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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 540/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CONTINO IDA, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6293/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 CEDOLARE SECCA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 AN RI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 TARI 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2908/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell'intimazione n.03420249005662527/000, relativa a mancato pagamento di 13 cartelle di pagamento.
A sostegno della propria pretesa eccepisce:
a) la violazione dell'art. 6 bis della l. 212/2000;
b) la nullità dell'atto in quanto proveniente da soggetto carente della qualifica di agente della Riscossione;
c) la inesistenza della notifica eseguita in violazione del codice di rito;
d) l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari.
In data 13.11.2024, si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, si premette che l'atto impugnato attiene al mancato pagamento di 13 cartelle di pagamento tra cui la n. 03420180024631916000 e la n. 034201918660887000, aventi a oggetto canone acqua e la n. 03420190004909528000 e la n. 03420190014108642000 aventi a oggetto contravvenzione codice della strada.
Rispetto ai crediti oggetto delle testè citate cartelle, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa
Corte di giustizia tributaria, non rientrando le suddette entrate nella competenza cognitiva della giudice
Tributario, in quanto estranee alle entrate tributarie, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 546/1992.
Nello specifico, con riferimento al canone acqua e alla depurazione fognaria, si rileva che sino al 2000 si riteneva che il canone per il servizio di scarico e di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati integrasse un "tributo comunale", a cagione dell'art. 17 ter della Legge n. 319/1976 ( In questo senso, Cass., Sez. Un., sent. n. 14266 del 15 novembre 2001; Sez. Un., sent. n. 8444 del 13 giugno
2002; Sez. Un., sent. n. 11631 del 2 agosto 2002; Sez. Un., sent. n. 1086 del 24 gennaio 2003; Sez. Un., sent. n. 1735 del 6 febbraio 2003; Sez. Un., sent. n. 9605 del 27 aprile 2006).
A partire dal 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 258 del 2000, i canoni in oggetto sono stati qualificati normativamente come "quota tariffaria" e, quindi, non più tributo comunale ma componente del corrispettivo dovuto dall'utente al servizio idrico, con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario (in tal senso Cass., Sez. Un., sent. n. 11188 del 17 luglio 2003). Successivamente, però,
l'art. 3 bis della Legge n. 248 del 20052005, ha devoluto alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative ai predetti canoni.
Ma la Corte Costituzionale, con sentenza n. 39 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione per violazione dell'art. 102 Cost., comma 2, nella parte in cui attribuiva tali controversie alla giurisdizione del giudice tributario.
Tutto ciò premesso deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione rispetto ai debiti di cui alle cartelle in esame.
II. Per il resto, il ricorso è infondato.
II.1 Nessuna violazione dell'art. 6 della l. 212/2000 è configurabile nella fattispecie.
In primo luogo si rileva che una tale censura, eventualmente, avrebbe dovuto essere opposta in sede di impugnazione dei presupposti avvisi di accertamento, o in sede di impugnazione delle cartelle.
In ogni caso, si consideri che la Cassazione è unanime nel ritenere che per i tributi in esame nessun preventivo contraddittorio è dovuto in carenza di un obbligo sancito in tal senso dal legislatore.
Le SS.UU. della Cassazione, infatti, con la sentenza n. 24823/2015, peraltro confermata dall'ordinanza n.
8545/2017, hanno chiarito che la legislazione statale, a differenza del diritto dell'Unione europea, non pone in capo all'Amministrazione fiscale, in assenza di specifica previsione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto.
In tema di tributi non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito.
Al contrario, solo per i tributi armonizzati, rispetto ai quali ha luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione
Europea, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si rilevi non puramente pretestuosa.
Tuttavia, nell'intimazione impugnata non vi sono tributi armonizzati.
II.2 E' infondato il secondo motivo di ricorso.
Come puntualmente rilevato nella comparsa di costituzione, Agenzia delle entrate-Riscossione è un Ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, per svolgere le funzioni di riscossione sull'intero territorio nazionale;
è, pertanto, subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017.
La riforma della riscossione che ha avuto avvio a partire dal 1 luglio 2017 ha individuato nell'Agenzia delle entrate-Riscossione (Ente pubblico economico, diverso dall'Agenzia delle Entrate), l'organismo deputato alla riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Dunque è il Legislatore che ha indidividuato nell'agenzia delle Entrate Riscossione l'Ente pubblico che provvede alla riscossione
II.3 Sono infondati altresì il terzo e il quarto motivo di ricorso.
In proposito si ribadisce che l'agente della riscossione può notificare direttamente a mezzo del servizio postale, anche dopo la riforma dell'1.7.1999.
Invero, la possibilità di procedere alla notificazione diretta da parte dell'agente della riscossione ha visto il contrapporsi di due orientamenti giurisprudenziali che scaturiscono dalla diversa esegesi della novella dell'art. 26 del d.p.r. 602/1973, introdotta con il d.l. 46/1999.
Parte della giurisprudenza (prevalentemente di merito) infatti, ha affermato, soprattutto in epoca risalente, che con il nuovo testo della disposizione in rassegna, il legislatore, omettendo di dire “da parte dell'esattore” avrebbe inteso escludere la possibilità all'Equitalia di notificare direttamente a mezzo posta la cartella esattoriale.
Altra parte della giurisprudenza (ed in questo senso è oramai unanime la Corte di Cassazione), invece, ritiene che l'art. 26 vada interpretato nel senso che la notifica della cartella esattoriale possa realizzarsi con varie modalità, e così, tra l'altro, anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale..), ma direttamente ad opera del Concessionario "mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento" ( cfr. tra le altre n. 3254/2016).
Invero, questo Giudice da sempre ha condiviso tale ultima esegesi ritenendola maggiormente coerente anche con il tenore letterale dell'art. 26 in rassegna.
La seconda parte della disposizione, infatti, laddove il legislatore stabilisce che "La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento" è di portata più ampia rispetto alla previsione della prima parte del primo comma del medesimo articolo, e, sebbene dal 1/7/1999 non riporti più l'espressione "da parte dell'esattore", ciò avviene non tanto per escludere tale possibilità o prevedere diverse modalità, ma per consentire la notifica tramite servizio postale senza le particolari ulteriori modalità introdotte dall'art. 42 D.Lgs, 46/99, condizioni che invece sussistono nelle altre forme di notifica (prima parte del capoverso).
In ogni caso deve evidenziarsi che la notifica ha raggiunto il suo scopo avendo il contribuente provveduto tempestivamente alla proposizione del ricorso;
si richiama, al riguardo, la sentenza n. 12007/2011 ove i giudici della Cassazione hanno chiarito che “l'applicazione, per l'avviso di accertamento ( e per gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente) , in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ.” .
Riguardo alla relata di notificazione, si puntualizza che in tema di notificazione a mezzo del Servizio, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, “senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del Dpr. n. 602/73, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta"(Cass. 16949/2014).
In materia, Cass. 6395/2014 ha specificato altresì che tale validità ha causa nel fatto che "è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26," secondo cui il concessionario — come visto - è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta
II.4 E' infondato il quinto motivo di ricorso.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito la prova agli atti che le cartelle presupposte all'intimazione impugnata sono state tutte ritualmente notificate alle date indicate nel dettaglio del debito. Le più risalenti, dunque, sono state notificate a decorrere dal 2016 e tuttavia riguardano tributi che si prescrivano in dieci anni.
Non solo;
i termini prescrizionali sono stati altresì interrotti dai preavvisi di fermo n 034801019000006521000
e n. 03480201900000900000, notificati al ricorrente nell'anno 2019. Sicché, in ragione del principio sancito dall'art. 19 del d.lgs 546/1992, l'eventuale prescrizione maturata prima del 2019 avrebbe dovuto essere opposta in sede di impugnazione di tali ultimi atti.
A ciò si aggiunga che per i crediti inseriti nei carichi affidati all'agente della riscossione prima del periodo
8.3.2020-31.8.2021, con termini di pagamento scadenti prima di tale periodo ma con decorrenza del termine prescrizionale successivamente, trova applicazione l'art. 68 comma 1 del d.l. 18/2020 e 12 co. 1 d.lgs
159/2015. Ne consegue che all'ordinario termine di prescrizione devono aggiungersi 541 giorni.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, previa declaratoria di difetto di giurisdizione per le entrate canone acqua e violazioni codice della strada, il ricorso deve essere rigettato. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione che si liquidano in € 740,00.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento ai crediti da mancato pagamento canone acqua e contravvenzioni codice della strada;
per tali crediti erariali è infatti competente il giudice ordinario. Rigetta il ricorso per il resto. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione che si liquidano in € 740,00. Il giudice Ida Contino
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CONTINO IDA, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6293/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 CEDOLARE SECCA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 AN RI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 TARI 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005662527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2908/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell'intimazione n.03420249005662527/000, relativa a mancato pagamento di 13 cartelle di pagamento.
A sostegno della propria pretesa eccepisce:
a) la violazione dell'art. 6 bis della l. 212/2000;
b) la nullità dell'atto in quanto proveniente da soggetto carente della qualifica di agente della Riscossione;
c) la inesistenza della notifica eseguita in violazione del codice di rito;
d) l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari.
In data 13.11.2024, si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, si premette che l'atto impugnato attiene al mancato pagamento di 13 cartelle di pagamento tra cui la n. 03420180024631916000 e la n. 034201918660887000, aventi a oggetto canone acqua e la n. 03420190004909528000 e la n. 03420190014108642000 aventi a oggetto contravvenzione codice della strada.
Rispetto ai crediti oggetto delle testè citate cartelle, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa
Corte di giustizia tributaria, non rientrando le suddette entrate nella competenza cognitiva della giudice
Tributario, in quanto estranee alle entrate tributarie, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 546/1992.
Nello specifico, con riferimento al canone acqua e alla depurazione fognaria, si rileva che sino al 2000 si riteneva che il canone per il servizio di scarico e di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati integrasse un "tributo comunale", a cagione dell'art. 17 ter della Legge n. 319/1976 ( In questo senso, Cass., Sez. Un., sent. n. 14266 del 15 novembre 2001; Sez. Un., sent. n. 8444 del 13 giugno
2002; Sez. Un., sent. n. 11631 del 2 agosto 2002; Sez. Un., sent. n. 1086 del 24 gennaio 2003; Sez. Un., sent. n. 1735 del 6 febbraio 2003; Sez. Un., sent. n. 9605 del 27 aprile 2006).
A partire dal 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 258 del 2000, i canoni in oggetto sono stati qualificati normativamente come "quota tariffaria" e, quindi, non più tributo comunale ma componente del corrispettivo dovuto dall'utente al servizio idrico, con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario (in tal senso Cass., Sez. Un., sent. n. 11188 del 17 luglio 2003). Successivamente, però,
l'art. 3 bis della Legge n. 248 del 20052005, ha devoluto alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative ai predetti canoni.
Ma la Corte Costituzionale, con sentenza n. 39 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione per violazione dell'art. 102 Cost., comma 2, nella parte in cui attribuiva tali controversie alla giurisdizione del giudice tributario.
Tutto ciò premesso deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione rispetto ai debiti di cui alle cartelle in esame.
II. Per il resto, il ricorso è infondato.
II.1 Nessuna violazione dell'art. 6 della l. 212/2000 è configurabile nella fattispecie.
In primo luogo si rileva che una tale censura, eventualmente, avrebbe dovuto essere opposta in sede di impugnazione dei presupposti avvisi di accertamento, o in sede di impugnazione delle cartelle.
In ogni caso, si consideri che la Cassazione è unanime nel ritenere che per i tributi in esame nessun preventivo contraddittorio è dovuto in carenza di un obbligo sancito in tal senso dal legislatore.
Le SS.UU. della Cassazione, infatti, con la sentenza n. 24823/2015, peraltro confermata dall'ordinanza n.
8545/2017, hanno chiarito che la legislazione statale, a differenza del diritto dell'Unione europea, non pone in capo all'Amministrazione fiscale, in assenza di specifica previsione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto.
In tema di tributi non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito.
Al contrario, solo per i tributi armonizzati, rispetto ai quali ha luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione
Europea, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si rilevi non puramente pretestuosa.
Tuttavia, nell'intimazione impugnata non vi sono tributi armonizzati.
II.2 E' infondato il secondo motivo di ricorso.
Come puntualmente rilevato nella comparsa di costituzione, Agenzia delle entrate-Riscossione è un Ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, per svolgere le funzioni di riscossione sull'intero territorio nazionale;
è, pertanto, subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017.
La riforma della riscossione che ha avuto avvio a partire dal 1 luglio 2017 ha individuato nell'Agenzia delle entrate-Riscossione (Ente pubblico economico, diverso dall'Agenzia delle Entrate), l'organismo deputato alla riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Dunque è il Legislatore che ha indidividuato nell'agenzia delle Entrate Riscossione l'Ente pubblico che provvede alla riscossione
II.3 Sono infondati altresì il terzo e il quarto motivo di ricorso.
In proposito si ribadisce che l'agente della riscossione può notificare direttamente a mezzo del servizio postale, anche dopo la riforma dell'1.7.1999.
Invero, la possibilità di procedere alla notificazione diretta da parte dell'agente della riscossione ha visto il contrapporsi di due orientamenti giurisprudenziali che scaturiscono dalla diversa esegesi della novella dell'art. 26 del d.p.r. 602/1973, introdotta con il d.l. 46/1999.
Parte della giurisprudenza (prevalentemente di merito) infatti, ha affermato, soprattutto in epoca risalente, che con il nuovo testo della disposizione in rassegna, il legislatore, omettendo di dire “da parte dell'esattore” avrebbe inteso escludere la possibilità all'Equitalia di notificare direttamente a mezzo posta la cartella esattoriale.
Altra parte della giurisprudenza (ed in questo senso è oramai unanime la Corte di Cassazione), invece, ritiene che l'art. 26 vada interpretato nel senso che la notifica della cartella esattoriale possa realizzarsi con varie modalità, e così, tra l'altro, anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale..), ma direttamente ad opera del Concessionario "mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento" ( cfr. tra le altre n. 3254/2016).
Invero, questo Giudice da sempre ha condiviso tale ultima esegesi ritenendola maggiormente coerente anche con il tenore letterale dell'art. 26 in rassegna.
La seconda parte della disposizione, infatti, laddove il legislatore stabilisce che "La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento" è di portata più ampia rispetto alla previsione della prima parte del primo comma del medesimo articolo, e, sebbene dal 1/7/1999 non riporti più l'espressione "da parte dell'esattore", ciò avviene non tanto per escludere tale possibilità o prevedere diverse modalità, ma per consentire la notifica tramite servizio postale senza le particolari ulteriori modalità introdotte dall'art. 42 D.Lgs, 46/99, condizioni che invece sussistono nelle altre forme di notifica (prima parte del capoverso).
In ogni caso deve evidenziarsi che la notifica ha raggiunto il suo scopo avendo il contribuente provveduto tempestivamente alla proposizione del ricorso;
si richiama, al riguardo, la sentenza n. 12007/2011 ove i giudici della Cassazione hanno chiarito che “l'applicazione, per l'avviso di accertamento ( e per gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente) , in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ.” .
Riguardo alla relata di notificazione, si puntualizza che in tema di notificazione a mezzo del Servizio, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, “senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del Dpr. n. 602/73, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta"(Cass. 16949/2014).
In materia, Cass. 6395/2014 ha specificato altresì che tale validità ha causa nel fatto che "è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26," secondo cui il concessionario — come visto - è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta
II.4 E' infondato il quinto motivo di ricorso.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito la prova agli atti che le cartelle presupposte all'intimazione impugnata sono state tutte ritualmente notificate alle date indicate nel dettaglio del debito. Le più risalenti, dunque, sono state notificate a decorrere dal 2016 e tuttavia riguardano tributi che si prescrivano in dieci anni.
Non solo;
i termini prescrizionali sono stati altresì interrotti dai preavvisi di fermo n 034801019000006521000
e n. 03480201900000900000, notificati al ricorrente nell'anno 2019. Sicché, in ragione del principio sancito dall'art. 19 del d.lgs 546/1992, l'eventuale prescrizione maturata prima del 2019 avrebbe dovuto essere opposta in sede di impugnazione di tali ultimi atti.
A ciò si aggiunga che per i crediti inseriti nei carichi affidati all'agente della riscossione prima del periodo
8.3.2020-31.8.2021, con termini di pagamento scadenti prima di tale periodo ma con decorrenza del termine prescrizionale successivamente, trova applicazione l'art. 68 comma 1 del d.l. 18/2020 e 12 co. 1 d.lgs
159/2015. Ne consegue che all'ordinario termine di prescrizione devono aggiungersi 541 giorni.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, previa declaratoria di difetto di giurisdizione per le entrate canone acqua e violazioni codice della strada, il ricorso deve essere rigettato. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione che si liquidano in € 740,00.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento ai crediti da mancato pagamento canone acqua e contravvenzioni codice della strada;
per tali crediti erariali è infatti competente il giudice ordinario. Rigetta il ricorso per il resto. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione che si liquidano in € 740,00. Il giudice Ida Contino