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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 269/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAINENTI TOMMASO, Presidente
CAVA IU, AT
COZZOLINO IU RA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4603/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000021000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000021000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000021000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160037588365000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160037588365000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160037588365000 IRPEF-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202400000021000 (notificata in data 26/3/2024) nonché la cartella di pagamento n. 03420160037588365000 (dell'importo complessivo di € 4.288,14, relativo a Irpef 2013 ed accessori), deducendo l'illegittimità della comunicazione preventiva per omessa previa notifica della sottesa cartella di pagamento ed eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Concludeva per la dichiarazione di nullità dell'atto impugnato in relazione all'indicata cartella.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso.
Produceva documentazione relativa alla notifica della comunicazione, della cartella sottesa (effettuata in data 22/3/2017) nonché dell'intimazione di pagamento n. 03420199009423658000 (notificata il 31.03.2022); con istanza del 18/3/2025 chiedeva disporsi la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n.
4602/24 RGR.
Con memoria del 22/12/2025 il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella in quanto avvenuta senza l'invio e la ricezione della raccomandata informativa, trattandosi di consegna avvenuta a mani di familiare convivente.
La causa veniva trattata all'udienza del 13/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
contestazione delle vicende anteriori alla sua notifica.
Dalla notifica dell'intimazione richiamata discende l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 e 19 comma 3 del
D. Lgs. n. 546/92 con riferimento alle questioni concernenti la validità della notifica della cartella (dovendosi rammentare che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, disposizione da riferirsi all'atto immediatamente successivo a quello la cui notifica sia stata omessa, non potendo consentirsi che l'interessato sia “rimesso in termini” ai fini dell'impugnazione ad ogni successiva notifica di un atto successivo)
e la decadenza/prescrizione dei crediti a titolo di tributi ed accessori.
Alla luce dell'esito del ricorso, le spese del giudizio devono essere poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, II Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso. - Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione, liquidate in € 800 oltre accessori di legge.
Cosenza, 13/1/2026
Il Giudice Estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
MA IN
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAINENTI TOMMASO, Presidente
CAVA IU, AT
COZZOLINO IU RA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4603/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000021000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000021000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000021000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160037588365000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160037588365000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160037588365000 IRPEF-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202400000021000 (notificata in data 26/3/2024) nonché la cartella di pagamento n. 03420160037588365000 (dell'importo complessivo di € 4.288,14, relativo a Irpef 2013 ed accessori), deducendo l'illegittimità della comunicazione preventiva per omessa previa notifica della sottesa cartella di pagamento ed eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Concludeva per la dichiarazione di nullità dell'atto impugnato in relazione all'indicata cartella.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso.
Produceva documentazione relativa alla notifica della comunicazione, della cartella sottesa (effettuata in data 22/3/2017) nonché dell'intimazione di pagamento n. 03420199009423658000 (notificata il 31.03.2022); con istanza del 18/3/2025 chiedeva disporsi la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n.
4602/24 RGR.
Con memoria del 22/12/2025 il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella in quanto avvenuta senza l'invio e la ricezione della raccomandata informativa, trattandosi di consegna avvenuta a mani di familiare convivente.
La causa veniva trattata all'udienza del 13/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
contestazione delle vicende anteriori alla sua notifica.
Dalla notifica dell'intimazione richiamata discende l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 e 19 comma 3 del
D. Lgs. n. 546/92 con riferimento alle questioni concernenti la validità della notifica della cartella (dovendosi rammentare che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, disposizione da riferirsi all'atto immediatamente successivo a quello la cui notifica sia stata omessa, non potendo consentirsi che l'interessato sia “rimesso in termini” ai fini dell'impugnazione ad ogni successiva notifica di un atto successivo)
e la decadenza/prescrizione dei crediti a titolo di tributi ed accessori.
Alla luce dell'esito del ricorso, le spese del giudizio devono essere poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, II Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso. - Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione, liquidate in € 800 oltre accessori di legge.
Cosenza, 13/1/2026
Il Giudice Estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
MA IN