Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 22748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22748 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22748/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13759/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13759 del 2022, proposto da
Associazione “Ricerca e Cooperazione” Ong, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Pia De Nigris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo) del 4/08/2022, notificato in data 1/09/2022, con il quale è stato revocato il finanziamento di euro 193.262,00 a favore dell’odierna ricorrente per l’intervento denominato: “ Programma di sicurezza alimentare e miglioramento della nutrizione dei bambini dai 5 ai 15 anni della città di Llalagua e Uncia – Bolivia ”, disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/10/2017, con contestuale richiesta di restituzione della somma versata di euro 111.631,00:
nonchè di tutti gli atti presupposti, successivi o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa NZ RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Riferisce l’Associazione ricorrente che, con nota prot. 4532 del 6 marzo 2017, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito “DICA”, le ha comunicato l’ammissione alla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF riferita all’anno 2016 per la realizzazione del progetto denominato: “ Programma di sicurezza alimentare e miglioramento della nutrizione dei bambini dai 5 ai 15 anni delle città di Llalagua e Uncia – Bolivia ” (categoria fame nel mondo).
1.1 Quindi, con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31/10/2017, è stata disposta l’assegnazione in favore della medesima Associazione del contributo di euro 193.262,00 per la realizzazione del predetto progetto.
1.2 Successivamente, con nota DICA 24013 del 27 dicembre 2018, lo stesso Dipartimento per il Coordinamento amministrativo ha comunicato che in data 8 novembre 2018 era stato emesso l’ordinativo per il pagamento dell’anticipo del contributo, pari ad euro 111.631,00, con l’avvertenza che, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 1, lett. a, d.P.R. 10 marzo 1998, n.76 (“ Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale ”), dovesse essere dato concreto inizio alle attività entro diciotto mesi dalla data dell’ordinativo di pagamento, ovvero entro l’8 maggio 2020.
1.3 Con nota DICA 14522 del 24 giugno 2020, il suddetto Dipartimento ha comunicato la nuova scadenza per l’inizio delle attività al 30 luglio 2020, ai sensi dell’art. 103 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, come prorogato dall’art. 37 del D. L. 8 aprile 2020, n. 23, con l’avvertimento che, ai sensi dell’articolo 8-bis, comma 1, lett. a), cit., la mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dell’intervento sarebbe stato motivo di revoca inderogabile del contributo.
1.4 A fronte del mancato riscontro delle predette note da parte della odierna ricorrente, con nota DICA 942 del 13 gennaio 2021, è stato comunicato alla stessa l’avvio della procedura di revoca del contributo di che trattasi, contestualmente richiedendo la restituzione della prima tranche del contributo de quo .
1.5 In seguito, perdurando la mancanza di riscontri da parte dell’Associazione ricorrente, tutta la documentazione riguardante il progetto de quo è stata sottoposta alla Commissione tecnica di monitoraggio “Fame nel mondo”, la quale, nella seduta del 23 marzo 2021, ha formulato il seguente parere: “ La Commissione, esaminati gli atti, rilevata la mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dell’intervento entro la nuova scadenza, comunicata con nota DICA prot.14522 del 24.06.2020, del 30 luglio 2020 fissata ai sensi dell’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, come prorogato dall’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, prende atto che si sono determinate le condizioni per la revoca del contributo ex art.8-bis, comma 1, lett. a) del D.P.R. n.76/1998 che la dispone inderogabilmente nel caso di mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto, concreto inizio delle attività di realizzazione dell’intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro diciotto mesi dalla data dell’ordinativo di pagamento di cui all’art.8, comma 3 del D.P.R. succitato ”.
1.6 Successivamente, con nota DICA 12264 del 2 maggio 2022, è stata trasmessa all’Associazione medesima una nuova diffida, con cui è stato, altresì, trasmesso il prefato parere e sollecitata la restituzione della parte di contributo erogato in data 8 novembre 2018, pari, come visto, a euro 111.631,00, oltre gli interessi legali maturati dalla predetta data fino al soddisfo.
1.7 Essendo rimasta priva di riscontro anche quest’ultima diffida, con D.P.C.M. del 4 agosto 2022 è stata disposta la revoca integrale del contributo di euro 193.262,00 erogato in favore dell’Associazione ricorrente, e richiesta la restituzione dell’anticipo del contributo pari a euro 111.631,00.
2. Avverso il suindicato provvedimento di revoca, unitamente agli atti presupposti, è insorta parte ricorrente con il ricorso all’esame, notificato a controparte in data 31/10/2022 e depositato in giudizio il 17/11/2022, rassegnando un unico, articolato, motivo di gravame, con cui ha lamentato che il gravato decreto sarebbe illegittimo in quanto adottato oltre il termine (asseritamente) perentorio di 30 (trenta) giorni previsto dall’art. 2, comma 2, della Legge n. 241/1990 per la conclusione del procedimento amministrativo. In particolare, ha affermato la parte ricorrente che: “ il procedimento de quo, avviato in data 13.01.2022, si sarebbe dovuto concludere entro il 12.02.2022, di talchè, essendosi concluso in data 04.08.2022, ovvero tardivamente rispetto alla scadenza prevista del 12.02.2022, esso risulta essere illegittimo e, per l’effetto, nullo ed illegittimo risulta essere l’impugnato provvedimento. ”
2.1 In data 30/10/2024, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituitasi in giudizio in data 15/10/2024 per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha depositato una memoria difensiva con cui ha, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del G.A. adito in favore del Giudice ordinario, e nel merito l’infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
3. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 21 novembre 2025, la causa è stata introitata in decisione.
4. In adesione all’eccezione formulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A., in favore del Giudice Ordinario.
4.1 La problematica relativa alla giurisdizione sulle controversie afferenti alla revoca di un contributo pubblico è stata reiteratamente affrontata in giurisprudenza, laddove si è chiarito che, non ricorrendo alcuna fattispecie di giurisdizione esclusiva, il riparto tra cognizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo è affidato all'ordinario criterio individuato dall'art. 103 comma 1 della Costituzione, fondato sulla causa petendi , in base al quale il Giudice Amministrativo conosce degli interessi legittimi, e il Giudice Ordinario dei diritti soggettivi. Nei suddetti termini: “ Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata ” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2014 n. 6, che ha, altresì, espressamente escluso la configurabilità, nella fattispecie, di un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo).
L’indirizzo giurisprudenziale nettamente maggioritario ha avuto modo di precisare che colui che abbia richiesto un contributo pubblico è portatore di un interesse legittimo alla relativa concessione nella fase antecedente all’assegnazione del beneficio, ed è dunque rimessa al Giudice Amministrativo la controversia avente ad oggetto l’atto con cui l’Amministrazione accerta, in capo all’operatore economico, la sussistenza (o l’insussistenza) dei requisiti prestabiliti per l’ammissione al contributo, ovvero il provvedimento con cui l’atto di iniziale ammissione viene successivamente annullato, per la ritenuta carenza di un requisito dapprima accertato, o revocato, per la riscontrata insussistenza dell’interesse pubblico. In seguito all’avvenuta ammissione al contributo, il beneficiario è invece titolare di un diritto soggettivo all’erogazione; con la conseguenza che le controversie riguardanti atti di diniego dell’attribuzione finale del beneficio, basati non già sull’illegittimità del provvedimento iniziale di ammissione, bensì sull’inosservanza degli obblighi di esecuzione dell’intervento, e/o di rendicontazione delle attività poste in essere, assunti con la partecipazione al bando, sono demandate alla cognizione del Giudice Civile Ordinario. In tal senso si è inequivocabilmente pronunciata la stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: “ In tema di contributi pubblici [...] nel caso di revoca del contributo, se essa sia stata disposta per un inadempimento del beneficiario o per lo sviamento dei fondi acquisiti, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, mentre è configurabile una situazione d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se il provvedimento discrezionale attributivo del beneficio sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse" (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 29 gennaio 2014 n. 6), e più di recente: "La situazione giuridica soggettiva individuabile in capo a colui che aspiri a finanziamenti o sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione possono sintetizzarsi secondo il seguente paradigma: a) tutte le volte in cui la norma di previsione affidi all'amministrazione il discrezionale apprezzamento circa l'erogazione del contributo, l'aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che prevede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo; b) l'emanazione di siffatto provvedimento determina, poi, l'insorgenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile davanti al giudice ordinario, qualora al provvedimento stesso non sia stata data concreta attuazione, per mero comportamento omissivo o perché l'amministrazione intenda far valere la decadenza del beneficiario del contributo, in relazione alla mancata osservanza, da parte del medesimo, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione suddetta o la sua permanenza; c) la situazione giuridica soggettiva del destinatario della sovvenzione torna, invece, ad essere di interesse legittimo allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, dipenda dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale intenda annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità da cui sia affetto o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico " (Consiglio di Stato, V, 9 giugno 2022 n. 4716). Sulla stessa posizione si attesta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite: “ La controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del g.a. trattandosi di revoca dell'agevolazione disposta per un vizio originario relativo all'ammissibilità del progetto e, peraltro, in quanto l'originaria erogazione non discendeva direttamente dalla legge ma presupponeva il potere della pubblica amministrazione, attribuito dalla legge, di riconoscere l'agevolazione all'esito di una valutazione comparativa tra gli interessati e sulla base della formulazione di un'apposita graduatoria tra possibili beneficiari, con la conseguenza che, rispetto all'erogazione dell'agevolazione, il soggetto finanziato vantava una posizione di interesse legittimo persistente anche in caso di revoca per vizio originario afferente al provvedimento di erogazione) " (Cassazione Civile, SS.UU., 30 luglio 2020 n. 16457).
4.2 Nel caso di specie la revoca/decadenza del contributo è stata disposta dall’Amministrazione resistente per l’inadempimento, da parte dell’Associazione beneficiaria, dell’obbligo su di essa gravante di avviare l’attività finanziata entro il termine di diciotto mesi – nella specie, scaduto l’8 maggio 2020, poi prorogato al 31 luglio 2020 - dalla erogazione dell’anticipo – pari a euro 111.631,00 - del contributo, avvenuta in data 8 novembre 2018. Infatti, l’art. 8-bis (rubricato “ Revoca del conferimento ”) del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76, recante: “ Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. ”, nel testo ratione temporis vigente, prevedeva che: “ 1. La revoca del contributo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inderogabilmente nei casi di:
a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3; [..] ”. Si verte, pertanto, su una questione afferente, secondo l’orientamento esposto al punto precedente, un atto - la gravata revoca – la cui adozione risulta priva di qualsivoglia margine di discrezionalità e che, conseguentemente, incide su una posizione di diritto soggettivo, come tale sottoposta alla cognizione del Giudice Ordinario.
5. Il ricorso, in virtù delle considerazioni che precedono, è dunque inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale, con conseguente dichiarazione della giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini previsti dall’art. 11 c.p.a.
6. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in ragione della definizione in rito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito e individua quale Giudice munito di giurisdizione quello Ordinario, innanzi alla quale la parte ricorrente potrà riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RA LE, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
NZ RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ RO | RA LE |
IL SEGRETARIO