Articolo 5 della Legge 12 marzo 1968, n. 233
Articolo 4Articolo 6
Versione
29 marzo 1968
Art. 5.
L'INAM e le casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano provvederanno agli adempimenti necessari per la pratica attuazione dell'assicurazione di cui alla presente legge e al fine di realizzare l'esazione dei contributi dovuti dai lavoratori, anche per il tramite dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali.
Entrata in vigore il 29 marzo 1968