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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/04/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 380/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 380/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LATTARULO Parte_1 C.F._1
CARMINE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LATTARULO CARMINE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTUNATO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIO NICOLA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. FORTUNATO ANTONIO
NICOLA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. 2781/2021 - Parte_1 depositata in cancelleria il 29.12.2021 - con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva rigettato la domanda di pagamento delle spese di lite di assistenza stragiudiziale svolta dal proprio difensore in seguito al sinistro occorso in data 18.07.2020 mentre era alla guida della Mercedes targata Parte_2 Cont DL368CW (assicurata ) di proprietà di esso attore/appellante.
A sostegno dell'appello, lamentava la erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, ai fini del rimborso delle spese stragiudiziali, aveva ritenuto le necessità della prova di aver sostenuto la relativa spesa, nel caso di specie mancante;
evidenziava, ancora, che il primo Giudice aveva escluso il diritto al rimborso considerandole, erroneamente, spese che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza;
infine, lamentava l'esiguità della somma - pari ad euro 500,00, già corrisposta dalla pagina 1 di 4 compagnia - che il Giudice aveva ritenuto congrua nonostante la cospicua attività svolta dal difensore, propedeutica all'accettazione della proposta offerta dalla compagnia.
Ciò premesso, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva “di condannare a Controparte_1 risarcire la somma di € 2.166,79 in favore dell'attore, decurtata di € 500,00 corrisposta nell'offerta; condannare a pagare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore Controparte_1 del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ritualmente costituitasi, la compagnia di assicurazione evidenziava la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal primo Giudice atteso che l'attore in primo grado non aveva fornito alcuna prova di aver sostenuto effettivamente l'esborso. Concludeva per il rigetto dell'appello e così concludeva “rigettare
l'appello proposto ex adverso in quanto, così come formulato, assolutamente improponibile e, comunque, totalmente infondato, in fatto e/o in diritto, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e per quelle ulteriori esponende nel corso del giudizio;
2) confermare, pertanto, in toto, la sentenza appellata;
3) in via nettamente subordinata, e per mero scrupolo difensivo, solo per la denegata e non creduta eventualità in cui l'Ill.mo Magistrato adito dovesse ritenere ammissibili e fondati, sia pur solo parzialmente, gli avversi motivi di gravame, contenere nei limiti di Giustizia la quantificazione delle avverse pretese, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto nonchè per quelle ulteriori ancora esponende nel prosieguo del presente giudizio;
4) condannare, infine, parte appellante all'integrale refusione, in favore di delle spese e competenze del presente grado di giudizio, Controparte_1 ovvero, in estremo subordine, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'impugnazione, compensare le stesse, anche relativamente al primo grado di giudizio, alla luce dell'incongruità delle avverse pretese nonchè per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e per quelle ancora esponende nel prosieguo del presente giudizio”.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 19.12.2024 tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc le parti precisavano le rispettive conclusioni e, all'esito, il Tribunale si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 cpc.
L'appello deve trovare accoglimento nei limiti che seguono.
Deve in primo luogo premettersi che le spese stragiudiziali trovano causa in un'attività tecnica che la legge, di regola, impone al danneggiato prima di promuovere la domanda giudiziale e, dunque, trattasi in via generale di spesa necessaria il cui rimborso può essere negato in caso di esborsi che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2, c.c.), o nel caso in cui si tratti di spese sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.) o qualora non siano non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito.
In particolare, poi, in caso di sinistri stradali, l'impostazione della Cassazione è pacifica: “in tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore” (Cass.
pagina 2 di 4 civ., sez. III, 14 febbraio 2019 n.4306). In particolare, secondo i giudici di legittimità, le spese consistite in compensi professionali sono risarcibili in base alla loro effettiva necessità, di modo che “dovrà perciò ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza, D.P.R. n. 254 del 2006, ex art. 9, comma 1, dal proprio assicuratore. Per contra, sarà sempre irrisarcibile la spesa per compensi
all'avvocato quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi, e l'assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 29/05/2015, n.11154).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'attività svola dal legale – consistita nell'esame della documentazione relativa al sinistro, nella corrispondenza con la compagnia assicurativa nell'attivare la negoziazione assistita, nella consultazione il proprio cliente, nel ricercare gli elementi di prova e nel curare l'accesso agli atti – è risultata necessaria ed utile, tanto che la controversia si è conclusa con la definizione stragiudiziale.
Non appare inoltre condivisibile l'argomento sostenuto dal primo Giudice circa l'assenza di prova di anticipazione di tale voce, in quanto non sussiste per il danneggiato un onere di anticipazione delle conseguenze economiche derivanti dall'illecito (in tal senso, in caso analogo, cfr Tribunale Firenze sentenza n. n. 2442/2017).
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace, le spese possono essere riconosciute seppur in una misura sensibilmente ridotta rispetto a quella richiesta in quanto, applicando il DM 55/2014
(vigente al momento della conclusione della prestazione lavorativa), tenuto conto della tabella espressamente dettata per l'attività stragiudiziale – scaglione da euro 1.100.01 ad euro 5.200,00 -, deve riconoscersi l'importo di euro 1.485,00 (ivi compresa la fase di attivazione della negoziazione assistita), oltre oneri, cui deve essere detratto l'importo di euro 500,00 già corrisposto dalla Compagnia di assicurazione;
non può, invece, riconoscersi l'aumento richiesto ai sensi dell'art. 4 comma 5 del DM
55/2014 in quanto detta norma si riferisce ai casi di transazione giudiziale.
Conclusivamente, l'appello va accolto e, quindi, la compagnia deve essere condannata al pagamento del residuo importo di euro 985,00 oltre oneri.
L'accoglimento dell'appello determina una rideterminazione delle spese di lite, che vengono liquidate secondo il criterio della soccombenza per il primo e per il presente grado di giudizio (scaglione fino ad euro
1.100,01, valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di del residuo importo di euro 985,00, oltre oneri di legge, a Parte_1 titolo di spese di assistenza stragiudiziale;
- condanna, altresì, la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano, per pagina 3 di 4 il primo grado, in euro 125,00 per spese vive ed euro 134,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, e, per il presente grado, in euro 173,00 per spese vive ed euro 232,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a.
e 15 % per spese generali, da versarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario sia per il primo che per il secondo grado.
Taranto, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 380/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LATTARULO Parte_1 C.F._1
CARMINE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LATTARULO CARMINE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTUNATO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIO NICOLA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. FORTUNATO ANTONIO
NICOLA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. 2781/2021 - Parte_1 depositata in cancelleria il 29.12.2021 - con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva rigettato la domanda di pagamento delle spese di lite di assistenza stragiudiziale svolta dal proprio difensore in seguito al sinistro occorso in data 18.07.2020 mentre era alla guida della Mercedes targata Parte_2 Cont DL368CW (assicurata ) di proprietà di esso attore/appellante.
A sostegno dell'appello, lamentava la erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, ai fini del rimborso delle spese stragiudiziali, aveva ritenuto le necessità della prova di aver sostenuto la relativa spesa, nel caso di specie mancante;
evidenziava, ancora, che il primo Giudice aveva escluso il diritto al rimborso considerandole, erroneamente, spese che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza;
infine, lamentava l'esiguità della somma - pari ad euro 500,00, già corrisposta dalla pagina 1 di 4 compagnia - che il Giudice aveva ritenuto congrua nonostante la cospicua attività svolta dal difensore, propedeutica all'accettazione della proposta offerta dalla compagnia.
Ciò premesso, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva “di condannare a Controparte_1 risarcire la somma di € 2.166,79 in favore dell'attore, decurtata di € 500,00 corrisposta nell'offerta; condannare a pagare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore Controparte_1 del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ritualmente costituitasi, la compagnia di assicurazione evidenziava la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal primo Giudice atteso che l'attore in primo grado non aveva fornito alcuna prova di aver sostenuto effettivamente l'esborso. Concludeva per il rigetto dell'appello e così concludeva “rigettare
l'appello proposto ex adverso in quanto, così come formulato, assolutamente improponibile e, comunque, totalmente infondato, in fatto e/o in diritto, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e per quelle ulteriori esponende nel corso del giudizio;
2) confermare, pertanto, in toto, la sentenza appellata;
3) in via nettamente subordinata, e per mero scrupolo difensivo, solo per la denegata e non creduta eventualità in cui l'Ill.mo Magistrato adito dovesse ritenere ammissibili e fondati, sia pur solo parzialmente, gli avversi motivi di gravame, contenere nei limiti di Giustizia la quantificazione delle avverse pretese, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto nonchè per quelle ulteriori ancora esponende nel prosieguo del presente giudizio;
4) condannare, infine, parte appellante all'integrale refusione, in favore di delle spese e competenze del presente grado di giudizio, Controparte_1 ovvero, in estremo subordine, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'impugnazione, compensare le stesse, anche relativamente al primo grado di giudizio, alla luce dell'incongruità delle avverse pretese nonchè per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e per quelle ancora esponende nel prosieguo del presente giudizio”.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 19.12.2024 tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc le parti precisavano le rispettive conclusioni e, all'esito, il Tribunale si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 cpc.
L'appello deve trovare accoglimento nei limiti che seguono.
Deve in primo luogo premettersi che le spese stragiudiziali trovano causa in un'attività tecnica che la legge, di regola, impone al danneggiato prima di promuovere la domanda giudiziale e, dunque, trattasi in via generale di spesa necessaria il cui rimborso può essere negato in caso di esborsi che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2, c.c.), o nel caso in cui si tratti di spese sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.) o qualora non siano non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito.
In particolare, poi, in caso di sinistri stradali, l'impostazione della Cassazione è pacifica: “in tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore” (Cass.
pagina 2 di 4 civ., sez. III, 14 febbraio 2019 n.4306). In particolare, secondo i giudici di legittimità, le spese consistite in compensi professionali sono risarcibili in base alla loro effettiva necessità, di modo che “dovrà perciò ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza, D.P.R. n. 254 del 2006, ex art. 9, comma 1, dal proprio assicuratore. Per contra, sarà sempre irrisarcibile la spesa per compensi
all'avvocato quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi, e l'assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 29/05/2015, n.11154).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'attività svola dal legale – consistita nell'esame della documentazione relativa al sinistro, nella corrispondenza con la compagnia assicurativa nell'attivare la negoziazione assistita, nella consultazione il proprio cliente, nel ricercare gli elementi di prova e nel curare l'accesso agli atti – è risultata necessaria ed utile, tanto che la controversia si è conclusa con la definizione stragiudiziale.
Non appare inoltre condivisibile l'argomento sostenuto dal primo Giudice circa l'assenza di prova di anticipazione di tale voce, in quanto non sussiste per il danneggiato un onere di anticipazione delle conseguenze economiche derivanti dall'illecito (in tal senso, in caso analogo, cfr Tribunale Firenze sentenza n. n. 2442/2017).
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace, le spese possono essere riconosciute seppur in una misura sensibilmente ridotta rispetto a quella richiesta in quanto, applicando il DM 55/2014
(vigente al momento della conclusione della prestazione lavorativa), tenuto conto della tabella espressamente dettata per l'attività stragiudiziale – scaglione da euro 1.100.01 ad euro 5.200,00 -, deve riconoscersi l'importo di euro 1.485,00 (ivi compresa la fase di attivazione della negoziazione assistita), oltre oneri, cui deve essere detratto l'importo di euro 500,00 già corrisposto dalla Compagnia di assicurazione;
non può, invece, riconoscersi l'aumento richiesto ai sensi dell'art. 4 comma 5 del DM
55/2014 in quanto detta norma si riferisce ai casi di transazione giudiziale.
Conclusivamente, l'appello va accolto e, quindi, la compagnia deve essere condannata al pagamento del residuo importo di euro 985,00 oltre oneri.
L'accoglimento dell'appello determina una rideterminazione delle spese di lite, che vengono liquidate secondo il criterio della soccombenza per il primo e per il presente grado di giudizio (scaglione fino ad euro
1.100,01, valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di del residuo importo di euro 985,00, oltre oneri di legge, a Parte_1 titolo di spese di assistenza stragiudiziale;
- condanna, altresì, la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano, per pagina 3 di 4 il primo grado, in euro 125,00 per spese vive ed euro 134,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, e, per il presente grado, in euro 173,00 per spese vive ed euro 232,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a.
e 15 % per spese generali, da versarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario sia per il primo che per il secondo grado.
Taranto, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
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