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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/12/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 110/2024
Udienza del 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 110/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
( ) Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Boccetti
- RICORRENTI -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
r esso, P.IVA_1 CP_2
l' Controparte_3
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dal Dott. Davide Serrao, Funzionario dell'Amministrazione
- RESISTENTE - Pagina 1 di 12 R.G. LAV. N. 110/2024
avente ad oggetto: personale ATA - ricostruzione della carriera
- computo integrale dei servizi “preruolo” - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 18/01/2024, , Parte_1
e hanno convenuto in giudizio il Parte_2 Parte_3
, esponendo: Controparte_4
: Parte_1
- di aver iniziato la sua carriera lavorativa presso il CP_1 resistente fin dall'anno scolastico 1993/1994, come personale ATA
(profilo di assistente tecnico), in virtù di nomine di servizio annuale fino a tutto l'anno scolastico 2006/2007 (31 agosto 2007);
- che con decorrenza dal 01/09/2007 veniva assunta in ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), profilo di assistente tecnico;
- che aveva maturato 2.477 giorni (pari complessivamente ad anni
6 mesi 9 e giorni 11) di servizio di preruolo;
- che, a seguito dell'emissione del decreto di ricostruzione della carriera, le veniva però attribuita, ai fini giuridici ed economici, un'anzianità di anni 5 mesi 10 e giorni 8 e, ai soli fini economici, un'anzianità di anni 0 mesi 11 e giorni 5;
Parte_2
- di aver iniziato la sua carriera lavorativa presso il CP_1 resistente fin dall'anno scolastico 2003/2004, come personale ATA
(profilo di assistente amministrativo), in virtù di nomine di servizio annuale fino a tutto l'anno scolastico 2012/2013 (31 agosto 2013);
- che con decorrenza dal 01/09/2013 veniva assunto in ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo;
- che aveva maturato 3.266 giorni (pari complessivamente ad anni
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8 mesi 10 e giorni 16) di servizio di preruolo;
- che, a seguito dell'emissione del decreto di ricostruzione della carriera, gli veniva però attribuita, ai fini giuridici ed economici, un'anzianità di anni 7 mesi 7 e giorni 18 e, ai soli fini economici, un'anzianità di anni 1 mesi 5 e giorni 24;
: Parte_3
- di aver iniziato la sua carriera lavorativa presso il CP_1 resistente fin dall'anno scolastico 1990/1991, come personale ATA
(profilo di collaboratore scolastico), in virtù di nomine di servizio annuale fino a tutto l'anno scolastico 1992/1993 (31 agosto 1993);
- che con decorrenza dal 01/09/1993 veniva assunto in ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo;
- che aveva maturato 1.094 giorni (pari complessivamente ad anni
3 mesi 0 e giorni 0) di servizio di preruolo;
- che, a seguito dell'emissione del decreto di ricostruzione della carriera, gli veniva però attribuita, ai fini giuridici ed economici, un'anzianità di anni 3 mesi 0 e giorni 3 e, ai soli fini economici, un'anzianità di anni 0 mesi 0 e giorni 0.
1.1. Tutti i ricorrenti sostengono che le rispettive ricostruzioni della carriera siano illegittime in quanto essi avrebbero diritto al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo prestato.
1.2. I ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento delle differenze stipendiali;
- per l'effetto, ordinare al di effettuare la Controparte_1 corretta valutazione dell'anzianità di servizio, sia ai fini di una corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione economica del ruolo, così come dalla maturazione degli scatti di anzianità, ovvero, più
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propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFS dovuto;
- condannare il resistente a corrispondere in loro favore CP_1 tutte le differenze retributive spettanti, nel rispetto della prescrizione quinquennale, nelle seguenti misure: € 11.808,80 per Parte_1
; € 21.994,31 per;
€ 19.404,43 per
[...] Parte_2 Parte_3
; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
[...]
2. Si è costituito il che ha Controparte_1 concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- in via pregiudiziale, dichiarare il ricorso inammissibile e/o improcedibile nei confronti di;
Parte_2
- in via preliminare, dichiarare non dovute e/o prescritte le pretese economiche formulate dalle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 2948 n.
4 c.c.;
- nel merito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, rigettare integralmente le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, perché infondate in fatto e in diritto.
3. Il ricorso è fondato limitatamente alla domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio effettiva avanzata dalla ricorrente , mentre deve essere rigettata la Parte_1 domanda di pagamento delle differenze retributive avanzata dalla stessa.
3.1. Sono invece del tutto infondate le domande avanzate dagli altri due ricorrenti ( e ). Parte_2 Parte_3
4. In punto di diritto si osserva, preliminarmente, che i casi di specie rientrano nella disciplina antecedente alle modifiche apportate al T.U. in materia di istruzione (D. Lgs. n. 297/1994) dall'art. 14 del decreto-legge n. 69/2023 (convertito nella legge n. 103/2023) in virtù delle quali il servizio non di ruolo prestato dal personale ATA “è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici” (tali
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disposizioni sono infatti applicabili al solo personale immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024).
In particolare, l'art. 569, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, nella versione ratione temporis vigente, disponeva che «al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici».
La Suprema Corte ha però statuito che «in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere
a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato» (Cass.
n. 31150/2019; conf.: Cass. n. 2924/2020).
5. Tanto premesso, dal certificato di servizio della ricorrente
(doc. n. 1 allegato al ricorso), si evince che Parte_1 ella ha prestato i seguenti servizi pre-ruolo:
Anno scolastico Servizio prestato (durata)
1993/1994 42 gg. + 187 gg = 229 gg
(supplenze brevi e saltuarie)
1994/1995 106 gg
(supplenza breve e saltuaria)
2001/2002 316 gg
(supplenza annuale dopo il 1°sett.)
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2002/2003 365 gg
(supplenza annuale)
2003/2004 366 gg
(supplenza annuale)
2004/2005 365 gg
(supplenza annuale)
2005/2006 365 gg
(supplenza annuale)
2006/2007 365 gg
(supplenza annuale)
Il totale dei servizi pre-ruolo è dunque pari a 5 anni + 651 giorni che corrispondono a 6 anni e 286 giorni ovvero 6 anni 9 mesi e 16 giorni.
Dal 01/09/2007 la ricorrente è stata immessa in ruolo (con assunzione a tempo indeterminato). Il periodo di prova è stato superato in data 16/01/2008 (come si evince dal decreto di ricostruzione della carriera - doc. n. 2 allegato al ricorso).
5.1. Nel decreto di ricostruzione della carriera emesso dall'
[...] di Soverato, recante il n. 73 del 03/04/2009 (doc. n. 2 CP_5 allegato al ricorso), viene invece riconosciuta alla ricorrente un'anzianità non di ruolo di anni 5, mesi 10 e giorni 8 valida ai fini giuridici ed economici ed un'anzianità di mesi 11 e giorni 5 valida ai soli fini economici.
La ricorrente ha quindi diritto ad una nuova ricostruzione della carriera che le attribuisca, sin dalla data di effettiva assunzione in servizio (01/09/2007), un'anzianità di servizio preruolo, valida sia ai fini giuridici sia ai fini economici, di anni 6 mesi 9 e giorni 16 (essendo evidentemente frutto di un mero errore di calcolo l'indicazione di giorni 11, anziché 16, presente in ricorso, con una differenza di appena 5 giorni).
5.2. Come anticipato, nulla spetta alla ricorrente a Parte_1
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titolo di differenze retributive.
5.2.1. Innanzitutto, in ragione dell'eccezione di prescrizione sollevata dal (costituitosi tempestivamente), ma anche della CP_4 stessa domanda della ricorrente (che ha espressamente limitato la pretesa alle somme non prescritte), devono essere escluse le differenze retributive prescritte.
Dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente ha inoltrato una diffida in data 07/12/2023.
Poiché si tratta dell'unico atto interruttivo antecedente alla notifica del ricorso, devono ritenersi prescritte tutte le differenze retributive antecedenti al 07/12/2018.
5.2.2. Ciò posto, dallo stato matricolare della ricorrente prodotto dal (doc. n. 3 allegato alla memoria di costituzione) si evince CP_4 che l'ultimo scatto stipendiale è maturato (sulla base dell'anzianità pre-ruolo riconosciutale dal decreto di ricostruzione), in data
18/11/2022.
Da tale data, in particolare, la ricorrente è transitata nella fascia
“21-27”. Prima, con decorrenza dal 22/10/2017, ella era collocata nella fascia “15-20”.
Ne consegue che, mentre sono prescritte le differenze retributive connesse al passaggio alla fascia “15-20”, in quanto esse sono antecedenti al 07/12/2018 (ed, a maggior ragione, sono prescritte tutte quelle conseguenti ai precedenti scatti stipendiali), non lo sono invece le differenze retributive conseguenti al passaggio alla fascia
“21-27” in quanto esse sono maturate successivamente al
07/12/2018.
Poiché la differenza tra l'anzianità pre-ruolo effettiva (anni 6 mesi
9 e giorni 16) e quella riconosciuta nel decreto di ricostruzione (anni
5, mesi 10 e giorni 8) è pari a 11 mesi e 8 giorni, si può ritenere che, se alla ricorrente fosse stata riconosciuta nel decreto di ricostruzione della carriera l'anzianità pre-ruolo effettiva, ella avrebbe conseguito lo scatto stipendiale con circa un anno di anticipo (ovvero nell'anno
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2021 anziché nell'anno 2022).
Tuttavia, la ricorrente, al compimento del 20° anno di anzianità ha usufruito dell'anzianità di mesi 11 e giorni 5 valida ai soli fini economici (come indicata nel decreto di ricostruzione della carriera).
Tanto si evince dallo stato matricolare: infatti, poiché la ricorrente era transitata nella fascia “15-20” in data 22/10/2017 (compiuta anzianità), sarebbe dovuta transitare nella fascia successiva “21-27” dopo 6 anni ovvero in data 22/10/2023. Invece, dallo stato matricolare si evince che la ricorrente è transitata nella fascia “21-
27” in data 18/11/2022 (con un anticipo di mesi 11 e giorni 5 rispetto al 22/10/2023) e ciò proprio in ragione dell'anzianità utile ai soli fini giuridici (mesi 11 e giorni 5), fruibile al 20° anno di anzianità, riconosciutale nel decreto di ricostruzione della carriera.
La ricorrente ha quindi conseguito lo scatto stipendiale “21-27” con un anticipo sostanzialmente equivalente a quello che le sarebbe spettato in virtù dell'anzianità effettiva se la stessa le fosse stata riconosciuta sin dall'inizio nel decreto di ricostruzione della carriera e ciò poiché al 20° anno di anzianità ha usufruito dell'anzianità utile ai soli fini giuridici riconosciutale nel decreto di ricostruzione della carriera;
in altri termini, la differenza tra l'anzianità effettiva e quella riconosciutale nel decreto di ricostruzione ai fini giuridici ed economici è equivalente all'anzianità utile ai soli fini economici, che viene fruita al 20° anno di anzianità di servizio, sicché la nuova ricostruzione della carriera è del tutto ininfluente ai fini dello scatto stipendiale in esame (21-27).
Il prossimo scatto stipendiale (28-34), pur a seguito della nuova ricostruzione, maturerà ragionevolmente nel 2029, dovendo la ricorrente permanere in detta fascia (21-27), nella quale è transitata nel 2022, per 7 anni. Rispetto a tale scatto stipendiale (ancora futuro) non è dunque maturata alcuna differenza retributiva.
Si deve, in conclusione, ritenere che nessuna differenza retributiva spetti alla ricorrente pur a seguito della nuova ricostruzione della
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carriera.
6. Non sono invece fondate le domande avanzate dal ricorrente
Parte_2
6.1. Invero, come eccepito e documentato dal il predetto CP_4 ricorrente ha già conseguito presso il Tribunale di Lamezia Terme il diritto alla ricostruzione della carriera.
In particolare, il Giudice del Lavoro del predetto Tribunale, su ricorso del ha così statuito nei confronti dell'allora Pt_2 CP_6
“ - accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestati;
- condanna il Controparte_7
al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze
[...] stipendiali maturate a decorrere dal mese di febbraio 2006 per effetto del servizio prestato tra quanto percepito in forza dei contratti
a tempo determinato e quanto avrebbe dovuto percepire in considerazione della posizione stipendiale prevista dal CCNL applicabile in base alla riconosciuta anzianità di servizio, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- rigetta le ulteriori domande” (Tribunale di Lamezia Terme, sentenza n. 382/2017, pubblicata il 16/10/2017 – R.G. n. 1498/2011
- doc. n. 6 allegato alla memoria di costituzione del . CP_4
6.2. Sul passaggio in giudicato della sentenza non vi è stata alcuna specifica contestazione, sicché tale dato non appare revocabile in dubbio (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 2827/2025, secondo cui, ai fini della prova del passaggio in giudicato della sentenza, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non
è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione).
È poi principio consolidato che il giudice, al quale risulti l'esistenza
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di un tale giudicato, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo;
l'accertamento del giudicato non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (in tal senso, Cass. ord. n. 16847/2018, la quale, rilevata la formazione del giudicato esterno preclusivo di una diversa soluzione, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda preclusa dal giudicato).
6.3. È quindi di tutta evidenza (stante l'identità del petitum e della causa petendi) che il ricorrente ha già conseguito, con la Pt_2 sentenza n. 382/2017 del Tribunale di Lamezia Terme, il bene della vita richiesto con il ricorso odierno ovvero la valutazione dei servizi pre-ruolo “effettivamente prestati” (come si legge chiaramente nel dispositivo della sentenza).
La (eventuale) mancata o non corretta esecuzione della sentenza non rileva, poi, in questa sede ove invece rileva l'impossibilità di riproporre la medesima domanda sulla quale vi è già una pronuncia definitiva.
7. Per quanto riguarda, infine, il ricorrente , Parte_3 le relative domande sono destituite di fondamento già sulla base delle stesse allegazioni contenute nel ricorso.
Ivi si deduce, infatti, che il predetto ricorrente aveva maturato un'anzianità di servizio pre-ruolo pari a 3 anni che è però esattamente corrispondente a quella (già) riconosciutagli - per sua stessa ammissione - nel decreto di ricostruzione della carriera (anzi, in realtà, quest'ultima anzianità è addirittura maggiore, seppur di solo 3 giorni: anni 3, mesi 0 e giorni 3). Tanto si evince, d'altronde, dallo stesso decreto di ricostruzione della carriera prodotto da
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entrambe le parti (doc. n. 6 allegato al ricorso;
doc. n. 7 allegato alla memoria di costituzione del per entrambi si veda pag. 10 del CP_4
PDF).
7.1. D'altronde, al ricorrente sono stati riconosciuti, per intero, gli unici tre anni di servizio pre-ruolo da lui prestato (come previsto dall'art. 569, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994), sicché, non avendo egli prestato servizio oltre i tre anni, non ha subito l'abbattimento (di un terzo) previsto per il servizio ultra-triennale.
8. Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate nei rapporti con la ricorrente
. Parte_1
8.1. Le spese seguono invece la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei rapporti con i restanti ricorrenti Pt_2
e ).
[...] Parte_3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso limitatamente alla domanda di ricostruzione della carriera avanzata da Parte_1
e, per l'effetto, dichiara il diritto della predetta ricorrente a vedersi riconosciuta, alla data di effettiva assunzione in servizio (01/09/2007), una complessiva anzianità di servizio
“preruolo”, valida ai fini giuridici ed economici, pari ad anni 6 mesi 9 e giorni 16;
- per l'effetto, condanna il resistente
[...]
, in persona del Controparte_1 CP_8 tempore, ad emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera ed a collocare la ricorrente nel Parte_1 livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio
“preruolo” sopra accertata, anche ai fini del TFS;
- rigetta la domanda di pagamento delle relative differenze
Pagina 11 di 12 R.G. LAV. N. 110/2024
retributive avanzata dalla medesima ricorrente Parte_1
;
[...]
- rigetta tutte le domande avanzate dai ricorrenti Pt_4
e;
[...] Parte_3
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente ed il resistente Parte_1 [...]
; Controparte_1
- condanna il ricorrente al pagamento delle Parte_4 spese di lite in favore del Controparte_1
che si liquidano nella somma di € 1.500,00 per soli
[...] compensi difensivi;
- condanna il ricorrente al pagamento Parte_3 delle spese di lite in favore del Controparte_1
che si liquidano nella somma di € 1.500,00 per soli
[...] compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 12 di 12
Udienza del 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 110/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
( ) Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Boccetti
- RICORRENTI -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
r esso, P.IVA_1 CP_2
l' Controparte_3
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dal Dott. Davide Serrao, Funzionario dell'Amministrazione
- RESISTENTE - Pagina 1 di 12 R.G. LAV. N. 110/2024
avente ad oggetto: personale ATA - ricostruzione della carriera
- computo integrale dei servizi “preruolo” - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 18/01/2024, , Parte_1
e hanno convenuto in giudizio il Parte_2 Parte_3
, esponendo: Controparte_4
: Parte_1
- di aver iniziato la sua carriera lavorativa presso il CP_1 resistente fin dall'anno scolastico 1993/1994, come personale ATA
(profilo di assistente tecnico), in virtù di nomine di servizio annuale fino a tutto l'anno scolastico 2006/2007 (31 agosto 2007);
- che con decorrenza dal 01/09/2007 veniva assunta in ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), profilo di assistente tecnico;
- che aveva maturato 2.477 giorni (pari complessivamente ad anni
6 mesi 9 e giorni 11) di servizio di preruolo;
- che, a seguito dell'emissione del decreto di ricostruzione della carriera, le veniva però attribuita, ai fini giuridici ed economici, un'anzianità di anni 5 mesi 10 e giorni 8 e, ai soli fini economici, un'anzianità di anni 0 mesi 11 e giorni 5;
Parte_2
- di aver iniziato la sua carriera lavorativa presso il CP_1 resistente fin dall'anno scolastico 2003/2004, come personale ATA
(profilo di assistente amministrativo), in virtù di nomine di servizio annuale fino a tutto l'anno scolastico 2012/2013 (31 agosto 2013);
- che con decorrenza dal 01/09/2013 veniva assunto in ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo;
- che aveva maturato 3.266 giorni (pari complessivamente ad anni
Pagina 2 di 12 R.G. LAV. N. 110/2024
8 mesi 10 e giorni 16) di servizio di preruolo;
- che, a seguito dell'emissione del decreto di ricostruzione della carriera, gli veniva però attribuita, ai fini giuridici ed economici, un'anzianità di anni 7 mesi 7 e giorni 18 e, ai soli fini economici, un'anzianità di anni 1 mesi 5 e giorni 24;
: Parte_3
- di aver iniziato la sua carriera lavorativa presso il CP_1 resistente fin dall'anno scolastico 1990/1991, come personale ATA
(profilo di collaboratore scolastico), in virtù di nomine di servizio annuale fino a tutto l'anno scolastico 1992/1993 (31 agosto 1993);
- che con decorrenza dal 01/09/1993 veniva assunto in ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo;
- che aveva maturato 1.094 giorni (pari complessivamente ad anni
3 mesi 0 e giorni 0) di servizio di preruolo;
- che, a seguito dell'emissione del decreto di ricostruzione della carriera, gli veniva però attribuita, ai fini giuridici ed economici, un'anzianità di anni 3 mesi 0 e giorni 3 e, ai soli fini economici, un'anzianità di anni 0 mesi 0 e giorni 0.
1.1. Tutti i ricorrenti sostengono che le rispettive ricostruzioni della carriera siano illegittime in quanto essi avrebbero diritto al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo prestato.
1.2. I ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento delle differenze stipendiali;
- per l'effetto, ordinare al di effettuare la Controparte_1 corretta valutazione dell'anzianità di servizio, sia ai fini di una corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione economica del ruolo, così come dalla maturazione degli scatti di anzianità, ovvero, più
Pagina 3 di 12 R.G. LAV. N. 110/2024
propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFS dovuto;
- condannare il resistente a corrispondere in loro favore CP_1 tutte le differenze retributive spettanti, nel rispetto della prescrizione quinquennale, nelle seguenti misure: € 11.808,80 per Parte_1
; € 21.994,31 per;
€ 19.404,43 per
[...] Parte_2 Parte_3
; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
[...]
2. Si è costituito il che ha Controparte_1 concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- in via pregiudiziale, dichiarare il ricorso inammissibile e/o improcedibile nei confronti di;
Parte_2
- in via preliminare, dichiarare non dovute e/o prescritte le pretese economiche formulate dalle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 2948 n.
4 c.c.;
- nel merito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, rigettare integralmente le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, perché infondate in fatto e in diritto.
3. Il ricorso è fondato limitatamente alla domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio effettiva avanzata dalla ricorrente , mentre deve essere rigettata la Parte_1 domanda di pagamento delle differenze retributive avanzata dalla stessa.
3.1. Sono invece del tutto infondate le domande avanzate dagli altri due ricorrenti ( e ). Parte_2 Parte_3
4. In punto di diritto si osserva, preliminarmente, che i casi di specie rientrano nella disciplina antecedente alle modifiche apportate al T.U. in materia di istruzione (D. Lgs. n. 297/1994) dall'art. 14 del decreto-legge n. 69/2023 (convertito nella legge n. 103/2023) in virtù delle quali il servizio non di ruolo prestato dal personale ATA “è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici” (tali
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disposizioni sono infatti applicabili al solo personale immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024).
In particolare, l'art. 569, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, nella versione ratione temporis vigente, disponeva che «al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici».
La Suprema Corte ha però statuito che «in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere
a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato» (Cass.
n. 31150/2019; conf.: Cass. n. 2924/2020).
5. Tanto premesso, dal certificato di servizio della ricorrente
(doc. n. 1 allegato al ricorso), si evince che Parte_1 ella ha prestato i seguenti servizi pre-ruolo:
Anno scolastico Servizio prestato (durata)
1993/1994 42 gg. + 187 gg = 229 gg
(supplenze brevi e saltuarie)
1994/1995 106 gg
(supplenza breve e saltuaria)
2001/2002 316 gg
(supplenza annuale dopo il 1°sett.)
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2002/2003 365 gg
(supplenza annuale)
2003/2004 366 gg
(supplenza annuale)
2004/2005 365 gg
(supplenza annuale)
2005/2006 365 gg
(supplenza annuale)
2006/2007 365 gg
(supplenza annuale)
Il totale dei servizi pre-ruolo è dunque pari a 5 anni + 651 giorni che corrispondono a 6 anni e 286 giorni ovvero 6 anni 9 mesi e 16 giorni.
Dal 01/09/2007 la ricorrente è stata immessa in ruolo (con assunzione a tempo indeterminato). Il periodo di prova è stato superato in data 16/01/2008 (come si evince dal decreto di ricostruzione della carriera - doc. n. 2 allegato al ricorso).
5.1. Nel decreto di ricostruzione della carriera emesso dall'
[...] di Soverato, recante il n. 73 del 03/04/2009 (doc. n. 2 CP_5 allegato al ricorso), viene invece riconosciuta alla ricorrente un'anzianità non di ruolo di anni 5, mesi 10 e giorni 8 valida ai fini giuridici ed economici ed un'anzianità di mesi 11 e giorni 5 valida ai soli fini economici.
La ricorrente ha quindi diritto ad una nuova ricostruzione della carriera che le attribuisca, sin dalla data di effettiva assunzione in servizio (01/09/2007), un'anzianità di servizio preruolo, valida sia ai fini giuridici sia ai fini economici, di anni 6 mesi 9 e giorni 16 (essendo evidentemente frutto di un mero errore di calcolo l'indicazione di giorni 11, anziché 16, presente in ricorso, con una differenza di appena 5 giorni).
5.2. Come anticipato, nulla spetta alla ricorrente a Parte_1
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titolo di differenze retributive.
5.2.1. Innanzitutto, in ragione dell'eccezione di prescrizione sollevata dal (costituitosi tempestivamente), ma anche della CP_4 stessa domanda della ricorrente (che ha espressamente limitato la pretesa alle somme non prescritte), devono essere escluse le differenze retributive prescritte.
Dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente ha inoltrato una diffida in data 07/12/2023.
Poiché si tratta dell'unico atto interruttivo antecedente alla notifica del ricorso, devono ritenersi prescritte tutte le differenze retributive antecedenti al 07/12/2018.
5.2.2. Ciò posto, dallo stato matricolare della ricorrente prodotto dal (doc. n. 3 allegato alla memoria di costituzione) si evince CP_4 che l'ultimo scatto stipendiale è maturato (sulla base dell'anzianità pre-ruolo riconosciutale dal decreto di ricostruzione), in data
18/11/2022.
Da tale data, in particolare, la ricorrente è transitata nella fascia
“21-27”. Prima, con decorrenza dal 22/10/2017, ella era collocata nella fascia “15-20”.
Ne consegue che, mentre sono prescritte le differenze retributive connesse al passaggio alla fascia “15-20”, in quanto esse sono antecedenti al 07/12/2018 (ed, a maggior ragione, sono prescritte tutte quelle conseguenti ai precedenti scatti stipendiali), non lo sono invece le differenze retributive conseguenti al passaggio alla fascia
“21-27” in quanto esse sono maturate successivamente al
07/12/2018.
Poiché la differenza tra l'anzianità pre-ruolo effettiva (anni 6 mesi
9 e giorni 16) e quella riconosciuta nel decreto di ricostruzione (anni
5, mesi 10 e giorni 8) è pari a 11 mesi e 8 giorni, si può ritenere che, se alla ricorrente fosse stata riconosciuta nel decreto di ricostruzione della carriera l'anzianità pre-ruolo effettiva, ella avrebbe conseguito lo scatto stipendiale con circa un anno di anticipo (ovvero nell'anno
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2021 anziché nell'anno 2022).
Tuttavia, la ricorrente, al compimento del 20° anno di anzianità ha usufruito dell'anzianità di mesi 11 e giorni 5 valida ai soli fini economici (come indicata nel decreto di ricostruzione della carriera).
Tanto si evince dallo stato matricolare: infatti, poiché la ricorrente era transitata nella fascia “15-20” in data 22/10/2017 (compiuta anzianità), sarebbe dovuta transitare nella fascia successiva “21-27” dopo 6 anni ovvero in data 22/10/2023. Invece, dallo stato matricolare si evince che la ricorrente è transitata nella fascia “21-
27” in data 18/11/2022 (con un anticipo di mesi 11 e giorni 5 rispetto al 22/10/2023) e ciò proprio in ragione dell'anzianità utile ai soli fini giuridici (mesi 11 e giorni 5), fruibile al 20° anno di anzianità, riconosciutale nel decreto di ricostruzione della carriera.
La ricorrente ha quindi conseguito lo scatto stipendiale “21-27” con un anticipo sostanzialmente equivalente a quello che le sarebbe spettato in virtù dell'anzianità effettiva se la stessa le fosse stata riconosciuta sin dall'inizio nel decreto di ricostruzione della carriera e ciò poiché al 20° anno di anzianità ha usufruito dell'anzianità utile ai soli fini giuridici riconosciutale nel decreto di ricostruzione della carriera;
in altri termini, la differenza tra l'anzianità effettiva e quella riconosciutale nel decreto di ricostruzione ai fini giuridici ed economici è equivalente all'anzianità utile ai soli fini economici, che viene fruita al 20° anno di anzianità di servizio, sicché la nuova ricostruzione della carriera è del tutto ininfluente ai fini dello scatto stipendiale in esame (21-27).
Il prossimo scatto stipendiale (28-34), pur a seguito della nuova ricostruzione, maturerà ragionevolmente nel 2029, dovendo la ricorrente permanere in detta fascia (21-27), nella quale è transitata nel 2022, per 7 anni. Rispetto a tale scatto stipendiale (ancora futuro) non è dunque maturata alcuna differenza retributiva.
Si deve, in conclusione, ritenere che nessuna differenza retributiva spetti alla ricorrente pur a seguito della nuova ricostruzione della
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carriera.
6. Non sono invece fondate le domande avanzate dal ricorrente
Parte_2
6.1. Invero, come eccepito e documentato dal il predetto CP_4 ricorrente ha già conseguito presso il Tribunale di Lamezia Terme il diritto alla ricostruzione della carriera.
In particolare, il Giudice del Lavoro del predetto Tribunale, su ricorso del ha così statuito nei confronti dell'allora Pt_2 CP_6
“ - accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestati;
- condanna il Controparte_7
al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze
[...] stipendiali maturate a decorrere dal mese di febbraio 2006 per effetto del servizio prestato tra quanto percepito in forza dei contratti
a tempo determinato e quanto avrebbe dovuto percepire in considerazione della posizione stipendiale prevista dal CCNL applicabile in base alla riconosciuta anzianità di servizio, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- rigetta le ulteriori domande” (Tribunale di Lamezia Terme, sentenza n. 382/2017, pubblicata il 16/10/2017 – R.G. n. 1498/2011
- doc. n. 6 allegato alla memoria di costituzione del . CP_4
6.2. Sul passaggio in giudicato della sentenza non vi è stata alcuna specifica contestazione, sicché tale dato non appare revocabile in dubbio (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 2827/2025, secondo cui, ai fini della prova del passaggio in giudicato della sentenza, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non
è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione).
È poi principio consolidato che il giudice, al quale risulti l'esistenza
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di un tale giudicato, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo;
l'accertamento del giudicato non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (in tal senso, Cass. ord. n. 16847/2018, la quale, rilevata la formazione del giudicato esterno preclusivo di una diversa soluzione, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda preclusa dal giudicato).
6.3. È quindi di tutta evidenza (stante l'identità del petitum e della causa petendi) che il ricorrente ha già conseguito, con la Pt_2 sentenza n. 382/2017 del Tribunale di Lamezia Terme, il bene della vita richiesto con il ricorso odierno ovvero la valutazione dei servizi pre-ruolo “effettivamente prestati” (come si legge chiaramente nel dispositivo della sentenza).
La (eventuale) mancata o non corretta esecuzione della sentenza non rileva, poi, in questa sede ove invece rileva l'impossibilità di riproporre la medesima domanda sulla quale vi è già una pronuncia definitiva.
7. Per quanto riguarda, infine, il ricorrente , Parte_3 le relative domande sono destituite di fondamento già sulla base delle stesse allegazioni contenute nel ricorso.
Ivi si deduce, infatti, che il predetto ricorrente aveva maturato un'anzianità di servizio pre-ruolo pari a 3 anni che è però esattamente corrispondente a quella (già) riconosciutagli - per sua stessa ammissione - nel decreto di ricostruzione della carriera (anzi, in realtà, quest'ultima anzianità è addirittura maggiore, seppur di solo 3 giorni: anni 3, mesi 0 e giorni 3). Tanto si evince, d'altronde, dallo stesso decreto di ricostruzione della carriera prodotto da
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entrambe le parti (doc. n. 6 allegato al ricorso;
doc. n. 7 allegato alla memoria di costituzione del per entrambi si veda pag. 10 del CP_4
PDF).
7.1. D'altronde, al ricorrente sono stati riconosciuti, per intero, gli unici tre anni di servizio pre-ruolo da lui prestato (come previsto dall'art. 569, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994), sicché, non avendo egli prestato servizio oltre i tre anni, non ha subito l'abbattimento (di un terzo) previsto per il servizio ultra-triennale.
8. Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate nei rapporti con la ricorrente
. Parte_1
8.1. Le spese seguono invece la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei rapporti con i restanti ricorrenti Pt_2
e ).
[...] Parte_3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso limitatamente alla domanda di ricostruzione della carriera avanzata da Parte_1
e, per l'effetto, dichiara il diritto della predetta ricorrente a vedersi riconosciuta, alla data di effettiva assunzione in servizio (01/09/2007), una complessiva anzianità di servizio
“preruolo”, valida ai fini giuridici ed economici, pari ad anni 6 mesi 9 e giorni 16;
- per l'effetto, condanna il resistente
[...]
, in persona del Controparte_1 CP_8 tempore, ad emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera ed a collocare la ricorrente nel Parte_1 livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio
“preruolo” sopra accertata, anche ai fini del TFS;
- rigetta la domanda di pagamento delle relative differenze
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retributive avanzata dalla medesima ricorrente Parte_1
;
[...]
- rigetta tutte le domande avanzate dai ricorrenti Pt_4
e;
[...] Parte_3
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente ed il resistente Parte_1 [...]
; Controparte_1
- condanna il ricorrente al pagamento delle Parte_4 spese di lite in favore del Controparte_1
che si liquidano nella somma di € 1.500,00 per soli
[...] compensi difensivi;
- condanna il ricorrente al pagamento Parte_3 delle spese di lite in favore del Controparte_1
che si liquidano nella somma di € 1.500,00 per soli
[...] compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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