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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/07/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1863/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1863/25 R.G. posta in decisione all'udienza dell'01/07/2025 e promossa da
e elettivamente domiciliati in Gallarate presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. Marco Garofalo, che li rappresenta e difende come da delega allegata al ricorso;
-RICORRENTI contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]CP_1 C.F._1
San Dalmazzo (CN) via Candela n. 45, ora domiciliato in Busto Arsizio via Francesco Baracca n. 7;
-RESISTENTE
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: Chiedono che il proprio padre sig. , nato a CP_1
Milano il 22.02.1936 (C.F. ), residente in [...]
Candela n. 45, domiciliato in Busto Arsizio via Francesco Baracca n. 7, venga interdetto con ogni conseguente provvedimento a norma di legge, a nulla ostando qualsiasi decisione di un'altra misura di protezione valutata prioritaria in favore del resistente, presa d'ufficio pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve dichiararsi l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore di quello di
Cuneo.
Come è noto, la competenza a conoscere della domanda di interdizione o inabilitazione spetta al
Tribunale del luogo nella cui circoscrizione sia ubicata la residenza o il domicilio dell'interessato.
Nel caso concreto, a fronte del rilievo del Giudice delegato in ordine all'allocazione della residenza dell'interdicendo presso un'altra Regione, i ricorrenti hanno ritenuto di aver fornito la prova dell'individuazione del domicilio del padre in Busto Arsizio mediante l'allegazione di ulteriori documenti, di datazione compresa tra il 2022 ed il 2025, quali la richiesta di iscrizione al Servizio
Sanitario della Regione Lombardia del 20/06/2023 (sub doc.7), nonché l'elenco delle vaccinazioni
(privo di indicazioni del domicilio), il verbale del Pronto Soccorso presso l'Ospedale di Gallarate dell'11/03/2023, da cui risulta la domiciliazione in AT NA (documenti 8-9) e il referto degli esami del sangue effettuati presso l'Ospedale di Busto Arsizio del 07/04/2025 sub doc. 10 (che riporta la residenza in Piemonte).
Trattasi di una documentazione, di natura esclusivamente sanitaria, che non consente di ritenere come provata l'attuale allocazione del in Busto Arsizio, in quanto eccessivamente risalente nel Pt_1 tempo o priva di indicazione di un indirizzo o riportante indirizzi diversi (anche in Piemonte).
La stessa documentazione allegata al ricorso riporta elementi contrastanti, inidonei a consentire di ricostruire l'esatto domicilio del atteso che la certificazione della dr.ssa del 25 Pt_1 Per_1 settembre 2024 riporta l'indirizzo di Busto Arsizio- Via Torino, in contrasto con il contratto di locazione con data apparente 01/02/2024 (quindi precedente al certificato medico), avente ad oggetto un'abitazione sita al diverso indirizzo di Busto Arsizio- Via Baracca n. 7 (contratto, peraltro, avente scadenza al 31/01/2025).
Anche prescindendo dalla ritenuta incompetenza di questo Tribunale, si rileva che le motivazioni addotte a sostegno della scelta del ricorso per interdizione al posto di quello per la nomina di
Amministrazione di Sostegno non sono idonee a superare il rilievo del Giudice Delegato del
21/05/2025, cui si rinvia, atteso che la prospettata instaurazione di un contenzioso nei confronti della sorella della defunta moglie non concretizza quella complessa gestione patrimoniale che giustificherebbe l'adozione di una misura così penalizzante.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite, in assenza di costituzione della controparte.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva: pagina 2 di 3 1) dichiara l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale in favore di quello di Cuneo;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio in Busto Arsizio in data 01/07/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1863/25 R.G. posta in decisione all'udienza dell'01/07/2025 e promossa da
e elettivamente domiciliati in Gallarate presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. Marco Garofalo, che li rappresenta e difende come da delega allegata al ricorso;
-RICORRENTI contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]CP_1 C.F._1
San Dalmazzo (CN) via Candela n. 45, ora domiciliato in Busto Arsizio via Francesco Baracca n. 7;
-RESISTENTE
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: Chiedono che il proprio padre sig. , nato a CP_1
Milano il 22.02.1936 (C.F. ), residente in [...]
Candela n. 45, domiciliato in Busto Arsizio via Francesco Baracca n. 7, venga interdetto con ogni conseguente provvedimento a norma di legge, a nulla ostando qualsiasi decisione di un'altra misura di protezione valutata prioritaria in favore del resistente, presa d'ufficio pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve dichiararsi l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore di quello di
Cuneo.
Come è noto, la competenza a conoscere della domanda di interdizione o inabilitazione spetta al
Tribunale del luogo nella cui circoscrizione sia ubicata la residenza o il domicilio dell'interessato.
Nel caso concreto, a fronte del rilievo del Giudice delegato in ordine all'allocazione della residenza dell'interdicendo presso un'altra Regione, i ricorrenti hanno ritenuto di aver fornito la prova dell'individuazione del domicilio del padre in Busto Arsizio mediante l'allegazione di ulteriori documenti, di datazione compresa tra il 2022 ed il 2025, quali la richiesta di iscrizione al Servizio
Sanitario della Regione Lombardia del 20/06/2023 (sub doc.7), nonché l'elenco delle vaccinazioni
(privo di indicazioni del domicilio), il verbale del Pronto Soccorso presso l'Ospedale di Gallarate dell'11/03/2023, da cui risulta la domiciliazione in AT NA (documenti 8-9) e il referto degli esami del sangue effettuati presso l'Ospedale di Busto Arsizio del 07/04/2025 sub doc. 10 (che riporta la residenza in Piemonte).
Trattasi di una documentazione, di natura esclusivamente sanitaria, che non consente di ritenere come provata l'attuale allocazione del in Busto Arsizio, in quanto eccessivamente risalente nel Pt_1 tempo o priva di indicazione di un indirizzo o riportante indirizzi diversi (anche in Piemonte).
La stessa documentazione allegata al ricorso riporta elementi contrastanti, inidonei a consentire di ricostruire l'esatto domicilio del atteso che la certificazione della dr.ssa del 25 Pt_1 Per_1 settembre 2024 riporta l'indirizzo di Busto Arsizio- Via Torino, in contrasto con il contratto di locazione con data apparente 01/02/2024 (quindi precedente al certificato medico), avente ad oggetto un'abitazione sita al diverso indirizzo di Busto Arsizio- Via Baracca n. 7 (contratto, peraltro, avente scadenza al 31/01/2025).
Anche prescindendo dalla ritenuta incompetenza di questo Tribunale, si rileva che le motivazioni addotte a sostegno della scelta del ricorso per interdizione al posto di quello per la nomina di
Amministrazione di Sostegno non sono idonee a superare il rilievo del Giudice Delegato del
21/05/2025, cui si rinvia, atteso che la prospettata instaurazione di un contenzioso nei confronti della sorella della defunta moglie non concretizza quella complessa gestione patrimoniale che giustificherebbe l'adozione di una misura così penalizzante.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite, in assenza di costituzione della controparte.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva: pagina 2 di 3 1) dichiara l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale in favore di quello di Cuneo;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio in Busto Arsizio in data 01/07/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3