Articolo 3 della Legge 11 agosto 1973, n. 533
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 dicembre 1973
Art. 3.

Al capo I del titolo V del libro terzo del codice di procedura civile e' aggiunta la seguente sezione:

SEZIONE III

OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

Art. 618-bis. - (Procedimento). - Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.
Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1973
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