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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/04/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3041/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3041/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Maria Coppola, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla via S. Quasimodo n. 16;
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), con il patrocinio degli Avv.ti Salvatore Carratù e Controparte_2 P.IVA_2
Ivan Zinicola, elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni (SA) alla Via Tommaso di Savoia n. 18;
APPELLATA
(C.F ), Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.03.2025 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa è stata riservata in decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti della e della , con Controparte_2 Controparte_3
riferimento alla sentenza n. 473/2022 (r.g. n. 2921/21) del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni pubblicata il 21.02.2022.
Giusto atto di citazione notificato il 30.09.2021, in primo grado la aveva Controparte_2
1 proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10020200000720953000 dell'importo di €
1.249,50 notificata nel 2020, relativa al mancato pagamento di due sanzioni amministrative risalenti all'anno 2016, eccependo l'avvenuto annullamento giudiziale, ad opera del gdp, delle due contravvenzioni oggetto della impugnata cartella.
Si costituiva , eccependo in via preliminare la tardività Controparte_1 dell'opposizione ed insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Con la sentenza impugnata il giudice a quo ha accolto la domanda;
per l'effetto, ha annullato la cartella esattoriale e condannato i convenuti alle spese processuali.
Avverso tale pronuncia in data 03.06.2022 ha proposto appello l la quale ha eccepito CP_4
l'erroneità della sentenza sul presupposto che il giudice a quo avrebbe dovuto dichiarare la tardività dell'opposizione per violazione dell'art. 7 d.l. n. 150/2011.
L'appellante ha inoltre eccepito la carenza di ius postulandi, insistendo per la modifica della statuizione inerente alla condanna alle spese.
Con comparsa depositata il 30.09.2022 si è costituita la insistendo per Controparte_2
l'infondatezza dell'impugnazione.
Tanto premesso, la sentenza di primo grado va riformata e la causa va rimessa al giudice di primo gradi ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
Invero, l'ente creditore ( ) risulta essere stato citato in primo grado mediante Controparte_3 notifica dell'atto di citazione ad opera dell'odierna appellata all'indirizzo pec Controparte_2
(non presente nei pubblici registri), anziché all'indirizzo pec Email_1
(presente nel Reginde - Registro PP.AA.) e costituente unico Email_2
indirizzo pec riconducibile all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di . CP_3
Peraltro, anche la notifica del presente gravame risulta essere stata erroneamente effettuata all'indirizzo pec (non presente nei pubblici registri), in luogo del Email_1
corretto indirizzo pec Email_3
Da ciò risulta pertanto che la notifica in primo grado dell'atto di citazione nei confronti della risulta essere nulla per violazione dell'art. 11 r.d. n. 161/1933. Controparte_3
Da tanto consegue l'erroneità della pronuncia impugnata, in quanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto ravvisare la nullità della notifica e disporre la rinnovazione della stessa.
Alla luce di quanto osservato l'appello va accolto, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 co. 1 c.p.c..
Le spese vanno interamente compensate, atteso l'accoglimento dell'impugnazione per ragioni diverse da quelle dedotte dall'appellante.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello per le ragioni di cui in parte motiva;
2) rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
3) compensa interamente le spese di lite.
Nocera Inferiore, 04.04.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3041/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Maria Coppola, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla via S. Quasimodo n. 16;
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), con il patrocinio degli Avv.ti Salvatore Carratù e Controparte_2 P.IVA_2
Ivan Zinicola, elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni (SA) alla Via Tommaso di Savoia n. 18;
APPELLATA
(C.F ), Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.03.2025 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa è stata riservata in decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti della e della , con Controparte_2 Controparte_3
riferimento alla sentenza n. 473/2022 (r.g. n. 2921/21) del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni pubblicata il 21.02.2022.
Giusto atto di citazione notificato il 30.09.2021, in primo grado la aveva Controparte_2
1 proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10020200000720953000 dell'importo di €
1.249,50 notificata nel 2020, relativa al mancato pagamento di due sanzioni amministrative risalenti all'anno 2016, eccependo l'avvenuto annullamento giudiziale, ad opera del gdp, delle due contravvenzioni oggetto della impugnata cartella.
Si costituiva , eccependo in via preliminare la tardività Controparte_1 dell'opposizione ed insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Con la sentenza impugnata il giudice a quo ha accolto la domanda;
per l'effetto, ha annullato la cartella esattoriale e condannato i convenuti alle spese processuali.
Avverso tale pronuncia in data 03.06.2022 ha proposto appello l la quale ha eccepito CP_4
l'erroneità della sentenza sul presupposto che il giudice a quo avrebbe dovuto dichiarare la tardività dell'opposizione per violazione dell'art. 7 d.l. n. 150/2011.
L'appellante ha inoltre eccepito la carenza di ius postulandi, insistendo per la modifica della statuizione inerente alla condanna alle spese.
Con comparsa depositata il 30.09.2022 si è costituita la insistendo per Controparte_2
l'infondatezza dell'impugnazione.
Tanto premesso, la sentenza di primo grado va riformata e la causa va rimessa al giudice di primo gradi ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
Invero, l'ente creditore ( ) risulta essere stato citato in primo grado mediante Controparte_3 notifica dell'atto di citazione ad opera dell'odierna appellata all'indirizzo pec Controparte_2
(non presente nei pubblici registri), anziché all'indirizzo pec Email_1
(presente nel Reginde - Registro PP.AA.) e costituente unico Email_2
indirizzo pec riconducibile all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di . CP_3
Peraltro, anche la notifica del presente gravame risulta essere stata erroneamente effettuata all'indirizzo pec (non presente nei pubblici registri), in luogo del Email_1
corretto indirizzo pec Email_3
Da ciò risulta pertanto che la notifica in primo grado dell'atto di citazione nei confronti della risulta essere nulla per violazione dell'art. 11 r.d. n. 161/1933. Controparte_3
Da tanto consegue l'erroneità della pronuncia impugnata, in quanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto ravvisare la nullità della notifica e disporre la rinnovazione della stessa.
Alla luce di quanto osservato l'appello va accolto, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 co. 1 c.p.c..
Le spese vanno interamente compensate, atteso l'accoglimento dell'impugnazione per ragioni diverse da quelle dedotte dall'appellante.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello per le ragioni di cui in parte motiva;
2) rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
3) compensa interamente le spese di lite.
Nocera Inferiore, 04.04.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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