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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 3928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3928 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OC RE, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4627/2023 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto promessa di paga- mento – ricognizione di debito e vertente
TRA in persona del legale rappresen- Parte_1
tante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Fabrizio Fezza, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPONENTE -
, in Controparte_1
persona dell'omonimo titolare, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Ascolese, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1010/2023, emesso in data 8 agosto
2023 nel procedimento n. R.G. 3676/2023, il Tribunale di
OC RE ingiungeva a il paga- Parte_1
mento, in favore della ditta individuale Controparte_1
, della somma di euro 15.000,00, oltre interes-
[...]
si e spese, asseritamente dovuta in forza di un contratto di af- filiazione commerciale stipulato tra le parti in data 31 maggio
2022.
Avverso detto decreto proponeva opposizione Parte_1
chiedendo l'accoglimento della predetta opposizione e
[...]
la conseguente revoca del decreto ingiutivo opposto.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giu- dizio la parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa
2 comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa oppo- sizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 13 novembre 2024, il Giudice disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art.
5-bis del d.lgs. n. 28/2010, assegnando alla parte op- posta il termine perentorio per la relativa instaurazione.
Alla successiva udienza del 11 giugno 2025, il Giudice, rile- vato che non risultava agli atti l'avvio del procedimento di mediazione, rinviava la causa per la decisione, invitando le parti a dedurre sulla questione.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
Ciò premesso, l'opposizione proposta, in via preliminare ed assorbente, va dichiarata improcedibile.
Ed invero, l'art. 84 del DL n. 69/2013, convertito nella L. n.
98/2013, nell'apportare modificazioni al D.lgs. n. 28/2010, stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione rela- tiva ad una controversia in materia di contratti bancari e fi- nanziari, è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, che è condizione di procedibilità della doman- da giudiziale e che qualora il giudice rilevi il mancato esperi- mento della mediazione, assegna alle parti il termine di quin- dici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine per l'espletamento della procedura.
3 Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “nelle
contro
- versie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il re- lativo giudizio di opposizione e decise le istanze di conces- sione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo" (Cass. SS.UU. n.
19596/2020)”.
Ciò posto, nel caso in esame, il giudice con provvedimento del 13/11/2024 ha assegnato alle parti un termine per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, fissando altresì una successiva udienza per verificare l'esito della procedura.
Tuttavia, alla successiva udienza celebrata mediante lo scam- bio delle note delle parti ai sensi dell'art.221 co. IV L.
77/2020, non è stato dato atto dell'avveramento della condi- zione di procedibilità costituita dalla mediazione obbligatoria.
La documentazione prodotta del 10/12/2025, qualificata come
“verbale di mediazione negativo”, risulta inidonea a dimostra- re l'adempimento dell'onere imposto, in quanto non consente di verificare né la data di deposito dell'istanza di mediazione,
4 né la tempestiva instaurazione del procedimento nel rispetto del termine perentorio fissato dal Giudice.
Di conseguenza, alla luce del suindicato orientamento della
Suprema Corte, l'opposizione va dichiarata improcedibile e andrà revocato il decreto ingiuntivo n. 1010/2023 atteso che l'opposto avrebbe dovuto introdurre il procedimento di me- diazione, procedimento che non risulta essere stato introdotto nel caso che ne occupa.
Tutte le altre questioni si ritengono assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014 escludendo la fase istruttoria, con attribuzione al pro- curatore antistatario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara improcedibile il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G. 4627/2023, per mancato esperimento del procedimento di mediazione nei termini di legge;
b) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1010/2023, emesso dal
Tribunale di OC RE in data 8 agosto 2023;
5 c) Condanna la parte opposta Controparte_1
al pagamento delle spese di lite in favore
[...]
della parte opponente, che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Manda la cancelleria.
OC RE, 16/12/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OC RE, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4627/2023 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto promessa di paga- mento – ricognizione di debito e vertente
TRA in persona del legale rappresen- Parte_1
tante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Fabrizio Fezza, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPONENTE -
, in Controparte_1
persona dell'omonimo titolare, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Ascolese, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1010/2023, emesso in data 8 agosto
2023 nel procedimento n. R.G. 3676/2023, il Tribunale di
OC RE ingiungeva a il paga- Parte_1
mento, in favore della ditta individuale Controparte_1
, della somma di euro 15.000,00, oltre interes-
[...]
si e spese, asseritamente dovuta in forza di un contratto di af- filiazione commerciale stipulato tra le parti in data 31 maggio
2022.
Avverso detto decreto proponeva opposizione Parte_1
chiedendo l'accoglimento della predetta opposizione e
[...]
la conseguente revoca del decreto ingiutivo opposto.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giu- dizio la parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa
2 comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa oppo- sizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 13 novembre 2024, il Giudice disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art.
5-bis del d.lgs. n. 28/2010, assegnando alla parte op- posta il termine perentorio per la relativa instaurazione.
Alla successiva udienza del 11 giugno 2025, il Giudice, rile- vato che non risultava agli atti l'avvio del procedimento di mediazione, rinviava la causa per la decisione, invitando le parti a dedurre sulla questione.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
Ciò premesso, l'opposizione proposta, in via preliminare ed assorbente, va dichiarata improcedibile.
Ed invero, l'art. 84 del DL n. 69/2013, convertito nella L. n.
98/2013, nell'apportare modificazioni al D.lgs. n. 28/2010, stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione rela- tiva ad una controversia in materia di contratti bancari e fi- nanziari, è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, che è condizione di procedibilità della doman- da giudiziale e che qualora il giudice rilevi il mancato esperi- mento della mediazione, assegna alle parti il termine di quin- dici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine per l'espletamento della procedura.
3 Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “nelle
contro
- versie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il re- lativo giudizio di opposizione e decise le istanze di conces- sione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo" (Cass. SS.UU. n.
19596/2020)”.
Ciò posto, nel caso in esame, il giudice con provvedimento del 13/11/2024 ha assegnato alle parti un termine per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, fissando altresì una successiva udienza per verificare l'esito della procedura.
Tuttavia, alla successiva udienza celebrata mediante lo scam- bio delle note delle parti ai sensi dell'art.221 co. IV L.
77/2020, non è stato dato atto dell'avveramento della condi- zione di procedibilità costituita dalla mediazione obbligatoria.
La documentazione prodotta del 10/12/2025, qualificata come
“verbale di mediazione negativo”, risulta inidonea a dimostra- re l'adempimento dell'onere imposto, in quanto non consente di verificare né la data di deposito dell'istanza di mediazione,
4 né la tempestiva instaurazione del procedimento nel rispetto del termine perentorio fissato dal Giudice.
Di conseguenza, alla luce del suindicato orientamento della
Suprema Corte, l'opposizione va dichiarata improcedibile e andrà revocato il decreto ingiuntivo n. 1010/2023 atteso che l'opposto avrebbe dovuto introdurre il procedimento di me- diazione, procedimento che non risulta essere stato introdotto nel caso che ne occupa.
Tutte le altre questioni si ritengono assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014 escludendo la fase istruttoria, con attribuzione al pro- curatore antistatario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara improcedibile il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G. 4627/2023, per mancato esperimento del procedimento di mediazione nei termini di legge;
b) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1010/2023, emesso dal
Tribunale di OC RE in data 8 agosto 2023;
5 c) Condanna la parte opposta Controparte_1
al pagamento delle spese di lite in favore
[...]
della parte opponente, che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Manda la cancelleria.
OC RE, 16/12/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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