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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 230/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1519/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' Società_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Consorzio Di Bonifica IR IBnese - Difensore_4
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250005686727000 CONTR. BONIFICA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 143/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 - Società Società_1 Ricorrente_2, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato della cartella di pagamento in epigrafe indicata con la quale veniva chiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.019,88, somma iscritta a ruolo dal Consorzio di bonifica
IR IBnese con il n. 2025/000027, quota consortile anno 2021.
Parte ricorrente ha lamentato, tra l'altro, l'assenza di prova di beneficio quale momento esiziale e fondante il presupposto impositivo.
Si è costituito in giudizio il solo Agente della SI, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso è fondato.
Preliminarmente appare infondata la richiesta di inammissibilità del ricorso formulata da parte ricorrente, in ragione della mancata partecipazione a giudizio dell'Ente impositore. Difatti, a voler tacer d'altro, appare correttamente spiccata la vocazione in giudizio del Consorzio con relativa notifica del ricorso.
Venendo al merito della vicenda, vVale premettere che il presupposto impositivo dei contributi consortili
“che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite” (così Cass. civ. n. 13167/2014; Cass. civ. 11431/2022).
Nel caso di specie, rimanendo contumace, il Consorzio non ha fornito prova, tramite produzione documentale, tanto dell'approvazione del piano di classifica quanto dell'inclusione dei terreni della ricorrente nel perimetro di intervento consortile, sicché deve escludersi che detti immobili abbiano beneficiato delle opere del Consorzio.
Pertanto, può ritenersi che parte ricorrente abbia fornito prova dell'assenza di benefici sui propri terreni e, per l'effetto, l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alle spese di lite che si quantificano in euro 220,00 oltre accessori di legge. Si dispone la distrazione delle spese laddove richiesta.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1519/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' Società_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Consorzio Di Bonifica IR IBnese - Difensore_4
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250005686727000 CONTR. BONIFICA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 143/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 - Società Società_1 Ricorrente_2, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato della cartella di pagamento in epigrafe indicata con la quale veniva chiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.019,88, somma iscritta a ruolo dal Consorzio di bonifica
IR IBnese con il n. 2025/000027, quota consortile anno 2021.
Parte ricorrente ha lamentato, tra l'altro, l'assenza di prova di beneficio quale momento esiziale e fondante il presupposto impositivo.
Si è costituito in giudizio il solo Agente della SI, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso è fondato.
Preliminarmente appare infondata la richiesta di inammissibilità del ricorso formulata da parte ricorrente, in ragione della mancata partecipazione a giudizio dell'Ente impositore. Difatti, a voler tacer d'altro, appare correttamente spiccata la vocazione in giudizio del Consorzio con relativa notifica del ricorso.
Venendo al merito della vicenda, vVale premettere che il presupposto impositivo dei contributi consortili
“che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite” (così Cass. civ. n. 13167/2014; Cass. civ. 11431/2022).
Nel caso di specie, rimanendo contumace, il Consorzio non ha fornito prova, tramite produzione documentale, tanto dell'approvazione del piano di classifica quanto dell'inclusione dei terreni della ricorrente nel perimetro di intervento consortile, sicché deve escludersi che detti immobili abbiano beneficiato delle opere del Consorzio.
Pertanto, può ritenersi che parte ricorrente abbia fornito prova dell'assenza di benefici sui propri terreni e, per l'effetto, l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alle spese di lite che si quantificano in euro 220,00 oltre accessori di legge. Si dispone la distrazione delle spese laddove richiesta.