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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 16/12/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
254/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
DA
nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
alla Via Emile Chanoux n°19 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco C.F._1
ZZ (c.f. ) del Foro di Cosenza C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
(CF ), nato in [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._3
IN RR (AO) alla via Emile Chanoux 19, elett.te dom.to in Napoli alla Lieti a Capodimonte n°
51/B presso lo studio dell'avv. Catia Chimenti (CF ) che la rappresenta e C.F._4
difende
RESISTENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
- Voglia il Tribunale di Aosta dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 11/7/1998 nel
Comune di ZA LA (CS) con atto trascritto al n°13 parte 2 serie A
pagina 1 di 8 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione del provvedimento;
- stante la disparità delle rispettive capacità economiche e preso atto della sua composita funzione assistenziale e del principio di solidarietà post-coniugale, Voglia il Tribunale adito disporre a carico del Sig.
[...]
ed in favore della Sig.ra la corresponsione CP_1 Parte_1 di assegno divorzile di importo pari ad € 250,00 mensili ovvero pari alla diversa misura ritenuta di giustizia;
- conseguentemente, ai sensi dell'art 12 bis della legge n 898 del 1970,
Voglia il Tribunale, contestualmente con la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, riconoscere il diritto della ricorrente ad una percentuale pari al 40% dell'indennità di fine rapporto riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
- venuto meno l'affidamento della prole, Voglia il Tribunale revocare
l'assegnazione della casa coniugale disposta in sede di separazione a favore del Sig. ; Controparte_1
- considerata l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, Voglia il Tribunale disporre la liquidazione dei compensi in favore del difensore costituito e condannare il resistente al pagamento di spese e compensi di giudizio in favore dell'Erario.
Per parte resistente:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
ZA LA (CS) con atto trascritto al n°13 parte 2 serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione del provvedimento;
2. sulla scorta di quanto emerso dall'istruttoria rispetto alle mutate condizioni economiche del sig. , confermare la revoca del contributo di € Controparte_1
250,00 per il mantenimento della sig.ra a carico della parte Parte_1
resistente;
3. confermare l'assegnazione della casa coniugale al sig. e Controparte_1
specificatamente del primo e del secondo piano, come da decreto di omologa;
4. asseverare che nulla è dovuto per il mantenimento delle figlie e Persona_1 Per_2
divenute maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
5.
considerato che
il Comune di IN RR (AO) ha negato la possibilità di costruire una scala interna o esterna che potesse consentire un uso agevole ad entrambi i
pagina 2 di 8 divorziandi dell'uso della soffitta, chiede che venga revocato l'uso e disponibilità della soffitta ad entrambi i coniugi, con assegnazione esclusiva dell'uso al sig.
Firmato Da: CATIA CHIMENTI Emesso Da: EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: C.F._5
Cod
- Firmato Da: Qualified Certificates CA CodiceFiscale_6 C.F._7
Cod Emesso Da: EU Qualified Certificates CA Serial#: C.F._5 C.F._9
; Email_1
6. revocare l'assegnazione della taverna (con annesse suppellettili ed arredi) alla sig.ra
; Parte_1
7. nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermata l'assegnazione della taverna
(con annesse suppellettili ed arredi) alla sig.ra , chiede revocarsi Parte_1
il provvedimento di omologa nella parte in cui dispone che il sig. Controparte_1 debba farsi carico delle utenze e delle spese straordinarie relative all'intero immobile;
chiede inoltre disporsi che la sig.ra sia obbligata al Parte_1
pagamento delle spese straordinarie per la manutenzione dell'immobile nella misura del 50% in ragione della comunione insistente, nonché al pagamento dell'intero rispetto alle spese ordinarie e/o straordinarie riguardanti la porzione di immobile di sua pertinenza, in ragione del suo uso esclusivo;
8. in caso di conferma dell'assegnazione della taverna (con annesse suppellettili ed arredi) alla sig.ra , chiede che il giudice voglia ordinare a Parte_1
quest'ultima di munirsi di proprie utenze idriche, elettriche e di riscaldamento;
9.
Considerato che
le parti, durante la vita coniugale hanno inteso sottoscrivere due distinti mutui: Mutuo ipotecario stipulato il 09/05/2016 Finaosta con scadenza al gennaio 2026, nonché mutuo ipotecario IN SA AO con scadenza finale al
01/10/2045, confermare che le spese afferenti i ratei dei due mutui verranno suddivisi tra i coniugi nella misura del 50%, con impegno della sig.ra Parte_1
a versare la quota parte di sua pertinenza entro e non oltre il 5 di ogni
[...]
mese.
10. Disporre che le spese afferenti le due polizze assicurative, scaturenti dal mutuo
IN SA AO e dal mutuo permangano a carico delle parti nella misura Pt_2
del 50%. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'atto introduttivo la ricorrente ha allegato che:
pagina 3 di 8 le parti, in data 11/7/1998, contraevano matrimonio concordatario in ZA LA (CS) con atto trascritto al n°13 parte 2 serie A;
dalla unione nascevano in Cosenza le figlie (26/5/1999), (23/3/2003) e Per_3 Persona_1 Per_2
(29/11/2004); venuta meno l'affectio maritalis ed essendo divenuta intollerabile la convivenza, i coniugi adivano congiuntamente il Tribunale Ordinario di Aosta per sentir dichiarare la separazione personale degli stessi alle condizioni concordate;
a seguito della pronuncia giudiziale di omologa della separazione, la situazione patrimoniale della ricorrente è peggiorata, in quanto, un tempo autosufficiente, ella non percepisce ad oggi un reddito adeguato, è priva di stabile occupazione e risulta difficilmente ricollocabile al lavoro per effetto dell'avanzata età anagrafica e del livello di istruzione posseduto (licenza media); inoltre, le figlie – all'epoca minorenni e collocate presso il padre – hanno tutte raggiunto la maggiore età e due delle tre ( e hanno definitivamente Persona_4 Persona_5 abbandonato la casa familiare, avendo raggiunto un'indipendenza dal nucleo familiare di origine ed una discreta stabilità economica, mentre l'ultima delle tre figlie, anch'essa maggiorenne, non vive più stabilmente con il padre, ma alterna periodi piuttosto lunghi di tempo in cui vive dalla madre con periodi rari di convivenza con il padre.
Ciò premesso, la ha chiesto in ricorso la pronuncia del divorzio, la revoca dell'assegnazione Parte_1
della casa familiare al marito separato, il riconoscimento di assegno divorzile di euro 500, lo scioglimento della comunione dei beni.
Nel costituirsi il resistente si è opposto al riconoscimento dell'assegno, ha dedotto che sono piuttosto migliorate le condizioni della ricorrente, che lavorerebbe “in nero”, e peggiorate le proprie, ai limiti dell'indigenza, dovendo anche provvedere al mantenimento diretto della figlia studentessa con lui convivente;
il convenuto ha altresì dedotto che la ricorrente non ha diritto all'assegno in quanto si sarebbe sottratta ai rapporti sessuali durante gli ultimi anni di matrimonio;
l' ha svolto in CP_1
comparsa domanda riconvenzionale di divisione della casa coniugale.
Alla prima udienza del 9.7.2024, le parti hanno dichiarato di non volere riconciliarsi, di non escludere la possibilità di valutare soluzioni condivise sulle condizioni del divorzio anche in punto questioni patrimoniali e scioglimento della comunione;
parte ricorrente ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in punto mantenimento e assegnazione della casa coniugale;
parte resistente si è opposta, deducendo che le proprie condizioni economiche sono peggiorate, posto che a far data dalla separazione ha continuato a pagare per intero le rate di mutuo sulla casa coniugale e sostiene le ulteriori spese indicate in atti;
le parti hanno riferito che le figlie e sono autosufficienti e Per_3 Persona_1
pagina 4 di 8 vivono altrove, la figlia in allora non autosufficiente, abita con il padre nella casa coniugale, la Per_2
madre abita nello stesso immobile, in una cantina con ingressi separati, allestita ad alloggio ma priva dei requisiti di abitabilità, dotata di cucina e servizi igienici, nonché termosifone elettrico.
Vanno interamente confermate e richiamate le ordinanze assunte in corso di causa.
Con ordinanza del 9.7.2024, il GI ha osservato:
Non vanno istruite le domande di scioglimento della comunione e di divisione della casa coniugale in quanto inammissibili in questa sede e da proporsi in via ordinaria (fermo restando che nel giudizio di divorzio le parti possono disciplinare di comune accordo, oltre che le condizioni di divorzio, anche le questioni patrimoniali connesse allo scioglimento della comunione e alla divisione dei beni comuni, chiedendo al Tribunale di recepire e “omologare” gli accordi, ricorrendone le condizioni di legge).
Circa le istanze di prova, sono ammissibili e rilevanti i capi in ricorso ed i capi 7, 9, 10 in comparsa costitutiva, esclusi i restanti capi in quanto del tutto irrilevanti ai fini della decisione o inammissibili, essendo relativi a circostanze antecedenti o coeve alla separazione. Non vi sono provvedimenti provvisori da assumere nell'interesse di minori. Va respinta l'istanza della ricorrente volta alla assegnazione in via provvisoria della casa coniugale: da un lato, infatti, sul punto non è stata formulata domanda in via principale nelle conclusioni di cui al ricorso, laddove si è richiesta solo la
“revoca” dell'assegnazione della casa familiare alla controparte disposta in sede di separazione in funzione della richiesta assegnazione dell'immobile in proprietà alla ricorrente, in sede di divisione, mentre alcuna domanda è stata formulata per l'attribuzione del diritto di abitazione della casa familiare;
dall'altro lato, comunque, la casa coniugale è attualmente assegnata al convenuto che la abita con la figlia maggiorenne non autosufficiente e da egli direttamente mantenuta. Va viceversa accolta l'istanza di disporre in via provvisoria assegno di mantenimento a favore della ricorrente, in ragione del divario tra le condizioni economiche e finanziarie delle parti quale emerge dalla documentazione prodotta;
considerato che
il convenuto sostiene per intero le spese e le rate di mutuo relative alla casa familiare, mantiene in via diretta la figlia con lui convivente, ma non deve più mantenere le altre due figlie autosufficienti, l'importo dell'assegno va fissato provvisoriamente in misura di euro 250.
Ciò rilevato, il GI, in via provvisoria, ogni altra istanza respinta, ha posto a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente assegno di mantenimento di euro 250 entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal luglio 2024, oltre adeguamento istat ed ha ammesso le prove nei limiti indicati fissando per l'espletamento udienza al 19.11.2024.
Le prove orali sono state assunte alle udienze del 19.11.2024 e dell'11.3.2025. In quest'ultima udienza il GI, su richiesta delle parti che intendevano tentare la conciliazione formulando eventuali conclusioni pagina 5 di 8 congiunte sulle condizioni di divorzio, ha fissato udienza cartolare al 24.6.2025 con termine fino all'udienza per il deposito delle note.
Con provvedimento del 24.6.2025 il GI - viste le note per l'udienza del 24.6.2025; rilevato che le parti non hanno raggiunto l'accordo sulle condizioni di divorzio;
ribadito che il Tribunale in questo giudizio dovrà pronunciarsi esclusivamente sullo status divorzile, nonché sulla domanda di riconoscimento di assegno divorzile e sulla domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare, come già rilevato con ordinanza del 9.7.2024; rilevato che parte convenuta, a modifica dei provvedimenti provvisori, ha chiesto, fin da ora, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra in Parte_1
ragione del fatto che risulta provato che essa lavora e sul presupposto delle mutate condizioni economiche in cui versa il sig. ; dato atto delle mutate condizioni economiche del Controparte_1
convenuto, come da allegato alle note di udienza, e delle risultanze della prova orale, circa le attività di lavoro della ricorrente, e dato atto che parte ricorrente non ha ottemperato all'invito a produrre documentazione reddituale formulato all'udienza del 19.11.2024 - a modifica dei provvedimenti provvisori assunti, ha revocato, con decorrenza da luglio 2025, il contributo di euro 250 per il mantenimento della moglie separata a carico del convenuto ed ha fissato udienza di rimessione in decisione al 4.11.2025, assegnando termini a ritroso per gli atti conclusivi.
La domanda di pronuncia del divorzio deve essere accolta.
La separazione è stata pronunciata e la relativa sentenza è passata in giudicato.
La domanda di divorzio deve trovare accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non è stata ricostituita e risultano integrate le condizioni di legge per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla prima comparizione dei coniugi dinnanzi al giudice.
Si presume la continuità dello stato di separazione considerato anche che le parti hanno chiesto entrambe la pronuncia del divorzio.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio rileva che in questa sede occorre provvedere esclusivamente sulla domanda di riconoscimento di assegno divorzile e sulla domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare, mentre con tutta evidenza esulano dall'ambito del giudizio di divorzio l'accertamento del diritto della ricorrente ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto, le modalità di utilizzo della taverna e della soffitta della ex casa familiare, il pagamento degli oneri di manutenzione dell'immobile e quelli inerenti il mutuo accesso per l'acquisto della casa.
La domanda di corresponsione di assegno divorzile deve essere respinta e la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare deve essere accolta.
pagina 6 di 8 Il convenuto, a fronte di un lavoro precario a tempo determinato di operaio, sostiene spese mensili, al netto del mantenimento per la moglie separata disposto in via provvisoria in corso di causa, per l'importo di circa euro 1.600, corrispondente, all'incirca, all'intera retribuzione percepita, anche in quanto, di fatto, si è “accollato” il pagamento dei mutui contratti per la casa familiare.
La ricorrente svolge attività lavorativa di assistenza per anziani in una casa-famiglia di svolge CP_2 attività lavorativa “in nero” come addetta alle pulizie in favore di condomìni e soggetti privati, non contribuisce alla restituzione dei mutui contratti per la casa familiare.
E' vero che le SS.UU. (n. 18287/2018), rilevando che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha riconosciuto a tale contributo periodico una funzione composita, sia natura assistenziale
(fondata sui parametri “delle condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio comune e di entrambi), ma è anche vero che nel caso di specie è la parte che chiede il riconoscimento dell'assegno a godere di una condizione economica migliore della parte che si assume essere tenuta al pagamento.
Circa la casa familiare, va senz'altro disposta la revoca della relativa assegnazione al padre, essendo pacifico che le figlie e sono autosufficienti e vivono altrove, mentre Per_3 Persona_1 Per_2
ventunenne, si è inserita nel mondo lavorativo come da ella stessa riferito.
A nulla rileva che conviverebbe col padre, essendo questa una sua libera scelta, niente affatto Per_2
necessitata.
Spese interamente compensate trattandosi di sentenza necessaria sullo status e stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti nata a Parte_1
SC (Germania) il 23/12/1971, (CF ), nato in Controparte_1 C.F._3
Cosenza il 20/08/1969, matrimonio concordatario in ZA LA (CS) con atto trascritto al n°13 parte 2 serie A, mandando all'ufficio di stato civile di provvedere alle incombenze di legge;
rigetta la domanda di assegno divorzile;
revoca l'assegnazione della casa familiare disposta in sede di separazione a favore del padre;
rigetta ogni altra domanda.
Spese compensate.
pagina 7 di 8 Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 12.11.2025
Il Giudice rel./est.
Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente
Dott. Giuseppe MARRA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
DA
nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
alla Via Emile Chanoux n°19 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco C.F._1
ZZ (c.f. ) del Foro di Cosenza C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
(CF ), nato in [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._3
IN RR (AO) alla via Emile Chanoux 19, elett.te dom.to in Napoli alla Lieti a Capodimonte n°
51/B presso lo studio dell'avv. Catia Chimenti (CF ) che la rappresenta e C.F._4
difende
RESISTENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
- Voglia il Tribunale di Aosta dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 11/7/1998 nel
Comune di ZA LA (CS) con atto trascritto al n°13 parte 2 serie A
pagina 1 di 8 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione del provvedimento;
- stante la disparità delle rispettive capacità economiche e preso atto della sua composita funzione assistenziale e del principio di solidarietà post-coniugale, Voglia il Tribunale adito disporre a carico del Sig.
[...]
ed in favore della Sig.ra la corresponsione CP_1 Parte_1 di assegno divorzile di importo pari ad € 250,00 mensili ovvero pari alla diversa misura ritenuta di giustizia;
- conseguentemente, ai sensi dell'art 12 bis della legge n 898 del 1970,
Voglia il Tribunale, contestualmente con la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, riconoscere il diritto della ricorrente ad una percentuale pari al 40% dell'indennità di fine rapporto riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
- venuto meno l'affidamento della prole, Voglia il Tribunale revocare
l'assegnazione della casa coniugale disposta in sede di separazione a favore del Sig. ; Controparte_1
- considerata l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, Voglia il Tribunale disporre la liquidazione dei compensi in favore del difensore costituito e condannare il resistente al pagamento di spese e compensi di giudizio in favore dell'Erario.
Per parte resistente:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
ZA LA (CS) con atto trascritto al n°13 parte 2 serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione del provvedimento;
2. sulla scorta di quanto emerso dall'istruttoria rispetto alle mutate condizioni economiche del sig. , confermare la revoca del contributo di € Controparte_1
250,00 per il mantenimento della sig.ra a carico della parte Parte_1
resistente;
3. confermare l'assegnazione della casa coniugale al sig. e Controparte_1
specificatamente del primo e del secondo piano, come da decreto di omologa;
4. asseverare che nulla è dovuto per il mantenimento delle figlie e Persona_1 Per_2
divenute maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
5.
considerato che
il Comune di IN RR (AO) ha negato la possibilità di costruire una scala interna o esterna che potesse consentire un uso agevole ad entrambi i
pagina 2 di 8 divorziandi dell'uso della soffitta, chiede che venga revocato l'uso e disponibilità della soffitta ad entrambi i coniugi, con assegnazione esclusiva dell'uso al sig.
Firmato Da: CATIA CHIMENTI Emesso Da: EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: C.F._5
Cod
- Firmato Da: Qualified Certificates CA CodiceFiscale_6 C.F._7
Cod Emesso Da: EU Qualified Certificates CA Serial#: C.F._5 C.F._9
; Email_1
6. revocare l'assegnazione della taverna (con annesse suppellettili ed arredi) alla sig.ra
; Parte_1
7. nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermata l'assegnazione della taverna
(con annesse suppellettili ed arredi) alla sig.ra , chiede revocarsi Parte_1
il provvedimento di omologa nella parte in cui dispone che il sig. Controparte_1 debba farsi carico delle utenze e delle spese straordinarie relative all'intero immobile;
chiede inoltre disporsi che la sig.ra sia obbligata al Parte_1
pagamento delle spese straordinarie per la manutenzione dell'immobile nella misura del 50% in ragione della comunione insistente, nonché al pagamento dell'intero rispetto alle spese ordinarie e/o straordinarie riguardanti la porzione di immobile di sua pertinenza, in ragione del suo uso esclusivo;
8. in caso di conferma dell'assegnazione della taverna (con annesse suppellettili ed arredi) alla sig.ra , chiede che il giudice voglia ordinare a Parte_1
quest'ultima di munirsi di proprie utenze idriche, elettriche e di riscaldamento;
9.
Considerato che
le parti, durante la vita coniugale hanno inteso sottoscrivere due distinti mutui: Mutuo ipotecario stipulato il 09/05/2016 Finaosta con scadenza al gennaio 2026, nonché mutuo ipotecario IN SA AO con scadenza finale al
01/10/2045, confermare che le spese afferenti i ratei dei due mutui verranno suddivisi tra i coniugi nella misura del 50%, con impegno della sig.ra Parte_1
a versare la quota parte di sua pertinenza entro e non oltre il 5 di ogni
[...]
mese.
10. Disporre che le spese afferenti le due polizze assicurative, scaturenti dal mutuo
IN SA AO e dal mutuo permangano a carico delle parti nella misura Pt_2
del 50%. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'atto introduttivo la ricorrente ha allegato che:
pagina 3 di 8 le parti, in data 11/7/1998, contraevano matrimonio concordatario in ZA LA (CS) con atto trascritto al n°13 parte 2 serie A;
dalla unione nascevano in Cosenza le figlie (26/5/1999), (23/3/2003) e Per_3 Persona_1 Per_2
(29/11/2004); venuta meno l'affectio maritalis ed essendo divenuta intollerabile la convivenza, i coniugi adivano congiuntamente il Tribunale Ordinario di Aosta per sentir dichiarare la separazione personale degli stessi alle condizioni concordate;
a seguito della pronuncia giudiziale di omologa della separazione, la situazione patrimoniale della ricorrente è peggiorata, in quanto, un tempo autosufficiente, ella non percepisce ad oggi un reddito adeguato, è priva di stabile occupazione e risulta difficilmente ricollocabile al lavoro per effetto dell'avanzata età anagrafica e del livello di istruzione posseduto (licenza media); inoltre, le figlie – all'epoca minorenni e collocate presso il padre – hanno tutte raggiunto la maggiore età e due delle tre ( e hanno definitivamente Persona_4 Persona_5 abbandonato la casa familiare, avendo raggiunto un'indipendenza dal nucleo familiare di origine ed una discreta stabilità economica, mentre l'ultima delle tre figlie, anch'essa maggiorenne, non vive più stabilmente con il padre, ma alterna periodi piuttosto lunghi di tempo in cui vive dalla madre con periodi rari di convivenza con il padre.
Ciò premesso, la ha chiesto in ricorso la pronuncia del divorzio, la revoca dell'assegnazione Parte_1
della casa familiare al marito separato, il riconoscimento di assegno divorzile di euro 500, lo scioglimento della comunione dei beni.
Nel costituirsi il resistente si è opposto al riconoscimento dell'assegno, ha dedotto che sono piuttosto migliorate le condizioni della ricorrente, che lavorerebbe “in nero”, e peggiorate le proprie, ai limiti dell'indigenza, dovendo anche provvedere al mantenimento diretto della figlia studentessa con lui convivente;
il convenuto ha altresì dedotto che la ricorrente non ha diritto all'assegno in quanto si sarebbe sottratta ai rapporti sessuali durante gli ultimi anni di matrimonio;
l' ha svolto in CP_1
comparsa domanda riconvenzionale di divisione della casa coniugale.
Alla prima udienza del 9.7.2024, le parti hanno dichiarato di non volere riconciliarsi, di non escludere la possibilità di valutare soluzioni condivise sulle condizioni del divorzio anche in punto questioni patrimoniali e scioglimento della comunione;
parte ricorrente ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in punto mantenimento e assegnazione della casa coniugale;
parte resistente si è opposta, deducendo che le proprie condizioni economiche sono peggiorate, posto che a far data dalla separazione ha continuato a pagare per intero le rate di mutuo sulla casa coniugale e sostiene le ulteriori spese indicate in atti;
le parti hanno riferito che le figlie e sono autosufficienti e Per_3 Persona_1
pagina 4 di 8 vivono altrove, la figlia in allora non autosufficiente, abita con il padre nella casa coniugale, la Per_2
madre abita nello stesso immobile, in una cantina con ingressi separati, allestita ad alloggio ma priva dei requisiti di abitabilità, dotata di cucina e servizi igienici, nonché termosifone elettrico.
Vanno interamente confermate e richiamate le ordinanze assunte in corso di causa.
Con ordinanza del 9.7.2024, il GI ha osservato:
Non vanno istruite le domande di scioglimento della comunione e di divisione della casa coniugale in quanto inammissibili in questa sede e da proporsi in via ordinaria (fermo restando che nel giudizio di divorzio le parti possono disciplinare di comune accordo, oltre che le condizioni di divorzio, anche le questioni patrimoniali connesse allo scioglimento della comunione e alla divisione dei beni comuni, chiedendo al Tribunale di recepire e “omologare” gli accordi, ricorrendone le condizioni di legge).
Circa le istanze di prova, sono ammissibili e rilevanti i capi in ricorso ed i capi 7, 9, 10 in comparsa costitutiva, esclusi i restanti capi in quanto del tutto irrilevanti ai fini della decisione o inammissibili, essendo relativi a circostanze antecedenti o coeve alla separazione. Non vi sono provvedimenti provvisori da assumere nell'interesse di minori. Va respinta l'istanza della ricorrente volta alla assegnazione in via provvisoria della casa coniugale: da un lato, infatti, sul punto non è stata formulata domanda in via principale nelle conclusioni di cui al ricorso, laddove si è richiesta solo la
“revoca” dell'assegnazione della casa familiare alla controparte disposta in sede di separazione in funzione della richiesta assegnazione dell'immobile in proprietà alla ricorrente, in sede di divisione, mentre alcuna domanda è stata formulata per l'attribuzione del diritto di abitazione della casa familiare;
dall'altro lato, comunque, la casa coniugale è attualmente assegnata al convenuto che la abita con la figlia maggiorenne non autosufficiente e da egli direttamente mantenuta. Va viceversa accolta l'istanza di disporre in via provvisoria assegno di mantenimento a favore della ricorrente, in ragione del divario tra le condizioni economiche e finanziarie delle parti quale emerge dalla documentazione prodotta;
considerato che
il convenuto sostiene per intero le spese e le rate di mutuo relative alla casa familiare, mantiene in via diretta la figlia con lui convivente, ma non deve più mantenere le altre due figlie autosufficienti, l'importo dell'assegno va fissato provvisoriamente in misura di euro 250.
Ciò rilevato, il GI, in via provvisoria, ogni altra istanza respinta, ha posto a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente assegno di mantenimento di euro 250 entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal luglio 2024, oltre adeguamento istat ed ha ammesso le prove nei limiti indicati fissando per l'espletamento udienza al 19.11.2024.
Le prove orali sono state assunte alle udienze del 19.11.2024 e dell'11.3.2025. In quest'ultima udienza il GI, su richiesta delle parti che intendevano tentare la conciliazione formulando eventuali conclusioni pagina 5 di 8 congiunte sulle condizioni di divorzio, ha fissato udienza cartolare al 24.6.2025 con termine fino all'udienza per il deposito delle note.
Con provvedimento del 24.6.2025 il GI - viste le note per l'udienza del 24.6.2025; rilevato che le parti non hanno raggiunto l'accordo sulle condizioni di divorzio;
ribadito che il Tribunale in questo giudizio dovrà pronunciarsi esclusivamente sullo status divorzile, nonché sulla domanda di riconoscimento di assegno divorzile e sulla domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare, come già rilevato con ordinanza del 9.7.2024; rilevato che parte convenuta, a modifica dei provvedimenti provvisori, ha chiesto, fin da ora, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra in Parte_1
ragione del fatto che risulta provato che essa lavora e sul presupposto delle mutate condizioni economiche in cui versa il sig. ; dato atto delle mutate condizioni economiche del Controparte_1
convenuto, come da allegato alle note di udienza, e delle risultanze della prova orale, circa le attività di lavoro della ricorrente, e dato atto che parte ricorrente non ha ottemperato all'invito a produrre documentazione reddituale formulato all'udienza del 19.11.2024 - a modifica dei provvedimenti provvisori assunti, ha revocato, con decorrenza da luglio 2025, il contributo di euro 250 per il mantenimento della moglie separata a carico del convenuto ed ha fissato udienza di rimessione in decisione al 4.11.2025, assegnando termini a ritroso per gli atti conclusivi.
La domanda di pronuncia del divorzio deve essere accolta.
La separazione è stata pronunciata e la relativa sentenza è passata in giudicato.
La domanda di divorzio deve trovare accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non è stata ricostituita e risultano integrate le condizioni di legge per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla prima comparizione dei coniugi dinnanzi al giudice.
Si presume la continuità dello stato di separazione considerato anche che le parti hanno chiesto entrambe la pronuncia del divorzio.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio rileva che in questa sede occorre provvedere esclusivamente sulla domanda di riconoscimento di assegno divorzile e sulla domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare, mentre con tutta evidenza esulano dall'ambito del giudizio di divorzio l'accertamento del diritto della ricorrente ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto, le modalità di utilizzo della taverna e della soffitta della ex casa familiare, il pagamento degli oneri di manutenzione dell'immobile e quelli inerenti il mutuo accesso per l'acquisto della casa.
La domanda di corresponsione di assegno divorzile deve essere respinta e la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare deve essere accolta.
pagina 6 di 8 Il convenuto, a fronte di un lavoro precario a tempo determinato di operaio, sostiene spese mensili, al netto del mantenimento per la moglie separata disposto in via provvisoria in corso di causa, per l'importo di circa euro 1.600, corrispondente, all'incirca, all'intera retribuzione percepita, anche in quanto, di fatto, si è “accollato” il pagamento dei mutui contratti per la casa familiare.
La ricorrente svolge attività lavorativa di assistenza per anziani in una casa-famiglia di svolge CP_2 attività lavorativa “in nero” come addetta alle pulizie in favore di condomìni e soggetti privati, non contribuisce alla restituzione dei mutui contratti per la casa familiare.
E' vero che le SS.UU. (n. 18287/2018), rilevando che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha riconosciuto a tale contributo periodico una funzione composita, sia natura assistenziale
(fondata sui parametri “delle condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio comune e di entrambi), ma è anche vero che nel caso di specie è la parte che chiede il riconoscimento dell'assegno a godere di una condizione economica migliore della parte che si assume essere tenuta al pagamento.
Circa la casa familiare, va senz'altro disposta la revoca della relativa assegnazione al padre, essendo pacifico che le figlie e sono autosufficienti e vivono altrove, mentre Per_3 Persona_1 Per_2
ventunenne, si è inserita nel mondo lavorativo come da ella stessa riferito.
A nulla rileva che conviverebbe col padre, essendo questa una sua libera scelta, niente affatto Per_2
necessitata.
Spese interamente compensate trattandosi di sentenza necessaria sullo status e stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti nata a Parte_1
SC (Germania) il 23/12/1971, (CF ), nato in Controparte_1 C.F._3
Cosenza il 20/08/1969, matrimonio concordatario in ZA LA (CS) con atto trascritto al n°13 parte 2 serie A, mandando all'ufficio di stato civile di provvedere alle incombenze di legge;
rigetta la domanda di assegno divorzile;
revoca l'assegnazione della casa familiare disposta in sede di separazione a favore del padre;
rigetta ogni altra domanda.
Spese compensate.
pagina 7 di 8 Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 12.11.2025
Il Giudice rel./est.
Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente
Dott. Giuseppe MARRA
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