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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4334/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4334/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. Beatrice Bellato Granziero)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv.ti Ferdinando Bonon e Fabio Intermite) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Rometta (ME) in data 19.09.2008 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2008, parte II^, Serie A, n. 8; che dalla predetta unione sono nati i figli (n. il 13.01.2012) e (n. il 07.10.2015); Per_1 Per_2
che all'udienza di comparizione del 07.10.2025, tenuta mediante il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni di separazione, di seguito riportate, che appaino conformi alla legge;
“1) I coniugi vivranno separatamente e si danno sin d'ora reciproca autorizzazione a recarsi all'Estero e ad ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio, nonché al rinnovo e/o al rilascio del passaporto per i figli minori e Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 2) La casa coniugale, sita in Vigonovo (VE) Via M. Grappa n. 23, sarà assegnata alla Sig.ra
[...]
che ivi risiederà insieme ai figli fintanto che questi non avranno raggiunto la p Parte_1 cienza economica. Parimenti, tutti gli arredi dell'abitazione saranno assegnati alla Sig.ra
Parte_1
Il Sig. , entro 120 (centoventi) giorni dal deposito del presente ricorso, lascerà la casa Parte_2 coniugale e si trasferirà in un appartamento condotto da lui in locazione. Il Sig. si obbliga a Pt_2 comunicare alla Sig.ra l'indirizzo in cui andrà a risiedere non appena reperito un Parte_1 immobile e comunque entro e non oltre un mese prima del rilascio della casa coniugale.
Dalla data di uscita dalla casa del Sig. tutte le utenze (corrente elettrica, acqua, fas, rifiuti, Pt_2 etc.) andranno intestate alla Sig.ra che provvederà a sostenerne il pagamento in via Parte_1 esclusiva.
L'importo restante del mutuo, oggi pari ad € 17.573,45 (doc.4), verrà pagato dai coniugi al 50%.
Le parti convengono che, entro e non oltre dieci giorni dal rilascio della casa coniugale da parte del Sig. , la Sig.ra verserà al marito, tramite bonifico bancario, la propria quota parte pari Pt_2 Parte_1 al 50% di quello che residuerà da pagare a tale data.
3) I figli minori della coppia, e resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, sebbene gli stessi c n iedere prevalentemente con la madre e ad essere collocati principalmente con la madre nella sua residenza, con facoltà per il padre di comunicare telefonicamente con loro quotidianamente e di tenerli con sé secondo il seguente calendario. Il padre terrà con sé i figli due weekend alternati al mese dal venerdì sera alla domenica dopo cena, quando li riaccompagnerà a casa della madre. Inoltre, e staranno con il padre tutti Per_1 Per_2
i martedì, con pernotto, e così dall'uscita dalla scuola del martedì sino alla mattina del mercoledì, con riaccompagno a scuola. e durante le vacanze di Natale, trascorreranno con il
Per_1 Per_2 padre, ad anni alternati, un n dicembre pomeriggio al 30 dicembre pomeriggio o dal 30 dicembre pomeriggio al 6 gennaio pomeriggio;
le festività pasquali (incluso il Lunedì dell'Angelo) un anno con la madre e un anno con il padre: l'anno in cui staranno con la madre trascorreranno con il padre il 25 aprile e il primo maggio e, viceversa, l'anno in cui staranno con il padre, trascorreranno con la madre il 25 aprile e il primo maggio. Per le vacanze estive, e
Per_1 staranno con il padre venti giorni, anche non consecutivi, da comunicare alla Sig. Per_2 Parte_1 entro il 31 maggio di ogni anno. Nelle settimane di giugno e settembre senza scuola, l'alternanza sarà come da calendario vigente nel periodo scolastico ma e frequenteranno centri
Per_1 Per_2 estivi o grest o campi scuola o campi sportivi. Compleanni fe ltri periodi di vacanza scolastica verranno concordati anno per anno, compatibilmente con le disponibilità di entrambi i genitori e con gli impegni scolastici e/o ricreativi e/o sportivi di e avendo in mente
Per_1 Per_2 sempre l'interesse e le prerogative dei figli.
4) I coniugi si impegnano a garantire il reciproco scambio di informazioni riguardanti i rispettivi numeri telefonici ed indirizzi, le malattie dei figli ed eventuali incidenti, gli eventi speciali, i luoghi in cui i figli si recheranno (vacanze, gite, campeggi, etc.). I genitori si impegnano altresì a favorire ed assicurare l'accesso dei figli ad entrambi i genitori quando li hanno con sé, nonché alle rispettive famiglie di origine.
5) Il Sig. , quale contributo al mantenimento dei figli, verserà alla moglie, entro il giorno 10 di Pt_2 ogni me diante bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato, la somma mensile,
pagina 2 di 4 rivalutabile Istat, pari ad € 500,00 (€ 250,00 a figlio). Resta inteso che detta somma inizierà ad essere versata dal mese in cui il Sig. lascerà la casa coniugale. Pt_2
Le spese straordinarie, di cui al Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Venezia e dal Presidente dell'Ordine degli avvocati, che qui deve essere integralmente richiamato, saranno suddivise tra i coniugi al 50%. Le spese consistenti (es: apparecchio odontoiatrico, gite scolastiche etc..) verranno regolate direttamente a metà, senza che uno le debba anticipare in attesa che l'altro le rimborsi.
I coniugi convengono che, in caso di malattia dei figli e di impossibilità di entrambi i genitori di rimanere a casa con loro, il costo della baby sitter andrà ripartito al 50%, a prescindere dal genitore con cui il figlio/i figli si troverà/troveranno durante il periodo di malattia. Parimenti, sarà ripartito al 50% il costo dei centri estivi/campi sportivi/grest che e frequenteranno Per_2 Per_1 durante il periodo estivo.
L'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito integralmente dalla Sig.ra CP_1
quale collocataria dei figli, mentre le d oni fiscali relative ai figli saranno divise al Parte_1
50% tra i coniugi.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e di non aver nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione o causa inerente e conseguente al rapporto di matrimonio ed in ogni caso dai rapporti patrimoniali e personali intercorsi tra i ricorrenti fino ad oggi, oltre quanto previsto nel presente ricorso.
7) I coniugi, entro dieci giorni dal rilascio della casa coniugale da parte del sig. , estingueranno Pt_2 il conto corrente comune e il libretto postale n. 000047535965, presso Poste Italiane, ufficio postale di Vigonovo (VE), con una provvista attualmente pari ad € 4.536,51 e le provviste esistenti verranno assegnate al Sig. . I libretti postali di risparmio intestati a (n. 000039568384) e Pt_2 Per_1 Per_2
(n. 0000463486 ontinueranno ad essere alimentati con e che i genitori vorr depositare, con impegno di entrambi a non prelevare, senza il consenso scritto dell'altro coniuge (da comunicare per iscritto al coniuge che ne ha fatto richiesta entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta stessa), alcuna somma fintanto che il figlio titolare di ciascun libretto non avrà raggiunto la maggiore età.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
Considerato che nel ricorso le parti hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata Ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis. 49, 473 bis. 51 e 279 cod. prod. civ.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
pagina 3 di 4 che il presente decreto sia trasmesso a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rometta (ME) (N. 8 Parte II Serie A dell'anno 2008).
- provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 18.12.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4334/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. Beatrice Bellato Granziero)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv.ti Ferdinando Bonon e Fabio Intermite) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Rometta (ME) in data 19.09.2008 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2008, parte II^, Serie A, n. 8; che dalla predetta unione sono nati i figli (n. il 13.01.2012) e (n. il 07.10.2015); Per_1 Per_2
che all'udienza di comparizione del 07.10.2025, tenuta mediante il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni di separazione, di seguito riportate, che appaino conformi alla legge;
“1) I coniugi vivranno separatamente e si danno sin d'ora reciproca autorizzazione a recarsi all'Estero e ad ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio, nonché al rinnovo e/o al rilascio del passaporto per i figli minori e Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 2) La casa coniugale, sita in Vigonovo (VE) Via M. Grappa n. 23, sarà assegnata alla Sig.ra
[...]
che ivi risiederà insieme ai figli fintanto che questi non avranno raggiunto la p Parte_1 cienza economica. Parimenti, tutti gli arredi dell'abitazione saranno assegnati alla Sig.ra
Parte_1
Il Sig. , entro 120 (centoventi) giorni dal deposito del presente ricorso, lascerà la casa Parte_2 coniugale e si trasferirà in un appartamento condotto da lui in locazione. Il Sig. si obbliga a Pt_2 comunicare alla Sig.ra l'indirizzo in cui andrà a risiedere non appena reperito un Parte_1 immobile e comunque entro e non oltre un mese prima del rilascio della casa coniugale.
Dalla data di uscita dalla casa del Sig. tutte le utenze (corrente elettrica, acqua, fas, rifiuti, Pt_2 etc.) andranno intestate alla Sig.ra che provvederà a sostenerne il pagamento in via Parte_1 esclusiva.
L'importo restante del mutuo, oggi pari ad € 17.573,45 (doc.4), verrà pagato dai coniugi al 50%.
Le parti convengono che, entro e non oltre dieci giorni dal rilascio della casa coniugale da parte del Sig. , la Sig.ra verserà al marito, tramite bonifico bancario, la propria quota parte pari Pt_2 Parte_1 al 50% di quello che residuerà da pagare a tale data.
3) I figli minori della coppia, e resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, sebbene gli stessi c n iedere prevalentemente con la madre e ad essere collocati principalmente con la madre nella sua residenza, con facoltà per il padre di comunicare telefonicamente con loro quotidianamente e di tenerli con sé secondo il seguente calendario. Il padre terrà con sé i figli due weekend alternati al mese dal venerdì sera alla domenica dopo cena, quando li riaccompagnerà a casa della madre. Inoltre, e staranno con il padre tutti Per_1 Per_2
i martedì, con pernotto, e così dall'uscita dalla scuola del martedì sino alla mattina del mercoledì, con riaccompagno a scuola. e durante le vacanze di Natale, trascorreranno con il
Per_1 Per_2 padre, ad anni alternati, un n dicembre pomeriggio al 30 dicembre pomeriggio o dal 30 dicembre pomeriggio al 6 gennaio pomeriggio;
le festività pasquali (incluso il Lunedì dell'Angelo) un anno con la madre e un anno con il padre: l'anno in cui staranno con la madre trascorreranno con il padre il 25 aprile e il primo maggio e, viceversa, l'anno in cui staranno con il padre, trascorreranno con la madre il 25 aprile e il primo maggio. Per le vacanze estive, e
Per_1 staranno con il padre venti giorni, anche non consecutivi, da comunicare alla Sig. Per_2 Parte_1 entro il 31 maggio di ogni anno. Nelle settimane di giugno e settembre senza scuola, l'alternanza sarà come da calendario vigente nel periodo scolastico ma e frequenteranno centri
Per_1 Per_2 estivi o grest o campi scuola o campi sportivi. Compleanni fe ltri periodi di vacanza scolastica verranno concordati anno per anno, compatibilmente con le disponibilità di entrambi i genitori e con gli impegni scolastici e/o ricreativi e/o sportivi di e avendo in mente
Per_1 Per_2 sempre l'interesse e le prerogative dei figli.
4) I coniugi si impegnano a garantire il reciproco scambio di informazioni riguardanti i rispettivi numeri telefonici ed indirizzi, le malattie dei figli ed eventuali incidenti, gli eventi speciali, i luoghi in cui i figli si recheranno (vacanze, gite, campeggi, etc.). I genitori si impegnano altresì a favorire ed assicurare l'accesso dei figli ad entrambi i genitori quando li hanno con sé, nonché alle rispettive famiglie di origine.
5) Il Sig. , quale contributo al mantenimento dei figli, verserà alla moglie, entro il giorno 10 di Pt_2 ogni me diante bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato, la somma mensile,
pagina 2 di 4 rivalutabile Istat, pari ad € 500,00 (€ 250,00 a figlio). Resta inteso che detta somma inizierà ad essere versata dal mese in cui il Sig. lascerà la casa coniugale. Pt_2
Le spese straordinarie, di cui al Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Venezia e dal Presidente dell'Ordine degli avvocati, che qui deve essere integralmente richiamato, saranno suddivise tra i coniugi al 50%. Le spese consistenti (es: apparecchio odontoiatrico, gite scolastiche etc..) verranno regolate direttamente a metà, senza che uno le debba anticipare in attesa che l'altro le rimborsi.
I coniugi convengono che, in caso di malattia dei figli e di impossibilità di entrambi i genitori di rimanere a casa con loro, il costo della baby sitter andrà ripartito al 50%, a prescindere dal genitore con cui il figlio/i figli si troverà/troveranno durante il periodo di malattia. Parimenti, sarà ripartito al 50% il costo dei centri estivi/campi sportivi/grest che e frequenteranno Per_2 Per_1 durante il periodo estivo.
L'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito integralmente dalla Sig.ra CP_1
quale collocataria dei figli, mentre le d oni fiscali relative ai figli saranno divise al Parte_1
50% tra i coniugi.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e di non aver nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione o causa inerente e conseguente al rapporto di matrimonio ed in ogni caso dai rapporti patrimoniali e personali intercorsi tra i ricorrenti fino ad oggi, oltre quanto previsto nel presente ricorso.
7) I coniugi, entro dieci giorni dal rilascio della casa coniugale da parte del sig. , estingueranno Pt_2 il conto corrente comune e il libretto postale n. 000047535965, presso Poste Italiane, ufficio postale di Vigonovo (VE), con una provvista attualmente pari ad € 4.536,51 e le provviste esistenti verranno assegnate al Sig. . I libretti postali di risparmio intestati a (n. 000039568384) e Pt_2 Per_1 Per_2
(n. 0000463486 ontinueranno ad essere alimentati con e che i genitori vorr depositare, con impegno di entrambi a non prelevare, senza il consenso scritto dell'altro coniuge (da comunicare per iscritto al coniuge che ne ha fatto richiesta entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta stessa), alcuna somma fintanto che il figlio titolare di ciascun libretto non avrà raggiunto la maggiore età.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
Considerato che nel ricorso le parti hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata Ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis. 49, 473 bis. 51 e 279 cod. prod. civ.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
pagina 3 di 4 che il presente decreto sia trasmesso a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rometta (ME) (N. 8 Parte II Serie A dell'anno 2008).
- provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 18.12.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
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