TRIB
Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/12/2025, n. 4006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 4006 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 4340/2022 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 19.05.2025,
tra
(c.f. ) sito in Sarno (Sa) alla Via Parte_1 P.IVA_1
Cappella Vecchia n.19, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Giordano, elett.te dom.ti come in atti,
ATTORE/OPPONENTE
contro
(p.iva ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Anna Valeria Napodano, elett.te dom.ti come in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente
Pagina 1 suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
Non essendovi eccezioni preliminari di rito la domanda dovrà essere esaminata nel merito.
La domanda è infondata e non provata e pertanto va rigettata.
Tale domanda, ad avviso di questo giudice non può essere accolta, dal momento che dalla documentazione depositata ed acquisita agli atti di causa, risultano provati non solo i rapporti commerciali tra le parti ma risultano eseguite anche le opere poste a base delle fatture.
Ciò posto va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata, è risultato comprovato che tra la parte opposta e l'opponente Controparte_1 [...]
sussistesse all'epoca dei fatti in contestazione un contratto di Parte_1 appalto per lavori di ristrutturazione presso il condominio, meglio descritto nell'atto di opposizione, e che i lavori siano stati effettivamente eseguiti, come da fatture e documenti depositati in atti e posti a base del decreto ingiuntivo opposto.
Ritenuto che le prestazioni eseguite dalla , Controparte_1 odierna opposta risultano provate dai documenti allegati, l'onere, ai sensi dell'art.
Pagina 2 2967 c.c., di dimostrate i fatti estintivi e modificativi del credito azionato con il decreto ingiuntivo grava sulla parte opponente.
Passando all'esame della domanda va evidenziato che l'opponente pur contestando l'ammontare del credito portato dal decreto ingiuntivo, non ha depositato elementi tali da poter accogliere le formulate opposizioni.
Il condominio , per quanto sopra dedotto, ha formulato domanda Parte_1 riconvenzionale per l'accertamento dei lavori non eseguiti a regola d'arte da parte della odierna opposta e pertanto ha richiesto la nomina di CTU per l'accertamento di tale doglianza.
Ritiene questo giudice che la richiesta di CTU risulta priva di fondamento ed invero, come per orientamento giurisprudenziale maggioritario a cui questo giudice ritiene di aderire, è quella che si traduce nel divieto della cd. “consulenza meramente esplorativa”, non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica, come si insegna abitualmente, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati. Già in questo si scorge un'ulteriore implicazione che prende forma nella considerazione che il divieto della consulenza “esplorativa” è diretta emanazione del principio dispositivo e del principio della domanda, da cui il primo insieme al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato promana, di guisa che, gettando lo sguardo oltre lo steccato istruttorio, è proprio nel rapporto con questi principi che il tema dei poteri esercitabili dal CTU si schiarisce e si rivela in tutta la sua oggettiva consistenza
(cfr. Cass Civ. Sezioni Unite n.3086 del 01.02.2022). La CTU non è un mezzo di prova ma uno strumento a disposizione del giudice a cui quest'ultimo, senza essere in ciò minimamente condizionato dalla volontà delle parti, può ricorrere ogni qualvolta reputi necessario ai fini della definizione della lite l'acquisizione di conoscenza specifiche che esulano dal sapere comune, poiché postulano una particolare competenza tecnica che egli non possiede. Pertanto, non può disporsi
CTU come richiesto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto vorrebbe assumere, mancando agli atti qualsiasi consulenza di parte ove le doglianze siano state sottoposte alla attenzione del giudice.
La domanda pertanto è rimasta del tutto sprovvista di prova.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo
Pagina 3 ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Onorario dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla
[... domanda proposta dal contro la ditta Parte_1 CP_1
nel procedimento n. 4340/2022 di R.G., ogni contraria istanza Controparte_1 ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto il decreto ingiuntivo n. 964/2022 r.g. 3114/2022 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 12.07.2022.
3. Condanna il condominio al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio in favore della che liquida CP_1 CP_1 Controparte_1 complessivamente in € 1.700,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva e decisoria), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 26/12/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 4340/2022 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 19.05.2025,
tra
(c.f. ) sito in Sarno (Sa) alla Via Parte_1 P.IVA_1
Cappella Vecchia n.19, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Giordano, elett.te dom.ti come in atti,
ATTORE/OPPONENTE
contro
(p.iva ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Anna Valeria Napodano, elett.te dom.ti come in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente
Pagina 1 suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
Non essendovi eccezioni preliminari di rito la domanda dovrà essere esaminata nel merito.
La domanda è infondata e non provata e pertanto va rigettata.
Tale domanda, ad avviso di questo giudice non può essere accolta, dal momento che dalla documentazione depositata ed acquisita agli atti di causa, risultano provati non solo i rapporti commerciali tra le parti ma risultano eseguite anche le opere poste a base delle fatture.
Ciò posto va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata, è risultato comprovato che tra la parte opposta e l'opponente Controparte_1 [...]
sussistesse all'epoca dei fatti in contestazione un contratto di Parte_1 appalto per lavori di ristrutturazione presso il condominio, meglio descritto nell'atto di opposizione, e che i lavori siano stati effettivamente eseguiti, come da fatture e documenti depositati in atti e posti a base del decreto ingiuntivo opposto.
Ritenuto che le prestazioni eseguite dalla , Controparte_1 odierna opposta risultano provate dai documenti allegati, l'onere, ai sensi dell'art.
Pagina 2 2967 c.c., di dimostrate i fatti estintivi e modificativi del credito azionato con il decreto ingiuntivo grava sulla parte opponente.
Passando all'esame della domanda va evidenziato che l'opponente pur contestando l'ammontare del credito portato dal decreto ingiuntivo, non ha depositato elementi tali da poter accogliere le formulate opposizioni.
Il condominio , per quanto sopra dedotto, ha formulato domanda Parte_1 riconvenzionale per l'accertamento dei lavori non eseguiti a regola d'arte da parte della odierna opposta e pertanto ha richiesto la nomina di CTU per l'accertamento di tale doglianza.
Ritiene questo giudice che la richiesta di CTU risulta priva di fondamento ed invero, come per orientamento giurisprudenziale maggioritario a cui questo giudice ritiene di aderire, è quella che si traduce nel divieto della cd. “consulenza meramente esplorativa”, non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica, come si insegna abitualmente, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati. Già in questo si scorge un'ulteriore implicazione che prende forma nella considerazione che il divieto della consulenza “esplorativa” è diretta emanazione del principio dispositivo e del principio della domanda, da cui il primo insieme al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato promana, di guisa che, gettando lo sguardo oltre lo steccato istruttorio, è proprio nel rapporto con questi principi che il tema dei poteri esercitabili dal CTU si schiarisce e si rivela in tutta la sua oggettiva consistenza
(cfr. Cass Civ. Sezioni Unite n.3086 del 01.02.2022). La CTU non è un mezzo di prova ma uno strumento a disposizione del giudice a cui quest'ultimo, senza essere in ciò minimamente condizionato dalla volontà delle parti, può ricorrere ogni qualvolta reputi necessario ai fini della definizione della lite l'acquisizione di conoscenza specifiche che esulano dal sapere comune, poiché postulano una particolare competenza tecnica che egli non possiede. Pertanto, non può disporsi
CTU come richiesto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto vorrebbe assumere, mancando agli atti qualsiasi consulenza di parte ove le doglianze siano state sottoposte alla attenzione del giudice.
La domanda pertanto è rimasta del tutto sprovvista di prova.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo
Pagina 3 ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Onorario dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla
[... domanda proposta dal contro la ditta Parte_1 CP_1
nel procedimento n. 4340/2022 di R.G., ogni contraria istanza Controparte_1 ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto il decreto ingiuntivo n. 964/2022 r.g. 3114/2022 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 12.07.2022.
3. Condanna il condominio al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio in favore della che liquida CP_1 CP_1 Controparte_1 complessivamente in € 1.700,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva e decisoria), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 26/12/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
Pagina 4