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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/11/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 500/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. GU ER Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
(C.F. ); Parte_1 PartitaIVA_1
(C.F. ); Parte_2 PartitaIVA_2
(C.F. ); Parte_3 PartitaIVA_3
(C.F. ); Parte_4 PartitaIVA_4
(C.F. ); Parte_5 PartitaIVA_5
(C.F. ), per sé e - insieme al Controparte_1 PartitaIVA_6 padre - quale rappresentante di: Controparte_2 Persona_1
;
[...]
; Controparte_3
Controparte_4
(C.F. ), per sé e - insieme al padre Parte_6 PartitaIVA_7
- quale rappresentante di: Persona_2 pagina 1 di 9 ; Controparte_5
; Controparte_6
(C.F. ), per sé e quale Parte_7 PartitaIVA_8 rappresentante di:
; Persona_3
Persona_4
(C.F. ); Parte_8 PartitaIVA_9 tutti con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA PIA TESTINI;
elettivamente domiciliati in FOGGIA, Viale Degli Aviatori 21, presso lo studio del difensore;
APPELLANTI contro
- , in persona del pro tempore, Controparte_7 CP_8 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
APPELLATO CONTUMACE con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI ANCONA;
INTERVENUTO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1686/2024, emessa in data
22.04.2024 dal Tribunale di Ancona - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia la Corte d'appello adita, in riforma della sentenza del
Tribunale di Ancona n. 2309/2024 del 22.04.2024, riconoscere e dichiarare il possesso, sin dalla nascita, della cittadinanza italiana iure sanguinis in favore degli appellanti e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Controparte_7 competente Autorità amministrativa di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge alle Autorità consolari competenti, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'appello”.
pagina 2 di 9 FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti (odierni appellanti) adivano il
Tribunale di Ancona per sentire accertare la propria cittadinanza italiana, in quanto discendenti in linea retta dell'avo italiano - nato in [...], Persona_5
a CA (MC) il 08.08.1887, coniugato con la cittadina OD
Facchini, in data 14.06.1913 (a Melincue, Prov. Santa Fe, ARGENTINA) deceduto il 29.07.1944 a Rosario, Santa Fe, ARGENTINA - rispettivamente nonno di
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
; bisnonno di , ,
[...] Parte_7 Parte_8
, , Parte_4 Controparte_1 Parte_5
e , e OL di , Parte_6 Persona_1 CP_3
, ,
[...] Persona_1 CP_4 Controparte_5
, e Controparte_6 Persona_3 Persona_4
I ricorrenti esponevano che:
- il comune avo - nato l'[...] a [...], Italia - in Persona_5 data 14 giugno 1913 aveva contratto matrimonio con a Persona_6
Melincue, Circondario di Venado Tuerto, Provincia di Santa Fe;
- in data 23.07.1927, il sig. si era naturalizzato cittadino Persona_5 argentino - così come dimostra il certificato di naturalizzazione e la sentenza di concessione, rilasciata dalle autorità competenti della Repubblica Argentina - dopo la nascita della figlia (n. 27.04.1919 a Rosario, Provincia di Persona_7
Santa Fe, Argentina);
- aveva contratto matrimonio con il Persona_7 Parte_3
11.06.1949 a Rosario, Provincia di Santa Fe, Argentina;
- dalla loro unione erano nati tre figli: (22.04.1950, a Parte_1
Rosario, Argentina), che contraeva matrimonio con il Persona_8
19.07.1990 a Rosario, Provincia di Santa Fe, Argentina;
Parte_3
(16.09.1951), che contraeva matrimonio con il 1.09.1978 a Persona_9
Rosario, Provincia di Santa Fe, Argentina;
Parte_2
(18.01.1953), che contraeva matrimonio con il 6.5.1983 a Persona_10
Rosario, Provincia di Santa Fe, Argentina;
pagina 3 di 9 - dall'unione di e erano nati Parte_1 Persona_8 due figli: 1) (2.02.1984) diventata madre di due figli: Parte_7
(20.12.2019) e (2.01.2023); Persona_3 Persona_4 Parte_8
(27.07.1985);
[...]
- dall'unione di e erano nati tre figli: Parte_3 Persona_9
(11.07.1980); (5.11.1982), Parte_4 Controparte_1 diventata madre di tre figli: (11.4.2013); Persona_1 CP_3
(2.10.2015) e (28.02.2019);
[...] Controparte_4 Parte_5
(31.10.1987);
[...]
- dall'unione di e , era nata Parte_2 Persona_10 una figlia: (28.04.1987), che contraeva matrimonio con Parte_6
il 13.05.2011 a Rawson, Provincia di Chubut, Argentina;
che Persona_2 dalla loro unione erano nati due figli: (07.05.2015) Controparte_5
e (14.04.2018). Controparte_6
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la figlia del sig. Persona_5 [...]
non avrebbe perso la cittadinanza italiana in conseguenza della Per_7 naturalizzazione del padre - avvenuta in data 23.07.1927 - in quanto, dalla lettura del combinato disposto degli articoli 7, 8 e 12 della legge n. 555/1912, si ricaverebbe il principio per cui il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non avrebbe rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi iure soli del possesso di una cittadinanza straniera.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso, richiamandosi al principio - anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione - secondo cui gli effetti della naturalizzazione volontaria del genitore sul minore convivente sono disciplinati dall'art. 12 della legge 555/1912 e non - invece - dall'art. 7 della legge 555/1912, che riguarda la diversa ipotesi di doppia cittadinanza, garantita dal mantenimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche nel caso in cui la legge del Paese straniero preveda l'acquisto della cittadinanza straniera iure soli (cfr. Cass. n. 17161 del 15/06/2023).
pagina 4 di 9 In base a tali principi, il giudice di prime cure - avendo accertato che Per_7 aveva perso la cittadinanza italiana a seguito della perdita della cittadinanza
[...] del proprio padre quando ella era ancora minorenne (anni 8) - ha affermato che costei non ha potuto trasmettere lo status civitatis ai propri discendenti.
Avverso tale pronuncia hanno proposto gravame tutti gli originari ricorrenti, lamentando l'erronea e/o falsa applicazione e/o violazione di legge, ribadendo che la presente fattispecie dovrebbe essere regolata dall'art. 7 della L. cit., ai sensi del quale il minore conserva la cittadinanza italiana anche qualora sia cittadino straniero per nascita, salva la possibilità di rinunciarvi una volta maggiorenne o emancipato.
Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si è costituito per il
[...]
che, pertanto, è stato dichiarato contumace. CP_7
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del gravame.
In data 24.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico - articolato - motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza che nega loro il riconoscimento della cittadinanza italiana, lamentando la mancata applicazione dell'art. 7 della L. 555/1912, norma speciale rispetto a quella prevista dall'art 12 della medesima legge.
Secondo la difesa, in base al combinato disposto degli artt. 7,8,12 L. cit., il minore perderebbe la cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione del genitore solo nel caso in cui acquistasse - al contempo - la cittadinanza di uno
Stato straniero;
diversamente, nessuna automatica perdita della cittadinanza italiana in capo al minore di età potrebbe verificarsi per il solo fatto che il genitore del minorenne abbia optato per la naturalizzazione in costanza di minore età del figlio, salva la facoltà di rinuncia - da parte di quest'ultimo - alla cittadinanza italiana al conseguimento della maggiore età.
Secondo la tesi, la corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 7,8,
12 L. cit. comporta che la persona che acquisiti la cittadinanza italiana per filiazione paterna o materna (iure sanguinis) e contestualmente quella straniera per nascita sul territorio dello Stato estero (iure soli) mantiene la titolarità della pagina 5 di 9 cittadinanza italiana, a prescindere dalle vicende di cittadinanza del genitore o dei genitori italiani e non è tenuta, pur se in possesso della doppia cittadinanza, ad esercitare l'opzione per una sola cittadinanza;
inoltre, non sarebbe applicabile al figlio minore nato all'estero la disposizione di cui all'art 12 - disciplinante il caso diverso in cui il figlio di chi avesse perso la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno Stato straniero - in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli.
Gli appellanti ribadiscono che la propria ava (figlia del cittadino Persona_7 italiano - nata il [...] a [...], Provincia di Santa Fe Persona_5
(Argentina), cittadina argentina per nascita (iure soli) - avrebbe conservato la cittadinanza italiana acquisita iure sanguinis trasmessale dal proprio padre anche dopo la naturalizzazione dello stesso e l'avrebbe, a sua volta, trasmessa ai propri discendenti, i quali non vi avrebbero mai rinunciato.
Il gravame va rigettato.
In proposito, il Collegio - pur consapevole che la S.C., con ordinanze interlocutorie n. 232121/2024 del 27.8.2024 e n. 9275/2025 dell'8.4.2025, ha rimesso alla pubblica udienza la trattazione di due ricorsi analoghi al presente, ritenendo la questione di diritto di particolare rilevanza - ritiene di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale (richiamato dal Giudice di prime cure), secondo cui “ai sensi della l. n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario, mentre il figlio era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione, in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n.454 del 08.01.2024).
pagina 6 di 9 Tale peculiare fattispecie, peraltro, presuppone “un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera”, non essendo sufficiente che il cittadino italiano abbia radicato la propria esistenza all'estero o anche abbia tacitamente accettato gli effetti discendenti da “un provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (come, ad es., la c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento: v. Cass. Sez. I, ordinanza n.12894 dell'11.5.2023, nonché Cass. SS.UU., sentenza n.25317 del 24.08.2022).
Nel caso di specie, è un dato pacifico che in data 23.7.1927 l'avo degli odierni appellanti si è naturalizzato cittadino argentino a seguito di una scelta volontaria e consapevole, rinunciando - al contempo - alla cittadinanza italiana.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti previsti dall'art. 12 della legge 13.6.1912
n.555, ai sensi del quale “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”: figlia minore di all'epoca convivente Persona_7 Persona_5 con il proprio padre, ha quindi perso la cittadinanza italiana nel momento in cui l'unico genitore ancora titolare di tale status vi ha espressamente rinunciato (la madre infatti, era cittadina argentina sia al momento del Persona_6 matrimonio, che alla nascita della figlia).
Orbene, osserva la Corte che dal dettato normativo dell'art 12 L. 555/1992 (“I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli artt. 3 e 9”) non emerge alcun elemento che autorizzi a sostenere che l'acquisto della cittadinanza straniera da parte del figlio, debba essere successivo all'evento della perdita di cittadinanza italiana da parte del genitore, dovendosi, di contro, ritenere, che il verbo “acquistino” debba ritenersi equivalente, secondo una lettura logica, alla locuzione “abbiano acquistato”.
In altri termini, ove il cittadino italiano sia nato - come nella specie - in uno Stato regolato dal ius soli, egli conserverà la cittadinanza italiana, acquisendo nello pagina 7 di 9 stesso tempo anche quella straniera (art. 7); tuttavia, qualora successivamente il genitore perdesse la cittadinanza (art. 12), il figlio minore con lui convivente diventerebbe esclusivamente straniero anche qualora avesse acquistato (prima o dopo di tale evento) la cittadinanza straniera.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Nulla è dovuto per le spese di lite, stante la mancata costituzione del . CP_7
Sussistono, da ultimo, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002 per il versamento - da parte degli appellanti, in solido - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da:
; Parte_1 Parte_2 Parte_3
; ;
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
; per sé e - insieme al padre Parte_8 Controparte_1
- quale rappresentante di: Controparte_2 Persona_1
; ;
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
per sé e - insieme al padre - quale Parte_6 Persona_2 rappresentante di Controparte_5 Controparte_6
; , per sé e quale rappresentante di
[...] Parte_7 Per_3
;
[...] Persona_4 avverso la sentenza emessa in data 22.04.2024 dal Tribunale di Ancona, così dispone:
Rigetta l'appello, confermando in ogni sua parte il provvedimento impugnato.
Nulla per le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002 per il versamento - da parte degli appellanti, in solido - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
pagina 8 di 9 Il Presidente
Dr. GU ER
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. GU ER Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
(C.F. ); Parte_1 PartitaIVA_1
(C.F. ); Parte_2 PartitaIVA_2
(C.F. ); Parte_3 PartitaIVA_3
(C.F. ); Parte_4 PartitaIVA_4
(C.F. ); Parte_5 PartitaIVA_5
(C.F. ), per sé e - insieme al Controparte_1 PartitaIVA_6 padre - quale rappresentante di: Controparte_2 Persona_1
;
[...]
; Controparte_3
Controparte_4
(C.F. ), per sé e - insieme al padre Parte_6 PartitaIVA_7
- quale rappresentante di: Persona_2 pagina 1 di 9 ; Controparte_5
; Controparte_6
(C.F. ), per sé e quale Parte_7 PartitaIVA_8 rappresentante di:
; Persona_3
Persona_4
(C.F. ); Parte_8 PartitaIVA_9 tutti con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA PIA TESTINI;
elettivamente domiciliati in FOGGIA, Viale Degli Aviatori 21, presso lo studio del difensore;
APPELLANTI contro
- , in persona del pro tempore, Controparte_7 CP_8 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
APPELLATO CONTUMACE con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI ANCONA;
INTERVENUTO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1686/2024, emessa in data
22.04.2024 dal Tribunale di Ancona - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia la Corte d'appello adita, in riforma della sentenza del
Tribunale di Ancona n. 2309/2024 del 22.04.2024, riconoscere e dichiarare il possesso, sin dalla nascita, della cittadinanza italiana iure sanguinis in favore degli appellanti e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Controparte_7 competente Autorità amministrativa di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge alle Autorità consolari competenti, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'appello”.
pagina 2 di 9 FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti (odierni appellanti) adivano il
Tribunale di Ancona per sentire accertare la propria cittadinanza italiana, in quanto discendenti in linea retta dell'avo italiano - nato in [...], Persona_5
a CA (MC) il 08.08.1887, coniugato con la cittadina OD
Facchini, in data 14.06.1913 (a Melincue, Prov. Santa Fe, ARGENTINA) deceduto il 29.07.1944 a Rosario, Santa Fe, ARGENTINA - rispettivamente nonno di
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
; bisnonno di , ,
[...] Parte_7 Parte_8
, , Parte_4 Controparte_1 Parte_5
e , e OL di , Parte_6 Persona_1 CP_3
, ,
[...] Persona_1 CP_4 Controparte_5
, e Controparte_6 Persona_3 Persona_4
I ricorrenti esponevano che:
- il comune avo - nato l'[...] a [...], Italia - in Persona_5 data 14 giugno 1913 aveva contratto matrimonio con a Persona_6
Melincue, Circondario di Venado Tuerto, Provincia di Santa Fe;
- in data 23.07.1927, il sig. si era naturalizzato cittadino Persona_5 argentino - così come dimostra il certificato di naturalizzazione e la sentenza di concessione, rilasciata dalle autorità competenti della Repubblica Argentina - dopo la nascita della figlia (n. 27.04.1919 a Rosario, Provincia di Persona_7
Santa Fe, Argentina);
- aveva contratto matrimonio con il Persona_7 Parte_3
11.06.1949 a Rosario, Provincia di Santa Fe, Argentina;
- dalla loro unione erano nati tre figli: (22.04.1950, a Parte_1
Rosario, Argentina), che contraeva matrimonio con il Persona_8
19.07.1990 a Rosario, Provincia di Santa Fe, Argentina;
Parte_3
(16.09.1951), che contraeva matrimonio con il 1.09.1978 a Persona_9
Rosario, Provincia di Santa Fe, Argentina;
Parte_2
(18.01.1953), che contraeva matrimonio con il 6.5.1983 a Persona_10
Rosario, Provincia di Santa Fe, Argentina;
pagina 3 di 9 - dall'unione di e erano nati Parte_1 Persona_8 due figli: 1) (2.02.1984) diventata madre di due figli: Parte_7
(20.12.2019) e (2.01.2023); Persona_3 Persona_4 Parte_8
(27.07.1985);
[...]
- dall'unione di e erano nati tre figli: Parte_3 Persona_9
(11.07.1980); (5.11.1982), Parte_4 Controparte_1 diventata madre di tre figli: (11.4.2013); Persona_1 CP_3
(2.10.2015) e (28.02.2019);
[...] Controparte_4 Parte_5
(31.10.1987);
[...]
- dall'unione di e , era nata Parte_2 Persona_10 una figlia: (28.04.1987), che contraeva matrimonio con Parte_6
il 13.05.2011 a Rawson, Provincia di Chubut, Argentina;
che Persona_2 dalla loro unione erano nati due figli: (07.05.2015) Controparte_5
e (14.04.2018). Controparte_6
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la figlia del sig. Persona_5 [...]
non avrebbe perso la cittadinanza italiana in conseguenza della Per_7 naturalizzazione del padre - avvenuta in data 23.07.1927 - in quanto, dalla lettura del combinato disposto degli articoli 7, 8 e 12 della legge n. 555/1912, si ricaverebbe il principio per cui il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non avrebbe rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi iure soli del possesso di una cittadinanza straniera.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso, richiamandosi al principio - anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione - secondo cui gli effetti della naturalizzazione volontaria del genitore sul minore convivente sono disciplinati dall'art. 12 della legge 555/1912 e non - invece - dall'art. 7 della legge 555/1912, che riguarda la diversa ipotesi di doppia cittadinanza, garantita dal mantenimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche nel caso in cui la legge del Paese straniero preveda l'acquisto della cittadinanza straniera iure soli (cfr. Cass. n. 17161 del 15/06/2023).
pagina 4 di 9 In base a tali principi, il giudice di prime cure - avendo accertato che Per_7 aveva perso la cittadinanza italiana a seguito della perdita della cittadinanza
[...] del proprio padre quando ella era ancora minorenne (anni 8) - ha affermato che costei non ha potuto trasmettere lo status civitatis ai propri discendenti.
Avverso tale pronuncia hanno proposto gravame tutti gli originari ricorrenti, lamentando l'erronea e/o falsa applicazione e/o violazione di legge, ribadendo che la presente fattispecie dovrebbe essere regolata dall'art. 7 della L. cit., ai sensi del quale il minore conserva la cittadinanza italiana anche qualora sia cittadino straniero per nascita, salva la possibilità di rinunciarvi una volta maggiorenne o emancipato.
Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si è costituito per il
[...]
che, pertanto, è stato dichiarato contumace. CP_7
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del gravame.
In data 24.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico - articolato - motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza che nega loro il riconoscimento della cittadinanza italiana, lamentando la mancata applicazione dell'art. 7 della L. 555/1912, norma speciale rispetto a quella prevista dall'art 12 della medesima legge.
Secondo la difesa, in base al combinato disposto degli artt. 7,8,12 L. cit., il minore perderebbe la cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione del genitore solo nel caso in cui acquistasse - al contempo - la cittadinanza di uno
Stato straniero;
diversamente, nessuna automatica perdita della cittadinanza italiana in capo al minore di età potrebbe verificarsi per il solo fatto che il genitore del minorenne abbia optato per la naturalizzazione in costanza di minore età del figlio, salva la facoltà di rinuncia - da parte di quest'ultimo - alla cittadinanza italiana al conseguimento della maggiore età.
Secondo la tesi, la corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 7,8,
12 L. cit. comporta che la persona che acquisiti la cittadinanza italiana per filiazione paterna o materna (iure sanguinis) e contestualmente quella straniera per nascita sul territorio dello Stato estero (iure soli) mantiene la titolarità della pagina 5 di 9 cittadinanza italiana, a prescindere dalle vicende di cittadinanza del genitore o dei genitori italiani e non è tenuta, pur se in possesso della doppia cittadinanza, ad esercitare l'opzione per una sola cittadinanza;
inoltre, non sarebbe applicabile al figlio minore nato all'estero la disposizione di cui all'art 12 - disciplinante il caso diverso in cui il figlio di chi avesse perso la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno Stato straniero - in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli.
Gli appellanti ribadiscono che la propria ava (figlia del cittadino Persona_7 italiano - nata il [...] a [...], Provincia di Santa Fe Persona_5
(Argentina), cittadina argentina per nascita (iure soli) - avrebbe conservato la cittadinanza italiana acquisita iure sanguinis trasmessale dal proprio padre anche dopo la naturalizzazione dello stesso e l'avrebbe, a sua volta, trasmessa ai propri discendenti, i quali non vi avrebbero mai rinunciato.
Il gravame va rigettato.
In proposito, il Collegio - pur consapevole che la S.C., con ordinanze interlocutorie n. 232121/2024 del 27.8.2024 e n. 9275/2025 dell'8.4.2025, ha rimesso alla pubblica udienza la trattazione di due ricorsi analoghi al presente, ritenendo la questione di diritto di particolare rilevanza - ritiene di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale (richiamato dal Giudice di prime cure), secondo cui “ai sensi della l. n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario, mentre il figlio era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione, in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n.454 del 08.01.2024).
pagina 6 di 9 Tale peculiare fattispecie, peraltro, presuppone “un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera”, non essendo sufficiente che il cittadino italiano abbia radicato la propria esistenza all'estero o anche abbia tacitamente accettato gli effetti discendenti da “un provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (come, ad es., la c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento: v. Cass. Sez. I, ordinanza n.12894 dell'11.5.2023, nonché Cass. SS.UU., sentenza n.25317 del 24.08.2022).
Nel caso di specie, è un dato pacifico che in data 23.7.1927 l'avo degli odierni appellanti si è naturalizzato cittadino argentino a seguito di una scelta volontaria e consapevole, rinunciando - al contempo - alla cittadinanza italiana.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti previsti dall'art. 12 della legge 13.6.1912
n.555, ai sensi del quale “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”: figlia minore di all'epoca convivente Persona_7 Persona_5 con il proprio padre, ha quindi perso la cittadinanza italiana nel momento in cui l'unico genitore ancora titolare di tale status vi ha espressamente rinunciato (la madre infatti, era cittadina argentina sia al momento del Persona_6 matrimonio, che alla nascita della figlia).
Orbene, osserva la Corte che dal dettato normativo dell'art 12 L. 555/1992 (“I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli artt. 3 e 9”) non emerge alcun elemento che autorizzi a sostenere che l'acquisto della cittadinanza straniera da parte del figlio, debba essere successivo all'evento della perdita di cittadinanza italiana da parte del genitore, dovendosi, di contro, ritenere, che il verbo “acquistino” debba ritenersi equivalente, secondo una lettura logica, alla locuzione “abbiano acquistato”.
In altri termini, ove il cittadino italiano sia nato - come nella specie - in uno Stato regolato dal ius soli, egli conserverà la cittadinanza italiana, acquisendo nello pagina 7 di 9 stesso tempo anche quella straniera (art. 7); tuttavia, qualora successivamente il genitore perdesse la cittadinanza (art. 12), il figlio minore con lui convivente diventerebbe esclusivamente straniero anche qualora avesse acquistato (prima o dopo di tale evento) la cittadinanza straniera.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Nulla è dovuto per le spese di lite, stante la mancata costituzione del . CP_7
Sussistono, da ultimo, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002 per il versamento - da parte degli appellanti, in solido - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da:
; Parte_1 Parte_2 Parte_3
; ;
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
; per sé e - insieme al padre Parte_8 Controparte_1
- quale rappresentante di: Controparte_2 Persona_1
; ;
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
per sé e - insieme al padre - quale Parte_6 Persona_2 rappresentante di Controparte_5 Controparte_6
; , per sé e quale rappresentante di
[...] Parte_7 Per_3
;
[...] Persona_4 avverso la sentenza emessa in data 22.04.2024 dal Tribunale di Ancona, così dispone:
Rigetta l'appello, confermando in ogni sua parte il provvedimento impugnato.
Nulla per le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002 per il versamento - da parte degli appellanti, in solido - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
pagina 8 di 9 Il Presidente
Dr. GU ER
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