ha sfiondato il tettuccio della Panda;
è vero, come ho già detto il parabrezza
8 veniva sfondato e si è ferito al volto e perdeva tanto sangue. Sul Capitolo n. 8 così Parte_1 risponde: è vero. (v. verbale udienza del 03.07.2023).
Inoltre, anche attraverso la CTU medico legale e la CTU eseguita dal tecnico di infortunistica stradale è stato accertato il nesso causale tra la condotta tenuta dal cavallo e l'evento dannoso subito.
Le conclusioni rassegnate da entrambi i CTU sul punto, che non hanno ricevuto osservazioni dalle parti, sono esenti da vizi logico-giuridici, congruamente motivate e, pertanto, condivise dal giudicante.
Nello specifico, il CTU di infortunistica stradale ha accertato che: “ La versione dei fatti, così come descritta da conducente e trasportati a bordo della vettura di causa, non lascerebbero dubbi sulla compatibilità e l'incidenza causale del comportamento dello stesso conducente dell'autovettura Fiat panda targata EC 633 BP, IG. e l'imprevedibile cavallo, aimè, trovatosi lì nel momento Parte_1 sbagliato e senza averne la titolarità di poterlo fare, essendo quella una Strada Statale, per la quale sono previste rigide regole di controllo e sicurezza. …In più, dal sopralluogo tecnico sul posto del sinistro, un elemento non trascurabile è saltato all'attenzione del Consulente In particolare, la S.S Persona_4
280, pochi metri prima e dopo il presunto punto d'urto ricadente nel chilometro 4+400, non risultata recintata. Infatti, in quel tratto è affiancata, sulla stessa quota, in direzione Catanzaro/Aeroporto (vedi fotografia n°8 allegata) da una complanare che congiunge la Statale al territorio circostante e alle distese di campagna e/o aree coltivate. Tale anomala condizione, addebitabile al Gestore della strada, permetterebbe
l'accesso alla carreggiata di qualsivoglia animale proveniente dalle campagne adiacenti, mettendo in serio pericolo la circolazione dell'intera arteria stradale in entrambe le direzioni. Nel caso in esame, dunque, sembrerebbe che il malcapitato equino, si sia introdotto sulla processata corsia della S.S. 280, proprio dal predetto, e per lui agevole, punto di accesso. L'animale, magari scappato al controllo di qualche allevatore delle campagne circostanti, procedendo a galoppo, in senso contrario rispetto a quello dell'autovettura Fiat panda targata EC 633 BP condotta dal IG. e di proprietà della IG.ra , Parte_1 Parte_2 si è trovato come unico ostacolo per inserirsi sulla carreggiata, qualche sterpaglia e la barriera guard-rail alta poco più di 70 cm che separa la statale dalla già citata complanare.
Il CTU medico – legale ha accertato che: “…A seguito dell'incidente stradale del 03/05/2019, il signor di anni 38 all'epoca dei fatti, riportava “Trauma cranio-facciale con contusione Parte_1 bulbo oculare sinistro e lesioni corio-retiniche secondarie associate a sublussazione del cristallino e della coroide al polo posteriore, Frattura piramide nasale con infrazione del seno mascellare destro, Frattura parziale della
9 corona dentaria del23 – 22 – 12 – 13”. La dinamica riferita dal periziato in sede di operazioni peritali e desunta dalla documentazione versata agli atti risulta compatibile con le lesioni riportate nel sinistro de quo e sopra illustrate in quanto sono soddisfatti i criteri medico-legali sul nesso di causalità materiale indicati in letteratura. (cfr. CTU medico – legale).
Diversamente, la e l' non hanno dimostrato Controparte_1 Controparte_2 né la prova liberatoria del caso fortuito né è stata dedotta o provata una condotta imprudente del conducente.
Invero, la teste ha confermato che al momento del sinistro vi è era pioggia, che la velocità era moderata perché la macchina di era una Fiat Panda, che il cavallo era Parte_2 comparso all'improvviso davanti alla macchina ed era fermo nella carreggiata da loro percorsa, che la macchina davanti alla loro prima di arrestarsi ha eseguito dei movimenti a zig zag nonché la circostanza che il tratto stradale era privo di segnaletica che indicasse l'attraversamento di fauna selvatica (v. verbale udienza del 3.07.2023).
Ciò è stato accertato anche dal CTU di infortunistica stradale, dalla quale si evince che il conducente non ha percorso il tratto con elevata velocità, considerati i danni Pt_1 riscontrati al veicolo e visto che era in largo anticipo per raggiungere la sua destinazione ovvero la stazione di Vi è prova in atti del biglietto flexibus con partenza CP_4 alle 23.30. (cfr. all. n.1).
In particolare, il CTU di infortunistica stradale ha affermato che: “Vista la tarda ora e la scarsa illuminazione, il comportamento adottato dal IG. alla guida dell'autovettura Fiat panda Parte_1 targata EC 633 BP è da considerarsi alquanto normale e istintivamente giusto. In seguito al rallentamento improvviso e repentino dell'altra autovettura che lo precedeva, che avrebbe indotto chiunque a rallentare e, per evitare possibili tamponamenti a catana, si è visto costretto a spostarsi sulla corsia di sorpasso per superare la suddetta vettura che lo precedeva. E si accingeva a fermarsi. Inoltre, dalle sommarie informazioni reperite in
Atti, si è potuto dedurre anche che, la Fiat panda targata EC 633 BP condotta dal IG. Parte_1 non aveva motivo di procedere ad elevate velocità visto che conducente e passeggeri stavano percorrendo la
Statale per raggiungere la Stazione Ferroviaria di S. Eufemia per salire a bordo di un autobus “Flexibus”.
La corsa, sarebbe dovuto partire alle ore 23.25 dal piazzale della stessa stazione mentre il sinistro si è registrato alle ore 22.30 circa quindi, quasi un'ora prima dell'imbarco, ad una distanza, rispetto al capolinea, di pochi chilometri, dunque in netto anticipo e senza bisogno di correre. Il tutto, giustificherebbe anche la moderata entità dei danni riportati sull'autovettura Fiat panda targata EC 633 BP. Difatti se la
10 Fiat Panda avesse percorso la S.S. 280 a velocità superiore a quella prescritta in quel determinato tratto di strada, il conducente, IG. per la natura del sinistro, avrebbe certamente perso il controllo Parte_1 del mezzo, causando ulteriori danneggiamenti e rischiando il ribaltamento o un testacoda. I danni che invece ha riportato l'autovettura Fiat panda targata EC 633 BP, rilevati dal Consulente , solo sulla base Per_4 della documentazione fotografica in Atti (in quanto il mezzo è risultato radiato), sono riconducibili, esclusivamente, all'azione gravosa e rocambolesca del corpo del cavallo che, fuori controllo e per inerzia ha colpito al galoppo, frontalmente e in senso opposto alla marcia, l'utilitaria, sbalzando prima sul cofano anteriore per poi piegarsi in avanti sulle gambe, sfondando con il petto il parabrezza anteriore e lacerando il tettuccio dal lato sinistro per poi terminare la corsa, dopo un violento rimbalzo, sul manto stradale adagiato sul lato sinistro e anteriormente al veicolo appena investito. L'epilogo di tale tragico e inaspettato evento sinistroso è stato la morte improvvisa del cavallo e il grave ferimento del conducente e dei trasportati dell'autovettura Fiat panda targata EC 633 BP, oltre che i danni visibilmente rilevabili sul veicolo di causa
e dettagliatamente descritti nel paragrafo precedente (Descrizione danni sul veicolo coinvolto). (cfr. CTU infortunistica stradale).
Quindi non può rimproverarsi a parte attrice di non essere riuscito ad evitare l'impatto con l'animale che è sbucato nella corsia di sorpasso in un momento in cui il conducente non avrebbe potuto fare alcuna manovra per evitarlo, trattandosi di tratto in cui vi era scarsa illuminazione, era buio, non era presente alcuna segnaletica di pericolo di attraversamento di animali selvatici.
Inoltre, la non ha provato di avere adottato le misure necessarie per evitare Controparte_1
l'attraversamento degli animali selvatici sulla strada.
Accertata l'esclusiva responsabilità della per i danni causati agli attori e in Controparte_1 via solidale la responsabilità della per i danni da invalidità Controparte_2 permanente coperti per un massimale di € 25.000,00 si può proseguire alla determinazione del quantum risarcibile.
ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti mentre la Parte_1 proprietaria del veicolo i danni patrimoniali causati alla propria autovettura modello Fiat
Panda.
Con riguardo al danno biologico il medico legale nominato, visitato ed Parte_1 esaminata la documentazione, secondo un ragionamento immune da vizi logico- giuridici ha così concluso: “… Allo stato attuale il periziato presenta in conseguenza del sinistro in trattazione un
11 grave deficit del visus (motu – manu) dell'occhio sinistro ed esiti algici di frattura delle ossa proprie del naso senza alterazioni del profilo nasale e riduzione del flusso aereo attraverso le narici. L'evento traumatico in esame ha determinato un periodo di malattia la cui durata viene così ripartita: 7 (sette) giorni di Inabilità
Temporanea Assoluta (I.T.A – 100%); 15 (quindici) giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 75%
(I.T.P. - 75%); 30 (trenta) giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 50% (I.T.P. – 50%); 60
(sessanta) giorni di Invalidità temporanea parziale al 25% (I.T.P. – 25%). …Conclusosi il periodo di malattia, il periziato è guarito ma con gravi postumi permanenti e ormai stabilizzati rappresentati da: grave deficit del visus in occhio sinistro (visus “motu manu”) secondario al grave trauma contusivo del bulbo sinistro con lesioni corio-retiniche associate a sublussazione del cristallino e rottura della coroide al polo posteriore in prossimità della papilla ottica;
esiti algici di frattura della piramide nasale con infrazione del seno mascellare di destra;
esiti di frattura parziale della corona di alcuni elementi dentari (23 – 22 – 12 – 13)…. In ambito di responsabilità civile secondo la tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica compresa tra 1 e
9 punti di invalidità del decreto 3 luglio 2003 e la tabella delle menomazioni del 10 e 100% elaborata dalla
Commissione Ministeriale istituita con D.M. 26 maggio 2004 le singole lesioni riscontrate nel sinistro de quo sono state così valutate: 26% per il grave deficit del visus (motu-manu) dell'occhio sinistro;
2% per esiti algici di frattura ossa proprie del naso con infrazione del seno mascellare destro senza riduzione del flusso aereo attraverso le narici;
1% per esiti di frattura parziale della corona di alcuni elementi dentari (23 – 22 –
12- 13). Complessivamente, in ambito di responsabilità civile i postumi integrano un danno biologico permanente nella misura del 28… I postumi permanenti, ormai stabilizzati, non sono più suscettibili di miglioramento tramite protesi, terapie e interventi. … Le spese mediche versate agli atti e documentate pari a
€ 81.63 appaiano congrue e pertinenti alle lesioni riscontrate nel sinistro de quo.
Con riferimento al criterio di liquidazione del danno biologico deve osservarsi che in assenza di diversa disposizione normativa il danno alla persona va liquidato in base alle regole vigenti al momento della liquidazione e non al momento del fatto illecito. (cfr. Cass. Civ. Sez. VI n.
19229/2022).
Nella fattispecie la misura del risarcimento è fornita dalle tabelle di Milano, quale criterio equitativo uniforme utilizzato negli uffici di merito, nella edizione 2024.
Ne discende che il danno subito va quantificato per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo di € 167.509,00 tenuto conto dell'età 38 anni;
con riferimento al danno non patrimoniale da invalidità temporanea, va liquidato in €
12 5.548,75, sempre all'attualità cui vanno aggiunti € 81,63 per spese mediche, per il totale complessivo di € 173.139,38.
Pertanto, così quantificato il danno non patrimoniale la e la Controparte_1 [...]
vanno condannate in solido con riferimento al danno non patrimoniale Controparte_2 subito da , la nei limiti del massimale garantito (€ 25.000,00) e Parte_1 CP_2 previa decurtazione dell'importo già versato di € 6.500,00 a titolo di acconto.
Quindi, l'importo complessivamente riconosciuto a titolo di danno da invalidità permanente pari ad € 167.509,00 andrà decurtato dell'importo già pagato in acconto dalla
[...]
Controparte_2
Trattandosi di debito di valore sulla somma complessivamente liquidata devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro – tempore vigente fino alla pubblicazione della sentenza, su detta somma saranno dovuti ulteriori interessi a tasso legale fino al saldo.
Infine, con riguardo ai danni materiali il CTU ha accertato che: “Rispetto a questo argomento, il
Consulente , prima di procedere alla loro quantificazione, ha provveduto a recuperare delle informazioni Per_4 rilevanti ed utili per determinare in modo corretto la loro entità. In particolare, dalle dichiarazioni rese in forma scritta (allegate agli Atti) dalla proprietaria IG. è risultato che l'autovettura Fiat Parte_2 panda targata EC 633 BP è stata rottamata dopo circa tre anni, 05/04/2022, dall'evento sinistroso. Non avendo ricevuto alcuna forma di risarcimento, deteriorandosi ulteriormente, a detta del suo carrozziere, non era più conveniente la riparazione. In questo lasso di tempo che va dalla data del sinistro al giorno della radiazione, la suddetta IG. dichiara di aver utilizzato l'autovettura del padre per recarsi sul posto di Pt_2 lavoro, e, non potendo procrastinare ulteriormente l'utilizzo di una altrui vettura, si è vista costretta a procedere alla rottamazione del veicolo di causa per acquistare una Fiat Idea usata. Durante il periodo di fermo tecnico, si era ugualmente fatta predisporre un sommario preventivo di riparazione del mezzo dal suo carrozziere di fiducia (allegato agli Atti) che già di gran lunga superava la quotazione dello stesso veicolo.
Noti questi ulteriori essenziali elementi, il Consulente ha proceduto ad una più concreta possibile Per_4 quantificazioni dei danni riportati dall'autovettura Fiat panda targata EC 633 BP a seguito dell'investimento del cavallo come descritto in Atti, stimando lavori di lattoneria, sostituzioni di parti e ricambi e costo di manodopera per un totale di circa 7.750 euro iva compresa. Inoltre, per come sopra descritto, bisogna tenere conto del fermo tecnico e dell'utilizzo di una vettura di famiglia data in prestito per
13 un lungo periodo che ha comportato successivamente, per lungaggini burocratiche, il necessario acquisto di una vettura usata. Di seguito una analitica descrizione delle voci di costo che hanno generato una quantificazione dell'entità del danno totale dell'evento di causa.Recupero su strada autovettura Fiat Panda targata EC 633
BP e trasporto presso carrozzeria € 150,00 Ricambi (tettuccio, rivestimento tettuccio, plafoniera CP_12 interna, alette parasole destra e sinistra, specchietto interno di cortesia, montanti parabrezza, tergicristallo destro completo di spazzola e motorino, spazzola tergicristallo sinistro, plastiche di rivestimento montanti tetto, parabrezza, calotta specchietto retrovisore lato guida, musata anteriore, cofano anteriore, rivestimento cofano anteriore, paraurti anteriore, griglia anteriore, traversa batti-cofano, modanature paraurti anteriore, staffe paraurti anteriore, faretto fendinebbia anteriore Sx, kit airbag, parte superiore cruscotto, volante, devia- luci, pretensionatori cinture anteriori destra e sinistra, vernice, fondo, catalizzatore e trasparente, minuterie varie e parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria, non visibili se non dopo lo smontaggio. € 4.200,00
Lavaggio completo tappezzeria interna € 250,00 35 ore di manodopera € 1.750,00 Per un totale di €
7.747,00 iva compresa. A tale importo bisogna aggiungere l'eventuale fermo tecnico che andrebbe considerato fino alla data di rottamazione del veicolo di causa, 05/04/2022 che comprende l'eventuale vettura sostitutiva per il periodo considerato, stimato forfettariamente in € 2.500,00 più Iva. Tale valore, è stato calcolato tenendo conto della soluzione tappabuchi trovata dalla proprietaria della Fiat Panda, IG.ra
[...]
di usare, nel frangente, l'autovettura del padre per recarsi a lavoro e cercando di non generare un Pt_2 importo economicamente superiore allo stesso valore dell'auto incidentata, in base a criteri di valutazione oggettiva del caso. La IG.ra , di fatto, ha spontaneamente dichiarato e sottoscritto di non Parte_2 aver noleggiato una vettura sostitutiva ma, di aver utilizzato, fino all'acquisto della nuova auto usata, la vettura de padre. (vedi dichiarazione allegata in Atti). Di contro, si è andato a generare un costo dovuto alle spese di gestione e manutenzione del veicolo avuto in prestito al quale si aggiunge un naturale deterioramento per usura per il periodo in esame. In conclusione, da tali considerazioni scaturisce una quantificazione dell'entità dei danni subiti sull'autovettura Fiat Panda targata EC 633 BP pari alla somma dei costi da sostenere per essere rimessa in strada ai quali si aggiunge un costo per il fermo tecnico appena enunciato per un totale di € 10.797,00 iva compresa.” (cfr. relazione CTU infortunistica stradale).
Pertanto, il danno patrimoniale subito, incluso il fermo tecnico deve quantificarsi in €
10.797,00 iva compresa, somma devalutata alla data del sinistro e di poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro – tempore vigente fino alla pubblicazione della sentenza, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
14 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, valore indeterminabile da € 52.001 ad € 260.000 sulla scorta del “decisum”.
Le spese di ctu, già liquidate in atti, vengono definitivamente poste a carico della CP_1
e della in solido tra loro.
[...] Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- accoglie la domanda avanzata da e e per l'effetto, Parte_1 Parte_2
- accerta la responsabilità della in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1
tempore ai sensi dell'art. 2052 c.c.;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro – tempore, in Controparte_1
solido con la in persona del legale rappresentante pro – Controparte_2 tempore, nei limiti del massimale garantito nella polizza (€ 25.000,00) e decurtato l'importo già versato a titolo di acconto, al risarcimento del danno non patrimoniale subito da pari ad € € 173.139,38, oltre interessi come in parte motiva;
Parte_1
- condanna la in persona del legale rappresentante pro – tempore al Controparte_1
pagamento in favore di del danno patrimoniale subito in qualità di Parte_2 proprietaria dell'autovettura Fiat Panda targata EC 633 BP pari ad € 10.979,00 oltre interessi come in parte motiva;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro – tempore, in Controparte_1
solido con la in persona del legale rappresentante pro – Controparte_2
tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, essendo stati gli attori e ammessi al patrocinio a spese dello Stato, che si Parte_1 Parte_2 liquidano in € 14.103,00, oltre accessori come per legge;
- pone in via definitiva a carico della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore, e della in solido fra loro, le Controparte_2 spese di CTU già liquidate con decreto del 05.03.2024 e del 15.03.2024.
- Catanzaro, lì 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
15
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 316/2021 R.G. vertente
TRA
e , rappresentati e difesi in giudizio Parte_1 Parte_2 dall'avv. Michele De Cillis, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
-ATTORI-
E
in persona del legale rappresentante pro – tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Annapaola De Masi, per procura ed in virtù di decreto dirigenziale n. 4482 del 30.04.2021 allegati alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA-
E in persona del legale rappresentante pro – tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Doria, giusta procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA-
Oggetto: responsabilità ex art. 2052 c.c.;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16.09.2024 tenutasi mediante trattazione scritta i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 1 FATTO E DIRITTO
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno citato Parte_1 Parte_2 in giudizio la l' il Controparte_2 CP_3 Controparte_4
l' , la e il Controparte_5 Controparte_1 CP_6 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro – tempore, per Controparte_7 sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni quantificati in € 5.000,00 per danni materiali riportati dall'autoveicolo Fiat Panda di proprietà della e in € 250.000,00 per Pt_2 danni fisici subiti da , in conseguenza dell'incidente stradale avvenuto il 3 Parte_1 maggio 2019, alle ore 22:40, nel Comune di mentre percorrevano la SS 280 CP_4
“dei due mari” – uscita per bivio “Palazzo” - direzione Stazione Ferroviaria, a causa del forte e improvviso impatto con un cavallo bianco che ha invaso la corsia, andando a sbattere sul parabrezza, che si è frantumato, colpendo alla testa il , il quale è svenuto Pt_1 immediatamente.
3 In conseguenza di ciò è stato trasportato presso l'Ospedale di Parte_1 CP_4
[...]
L'attore ha dedotto che in seguito all'incidente descritto, ha perso la vista dall'occhio sinistro e subito diversi danni anche a livello dentale, con postumi a carattere permanente valutabili sotto il profilo biologico in misura del 30 %.
In particolare, ha precisato: che il cavallo che ha provocato l'incidente, morto Parte_1 sul colpo, era sprovvisto di chip né è stato possibile individuare o rintracciare un proprietario, come constatato anche dalla Polizia Stradale intervenuta;
che il cavallo è stato trovato senza segni di cura, privo di sella, con pelo arruffato, con zoccoli lunghi, non abituato alla strada ed ai veicoli e, pertanto, da ritenersi quale animale selvatico;
che le richieste risarcitorie inviate ai convenuti sono rimaste inevase e anche il procedimento di mediazione ha avuto esito negativo per la mancata partecipazione dei medesimi.
Quindi, ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti, in quanto responsabili per non avere adottato le misure idonee ad evitare l'invasione della carreggiata da parte dell'animale selvatico.
Si è costituita la eccependo il difetto di legittimazione attiva in quanto Controparte_1
l'incidente è avvenuto lungo una strada provinciale e l'infondatezza della domanda da qualificarsi come proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., non ai sensi dell'art. 2052 c.c., per carenza di elementi probatori.
Anche il costituitosi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_4 passiva poiché in tema di animali selvatici, come chiarito dalla Suprema Corte, la responsabilità per i danni a terzi deve essere imputata all'ente a cui sono stati affidati i poteri di amministrazione e di gestione della fauna (Cass.
8.01.2010 n. 80) cioè la Controparte_1
Inoltre, ha evidenziato che la strada, teatro del sinistro, SS 280, pur insistendo sul territorio del
Comune di è di competenza della Provincia di Catanzaro e dell' CP_4 CP_3
L' l' , l'Azienda hanno CP_3 Controparte_5 CP_6 eccepito anch'esse il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la responsabilità del danno procurato a veicoli in circolazione da fauna selvatica incombe alla CP_1
Anche la costituitasi con comparsa depositata il 10/5/2021, ha eccepito il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva perché ha stipulato con detta Compagnia Parte_2 assicurativa una polizza che copre solo gli infortuni subiti dal conducente e, pertanto, i danni
4 subiti dall'autoveicolo e da terzi non rientrano nella copertura assicurativa. Inoltre, la CP_2 ha dichiarato di aver già corrisposto al € 6.500,00. Pt_1
Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza del 24.11.2021, ritenuto di dover individuare la parte convenuta prima di proseguire nell'istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza del 20.06.2022 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Dopo un rinvio d'ufficio, con sentenza non definitiva del 21.11.2022 è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva del dell' dell' Controparte_4 CP_3 [...]
, dell' disponendone l'estromissione dal Controparte_5 Controparte_8 giudizio.
Con comparsa depositata in data 31.05.2021 si è costituita la in qualità di Controparte_9 impresa designata per la dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, già dichiarata CP_1 contumace, eccependo in via preliminare anch'essa il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando la ricostruzione dei fatti operata dagli attori, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata. Con istanza del 5-6.12.2022 in atti, la ha chiesto l'anticipazione CP_9 dell'udienza del 9.02.2023, fissata per il prosieguo, al fine di revocare la dichiarazione di contumacia e di essere estromessa dal giudizio.
Accolta la suddetta istanza, all'udienza del 19.12.2022, con sentenza parziale non definitiva ex art. 281, sexies c.p.c., è stata revocata la dichiarazione di contumacia della Controparte_10
in qualità di impresa designata ex art. 286 D.lgs. n. 209/2005, e ne è stato dichiarato il
[...] difetto di legittimazione passiva e, conseguentemente, è stata disposta l'estromissione della stessa dal presente giudizio.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e CTU medico – legale e CTU ai fini dell'accertamento della compatibilità dei danni subiti dal veicolo con la dinamica del sinistro e la quantificazione del danno materiale subito.
All'udienza del 16.09.2024 tenutasi mediante trattazione scritta i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*** *** *** *** ***
La domanda di risarcimento del danno avanzata da e nei Parte_1 Parte_2 confronti della e dell' correttamente citate in Controparte_1 Controparte_2
5 giudizio, quali titolari del lato passivo dell'obbligazione risarcitoria, è fondata e deve essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che i danni cagionati dalla fauna selvatica siano risarcibili dalla p.a. ai sensi dell'art. 2052 c.c.
Il criterio di imputazione della responsabilità in detti casi si fonda sul rapporto di custodia, inteso non solo come custodia derivante dal rapporto di proprietà, ma anche di utilizzazione dell'animale.
Infatti, è stato osservato dalla giurisprudenza che le specie selvatiche, protette ai sensi della
L. n. 157 del 1992, sono parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici al fine di garantire la tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
La tutela e la gestione di dette specie avvengono anche mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti minori titolari, determinando una situazione equiparabile a quella della
"utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario.
La Corte di Cassazione, dopo avere qualificato la natura della responsabilità per i danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 2052 c.c., ha chiarito in relazione al regime probatorio che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, grava l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Ove si controverta di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici non basta - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1,
c.c., in caso di incidenti stradali, il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale
6 risarcimento del danno che afferma di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno. (v. in motivazione Cass. VI Sez.
Civ. Sent. n. 18454/2022).
Ancora di recente, la Corte di Cassazione, ha precisato che: “… la responsabilità dell'ente pubblico per il danno causato dalla fauna selvatica è una responsabilità che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, discende dalla omessa custodia dell'animale e non già dalla violazione del generico precetto di non ledere espresso dall'articolo 2043 c.c., e dunque è una responsabilità che va sotto la fattispecie dell'articolo
2052 codice civile (da ultimo Cass. 13848/ 2020)…. come è noto, nel caso di danno da animali, il danneggiato deve solo provare il nesso di causa, mentre l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza,
l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante;
allo stesso modo, la prova che il danno si è verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che è nient'altro che la prova anche essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante.” (cfr. Cass. Sez. III Civ. Ord. n. 12714/2024).
Ebbene, dall'applicazione dei suddetti principi alla fattispecie discende che parte attrice ha assolto al suo onere probatorio, avendo dimostrato la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta tenuta dal cavallo selvatico e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n.
157 del 1992, rientrando il cavallo nella fattispecie dei mammiferi indicati dall'art. 2 della legge citata.
Agli atti è presente il prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali redatto dalla polizia stradale intervenuta sul posto, attestante lo stato dei luoghi e la dinamica del sinistro con redazione dello schizzo planimetrico nonché le allegazioni fotografiche del veicolo e del cavallo coinvolti nel sinistro per cui è causa. (cfr. all. nn. 2 e 3)
7 Nello specifico, dal prontuario si evince che il 3 aprile 2019 alle ore 22:30 circa Pt_1
era alla guida della Fiat Panda targata EC633BP con a bordo la sua compagna
[...]
- seduta nella parte anteriore destra - e sua cugina - seduta Parte_2 Persona_1 nella parte posteriore del veicolo - e durante la percorrenza della SS. 280 con direzione di marcia – all'altezza del KM 4+400 in un tratto rettilineo, ha investito CP_5 CP_4 nella corsia di sorpasso un cavallo che stava percorrendo la corsia in contromano direzione
– . Inoltre, è stato riportato che l'urto si era concretizzato tra la parte CP_4 CP_5 anteriore del veicolo contro la parte anteriore (petto gambe) dell'animale che ha sfondato per intero il parabrezza del veicolo, ferendo gli occupanti, per essere poi sbalzato in avanti lateralmente a 2,90 metri dal veicolo, esamine sul suolo con la testa rivolta verso;
CP_5 mentre il veicolo si è arrestato a ridosso dello spartitraffico in cemento posto sulla sinistra con gli organi direzionali rivolti verso Tutti gli occupanti del veicolo sono rimasti CP_4 feriti e trasportati dall'ambulanza al nosocomio di CP_4
Inoltre, la Polizia Stradale ha accertato le condizioni del luogo del sinistro e quelle metereologiche, precisando che la strada, A1 a senso unico di marcia a due carreggiate, rettilineo, era connotata da asfalto bagnato a causa della pioggia oltre che priva di illuminazione e con presenza di segnaletica inerente al limite della velocità
Infine, nel prontuario è stato indicato che all'arrivo della Polizia Stradale sui luoghi erano già intervenuti due equipaggi dell'Arma dei Carabinieri per gestire la viabilità e, successivamente, il personale dell' , distretto (dott. Controparte_11 CP_4 Parte_3 dirigente medico veterinario e il tecnico della prevenzione ( ), il quale ha Persona_2 constatato il decesso dell'equino e l'assenza di microchip;
sul posto erano anche intervenuti i
Vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere il cavallo con una gru.
La dinamica e le circostanze fattuali sono state confermate anche dal teste di parte attrice
, cugina di terzo grado di a conoscenza dei fatti in Persona_1 Parte_1 quanto terza trasportata, la quale ha dichiarato: “è vero, non ricordo l'orario di partenza del FixBus ma confermo che pioveva e che la velocità era moderata perché la macchina di era una Fiat Persona_3
Panda; è vero che il cavallo ci è comparso all'improvviso davanti alla macchina ed era fermo nella carreggiata che stavamo percorrendo. Aggiungo che l macchina che ci precedeva per evitare l'animale iniziava a zizzagare
e poi noi ce lo siamo trovati davanti;
ripeto che l'animale era fermo ed era rivolto verso di noi;
sì, è vero, con
l'urto violento la testa del cavallo ha sfiondato il tettuccio della Panda;
è vero, come ho già detto il parabrezza
8 veniva sfondato e si è ferito al volto e perdeva tanto sangue. Sul Capitolo n. 8 così Parte_1 risponde: è vero. (v. verbale udienza del 03.07.2023).
Inoltre, anche attraverso la CTU medico legale e la CTU eseguita dal tecnico di infortunistica stradale è stato accertato il nesso causale tra la condotta tenuta dal cavallo e l'evento dannoso subito.
Le conclusioni rassegnate da entrambi i CTU sul punto, che non hanno ricevuto osservazioni dalle parti, sono esenti da vizi logico-giuridici, congruamente motivate e, pertanto, condivise dal giudicante.
Nello specifico, il CTU di infortunistica stradale ha accertato che: “ La versione dei fatti, così come descritta da conducente e trasportati a bordo della vettura di causa, non lascerebbero dubbi sulla compatibilità e l'incidenza causale del comportamento dello stesso conducente dell'autovettura Fiat panda targata EC 633 BP, IG. e l'imprevedibile cavallo, aimè, trovatosi lì nel momento Parte_1 sbagliato e senza averne la titolarità di poterlo fare, essendo quella una Strada Statale, per la quale sono previste rigide regole di controllo e sicurezza. …In più, dal sopralluogo tecnico sul posto del sinistro, un elemento non trascurabile è saltato all'attenzione del Consulente In particolare, la S.S Persona_4
280, pochi metri prima e dopo il presunto punto d'urto ricadente nel chilometro 4+400, non risultata recintata. Infatti, in quel tratto è affiancata, sulla stessa quota, in direzione Catanzaro/Aeroporto (vedi fotografia n°8 allegata) da una complanare che congiunge la Statale al territorio circostante e alle distese di campagna e/o aree coltivate. Tale anomala condizione, addebitabile al Gestore della strada, permetterebbe
l'accesso alla carreggiata di qualsivoglia animale proveniente dalle campagne adiacenti, mettendo in serio pericolo la circolazione dell'intera arteria stradale in entrambe le direzioni. Nel caso in esame, dunque, sembrerebbe che il malcapitato equino, si sia introdotto sulla processata corsia della S.S. 280, proprio dal predetto, e per lui agevole, punto di accesso. L'animale, magari scappato al controllo di qualche allevatore delle campagne circostanti, procedendo a galoppo, in senso contrario rispetto a quello dell'autovettura Fiat panda targata EC 633 BP condotta dal IG. e di proprietà della IG.ra , Parte_1 Parte_2 si è trovato come unico ostacolo per inserirsi sulla carreggiata, qualche sterpaglia e la barriera guard-rail alta poco più di 70 cm che separa la statale dalla già citata complanare.
Il CTU medico – legale ha accertato che: “…A seguito dell'incidente stradale del 03/05/2019, il signor di anni 38 all'epoca dei fatti, riportava “Trauma cranio-facciale con contusione Parte_1 bulbo oculare sinistro e lesioni corio-retiniche secondarie associate a sublussazione del cristallino e della coroide al polo posteriore, Frattura piramide nasale con infrazione del seno mascellare destro, Frattura parziale della
9 corona dentaria del23 – 22 – 12 – 13”. La dinamica riferita dal periziato in sede di operazioni peritali e desunta dalla documentazione versata agli atti risulta compatibile con le lesioni riportate nel sinistro de quo e sopra illustrate in quanto sono soddisfatti i criteri medico-legali sul nesso di causalità materiale indicati in letteratura. (cfr. CTU medico – legale).
Diversamente, la e l' non hanno dimostrato Controparte_1 Controparte_2 né la prova liberatoria del caso fortuito né è stata dedotta o provata una condotta imprudente del conducente.
Invero, la teste ha confermato che al momento del sinistro vi è era pioggia, che la velocità era moderata perché la macchina di era una Fiat Panda, che il cavallo era Parte_2 comparso all'improvviso davanti alla macchina ed era fermo nella carreggiata da loro percorsa, che la macchina davanti alla loro prima di arrestarsi ha eseguito dei movimenti a zig zag nonché la circostanza che il tratto stradale era privo di segnaletica che indicasse l'attraversamento di fauna selvatica (v. verbale udienza del 3.07.2023).
Ciò è stato accertato anche dal CTU di infortunistica stradale, dalla quale si evince che il conducente non ha percorso il tratto con elevata velocità, considerati i danni Pt_1 riscontrati al veicolo e visto che era in largo anticipo per raggiungere la sua destinazione ovvero la stazione di Vi è prova in atti del biglietto flexibus con partenza CP_4 alle 23.30. (cfr. all. n.1).
In particolare, il CTU di infortunistica stradale ha affermato che: “Vista la tarda ora e la scarsa illuminazione, il comportamento adottato dal IG. alla guida dell'autovettura Fiat panda Parte_1 targata EC 633 BP è da considerarsi alquanto normale e istintivamente giusto. In seguito al rallentamento improvviso e repentino dell'altra autovettura che lo precedeva, che avrebbe indotto chiunque a rallentare e, per evitare possibili tamponamenti a catana, si è visto costretto a spostarsi sulla corsia di sorpasso per superare la suddetta vettura che lo precedeva. E si accingeva a fermarsi. Inoltre, dalle sommarie informazioni reperite in
Atti, si è potuto dedurre anche che, la Fiat panda targata EC 633 BP condotta dal IG. Parte_1 non aveva motivo di procedere ad elevate velocità visto che conducente e passeggeri stavano percorrendo la
Statale per raggiungere la Stazione Ferroviaria di S. Eufemia per salire a bordo di un autobus “Flexibus”.
La corsa, sarebbe dovuto partire alle ore 23.25 dal piazzale della stessa stazione mentre il sinistro si è registrato alle ore 22.30 circa quindi, quasi un'ora prima dell'imbarco, ad una distanza, rispetto al capolinea, di pochi chilometri, dunque in netto anticipo e senza bisogno di correre. Il tutto, giustificherebbe anche la moderata entità dei danni riportati sull'autovettura Fiat panda targata EC 633 BP. Difatti se la
10 Fiat Panda avesse percorso la S.S. 280 a velocità superiore a quella prescritta in quel determinato tratto di strada, il conducente, IG. per la natura del sinistro, avrebbe certamente perso il controllo Parte_1 del mezzo, causando ulteriori danneggiamenti e rischiando il ribaltamento o un testacoda. I danni che invece ha riportato l'autovettura Fiat panda targata EC 633 BP, rilevati dal Consulente , solo sulla base Per_4 della documentazione fotografica in Atti (in quanto il mezzo è risultato radiato), sono riconducibili, esclusivamente, all'azione gravosa e rocambolesca del corpo del cavallo che, fuori controllo e per inerzia ha colpito al galoppo, frontalmente e in senso opposto alla marcia, l'utilitaria, sbalzando prima sul cofano anteriore per poi piegarsi in avanti sulle gambe, sfondando con il petto il parabrezza anteriore e lacerando il tettuccio dal lato sinistro per poi terminare la corsa, dopo un violento rimbalzo, sul manto stradale adagiato sul lato sinistro e anteriormente al veicolo appena investito. L'epilogo di tale tragico e inaspettato evento sinistroso è stato la morte improvvisa del cavallo e il grave ferimento del conducente e dei trasportati dell'autovettura Fiat panda targata EC 633 BP, oltre che i danni visibilmente rilevabili sul veicolo di causa
e dettagliatamente descritti nel paragrafo precedente (Descrizione danni sul veicolo coinvolto). (cfr. CTU infortunistica stradale).
Quindi non può rimproverarsi a parte attrice di non essere riuscito ad evitare l'impatto con l'animale che è sbucato nella corsia di sorpasso in un momento in cui il conducente non avrebbe potuto fare alcuna manovra per evitarlo, trattandosi di tratto in cui vi era scarsa illuminazione, era buio, non era presente alcuna segnaletica di pericolo di attraversamento di animali selvatici.
Inoltre, la non ha provato di avere adottato le misure necessarie per evitare Controparte_1
l'attraversamento degli animali selvatici sulla strada.
Accertata l'esclusiva responsabilità della per i danni causati agli attori e in Controparte_1 via solidale la responsabilità della per i danni da invalidità Controparte_2 permanente coperti per un massimale di € 25.000,00 si può proseguire alla determinazione del quantum risarcibile.
ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti mentre la Parte_1 proprietaria del veicolo i danni patrimoniali causati alla propria autovettura modello Fiat
Panda.
Con riguardo al danno biologico il medico legale nominato, visitato ed Parte_1 esaminata la documentazione, secondo un ragionamento immune da vizi logico- giuridici ha così concluso: “… Allo stato attuale il periziato presenta in conseguenza del sinistro in trattazione un
11 grave deficit del visus (motu – manu) dell'occhio sinistro ed esiti algici di frattura delle ossa proprie del naso senza alterazioni del profilo nasale e riduzione del flusso aereo attraverso le narici. L'evento traumatico in esame ha determinato un periodo di malattia la cui durata viene così ripartita: 7 (sette) giorni di Inabilità
Temporanea Assoluta (I.T.A – 100%); 15 (quindici) giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 75%
(I.T.P. - 75%); 30 (trenta) giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 50% (I.T.P. – 50%); 60
(sessanta) giorni di Invalidità temporanea parziale al 25% (I.T.P. – 25%). …Conclusosi il periodo di malattia, il periziato è guarito ma con gravi postumi permanenti e ormai stabilizzati rappresentati da: grave deficit del visus in occhio sinistro (visus “motu manu”) secondario al grave trauma contusivo del bulbo sinistro con lesioni corio-retiniche associate a sublussazione del cristallino e rottura della coroide al polo posteriore in prossimità della papilla ottica;
esiti algici di frattura della piramide nasale con infrazione del seno mascellare di destra;
esiti di frattura parziale della corona di alcuni elementi dentari (23 – 22 – 12 – 13)…. In ambito di responsabilità civile secondo la tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica compresa tra 1 e
9 punti di invalidità del decreto 3 luglio 2003 e la tabella delle menomazioni del 10 e 100% elaborata dalla
Commissione Ministeriale istituita con D.M. 26 maggio 2004 le singole lesioni riscontrate nel sinistro de quo sono state così valutate: 26% per il grave deficit del visus (motu-manu) dell'occhio sinistro;
2% per esiti algici di frattura ossa proprie del naso con infrazione del seno mascellare destro senza riduzione del flusso aereo attraverso le narici;
1% per esiti di frattura parziale della corona di alcuni elementi dentari (23 – 22 –
12- 13). Complessivamente, in ambito di responsabilità civile i postumi integrano un danno biologico permanente nella misura del 28… I postumi permanenti, ormai stabilizzati, non sono più suscettibili di miglioramento tramite protesi, terapie e interventi. … Le spese mediche versate agli atti e documentate pari a
€ 81.63 appaiano congrue e pertinenti alle lesioni riscontrate nel sinistro de quo.
Con riferimento al criterio di liquidazione del danno biologico deve osservarsi che in assenza di diversa disposizione normativa il danno alla persona va liquidato in base alle regole vigenti al momento della liquidazione e non al momento del fatto illecito. (cfr. Cass. Civ. Sez. VI n.
19229/2022).
Nella fattispecie la misura del risarcimento è fornita dalle tabelle di Milano, quale criterio equitativo uniforme utilizzato negli uffici di merito, nella edizione 2024.
Ne discende che il danno subito va quantificato per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo di € 167.509,00 tenuto conto dell'età 38 anni;
con riferimento al danno non patrimoniale da invalidità temporanea, va liquidato in €
12 5.548,75, sempre all'attualità cui vanno aggiunti € 81,63 per spese mediche, per il totale complessivo di € 173.139,38.
Pertanto, così quantificato il danno non patrimoniale la e la Controparte_1 [...]
vanno condannate in solido con riferimento al danno non patrimoniale Controparte_2 subito da , la nei limiti del massimale garantito (€ 25.000,00) e Parte_1 CP_2 previa decurtazione dell'importo già versato di € 6.500,00 a titolo di acconto.
Quindi, l'importo complessivamente riconosciuto a titolo di danno da invalidità permanente pari ad € 167.509,00 andrà decurtato dell'importo già pagato in acconto dalla
[...]
Controparte_2
Trattandosi di debito di valore sulla somma complessivamente liquidata devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro – tempore vigente fino alla pubblicazione della sentenza, su detta somma saranno dovuti ulteriori interessi a tasso legale fino al saldo.
Infine, con riguardo ai danni materiali il CTU ha accertato che: “Rispetto a questo argomento, il
Consulente , prima di procedere alla loro quantificazione, ha provveduto a recuperare delle informazioni Per_4 rilevanti ed utili per determinare in modo corretto la loro entità. In particolare, dalle dichiarazioni rese in forma scritta (allegate agli Atti) dalla proprietaria IG. è risultato che l'autovettura Fiat Parte_2 panda targata EC 633 BP è stata rottamata dopo circa tre anni, 05/04/2022, dall'evento sinistroso. Non avendo ricevuto alcuna forma di risarcimento, deteriorandosi ulteriormente, a detta del suo carrozziere, non era più conveniente la riparazione. In questo lasso di tempo che va dalla data del sinistro al giorno della radiazione, la suddetta IG. dichiara di aver utilizzato l'autovettura del padre per recarsi sul posto di Pt_2 lavoro, e, non potendo procrastinare ulteriormente l'utilizzo di una altrui vettura, si è vista costretta a procedere alla rottamazione del veicolo di causa per acquistare una Fiat Idea usata. Durante il periodo di fermo tecnico, si era ugualmente fatta predisporre un sommario preventivo di riparazione del mezzo dal suo carrozziere di fiducia (allegato agli Atti) che già di gran lunga superava la quotazione dello stesso veicolo.
Noti questi ulteriori essenziali elementi, il Consulente ha proceduto ad una più concreta possibile Per_4 quantificazioni dei danni riportati dall'autovettura Fiat panda targata EC 633 BP a seguito dell'investimento del cavallo come descritto in Atti, stimando lavori di lattoneria, sostituzioni di parti e ricambi e costo di manodopera per un totale di circa 7.750 euro iva compresa. Inoltre, per come sopra descritto, bisogna tenere conto del fermo tecnico e dell'utilizzo di una vettura di famiglia data in prestito per
13 un lungo periodo che ha comportato successivamente, per lungaggini burocratiche, il necessario acquisto di una vettura usata. Di seguito una analitica descrizione delle voci di costo che hanno generato una quantificazione dell'entità del danno totale dell'evento di causa.Recupero su strada autovettura Fiat Panda targata EC 633
BP e trasporto presso carrozzeria € 150,00 Ricambi (tettuccio, rivestimento tettuccio, plafoniera CP_12 interna, alette parasole destra e sinistra, specchietto interno di cortesia, montanti parabrezza, tergicristallo destro completo di spazzola e motorino, spazzola tergicristallo sinistro, plastiche di rivestimento montanti tetto, parabrezza, calotta specchietto retrovisore lato guida, musata anteriore, cofano anteriore, rivestimento cofano anteriore, paraurti anteriore, griglia anteriore, traversa batti-cofano, modanature paraurti anteriore, staffe paraurti anteriore, faretto fendinebbia anteriore Sx, kit airbag, parte superiore cruscotto, volante, devia- luci, pretensionatori cinture anteriori destra e sinistra, vernice, fondo, catalizzatore e trasparente, minuterie varie e parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria, non visibili se non dopo lo smontaggio. € 4.200,00
Lavaggio completo tappezzeria interna € 250,00 35 ore di manodopera € 1.750,00 Per un totale di €
7.747,00 iva compresa. A tale importo bisogna aggiungere l'eventuale fermo tecnico che andrebbe considerato fino alla data di rottamazione del veicolo di causa, 05/04/2022 che comprende l'eventuale vettura sostitutiva per il periodo considerato, stimato forfettariamente in € 2.500,00 più Iva. Tale valore, è stato calcolato tenendo conto della soluzione tappabuchi trovata dalla proprietaria della Fiat Panda, IG.ra
[...]
di usare, nel frangente, l'autovettura del padre per recarsi a lavoro e cercando di non generare un Pt_2 importo economicamente superiore allo stesso valore dell'auto incidentata, in base a criteri di valutazione oggettiva del caso. La IG.ra , di fatto, ha spontaneamente dichiarato e sottoscritto di non Parte_2 aver noleggiato una vettura sostitutiva ma, di aver utilizzato, fino all'acquisto della nuova auto usata, la vettura de padre. (vedi dichiarazione allegata in Atti). Di contro, si è andato a generare un costo dovuto alle spese di gestione e manutenzione del veicolo avuto in prestito al quale si aggiunge un naturale deterioramento per usura per il periodo in esame. In conclusione, da tali considerazioni scaturisce una quantificazione dell'entità dei danni subiti sull'autovettura Fiat Panda targata EC 633 BP pari alla somma dei costi da sostenere per essere rimessa in strada ai quali si aggiunge un costo per il fermo tecnico appena enunciato per un totale di € 10.797,00 iva compresa.” (cfr. relazione CTU infortunistica stradale).
Pertanto, il danno patrimoniale subito, incluso il fermo tecnico deve quantificarsi in €
10.797,00 iva compresa, somma devalutata alla data del sinistro e di poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro – tempore vigente fino alla pubblicazione della sentenza, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
14 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, valore indeterminabile da € 52.001 ad € 260.000 sulla scorta del “decisum”.
Le spese di ctu, già liquidate in atti, vengono definitivamente poste a carico della CP_1
e della in solido tra loro.
[...] Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- accoglie la domanda avanzata da e e per l'effetto, Parte_1 Parte_2
- accerta la responsabilità della in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1
tempore ai sensi dell'art. 2052 c.c.;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro – tempore, in Controparte_1
solido con la in persona del legale rappresentante pro – Controparte_2 tempore, nei limiti del massimale garantito nella polizza (€ 25.000,00) e decurtato l'importo già versato a titolo di acconto, al risarcimento del danno non patrimoniale subito da pari ad € € 173.139,38, oltre interessi come in parte motiva;
Parte_1
- condanna la in persona del legale rappresentante pro – tempore al Controparte_1
pagamento in favore di del danno patrimoniale subito in qualità di Parte_2 proprietaria dell'autovettura Fiat Panda targata EC 633 BP pari ad € 10.979,00 oltre interessi come in parte motiva;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro – tempore, in Controparte_1
solido con la in persona del legale rappresentante pro – Controparte_2
tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, essendo stati gli attori e ammessi al patrocinio a spese dello Stato, che si Parte_1 Parte_2 liquidano in € 14.103,00, oltre accessori come per legge;
- pone in via definitiva a carico della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore, e della in solido fra loro, le Controparte_2 spese di CTU già liquidate con decreto del 05.03.2024 e del 15.03.2024.
- Catanzaro, lì 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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