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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11640/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 24/10/2025 da on il proc. e dom. avv. BEORCHIA ELENA Parte_1
E
PI AL con il proc. e dom. avv. SANTORO MARIA
OS avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 11/06/2016 in LAUCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LAUCO (UD), al n. 2, Parte 1, anno 2016; preso atto che dall'unione è nata la figlia (26/03/2017), Per_1
minorenne;
Oggetto: separazione consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia
minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e PI Parte_1
AL, il cui matrimonio è stato celebrato in data 11/06/2016 in LAUCO
(UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LAUCO (UD), al n. 2, Parte 1, anno 2016, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati. Dà atto che il signor Pt_1
manterrà la propria residenza presso la casa familiare (di
[...] proprietà esclusiva del padre dello stesso), sita a Lauco (UD) in Via
Capoluogo n.150/D, mentre dà atto che la signora LL US, già trasferitasi a Tolmezzo in data 15.10.2025 insieme ai figli nati dal primo matrimonio, e , si è impegnata a ivi trasferire Persona_2 Persona_3 la propria residenza e quella dei figli e entro il Persona_2 Per_3
31.10.2025
2) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore , con Per_1 collocamento prevalente presso il padre nella casa famigliare sita in
Lauco (UD), ove la minore manterrà la residenza.
3) dispone che i genitori tengano la figlia minore presso di sé sulla base della seguente turnazione, tenuto conto degli orari di lavoro di ciascuno, degli impegni scolastici e delle attività extra scolastiche della figlia minore: una settimana la madre accompagnerà a scuola il lunedì
Per_1 mattina e la terrà con sé fino al mercoledì mattina, quando la accompagnerà a scuola;
il padre preleverà da scuola al
Per_1 pomeriggio del mercoledì e la terrà con sé fino al lunedì mattina della settimana successiva, quando la accompagnerà a scuola. La settimana successiva la mamma preleverà da scuola il lunedì e la terrà con
Per_1 sé fino al mercoledì mattina, quando la accompagnerà a scuola;
il padre preleverà da scuola al pomeriggio del mercoledì e la terrà con sé
Per_1 fino al venerdì mattina, quando la accompagnerà a scuola. La mamma preleverà la bambina a scuola il venerdì pomeriggio e la terrà con sé fino al mercoledì della settimana successiva, quando la accompagnerà a scuola. Questa turnazione su due settimane si ripeterà e garantirà che ciascun genitore trascorra con la minore due week end al mese alternati.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori ufficializzato con congruo preavviso anche senza particolare formalità (messaggio whatsapp)
4) dispone che ciascun genitore tenga con sé la figlia durante le vacanze estive per un periodo anche non continuativo di 15 giorni da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
dispone che ciascun genitore avrà diritto di trascorrere ad anni alterni la giornata di Natale o la giornata di Pasqua con la figlia minore. Per quanto riguarda le vacanze di Natale, dispone che la minore trascorra ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 22 al 30 dicembre (con la precisazione di cui sopra)
e dal 31 dicembre al 6 gennaio o alla ripresa della scuola.
5) Per quanto riguarda le vacanze pasquali, dispone che la minore trascorra alternativamente con un genitore dal Giovedì Santo al giorno di
Pasqua (con la precisazione di cui sopra) e con l'altro genitore dal lunedì di Pasquetta sino alla ripresa della scuola. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori ufficializzato con congruo preavviso anche senza particolare formalità (messaggio whats app). Dispone che per le festività natalizie
25/26 EL stia con la madre dal 22 al 31 dicembre e col padre dal1 gennaio alla ripresa della scuola.
6) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto della figlia durante i periodi di permanenza della minore Per_1 presso di sé.
7) dispone che ciascun genitore partecipi, giusta metà, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie, in ossequio a quanto disposto dal Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di
Famiglia protocollato presso la Segreteria del Tribunale che le parti dichiarano di ben conoscere ed allegato al ricorso.
Dà atto che la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi per il 50% ciascuno e la deduzione per la figlia a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori, che percepiranno al 50%
l'assegno unico universale per la figlia già con decorrenza dalla presentazione del ricorso. Dà atto che le spese straordinarie andranno comunque previamente concordate quando superiori ai 150,00 euro, salva l'urgenza. Si considereranno superiori ai 150,00 euro la singola prestazione o l'intero ciclo di incontri o lezioni il cui costo complessivo superi i 150,00 euro (a titolo esemplificativo non esaustivo: ciclo lezioni di musica o corso sportivo).
8) Prende atto che i genitori si impegnano ad assumere concordemente le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore relative all' educazione, alla formazione scolastica e al tempo libero, tenuto conto del le capacità, inclinazione naturale e aspirazioni della stessa, nonché tutte le decisioni di carattere sanitario, salva l'urgenza e con l'obbligo di ciascun genitore di informare immediatamente l'altro genitore di qualsiasi problematica scolastica, sanitaria o di altra natura che dovesse presentarsi. Ciascun genitore avrà diritto ad esercitare la potestà separata sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
9) dà atto che i coniugi si impegnano ad agevolare la frequentazione della figlia minore con i nonni materni e paterni;
10) dà atto che i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e/o degli altri documenti validi per l'espatrio per sé e per la minore, fermo restando che eventuali viaggi all' estero con la figlia andranno concordati;
11) dà atto che i ricorrenti si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza entro 15 giorni dal trasferimento, con la precisazione che tali modifiche non dovranno aggravare il diritto di visita dell'altro genitore;
12) nulla per assegni tra i coniugi in quanto economicamente indipendenti;
13) dà atto che i coniugi dichiarano che LL US ha già prelevato dalla casa coniugale tutti i suoi effetti personali, i mobili e le suppellettili di sua spettanza mentre tutti gli altri mobili e suppellettili rimarranno di proprietà di . Parte_1
14) dà atto che a rimarrà in uso esclusivo l'autovettura Parte_1
Peugeot 308 Tg. EF565SP di sua proprietà fino ad oggi utilizzata da
LL US;
15) dà atto che i ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni altra questione economica e patrimoniale nascente dall' intercorso rapporto coniugale e rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa, aspettativa ed azione su beni mobili e/o denaro ulteriore rispetto a quanto pattuito nel ricorso;
16) spese, competenze ed onorari legali integralmente compensati tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LAUCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.2, Parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2016.
Udine, li 9/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11640/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 24/10/2025 da on il proc. e dom. avv. BEORCHIA ELENA Parte_1
E
PI AL con il proc. e dom. avv. SANTORO MARIA
OS avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 11/06/2016 in LAUCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LAUCO (UD), al n. 2, Parte 1, anno 2016; preso atto che dall'unione è nata la figlia (26/03/2017), Per_1
minorenne;
Oggetto: separazione consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia
minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e PI Parte_1
AL, il cui matrimonio è stato celebrato in data 11/06/2016 in LAUCO
(UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LAUCO (UD), al n. 2, Parte 1, anno 2016, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati. Dà atto che il signor Pt_1
manterrà la propria residenza presso la casa familiare (di
[...] proprietà esclusiva del padre dello stesso), sita a Lauco (UD) in Via
Capoluogo n.150/D, mentre dà atto che la signora LL US, già trasferitasi a Tolmezzo in data 15.10.2025 insieme ai figli nati dal primo matrimonio, e , si è impegnata a ivi trasferire Persona_2 Persona_3 la propria residenza e quella dei figli e entro il Persona_2 Per_3
31.10.2025
2) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore , con Per_1 collocamento prevalente presso il padre nella casa famigliare sita in
Lauco (UD), ove la minore manterrà la residenza.
3) dispone che i genitori tengano la figlia minore presso di sé sulla base della seguente turnazione, tenuto conto degli orari di lavoro di ciascuno, degli impegni scolastici e delle attività extra scolastiche della figlia minore: una settimana la madre accompagnerà a scuola il lunedì
Per_1 mattina e la terrà con sé fino al mercoledì mattina, quando la accompagnerà a scuola;
il padre preleverà da scuola al
Per_1 pomeriggio del mercoledì e la terrà con sé fino al lunedì mattina della settimana successiva, quando la accompagnerà a scuola. La settimana successiva la mamma preleverà da scuola il lunedì e la terrà con
Per_1 sé fino al mercoledì mattina, quando la accompagnerà a scuola;
il padre preleverà da scuola al pomeriggio del mercoledì e la terrà con sé
Per_1 fino al venerdì mattina, quando la accompagnerà a scuola. La mamma preleverà la bambina a scuola il venerdì pomeriggio e la terrà con sé fino al mercoledì della settimana successiva, quando la accompagnerà a scuola. Questa turnazione su due settimane si ripeterà e garantirà che ciascun genitore trascorra con la minore due week end al mese alternati.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori ufficializzato con congruo preavviso anche senza particolare formalità (messaggio whatsapp)
4) dispone che ciascun genitore tenga con sé la figlia durante le vacanze estive per un periodo anche non continuativo di 15 giorni da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
dispone che ciascun genitore avrà diritto di trascorrere ad anni alterni la giornata di Natale o la giornata di Pasqua con la figlia minore. Per quanto riguarda le vacanze di Natale, dispone che la minore trascorra ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 22 al 30 dicembre (con la precisazione di cui sopra)
e dal 31 dicembre al 6 gennaio o alla ripresa della scuola.
5) Per quanto riguarda le vacanze pasquali, dispone che la minore trascorra alternativamente con un genitore dal Giovedì Santo al giorno di
Pasqua (con la precisazione di cui sopra) e con l'altro genitore dal lunedì di Pasquetta sino alla ripresa della scuola. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori ufficializzato con congruo preavviso anche senza particolare formalità (messaggio whats app). Dispone che per le festività natalizie
25/26 EL stia con la madre dal 22 al 31 dicembre e col padre dal1 gennaio alla ripresa della scuola.
6) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto della figlia durante i periodi di permanenza della minore Per_1 presso di sé.
7) dispone che ciascun genitore partecipi, giusta metà, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie, in ossequio a quanto disposto dal Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di
Famiglia protocollato presso la Segreteria del Tribunale che le parti dichiarano di ben conoscere ed allegato al ricorso.
Dà atto che la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi per il 50% ciascuno e la deduzione per la figlia a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori, che percepiranno al 50%
l'assegno unico universale per la figlia già con decorrenza dalla presentazione del ricorso. Dà atto che le spese straordinarie andranno comunque previamente concordate quando superiori ai 150,00 euro, salva l'urgenza. Si considereranno superiori ai 150,00 euro la singola prestazione o l'intero ciclo di incontri o lezioni il cui costo complessivo superi i 150,00 euro (a titolo esemplificativo non esaustivo: ciclo lezioni di musica o corso sportivo).
8) Prende atto che i genitori si impegnano ad assumere concordemente le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore relative all' educazione, alla formazione scolastica e al tempo libero, tenuto conto del le capacità, inclinazione naturale e aspirazioni della stessa, nonché tutte le decisioni di carattere sanitario, salva l'urgenza e con l'obbligo di ciascun genitore di informare immediatamente l'altro genitore di qualsiasi problematica scolastica, sanitaria o di altra natura che dovesse presentarsi. Ciascun genitore avrà diritto ad esercitare la potestà separata sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
9) dà atto che i coniugi si impegnano ad agevolare la frequentazione della figlia minore con i nonni materni e paterni;
10) dà atto che i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e/o degli altri documenti validi per l'espatrio per sé e per la minore, fermo restando che eventuali viaggi all' estero con la figlia andranno concordati;
11) dà atto che i ricorrenti si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza entro 15 giorni dal trasferimento, con la precisazione che tali modifiche non dovranno aggravare il diritto di visita dell'altro genitore;
12) nulla per assegni tra i coniugi in quanto economicamente indipendenti;
13) dà atto che i coniugi dichiarano che LL US ha già prelevato dalla casa coniugale tutti i suoi effetti personali, i mobili e le suppellettili di sua spettanza mentre tutti gli altri mobili e suppellettili rimarranno di proprietà di . Parte_1
14) dà atto che a rimarrà in uso esclusivo l'autovettura Parte_1
Peugeot 308 Tg. EF565SP di sua proprietà fino ad oggi utilizzata da
LL US;
15) dà atto che i ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni altra questione economica e patrimoniale nascente dall' intercorso rapporto coniugale e rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa, aspettativa ed azione su beni mobili e/o denaro ulteriore rispetto a quanto pattuito nel ricorso;
16) spese, competenze ed onorari legali integralmente compensati tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LAUCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.2, Parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2016.
Udine, li 9/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini