Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.n. 114 /2024 - Procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Giudice designato a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.12.2024, decidendo sul ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 CCII, depositato il 08.08.2024 da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nell'ambito del procedimento unitario n. 114/2024 P.U.; C.F._2 visto il Decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 25.10.2024, depositato il 29.10.2024, con pronuncia, su istanza dei ricorrenti del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei medesimi;
letta la relazione del 07.08.2024 (anche quella conclusiva del 02.12.2024) dell'OCC dott. Persona_1
;
[...] rilevato che in data 02.12.2024 l'OCC depositava la relazione conclusiva ove dava atto di aver provveduto alle comunicazioni ai creditori ex art. 70 CCII, come da documentazione allegata, e che nel termine dei 20 giorni successivi nessuna osservazione era pervenuta dai creditori;
rilevato che i creditori non hanno formulato contestazioni all'omologa del piano;
letti gli artt. 67 e ss. del CCII ed esaminati gli atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
I ricorrenti presentavano un unico piano di ristrutturazione dei propri debiti ex artt. 66 ss CCII,
(essendo conviventi ed avendo il sovraindebitamento un'origine comune), corredato dalla relazione di cui all'art. 68 co. 2 e ss. CCII, chiedendone l'omologa al Tribunale.
Ai fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento i ricorrenti esponevano:
- di essere consumatori;
- di trovarsi nella condizione oggettiva di cui all'art. 2, comma 1, lett. e del CCII;
- che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 del CCII;
- che le cause della crisi degli odierni ricorrenti, come da questi riferite e attestate dall'OCC, sono legate a vicissitudini lavorative del e all'aumento delle spese familiari e di quelle legate ai tassi Pt_1 di interesse del mutuo che hanno determinato un improvviso squilibrio tra redditi disponibili e i bisogni primari essenziali, causando l'indebitamento bancario.
- che, perciò, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Chiarivano, e ciò è stato accertato dall'OCC, che l'esposizione debitoria è così composta:
➢ per : Parte_1
1) € 85.538,64, nei confronti di quale creditore ipotecario;
CP_1
2) € 7.675,55, nei confronti di Compass Banca Spa, quale creditore chirografario;
3) € 5.758,66, nei confronti dell'avv. Raffaele Reale;
4) € 1.490,00, nei confronti del Comune di GI;
5) € 11.108,01, nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione, quale creditore privilegiato e chirografario;
6) € 1.261,68, nei confronti della , quale creditore privilegiato e chirografario. CP_2
➢ Per Tudisco Stella: 1) € 85.538,64, nei confronti di quale creditore ipotecario;
CP_1
Pag. 1 di 7
3) € 5.999,74, nei confronti di Compass Banca Spa, quale creditore chirografario;
4) € 300,00, nei confronti del Comune di GI, quale creditore provilegiato. La situazione debitoria dei ricorrenti è pari ad €.144.753,65, comprensivo del residuo importo da corrispondere all'Organismo di Composizione della Crisi a titolo di compenso. I ricorrenti allegavano al piano la relazione particolareggiata dell'OCC con i relativi allegati.
Essi rappresentavano di avere una situazione reddituale e patrimoniale, attestata dall'OCC, così specificata:
➢ : Parte_1
1) proprietario al 50% dell'immobile sito in GI (FG) alla via Michele Menichella n. 55 riportato in Catasto Fabbricati del Comune di GI al foglio 79, particella 1741, sub 13, zona censuaria 1, cat. A/A, classe 5, consistenza 5 vani, rendita Euro 658,48. Immobile gravato da iscrizione ipotecaria derivante dal frazionamento del mutuo contralto dalla Società
Cooperativa venditrice (iscritta a GI il giorno 11.10.2011 ai numeri 22552/3833);
2) proprietario al 50% dell'immobile sito in GI (FG) alla via Michele Menichella n. 55 riportato in Catasto Fabbricati del Comune di GI al foglio 79, particella 1741, sub 34, zona censuaria 1, cat. C/6 classe 3, consistenza 17 mq, rendita Euro 110,63. Immobile gravato da iscrizione ipotecaria derivante dal frazionamento del mutuo contralto dalla Società Cooperativa venditrice (iscritta a GI il giorno 11.10.2011 ai numeri 22552/3833);
3) proprietario al 50% dell'immobile sito in GI (FG) alla via Michele Menichella n. 55 riportato in Catasto Fabbricati del Comune di GI al foglio 79, particella 1741, sub 5, zona censuaria 1, cat. C/6, classe 2, consistenza 12 mq, rendita Euro 66,93;
4) titolare del conto corrente bancario n. 6E5274642850 presso Banca Sella con saldo al
31/03/2024 a credito di Euro 23,52;
5) titolare della carta postepay evolution n. 5333171190044699 di con Controparte_3 saldo disponibile al 13/06/2024 di Euro 5,19;
6) proprietario di una autovettura Audi A6 immatricolata il 22/06/2010, cilindrata 1.968, alimentazione a gasolio, targata ED037HX con un valore di mercato di circa 3.000,00 euro, necessaria alle esigenze familiari.
➢ : Parte_2
1) proprietaria al 50% dell'immobile sito in GI (FG) alla via Michele Menichella n. 55 riportato in Catasto Fabbricati del Comune di GI al foglio 79, particella 1741, sub 13, zona censuaria 1, cat. A/A, classe 5, consistenza 5 vani, rendita Euro 658,48. Immobile gravato da iscrizione ipotecaria derivante dal frazionamento del mutuo contralto dalla Società
Cooperativa venditrice (iscritta a GI il giorno 11.10.2011 ai numeri 22552/3833);
2) proprietaria al 50% dell'immobile sito in GI (FG) alla via Michele Menichella n. 55 riportato in Catasto Fabbricati del Comune di GI al foglio 79, particella 1741, sub 34, zona censuaria 1, cat. C/6 classe 3, consistenza 17 mq, rendita Euro 110,63. Immobile gravato da iscrizione ipotecaria derivante dal frazionamento del mutuo contralto dalla Società Cooperativa venditrice (iscritta a GI il giorno 11.10.2011 ai numeri 22552/3833);
3) proprietaria al 50% dell'immobile sito in GI (FG) alla via Michele Menichella n. 55 riportato in Catasto Fabbricati del Comune di GI al foglio 79, particella 1741, sub 5, zona censuaria 1, cat. C/6, classe 2, consistenza 12 mq, rendita Euro 66,93;
4) titolare del conto corrente bancario n. 4153823, presso Unicredit Spa filiale di GI con saldo negativo di Euro 5.129,43 al 31/03/2024;
Pag. 2 di 7 5) titolare della carta postepay evolution n. 5333171187116773 di con Controparte_3 saldo disponibile al 14/06/2024 di Euro 426,83.
Le entrate mensili del nucleo familiare sono pari a circa €.1.821,52, rinvenienti dallo stipendio medio mensile netto della (€ 1.622,12), derivante dal rapporto di lavoro con la Società LAV.I.T. Pt_2
S.P.A., e dell'assegno unico 2024 (€ 199,40). Il è a tutt'oggi disoccupato e non percepisce Pt_1 redditi di alcun tipo.
Le spese mensili necessarie al sostentamento dei ricorrenti, tenuto conto del nucleo familiare composto dagli stessi ricorrenti, quali coniugi in regime di separazione dei beni, e dalla figlia minore
(nata nel 2012), ammontano a circa €.1.200,00, congruamente valutate nel detto ammontare dall'OCC.
I ricorrenti depositavano una proposta di composizione della crisi che prevede, a fronte di una debitoria totale di €.144.753,65, comprensiva del residuo compenso all'OCC per €.4.500,00, il pagamento della somma di €.112.752,34, mediante la messa a disposizione dei creditori della somma mensile di € 621,52 che residua dal reddito netto medio mensile della , pari ad €.1.821,52, e Pt_2 la somma necessaria al sostentamento della famiglia, pari a € 1.200,00.
Il piano proposto prevede:
1) il pagamento al 100% delle spese e del compenso al professionista Dott. , Persona_1 attestatore del presente progetto nonché del compenso all'Organismo di Composizione della
Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di GI per complessivi Euro 4.500,00 IVA compresa. Il pagamento rateale concordato di €.562,50 mensili decorre dalla data del deposito del piano in 8 rate mensili;
2) il pagamento del 100% del credito ipotecario di euro 85.538,64 verso la in rate CP_1 mensili di:
a. Euro 316,17, comprensive del tasso di interesse fisso del 2%, con prima scadenza a dopo 30 giorni dall'omologa della proposta per i prossimi 7 anni. Alla scadenza di tali 7 anni il capitale residuo sarà di Euro 69.899,81. Tale importo sarà rateizzato come da punto seguente:
b. Euro 448,75, comprensive del tasso di interesse fisso del 2,70%, per successivi 16 anni. Tale importo è stato aumentato da 316,17 a 448,75 e non alla rata totale dei 7 anni di euro 606,16, prevista complessivamente, in quanto tra sette anni non ci sarà più l'assegno unico per la figlia a carico, pertanto il reddito disponibile sarà inferiore;
3) il pagamento del 100% del credito privilegiato di euro 6.117,19 verso Controparte_4
con rate mensili di euro 78,10, comprensive del tasso di interesse del 2%, con
[...] scadenza a partire dopo 30 giorni dall'omologa della proposta per i prossimi 7 anni;
4) il pagamento del 100% del credito privilegiato di euro 1.047,52 verso con CP_2 rate mensili di euro 13,37, comprensive del tasso di interesse del 2%, con scadenza a partire dopo
30 giorni dall'omologa della proposta per i prossimi 7 anni;
5) il pagamento del 100% del credito privilegiato di euro 5.758 66 verso l'avv. Reale con rate mensili di euro 73,52, comprensive del tasso di interesse del 2%, con scadenza a partire dopo 30 giorni dall'omologa della proposta per i prossimi 7 anni;
6) il pagamento del 100% del credito privilegiato di euro 1.790,00 verso il Comune di GI con rate mensili di euro 22,85, comprensive del tasso di interesse del 2%, con scadenza a partire dopo 30 giorni dall'omologa della proposta per i prossimi 7 anni;
7) il pagamento del credito chirografario ridotto al 20% pari ad euro 2.735,06 verso Compass Banca con rate mensili di euro 34,92, comprensive del tasso di interesse del 2%, con scadenza a partire dopo 30 giorni dall'omologa della proposta per i prossimi 7 anni;
Pag. 3 di 7 8) il pagamento del credito chirografario ridotto al 20% pari ad euro 4.224,28 verso CP_5 in rate mensili di euro 53,94, comprensive del tasso di interesse del 2%, con scadenza
[...]
a partire dopo 30 giorni dall'omologa della proposta per i prossimi 7 anni;
9) il pagamento del credito chirografario ridotto al 20% pari ad euro 998,16 verso l ' Agenzia
Entrate Riscossione in rate mensili di euro 12,74, comprensive del tasso di interesse del 2%, con scadenza a partire dopo 30 giorni dall'omologa della proposta per i prossimi 7 anni;
10) il pagamento del credito chirografario ridotto al 20% pari ad euro 42,83 verso la CP_2 per sanzioni bollo auto in rate mensili di euro 0,55, comprensive del tasso di interesse del
2%, con scadenza a partire dopo 30 giorni dall'omologa della proposta per i prossimi 7 anni.
Complessivamente la proposta prevede il pagamento del saldo all'OCC in otto rate mensili di Euro
562,50 a partire dalla data di deposito della proposta e pagamenti mensili di Euro 606,16 per i primi
7 anni dalla data di omologa del piano e pagamenti mensili complessivi di Euro 448,75 per i seguenti
16 anni.
Con decreto del 25.10.2024, reso ai sensi dell'art. 70 CCII, il giudice fissava l'udienza del 17.12.2024 e disponeva la pubblicazione della proposta sul sito del Tribunale di GI e la sua comunicazione ai creditori.
Fissata l'udienza, l'OCC provvedeva alla notifica della proposta di piano, della relazione dell'OCC
e del provvedimento di fissazione d'udienza ai creditori.
Nel termine di legge nessuna osservazione veniva formulata.
Il piano proposto da e può essere omologato, con il seguente correttivo Parte_3 Parte_2 Per_ e/o precisazione: gli importi di cui al punto 1) relativi al compenso del professionista Dott. della saranno – al pari di tutti gli ulteriori ratei – accantonati in corso di procedura e oggetto di Per_1 successiva ripartizione parziale e/o finale, in conformità al disposto dell'art. 71 co. 4 CCII secondo cui “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”;
Ciò detto, in tesi generale, al Giudice spetta accertare preliminarmente la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del piano (art. 67 e 69 CCII) e l'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, comma 1, ultimo periodo, CCII, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue in ordine alla fattispecie in esame.
Non vi sono presupposti di inammissibilità del piano, così come indicati dagli artt. 65, 67 e 69, CCII,
e non emergono elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di male fede a carico dei ricorrenti.
Va rilevato come la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt.
69 e ss. CCII.
Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come gli istanti:
- sono qualificabili alla stregua dì "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII, ovvero
"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana
o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi
Pag. 4 di 7 regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore";
- si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
- non hanno determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69
CCII;
- non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali di cui alla lett. e dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCI;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;
- non risultano integrate le condotte di cui agli all'art. 82 del CCII;
- hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.
Con riferimento al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede, frode - come richiesto dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza del debitore - si osserva quanto segue.
L'art. 69, co. 1, CCII, prevede quale presupposto di ammissibilità, che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
La modifica normativa da ultimo entrata in vigore, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura vede eliminato il riferimento alla colpa generica ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.
Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore;
o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.
Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'OCC. Difatti, ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) e b), l'OCC nella sua relazione deve indicare “le cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni” ed esporre “le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”.
Il consumatore che può accedere alla procedura riservatagli è, quindi, il soggetto che:
a) confidando sull'entità di reddito e patrimonio disponibile, ha assunto via via debiti ritenendo, senza colpa grave (né dolo), di poterli adempiere;
b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta gravemente colposa per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, bensì essendo il sovraindebitamento finale la conseguenza di eventi non prevedibili ex ante (es. malattia sopravenuta, licenziamento, etc.).
Pag. 5 di 7 Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata da colpa grave.
Da quanto riferito nel ricorso e attestato nella relazione dell'OCC, si evince che le cause del sovraindebitamento dei coniugi e non derivano da scelte irresponsabili legate ad un Pt_1 Pt_2 ricorso al credito non proporzionato alle entrate disponibili, ma da eventi imprevisti e indipendenti dalla loro volontà.
I ricorrenti contraevano obbligazioni finanziarie per soddisfare esigenze reali e familiari. L'impegno finanziario principale è il mutuo ipotecario sottoscritto nel 2013 per l'acquisto dell'abitazione principale, un investimento sostenibile al momento della stipula. Infatti, nel 2013 il reddito dei ricorrenti era pari a €.1.652,25 e il peso della rata iniziale del mutuo di €.648,25 incideva sulle entrate nella misura del 39,23%, lasciando ai ricorrenti la somma di €.1.004,00 da destinare al sostentamento della famiglia. Successivamente, nel 2015, i debitori modificavano il piano di ammortamento, estendendo la durata del mutuo da 25 a 30 anni per ridurre l'importo della rata mensile che diveniva di €.438,30. Tale scelta riflette la gestione oculata e/o responsabile delle risorse finanziarie.
Anche gli altri finanziamenti contratti dai coniugi appaiono coerenti con esigenze ordinarie e necessarie di vita familiare, come l'acquisto di un posto auto pertinenziale, di mobili per la casa e di un'autovettura, nonché il consolidamento di debiti pregressi a condizioni più favorevoli. Questi impegni venivano assunti in un contesto in cui il sig. percepiva lo stipendio mensile di circa Pt_1
€.2.900,00, situazione che rendeva tali obbligazioni sostenibili. Inoltre, tutti i debiti erano onorati regolarmente fino a quando la situazione economica non diveniva insostenibile, a seguito della perdita del lavoro del avvenuta il 10 dicembre 2021, e del conseguente venir meno di parte cospicua Pt_1 del reddito familiare. Il pur avendo impugnato il licenziamento dinanzi al Tribunale di GI Pt_1
e ottenuto una sentenza favorevole con riconoscimento di somme a suo favore, non poteva beneficiare immediatamente di una stabilità economica né recuperare le retribuzioni spettanti in modo tempestivo. La percezione della NASPI fino al maggio 2023 non era sufficiente a coprire i costi correnti della famiglia, considerando che l'unica fonte di reddito attuale era rappresentata dalla
, lavoratrice presso LAV.I.T. S.P.A. Tale situazione rendeva inevitabile il progressivo Pt_2 deteriorarsi della capacità dei ricorrenti di far fronte agli impegni finanziari assunti.
Alla luce di tali considerazioni, appare evidente che il sovraindebitamento dei coniugi e Pt_1 Pt_2 non sia stato causato da negligenza, imprudenza o volontà di aggravare la loro situazione finanziaria, bensì da fattori imprevedibili e indipendenti dalla loro volontà.
Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussista colpa grave dei ricorrenti. Né in relazione ai soggetti ed alle loro conoscenze era esigibile una condotta diversa, peraltro verificata dagli istituti di credito e dalle finanziarie che hanno rilasciato i prestiti.
Inoltre, per omologare il piano di ristrutturazione proposto dai debitori, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.
Nel caso in esame non sono pervenute osservazioni né contestazioni alla convenienza della proposta.
In mancanza di specifiche contestazioni sulla convenienza del piano, rimesse ai creditori o a qualunque altro interessato ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII, ai fini dell'omologa il Giudice deve valutare la maggior convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria ove nel piano venga prevista una falcidia dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ai sensi dell'art. 67, comma
4, CCII.
Si tratta infatti di una previsione, comune ad altri istituti, relativa al trattamento dei creditori privilegiati o con garanzia reale, che possono essere destinatari di una previsione di soddisfacimento
Pag. 6 di 7 anche non integrale solo se non inferiore al valore realizzabile nell'alternativa ipotesi di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato come attestato dall'OCC.
Nel piano proposto è prevista la soddisfazione integrale del creditore ipotecario e tale previsione non richiede un confronto con l'alternativa liquidatoria, necessario in caso di falcidia di tali crediti.
Ritenuta, in definitiva, l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, può quindi essere valorizzato il principio della seconda chance, che intende riabilitare i debitori e riammetterli nel circuito sociale al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di GI, in persona del Giudice designato, dott. Antonio Lacatena:
1) Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da (C.F. Parte_1
) e (C.F. , con il seguente C.F._1 Parte_2 C.F._2 Per_ correttivo: gli importi di cui al punto 1) relativi al compenso del professionista Dott. della saranno – al pari degli altri pagamenti di cui al piano – oggetto di accantonamento e Per_1 ripartizione parziale e/o finale, in conformità al disposto dell'art. 71 co. 4 CCII secondo cui
“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”; 2) Dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, comma 1, CCII, mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del
Tribunale, con esclusione dei dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi pec comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
3) Avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
4) Avverte i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni nel piano;
5) Avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e depositare una relazione finale che dia conto dell'avvenuta esecuzione del piano;
6) Avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, dell'OCC, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contradditorio con i debitori, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
7) Avverte che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
DICHIARA
Chiusa la procedura.
GI, 26 gennaio 2025
Il Giudice - dott. Antonio Lacatena
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