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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/06/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3476/2018 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIALE SCALA C.F._1
GRECA n. 67\B, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. ITALO BASSO
(c.f. ), rappresentato e difende per procura in atti, C.F._2 unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti MARIA TABACCO (c.f.
) e ANGELA MAIELI (c.f. C.F._3 C.F._4 ricorrente
contro
, c.f. , con sede in Novi di Modena _1 P.IVA_1
(MO) alla Via Napoli n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIA NIZZA n. 16, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. FEDERICO ARES (c.f. ), C.F._5 che la rappresenta e difende per procura in atti, unitamente e disgiuntamente agli avv.ti RUGGERO FREGNI (c.f.
) e MARCO VEZZANI C.F._6
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai
1 difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo, depositato il 26.10.2018, Parte_1
ha esposto:
[...]
• di avere sottoscritto in data 1.12.2013 contratto di agenzia con la avente ad oggetto la vendita dei generi _1 alimentari prodotti o comunque commercializzati dalla _1
, azienda che si occupa della produzione di salumi;
[...]
• che il contratto prevedeva a corresponsione delle provvigioni, il cui importo variava dal il 4%, se l'agente vendeva la merce sulla base di un listino minimo, il 6% se l'agente applicava il listino medio, sino all'8% se il listino applicato era quello di mercato;
• che nel contratto era, inoltre, previsto che la zona territoriale in cui il ricorrente avrebbe dovuto svolgere il proprio incarico in esclusiva era quella delle province di IRacusa, Ragusa e
Catania;
• che la società convenuta ha posto in essere una serie di comportamenti sleali nei confronti del proprio agente, tali da condurre il a recedere per giusta con nota inviata via Parte_1 pec il 27.10.2017.
ha, quindi, precisato tali affermati Parte_1 comportamenti sleali nella maniera che segue:
• la violazione del diritto di esclusiva da parte della ND;
avendo la almeno dal maggio 2017, ad insaputa del _1 ricorrente, affidato l'incarico di agenti con riferimento alla zona di Catania anche a tali e;
Persona_1 Persona_2
• l'applicazione di percentuali provvigionali inferiori all'importo pattuito;
in quando la , a decorrere dall'1.01.2015 e _1 sino al giugno 2017, in numerose occasioni unilateralmente ed
2 arbitrariamente decideva di riconoscere provvigioni di importo inferiore rispetto al minino contrattualmente pattuito del 4%;
• la prassi in uso presso la società resistente di “costringere” l'agente ad assumersi personalmente la responsabilità dell'eventuale insolvibilità dei clienti che non erano provvisti di un fido assicurativo.
ha rilevato che tali comportamenti integravano Parte_1 gravi inadempimenti contrattuali e portavano il ricorrente a recedere per giusta causa;
e che il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni a cui aveva diritto;
che spettavano, quindi, al ricorrente:
• l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1750 c.c. calcolata nella misura di € 5.564,64; atteso che il recesso dal contrato per giusta causa a cui era stato costretto il ricorrente era da imputare interamente alla responsabilità della CP_2 resistente;
• l'indennità di cui all'art. 1751 c.c., calcolata nella misura di
€ 21.229,68
• differenze provvigionali per € 5.058,76; avendo _1 in numerose occasioni unilateralmente ed arbitrariamente deciso di riconoscere provvigioni di importo inferiore rispetto al minino contrattualmente pattuito del 4%, il ricorrente ha diritto ad ottenere la differenza tra quanto avrebbe dovuto percepire e quanto, invece, gli è stato corrisposto;
• corrispettivo per violazione dell'art. 1746 c.c. , quantificato in € 6.012,78, per essere stato il ricorrente, in assenza di qualsiasi patto scritto, costretto per alcuni clienti a garantire nel caso di insolvenza degli stessi.
ha concluso chiedendo condannare Parte_1 _1
a corrispondergli le seguenti somme (o quelle diverse, maggiori o minori eventualmente accertate): € 5.564,64, per indennità sostitutiva del preavviso;
€ 21.229,68, per indennità di risoluzione del rapporto ex art. 1751 c.c.; € 5.058,76, per differenze provvigionali;
€ 6.012,78, per violazione dell'art. 1746 c.c. ; oltre a una somma di € 5.000,00, a titolo di risarcimento dei danni causati alla sua reputazione professionale, atteso che in varie occasioni i clienti del ricorrente si sono lamentati per la cattiva qualità dei prodotti forniti dalla ND , con conseguente _1 discredito subito dal ricorrente presso alcuni suoi clienti.
3 Si è costituita in giudizio la contestando le domande _1 attrici, delle quali ha chiesto il rigetto.
In particolare, ha eccepito:
• l'inesistenza dell'esclusiva; ha precisato che il contratto di agenzia, sottoscritto dalle parti, non prevedeva alcuna esclusiva per l'agente ; e che, in ogni caso, l'agente Parte_1
era ben a conoscenza che, nelle province di IRacusa, Parte_1
Ragusa e Catania, la ND si serviva anche di procacciatori occasionali di affari;
• che non vi era stata alcuna arbitraria riduzione delle percentuali provvigionali, in quanto la ND _1 ha sempre liquidato gli importi convenuti in contratto ovvero specificati con successiva comunicazione in data 7.07.2017; che, peraltro, spesso l'agente concedeva sconti Parte_1 macroscopici e non autorizzati, che legittimavano la società a ridurre la percentuale provvigionale del;
che, Parte_1 comunque, l'agente non ha mai contestato gli estratti conto regolarmente trasmessigli dalla ND;
• che (v. pp.
9-10 della memoria responsiva) << Infine, non e' assolutamente vero che la ND avrebbe costretto l'agente ad assumersi il rischio dell'insolvenza di alcuni clienti, in violazione del disposto dell'art. 1746 c.c.. Tale norma stabilisce che il rischio dell'insolvenza dei clienti puo' essere pattuito eccezionalmente e di volta in volta per singoli clienti, per singoli affari e per importi determinati, purche' la garanzia assunta dall'agente non superi l'ammontare della provvigione che l'agente stesso avrebbe diritto di percepire per quegli affari
… Ebbene, come emerge chiaramente dallo scambio di mail prodotte ex adverso (doc. 14 cp.), questo e' proprio cio' che e' avvenuto, nel caso di specie, nel senso che, in presenza di clienti nuovi e non conosciuti: da un lato, la ND _1 ha proposto all'agente di assumersi la garanzia
[...] dell'adempimento; dall'altro, l'agente, volontariamente e senza alcuna coercizione, ha accettato di assumere una responsabilita' del 40%, con riferimento ai clienti e LI IR e del 100% con riferimento al Controparte_3 cliente GD (non v. mail 20.6.14 e Pt_2 Parte_1
24.7.15;doc. 14 cp.). I quali clienti hanno poi regolarmente
4 pagato la fornitura, per cui l'agente non ha dovuto sobbarcarsi alcunche' >>;
• che visto che il recesso dell'agente non era assistito Parte_1 da giusta causa, egli non aveva diritto a percepire alcuna indennità sostitutiva del preavviso;
• che non era dovuta neanche indennità di cessazione rapporto, posto che (pp.
9-10 della memoria) < Nel caso di specie: e' vero che il , nei 3 e anni e mezzo di rapporto, ha Parte_1 procacciato numerosi clienti, ossia circa una novantina, nelle province di Catania, Ragusa e IRacusa, ma e' altresi' vero che tali clienti non sono rimasti stabilmente acquisiti all'azienda, in quanto, dopo il suo recesso, ne sono rimasti appena 10 di quei circa 90 >>;
• che non vi era prova di alcuna lesione alla reputazione professionale del , di alcuna perdita di credibilità, di Parte_1 alcun discredito subito dall'agente, in conseguenza di eventuali vizi o difetti dei prodotti commercializzati dalla società convenuta.
La ha, quindi, affermato (pp. 17-18 della memoria) che _1
<< Nel caso di specie, si e' gia' piu' volte evidenziato che il recesso ad nutum dell'agente non era assistito da giusta causa, essendosi Parte_1 rivelato, al contrario, del tutto ingiustificato ed immotivato. Ragion per cui, non solo l'agente non avra' diritto ad alcuna indennita' sostituitiva del preavviso - come gia' evidenziato -, ma sara', viceversa, la ND
a poter pretendere la detta indennita' dall'agente _1 immotivatamente receduto. Indennita' che - trattandosi di rapporto della durata di 3 anni e 10 mesi, per un agente plurimandatario - in conformita' al disposto dell'art. 10 dell AEC Commercio 2009, ammonta ad Euro
4.173,48 >>; e che << Oltre alla detta indennita', la ND ritiene di aver diritto anche ad un congruo risarcimento danni dall'agente >> per riduzione del fatturato e conseguente grave lesione dell'immagine commerciale della ND, danni quantificati nella somma risarcitoria di € 40.000,00; la società resistente ha, quindi, richiesto, in via riconvenzionale, condannare l'agente a versare alla << la Parte_1 _1 somma di Euro 4.173,48, a titolo di indennita' sostituiva del preavviso;
- nonche' la somma di Euro 40.000,00 a titolo di risarcimento danni, per perdita di clientela, di fatturato e per lesione all'immagine commerciale della ND ovvero la diversa maggiore o minore somma che risultera'
5 dall'istruttoria ovvero che risultera' di giustizia ovvero che sara' determinata equitativamente dal Giudice >>.
E' stata espletata istruttoria orale. Sono stati escussi i testi (di parte ricorrente), Testimone_1
(di parte resistente), Testimone_2 Testimone_3
(di parte resistente); parte ricorrente ha, poi, rinunciato ad escutere il teste
, ed è stata dichiarata decaduta da sentire il teste Testimone_4
. Testimone_5
, agente di commercio della per la Testimone_1 _1 provincia di Messina, all'udienza del 27.07.2023 ha confermato che ha svolto sin dal mese di settembre 2013 per conto Parte_1 della società resistente l'attività di agente facendole acquisire nuovi clienti per la sua zona di competenza. << So che ha fatto un buon fatturato, ma non ricordo la cifra >>; precisando di sapere ciò in conseguenza della partecipazione delle riunioni aziendali semestrali o annuali.
Ha confermato per alcuni ordini la riduzione dal 2015 della percentuale delle provvigioni “base” del ricorrente dal 4% al 3% ; in particolare, ha così dichiarato: << Ricordo che dal gennaio del 2015 la società unilateralmente e senza preavviso, per gli ordini “all'ingrosso” cioè per i clienti con cui c'era un maggiore fatturato ridusse la percentuale
“base” dal 04% al 3%. Questo mi fu comunicato personalmente dal direttore vendite dell'epoca sig. e mi fu confermato Testimone_6 telefonicamente anche dal sig. a cui era stata applicata analoga Parte_1 riduzione. Non ci fu detta la causa di questa riduzione >>.
Nulla, invece, il teste ha dichiarato di sapere circa l'eventuale assunzione dell'agente della personale responsabilità dell'eventuale insolvibilità dei clienti, né di eventuali vizi o difetti dei prodotti commercializzati dalla società per mezzo dell'agente e di Parte_1 conseguenziali lagnanze ricevute dallo stesso.
Nulla, inoltre, il teste ha dichiarato di sapere circa le condizioni contrattuali del contratto di , ne operavano o meno altri agenti Parte_1 nelle zone di competenza del ricorrente e se era o meno a Parte_1 conoscenza di ciò, degli sconti eventualmente applicati dall'agente
(sul punto ha riferito di quanto accadutogli personalmente, ma ha Parte_1 precisato << Non conosco la situazione del sig. >>. Parte_1
Il teste impiegato commerciale di Testimone_2 _1
, all'udienza del 29.09.2020 ha confermato che la società resistente si
[...] avvaleva di altri agenti nelle zone di competenza del e che della Parte_1
6 circostanza il ricorrente era stato informato il;
ha confermato che Parte_1
l'agente era obbligato a praticare il listino allegato al mandato, e che il vendeva spesso applicando prezzi notevolmente inferiori rispetto Parte_1
a quelli del listino “minimo” (ricorda anche delle forti lamentele da parte dell'amministratore, anche se gli ordini ormai presi venivano regolarmente eseguiti); che per tale motivo spesso è stata ridotta al 3%; che dopo il recesso del sparivano quasi tutti i clienti che lo stesso aveva Parte_1 apportato ala _1
La teste , impiegata amministrativa per Testimone_3
, ha reso dichiarazioni di contenuto sostanzialmente analogo a _1 quelle del teste Tes_2
Con riferimento, quindi, alle questioni controverse, dagli esiti dell'istruttoria orale emerge quanto segue:
• esclusiva: nulla sa il teste GI, mentre i testi e Tes_2 affermano che l'agente era ben a Tes_3 Parte_1 conoscenza che nelle province di IRacusa, Ragusa e Catania, la ND si serviva anche di procacciatori occasionali di affari;
• percentuali provvigionali: non vengono forniti elementi di rilievo dal teste GI (al di là di alcune considerazioni generali), mentre i testi e confermano che Tes_2 Tes_3 tale riduzione era conseguenza degli sconti, spesso non autorizzati, applicati dal Giuffrida;
• assunzione del rischio dell'insolvenza di alcuni clienti: nulla sa il teste GI;
mentre i testi e non Tes_2 Tes_3 erano destinatari dei relativi capitoli di prova (e, conseguentemente, nulla hanno dichiarato sul punto).
Gli esiti dell'istruttoria orale vanno, ora, valutati alla luce della produzione documentale in atti e dei principi di diritto applicabili.
Il contratto di agenzia stipulato tra le parti prevede alla p. 1 che la società << conferisce all'agente l'incarico di agente di commercio per la Provincia Ragusa - IRacusa – Catania. La ND si riserva di precisare, volta a volta, ed in forma scritta, eventuali restrizioni territoriali e l'esclusione di alcuni clienti “direzionali” che verranno gestiti direttamente dalla ditta ND, rinunciando l'agente a qualsiasi pretesa economica per le vendite a detti clienti >>.
E' pertanto vero, come affermato dalla società resistente, che il contratto di agenzia, sottoscritto dalle parti in data 1.12.13, non prevedeva
7 alcuna esclusiva per l'agente ; però il diritto di esclusiva delineato Parte_1 dall'art. 1743 c.c. costituisce un elemento naturale del contratto di agenzia che, in quanto tale, deve ritenersi sussistente in assenza di contraria pattuizione (Corte Appello Torino, 01/08/2000, in Giur. piemontese 2001,
83); << Il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. è elemento non essenziale ma naturale del contratto stesso ed è, quindi, derogabile per concorde volontà delle parti. Tuttavia, ove esso non venga esplicitamente o tacitamente, "per facta concludentia" derogato dalle parti, vincola contrattualmente il preponente a non concludere direttamente gli affari oggetto dell'attività di impresa e a non avvalersi dell'opera di altri collaboratori per la promozione di tali affari nell'ambito della zona pattiziamente stabilita e costituente un territorio geograficamente determinato e delimitato, salvo che tale deroga non avvenga sporadicamente e in modo tale da non ridurre notevolmente il diritto di esclusiva dell'agente >>: così Cass. , sez. lav., 30/07/2004, n. 14667.
Nel contratto qui in esame, il diritto di esclusiva viene derogato per
<< alcuni clienti “direzionali” che verranno gestiti direttamente dalla ditta ND >> e per << eventuali restrizioni territoriali >>; è, peraltro, espressamente previsto che << La ND si riserva di precisare, volta a volta, ed in forma scritta >> tali deroghe.
E la ha, in effetti, inviato una raccomandata al _1 Parte_1 quando in precedenza aveva deciso di revocare al ricorrente la zona della
Provincia di Ragusa (all. n. 11 del ricorso), in conformità alle previsioni contrattuali;
nessuna previa comunicazione, invece, vi è stata relativamente all'inserimento di altri agenti per la zona di Catania;
né dal contratto emerge che la ND si serviva anche di procacciatori occasionali di affari e che l'agente era ben a conoscenza di ciò; con la Parte_1 conseguente irrilevanza, sul punto, delle dichiarazioni dei testi e Tes_2
Tes_3
In definitiva, essendo emerso che la , con riferimento alla _1 zona di Catania, ha affidato l'incarico ad altri agenti e/o procacciatori di affari, senza previa comunicazione, ha violato il diritto di esclusiva del ricorrente.
In tema di contratto di agenzia, è legittimo il recesso per giusta causa dell'agente nel caso in cui venga violato il patto di esclusiva contenuto all'interno nel contratto (Trib. Trani, sez. lav., 05/12/2019, n. 2347, in
Redazione Giuffrè 2019; peraltro, Cass. , sez. lav., 12/11/2019, n. 29290, ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso
8 dell'agente, in ragione della violazione della esclusiva di zona riconosciutagli dal contratto).
In conclusione, a parte ricorrente va riconosciuta l'indennità sostitutiva del preavviso, sussistendo giusta causa di recesso dell'agente; e, per converso, emerge l'infondatezza delle pretese avanzate in via riconvenzionale dalla società resistente.
Relativamente alla domanda dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., va rilevato che la norma codicistica prevede che << All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti >>.
L'indennità di fine rapporto ha una doppia funzione, ossia sia quella di premio dell'agente che ha incrementato il portafoglio clienti del proponente, sia quella di tutela sociale dell'agente che perde o comunque vede ridotti i propri mezzi di sostentamento;
pertanto, l'agente ha diritto di ricevere tale indennità all'atto della cessazione del rapporto, purché ricorrano determinate condizioni (Trib. Roma, 31/05/2013, n. 11940, in
Redazione Giuffrè 2013); ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti, Né, sulla base della formulazione della norma, è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate, il cui difetto, perciò, non basta da solo ad integrare il diritto all'indennità, configurabile soltanto allorché sussistano pure le altre due condizioni. (cfr. Cass. , sez. lav.,
06/10/2016, n. 20047; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la detta indennità ad un promotore finanziario in assenza di prova che gli investimenti dei clienti apportati fossero rimasti presso la banca preponente).
9 I fatti costitutivi del preteso diritto all'indennità meritocratica ai sensi dell'art. 1751 c.c. devono essere provati dal richiedente (Trib. Milano, sez.
XI, 19/10/2020, n. 6470, in Redazione Giuffrè 2020).
Nel caso in esame manca certamente la prova che alla cessazione del rapporto la continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti _1 nuovi procurati dall'agente o dall'incremento di affari con i Parte_1 preesistenti.
Gli esiti delle prove orali sul punto sono unidirezionalmente negativi per la parte ricorrente (testi e negativi, teste Tes_2 Tes_3 Tes_1 nulla sa, teste rinunciato, teste decaduto). Tes_4 Tes_5
Né dalla documentazione in atti emerge che alla cessazione del rapporto la società resistente continuasse a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente (o dall'incremento di affari con i preesistenti).
Con riferimento alle percentuali provvigionali, non può ritenersi sussistente alcuna arbitraria riduzione;
sia per gli esiti delle prove testimoniali (negativi per la parte ricorrente), sia considerando che non risulta che l'agente abbia ha mai contestato gli estratti conto trasmessigli dalla ND.
Con riferimento, poi, alla affermata assunzione del rischio dell'insolvenza di alcuni clienti, su cui nulla è emerso dall'istruttoria orale, vi è una produzione di mail (all. 14 al ricorso) da cui emerge che è stata concordata la concessione di garanzia da parte dell'agente con riferimento a singoli affari: ciò, in linea, quindi, con il dettato di cui all'art. 1746, 3° c. , c.p.c. ; da tali mail, però, non si ricavano, le ulteriori due condizioni previste dalla norma, e cioè: a) che l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire;
b) la previsione per l'agente un apposito corrispettivo.
Risulta, pertanto, la fondatezza della denunciata violazione dell'art. 1746 c.c. .
Invece, è da considerarsi totalmente priva di prova la paventata lesione alla reputazione professionale del (trattasi di un danno- Parte_1 conseguenza che, ai fini della sua risarcibilità, deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca).
Relativamente agli importi dovuti, si osserva che parte ricorrente ha quantificato in € 6.012,78, il corrispettivo per la violazione dell'art. 1746 c.c. ed in € 5.564,64 l'indennità sostitutiva del preavviso
10 A tal proposito occorre ricordare che in giurisprudenza si è precisato che in tema di lavoro subordinato e controversie, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito (Trib. Roma, sez. lav., 21/05/2021, n. 4885, in Redazione Giuffrè 2021), occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Trib. Modena, sez. lav., 12/01/2021, n. 3; cfr. Cass. , 21/03/2008,
n. 7697).
Nessuna contestazione parte resistente ha sollevato in memoria responsiva con riferimento all'importo richiesto per la pretesa violazione dell'art. 1746 c.c.
Con riferimento, invece, all'indennità sostitutiva del preavviso, parte resistente ha lamentato che l'importo era stato illegittimamente maggiorato, avendo parte ricorrente < preteso di considerare anche i 2 mesi antecedenti alla sottoscrizione del vero e proprio contratto di agenzia, quando il era un mero procacciatore d'affari occasionale >>; in Parte_1 effetti, la corretta quantificazione è da considerarsi quella di € 4.173,48 (operata dalla stessa società resistente, che a sua volta aveva chiesto la corresponsione dell'indennità sostituiva del preavviso, nella predetta misura di € 4.173,48). In definitiva, la va condannata al pagamento, in favore di _1
, della somma di € 10.186,26, di cui € 4.173,48 a titolo Parte_1 di indennità sostituiva del preavviso ed € 6.012,78, il corrispettivo per la violazione dell'art. 1746 c.c. ; oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate nella misura della metà, stante la solo parziale fondatezza della domanda di parte ricorrente;
la rimanente metà segue la soccombenza (soccombenza che, peraltro, è totale per la società resistente con riferimento alle domande riconvenzionali;
mentre è parziale con riferimento alle domande principali), ed è liquidata come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
11
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 3476/2018 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta le domande spiegate in via riconvenzionale da;
_1 in parziale accoglimento del ricorso, condanna al _1 pagamento, in favore di , della somma di € 10.186,26, Parte_1 come specificata in parte motiva, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo;
compensa le spese di lite per la metà e condanna la _1 al rimborso in favore del ricorrente della residua metà delle spese di
[...] lite, residua metà liquidata nella somma di € 143,00 per spese € 2.400,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e che distrae in favore degli avv.ti Maria Tabacco e Angela Maieli.
IRacusa, 30/06/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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