Art. 5.
L'INAM e le casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano provvederanno agli adempimenti necessari per la pratica attuazione dell'assicurazione di cui alla presente legge e al fine di realizzare l'esazione dei contributi dovuti dai lavoratori, anche per il tramite dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali.
L'INAM e le casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano provvederanno agli adempimenti necessari per la pratica attuazione dell'assicurazione di cui alla presente legge e al fine di realizzare l'esazione dei contributi dovuti dai lavoratori, anche per il tramite dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali.