Articolo 1 della Legge 9 marzo 1964, n. 122
Articolo 2
Versione
10 aprile 1964
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contribuito straordinario di lire 30 milioni a favore del Comitato organizzatore del V Congresso internazionale per la riproduzione animale e la fecondazione artificiale, per la organizzazione del Congresso stesso.
Entrata in vigore il 10 aprile 1964