Articolo 4 della Legge 7 giugno 1990, n. 149
Articolo 3Articolo 5
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30 giugno 1990
Art. 4. 1. Al personale del Corpo forestale dello Stato si applica la normativa di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 .
2. Al personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato non si applicano l'istituto della ferma e rafferma e la legge 31 maggio 1975, n. 205 .
Note all'art. 4:
- Il comma 9 dell'art. 5 del D.L. n. 387/1/987 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 , di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), esclude che possa trovare applicazione per il reclutamento del personale dei ruoli del Ministero dell'interno la disposizione di cui all' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , recante: "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro".
Si riporta il testo dell'art. 16 della richiamata legge n. 56/1987 , come modificato dall' art. 4, commi 4- bis e 4-quinquies,del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160 :
"Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' stato richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facolta' di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.
4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attitita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati".
- La legge n. 205/1975 reca: "Corresponsione di un premio di arruolamento ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza, agli agenti di custodia e alle guardie forestali".
Entrata in vigore il 30 giugno 1990