Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/02/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1765/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Parte_1 C.F._1
Liccardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (Na), alla Via Argine n. 847, come da procura in atti
OPPONENTE
contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Simone Tiberi, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Macerata alla via Cluentina n. 33/D, come da procura in atti
OPPOSTA
nonché
(P.I. ), in persona del p.t., Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Luisa Errichiello e dall'Avv. Luigi Schiavone, elettivamente domiciliato in alla piazza Municipio n. 1, giusta mandato a margine della Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in riassunzione innanzi Parte_1
al Tribunale di Nola il e la concessionaria del Controparte_2 Controparte_1
servizio di riscossione coattiva delle entrate del suddetto proponendo opposizione, ai sensi CP_2
dell'art. 3 R.D. n. 639/1910, alle ingiunzioni di pagamento n. ING/123-2019-810 del 25.03.2019 della somma complessiva di € 22.065,36, in conseguenza della mancata ottemperanza all'Ordinanza
comunale n. 96 del 20.06.2014, notificata in data 10.07.2014, con cui le veniva intimato lo sgombero e il pagamento dell'indennità per occupazione sine titulo dell'immobile abusivo sito in CP_2
alla via Filichito n. 65, acquisito al patrimonio comunale.
[...]
L'opponente ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento per mancanza della relata di notifica, la nullità dell'atto impugnato per assenza di motivazione e per mancanza del visto di esecutività e relativa sottoscrizione del funzionario responsabile;
inoltre, l'illegittimità nell'an
e nel quantum dell'atto impugnato nella parte in cui contiene la determinazione della sanzione pecuniaria a titolo di occupazione abusiva;
infine, la violazione della legge Regionale Campania n.
5/2013; concludendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione impugnata, per la sospensione preliminare ex art. 295 cpc del presente giudizio fino al passaggio in giudicato della causa pendente davanti al TAR Campania avverso la predetta ordinanza di sgombero;
nel merito, per l'annullamento dell'atto impugnato o, in subordine, per la rideterminazione della somma dovuta a titolo d'indennità di occupazione sine titulo, con vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente la che, in via preliminare, eccepiva la nullità Controparte_1
dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 co. 4 c.p.c.; nel merito contestava la avversa opposizione, concludendo per il rigetto con vittoria di spese.
Si costituiva, altresì, il eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_2
giurisdizione del giudice ordinario, contestando in toto le avverse difese e concludendo per il rigetto dell'opposizione. Rigettata dal Tribunale l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e disposta la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della causa pendente davanti al TAR Campania con R.G. 4991/2014, il giudizio veniva riassunto all'esito di perenzione del giudizio amministrativo;
infine, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata in decisione senza la concessione dei termini.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione pregiudiziale di nullità della citazione sollevata dalla opposta società Controparte_1
A mente dell'art. 164 c.p.c., comma quarto, la nullità si verifica allorquando nell'atto di citazione risulta omesso o incerto il petitum oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, ovvero è stata omessa o risulti assolutamente incerta. Con riferimento al caso specifico e tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati, rileva che l'atto introduttivo ha soddisfatto le esigenze normative, consentendo alle parti opposte di apprestare le proprie difese, su ogni singola domanda.
L'atto di citazione è completo di tutti i suoi elementi;
in particolare non si riscontra alcuna carenza nella "editio actionis", posto che le circostanze riportate nell'atto introduttivo risultano chiaramente prospettate dagli opponenti.
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalle parti convenute.
Sul punto, si osserva che l'opposizione ad ordinanza ingiunzione impositiva del pagamento di un canone o di un'indennità per l'occupazione sine titulo di immobile costruito senza concessione edilizia e di cui, pertanto, sia stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale non rientra nei casi devoluti alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, essendo, in particolare, da escludere che l'oggetto del contendere rientri tra le ipotesi di cui all'art. 133, co. 1, c.p.a., riguardanti “gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti
gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni … del giudice ordinario per le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza
dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Secondo gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione fondati sulla natura della posizione giuridica soggettiva di cui viene lamentata la lesione, infatti, la contestata indennità di occupazione sine titulo,
richiesta con l'impugnata ordinanza ingiunzione, avendo ad oggetto l'accertamento della fondatezza di una pretesa economica, investe la tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, non già di interesse legittimo (cfr. Tar Campania Napoli, sez. II, Sent. 11.03.2021, n. 1625; Tar Campania,
Napoli, Sez. III, 08.11.2017, n. 5247; Tar Campania, Napoli, Sez. III, 11.7.2017, n. 3703; Tar
Toscana, III, 26.4.2012, n. 839; Tar Lazio, Latina, I, 28.3.2011, n. 294; Tar Campania, Napoli, V,
3.10.2007, n. 8855; Cons. Stato, VI, 5.4.2006, n. 1775).
Sul punto, si sono espresse anche le SS.UU. della Suprema Corte, con sentenza del 19 novembre
2001, n. 14543, secondo cui “È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia
attinente a pretesa creditoria dell'Amministrazione finanziaria, per somme che si assumano dovute
in dipendenza della occupazione senza titolo di un bene del demanio, pure se detta controversia
riguardi sanzioni amministrative applicate a carico dell'occupante, ed insorga in via di opposizione
ad ingiunzione di pagamento, dovendosi escludere sia la giurisdizione delle commissioni tributarie,
venendo in discussione materia diversa da quelle di pertinenza delle stesse, sia quella del giudice
amministrativo, trattandosi di problematica relativa a rapporti di dare-avere, senza alcuna
interferenza su atti o provvedimenti relativi a concessione del bene pubblico”.
Le Sezioni Unite sono, altresì, tornate sull'argomento, precisando che “Ove il comune, disposta
l'acquisizione al patrimonio comunale di immobile costruito senza concessione edilizia, pretenda la
corresponsione di un canone o di una indennità da colui che tale immobile occupi, la controversia,
promossa da quest'ultimo, per l'accertamento negativo del preteso debito, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, investendo, con l'accertamento della fondatezza di una pretesa
economica, la tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, non rientra nell'ambito della
materia del controllo dell'attività urbanistico-edilizia ed esula pertanto dalla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo (...) non potendo la richiesta del canone o dell'indennità da parte del
comune essere configurata come sanzione amministrativa per violazione edilizia” (Cass., SS.UU., 29
aprile 2003, n. 6629).
Ancora in via preliminare è da rigettare l'eccezione sollevata dall'opponente secondo cui sarebbe inesistente la notifica dell'atto impugnato in quanto privo di relata di notifica per aver il concessionario inviato direttamente a mezzo posta l'ingiunzione di pagamento, atto propedeutico all'esecuzione forzata e quindi non rientrante tra quelli indicati dall'art. 14 della L. 890/1982, che prescrive: “gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto
degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente”.
Sul punto, la Suprema Corte ha sancito che: “L'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore (1°
gennaio 1990) del d.P.R. n. 43 del 1988, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante
ruolo, costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed
a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata, sicché è consentito allo stesso concessionario,
e non più solamente all'ufficiale giudiziario o al messo notificatore, procedere alla sua notifica a
mezzo posta” (Cass. n. 24757/2020).
Inoltre, più in generale, la Cassazione ha chiarito che: “La validità dell'ingiunzione ex r.d. n. 639 del
1910 non è pregiudicata da eventuali vizi della notifica, i quali non precludono la proposizione di
una domanda volta ad accertare l'illegittimità o l'infondatezza della pretesa dell'amministrazione,
una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto piena
conoscenza, potendo azionare i relativi rimedi giurisdizionali. Eventuali irregolarità incidono solo
sulla procedibilità dell'azione esecutiva, che l'art. 479 c.p.c. subordina alla notifica del titolo
esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve ad una funzione sostitutiva, oltre che sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, ugualmente subordinata
alla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del r.d. citato”.
Pertanto, nel caso in oggetto, l'opposta ha legittimamente provveduto a notificare Controparte_1
l'ingiunzione fiscale a mezzo posta e, avverso la stessa, è stata proposta opposizione, circostanza che avrebbe comunque sanato gli eventuali vizi della notifica, permettendo a quest'ultima di raggiungere il suo scopo.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta.
Va evidenziato che il Giudicante non procederà all'esame delle questioni preliminari sollevate dalle parti, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida. Tale principio comporta la possibilità
che la controversia sia definita sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre. Infatti, esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio consigliano un approccio interpretativo traducentesi nella “verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363).
Sulla scorta delle emergenze processuali va rilevata l'illegittimità nell'an e nel quantum dell'atto impugnato nella parte in cui contiene la determinazione, ad opera del Controparte_2
della sanzione pecuniaria a titolo di occupazione abusiva.
[...]
Com' è noto, lo speciale procedimento di ingiunzione fiscale avente ad oggetto la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al R.D. n. 639/1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto-accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento (dovendosi escludere la sussistenza di un generale potere di determinazione unilaterale,
da parte della P.A., del credito oggetto di ingiunzione), restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (Cass. Sez. Un. 25.5.2009, n.
11992).
Oltre alle tradizionali ipotesi di somme di natura pubblicistica (quali canoni demaniali, o sanzioni amministrative) sono suscettibili di essere riscosse tramite ingiunzione fiscale anche somme che nascono da rapporti di natura privatistica, esclusa l'ipotesi di somme di natura risarcitoria, in relazione alle quali evidentemente difetta il necessario requisito di determinatezza ed esigibilità del credito che devono derivare da fatti obiettivi e determinati.
Ciò premesso, è da rilevarsi che il recupero coattivo attraverso l'ingiunzione fiscale non è ammesso con riguardo al preteso pagamento dell'indennità per l'occupazione illegittima di immobile abusivo,
già oggetto di ordinanza di sgombero, essendo soltanto l'esistenza di un'obbligazione di pagamento di canoni di concessione, ovvero dell'obbligazione di rivalere l'amministrazione che ha eseguito d'ufficio le opere di rimessione in pristino dei beni abusivamente occupati, che ne legittima il recupero a mezzo ingiunzione;
l'occupazione abusiva di bene demaniale non può essere, pertanto,
ritenuta espressione di un fatto predeterminato dal quale potersi accertare ipso facto, l'an e il quantum
dovuto dal trasgressore (si cfr. Cass. civ., Sez. I, 15.6.2000, n. 8162).
Nella fattispecie, le somme oggetto di ingiunzione fiscale sono state determinate dal CP_2
in virtù di provvedimento recante prot. n. 26186 del 18.06.2014, “sulla base di elementi
[...]
desunti dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle entrate – osservatorio del
Mercato immobiliare”; il credito in oggetto, peraltro, ha chiaramente una natura risarcitoria/indennitaria che si sottrae per definizione ai criteri legittimanti la pretesa ingiuntiva del
R.D. 639/1910, né si rinviene nella documentazione prodotta una norma che consenta di affermare l'attribuzione ai Comuni del potere di autoliquidazione in via di autotutela delle indennità di occupazione abusiva: pertanto, in assenza di una fonte legale specifica che sia univocamente attributiva del potere dell'ente di autoliquidare tale credito di natura risarcitoria, non sussistono i presupposti per ricorrere al procedimento di ingiunzione di cui al R.D. citato.
Di qui, il potere del giudice adito di annullare l'ingiunzione di pagamento dell'indennità giacché,
inutilizzabile come strumento di attuazione, in sede di esecuzione forzata, della posizione creditoria vantata.
Manca, peraltro, una domanda subordinata e/o riconvenzionale da parte della concessionaria o del comune volta all'accertamento giudiziale del credito: del resto, il presente giudizio ha ad oggetto l'annullamento della pretesa creditoria nei limiti della domanda e non anche la richiesta di un accertamento giudiziale della sussistenza della stessa, che avrebbe dovuto essere oggetto di precipua domanda da parte degli opposti.
Una eventuale pronuncia in ordine all'accertamento del credito - in assenza di una specifica domanda-
comporterebbe pur sempre una pronuncia al di fuori dei limiti oggettivi della controversia esaminata,
così come stabiliti dalle stesse parti.
In definitiva, per le motivazioni sin qui espresse l'opposizione va accolta e l'ingiunzione di pagamento annullata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza delle parti opposte e si liquidano come da dispositivo,
ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori tabellari minimi previsti per ciascuna fase del giudizio in relazione al valore della causa, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, nonché
dell'effettivo svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento n. ING/123-2019-810
del 25.03.2019; - Condanna la in persona del legale rappresentante p. t., ed il Controparte_1 [...]
in persona del p.t., in solido ex art. 97 c.p.c., al pagamento, in favore Controparte_2 CP_3
di parte opponente e con attribuzione in favore del difensore antistatario Avv. Pierluigi Liccardi, delle spese processuali che liquida ai sensi del D.M. 55 del 2014 in € 2.540,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge.
Nola, 3.02.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Ietti