Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/05/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
n.894/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. DI PIERRO ROBERTO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 06/05/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 03/02/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità civile o, in
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragioni sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che il CTU nominato nel corso del presente giudizio di merito ATP per l'espletamento di un supplemento peritale – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha affermato la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione soltanto dell'assegno di invalidità civile, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 78%, che è superiore a quella del 74% prescritta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile con decorrenza differita dal giorno 07/06/2024 data della visita specialistica (referto terapia psichiatrica) (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni rassegnate dal CTU a pagg.3 e 4 della sua relazione scritta e nelle sue repliche alle osservazioni di parte ricorrente).
2 In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nel suo elaborato peritale: «Alla valutazione della Commissione, la Sig.ra fu riconosciuta Parte_1
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88)” pari al
60%;
Dalla documentazione visionata agli atti, la perizianda risulta essere affetta dalle seguenti patologie a carattere invalidante:
Tab DM 05.02.92 e successive modifiche:
• Cod 6441Miocardiopatiee o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (NYHA I) 30%
• Cod 7105 Obesità con complicanze artrosiche 40%
• Cod 6013 Deficit ventilatorio respiratorio lieve 15%
• Cod 2205 Sindrome depressiva endorattiva media 25%
• Cod 6455 Ulcera gastrica o duuodenale (per analogia) 21%
Considerando che le patologie da cui è affetta la Sig.ra Parte_1
, sono plurime in parte concorrenti (Formula di Balthazard)
[...] in parte coesistenti (IT=ST+FP/2), si conviene nel considerare la signora invalida con riduzione pari al 78% a Parte_1 partire dalla data del documento 1a 07/06/24
GIUDIZIO MEDICO-LEGALE
Sulla scorta delle considerazioni espresse, la Sig.ra Parte_1
risulta invalida civile con riduzione pari al 78% a partire
[...] dal 07/06/24
…
Considerazioni medico-legali alle osservazioni
In merito alla richiesta di chiarimento per l'esenzione ticket della signora RG 3715/24 si espone quanto segue: Parte_1
GIUDIZIO MEDICO-LEGALE
Si ricorda che l'esenzione per invalidità è riconosciuta dall'azienda sanitaria locale di residenza, sulla base della certificazione che documenta lo stato di invalidità. Tale diritto consente al cittadino invalido civile con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% (ex art.6 DM 1.2.1991) di ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento dei ticket, cioè gli
3 importi che vengono richiesti dal Servizio Sanitario Nazionale
(SSN) o regionale (SSR) a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria.
Nel caso di specie la signora in data 11.03.2024 fu Parte_1 riconosciuta dalla Commissione Medica “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13
L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) in misura pari al 60%, quindi non meritevole del diritto di esenzione per invalidità.
Pertanto ci si riporta alle considerazioni medico legali.
Sulla scorta delle considerazioni espresse, la decorrenza del diritto all'esenzione ticket per invalidità della Sig.ra Parte_1
risulta essere positiva dalla data del 07.06.2024 data in
[...] cui la ricorrente risulta invalida civile in misura pari al 78%».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni, replicando in maniera motivata e condivisibile alle argomentazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa.
Si ritiene, in definitiva, che la valutazione del CTU in merito alla decorrenza differita dei requisiti sanitari riguardanti la prestazione in questione sia condivisibile, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni, in ragione del fatto che – come emerge dalle conclusioni rassegnate nella relazione scritta – soltanto
4 all'esito della visita specialistica eseguita in data 07/06/2024 è stato possibile riscontrate un peggioramento del quadro patologico complessivo rispetto a quanto evidenziato all'epoca della visita eseguita in via amministrativa.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la fruizione dell'assegno d'invalidità civile può trovare accoglimento con la decorrenza differita individuata dal predetto
CTU e specificata in dispositivo.
Rimane assorbita dalla predetta statuizione ogni ulteriore richiesta avanzata in ricorso in merito alla domanda subordinata.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto della decorrenza differita della prestazione rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, se ne ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti.
Invece, le spese delle C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' in ragione dell'accoglimento della domanda a fronte CP_1 del riscontrato aggravamento.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per la fruizione dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dal giorno 07/06/2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 06/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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