Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 269
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Illegittimità comunicazione preventiva per omessa previa notifica cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile in relazione alle questioni concernenti la validità della notifica della cartella, poiché la notifica dell'intimazione di pagamento successiva, seppur avvenuta in data successiva, non consentiva di rimettere in termini il contribuente per impugnare atti anteriori la cui notifica fosse stata omessa.

  • Inammissibile
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile in relazione alle questioni concernenti la prescrizione dei crediti, poiché la notifica dell'intimazione di pagamento successiva, seppur avvenuta in data successiva, non consentiva di rimettere in termini il contribuente per impugnare atti anteriori la cui notifica fosse stata omessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 269
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 269
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo