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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/11/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3184 RGAC, anno 2024, avente ad oggetto: appello, passata in decisone all'udienza del 13 ottobre
2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Vincenzo Parte_1
Gatti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San
Giorgio del Sannio, alla Via B. Croce n. 5, giusta procura in atti.
Appellante
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
[...]
e difesa dall' Avv. Francesco Pepe, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montecalvo Irpino, alla Piazza della
Vittoria n. 14, giusta mandato in atti.
Appellata
E pagina 1 di 9 in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Carmine Cusano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino, alla via Piave n. 59 giusta procura in atti.
Appellata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13 ottobre 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
243/24, emessa dal Giudice di Pace di Ariano Irpino, a seguito della riunione dei giudizi iscritti ai n.ri R.G. 926/22 e 1474/22, con la quale veniva parzialmente accolta la domanda di risarcimento dei danni (R.G. 926/22) subiti dalla società
[...]
quale Parte_2
proprietaria del veicolo Peugeot, tg.EX521FN, assicurata per la con la compagnia in CP_3 Controparte_2
conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 22.12.21, lungo la ex SS 90 nel comune di Flumeri;
veniva, infatti, accertato che il sinistro si verificava per responsabilità concorrente dei mezzi coinvolti, nella misura del 70% del veicolo Peugeot, di proprietà della società Parte_2
e del 30% della vettura Volkswagen
[...]
UP, targata FC744ND, di proprietà di Parte_1
assicurata per la R.C.A. con la compagnia Controparte_2
Nell'impatto tra i due veicoli veniva coinvolta anche la
[...]
vettura Fiat Punto targata CX433TM, condotta da CP_4
, che -nelle predette circostanze- seguiva la
[...] CP_5
Nelle more di detto procedimento conveniva
[...] Controparte_4 pagina 2 di 9 in Giudizio la e la per Parte_2 CP_2
chiedere il risarcimento dei danni dallo stesso patiti a seguito dello stesso sinistro, nell'ambito del giudizio, rubricato con n. di R.G. 1474/2022. Entrambi i giudizi venivano riuniti per identità oggettiva e soggettiva. Veniva pertanto, condannata la
, a corrispondere in favore della Controparte_6
società istante la somma di €. 4.553,53, pari al 30% del danno accertato e detratto quanto già percepito in acconto.
Il Giudice di Pace aveva, con la medesima decisione, dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuta transazione limitatamente alla posizione di e Controparte_4 [...]
compagnia assicurativa della Controparte_6 [...]
e Parte_2
compensato tra e la le Parte_1 Controparte_2
spese di lite nella misura del 30%, con condanna di quest'ultima alla rifusione del restante 70% in favore della
Pt_1
A sostegno del gravame deduceva la erronea motivazione del
Giudice di prime cure in ordine alla esatta ricostruzione del fatto, nonché la erronea interpretazione delle norme riguardanti la circolazione stradale. In particolare, il giudice di prime cure, in violazione e falsa applicazione dell'art.154 del
C.d.S., avrebbe dovuto ritenere la dei Parte_2 [...]
responsabile esclusiva della Parte_2
causazione dell'evento. Instauratosi il contraddittorio, gli appellati contestavano i motivi di appello e chiedevano la conferma della sentenza di primo grado. La società appellata chiedeva inoltre, la condanna alle spese del doppio grado di pagina 3 di 9 giudizio e la condanna della al per Parte_1
responsabilità aggravata, oltre che al risarcimento dei danni.
In assenza di istruttoria, la causa veniva riservata in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare deve rilevarsi che l'appello non appare inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., rispettando tutte le prescrizioni imposte dalla normativa (le disposizioni di legge violate, le parti della sentenza che si intendono riformare e il provvedimento richiesto).
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Deve infatti premettersi che l'art. 2054 c.c. prevede la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro;
si tratta di una presunzione semplice superabile attraverso la prova, fornita da uno dei due conducenti, della esclusiva responsabilità dell'altro; nella specie tale prova non risulta fornita dalla appellante . Parte_1
Secondo l' art. 2054, comma 2, c.c. nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli e dunque ciascuno dei conducenti sarà ritenuto responsabile del danno e gli verrà attribuita colpa di pari grado;
in caso contrario, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può per ciò solo ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta e, in caso contrario, procedere alla determinazione del rispettivo grado di responsabilità dei conducenti, in ragione pagina 4 di 9 delle infrazioni da ciascuno commesse. (Cass.n.15146/24).
Nella specie, la sentenza di primo grado ha ricostruito precisamente la dinamica del sinistro e le relative responsabilità dei conducenti, attraverso il verbale redatto dai
Carabinieri di Flumeri intervenuti sul luogo dell'evento, i fotogrammi effettuati dagli stessi ed il video estratto dalle banche dati del sistema di sorveglianza del Parte_3
E' dunque rimasto provato che il giorno 22.12.21, la vettura
Volkswagen UP targata FC744ND, di proprietà di Parte_1
seguita dalla vettura Fiat Punto CX433TM, transitavano
[...]
sulla ex SS90, in direzione Grottaminarda, verso Flumeri;
il veicolo Peugeot, di proprietà della
[...]
, circolava sulla stessa strada Parte_2
in direzione opposta, da Flumeri verso Grottaminarda.
Dalla sequenza del supporto CD contenente fotogrammi della dinamica del sinistro oggetto di causa, con la quale è stata ricostruita “visivamente” la dinamica dell'incidente, si evince che l'autovettura appellante, giunta nei pressi dell'incrocio ivi situato, intraprendeva manovra di svolta a sinistra senza fermarsi e, quando la manovra era quasi completata, sopraggiungeva dalla opposta direzione di marcia il veicolo
Peugeot, il quale andava ad impattare violentemente con la parte anteriore la fiancata centrale destra della vettura
Volkswagen UP e finiva con l' urtare anche la vettura Fiat
Punto CX433T.
Orbene, considerata la violenza dell'impatto e rilevato che, dai fotogrammi prodotti dai Carabinieri, non sono visibili tracce di frenata sull' asfalto, il giudice di prime cure ha giustamente pagina 5 di 9 osservato che sicuramente il conducente del veicolo Peugeot non ha rispettato il limite di velocità prescritto per quel tratto di strada, non osservando la prescrizione della segnaletica stradale presente in loco (50 km/h). Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro, però si rileva che anche la condotta di guida dell'altra autovettura coinvolta, è stata imprudente e colpevole, in quanto la manovra di svolta è stata intrapresa senza assicurarsi di poterla effettuare in sicurezza, in violazione dell'articolo 154 del Codice della Strada, sì da poterle attribuire responsabilità concorsuale nella causazione del sinistro, seppure in misura significativamente inferiore rispetto alla prevalente responsabilità della società appellata. Deve evidenziarsi che, secondo l'art. 154 del Codice della Strada “I conducenti devono, altresì:…b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza”.
Nella specie, dal filmato allegato emerge chiaramente che la vettura Volkswagen UP targata FC744ND non ha rispettato le suddette regole, iniziando la svolta prima della intersezione, e omettendo di fermarsi prima di svoltare;
al momento pagina 6 di 9 dell'impatto la manovra di svolta era iniziata
(imprudentemente) ma non completata.
In proposito, occorre anche ricordare che, per invocare la precedenza di fatto, è necessario aver impegnato l'incrocio con sufficiente anticipo e in condizioni di sicurezza, in modo da poter completare l'attraversamento prima dell'arrivo dei veicoli con diritto di precedenza.
Invero, chi ha l'obbligo legale di fermarsi a un incrocio non può invocare una presunta precedenza acquisita in itinere per esimersi da colpa in caso di incidente.
La Suprema Corte (Cass. n°8138/20), ha ribadito che impegnare l'incrocio in anticipo rispetto al veicolo avente, di norma, la precedenza, non è sufficiente per riconoscere la cosiddetta precedenza di fatto.
Pertanto, per tutti i suesposti motivi l'appello proposto va integralmente rigettato, e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Va rigettata la richiesta di condanna per violazione dell'art. 96
c.p.c., sollevata da parte della società appellata, non sussistendone i presupposti.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n.
115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.
228.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da , con atto di citazione notificato Parte_1 pagina 7 di 9 il 20.10.24, nei confronti di Parte_2
, in persona del legale rapp.te p.t. e
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., così Controparte_2
provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti della liquidate in € 460,00 per Parte_2
la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario, spese generali, Iva
e Cpa secondo legge con distrazione all' avv. Francesco Pepe dichiaratosi antistatario, compensando le spese con la
Controparte_2
3) Dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R.
30.5.2002 n. 115.
Benevento 14 novembre
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Angelamaria Fuccio, funzionario addetto all' Ufficio per il Processo.
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3184 RGAC, anno 2024, avente ad oggetto: appello, passata in decisone all'udienza del 13 ottobre
2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Vincenzo Parte_1
Gatti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San
Giorgio del Sannio, alla Via B. Croce n. 5, giusta procura in atti.
Appellante
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
[...]
e difesa dall' Avv. Francesco Pepe, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montecalvo Irpino, alla Piazza della
Vittoria n. 14, giusta mandato in atti.
Appellata
E pagina 1 di 9 in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Carmine Cusano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino, alla via Piave n. 59 giusta procura in atti.
Appellata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13 ottobre 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
243/24, emessa dal Giudice di Pace di Ariano Irpino, a seguito della riunione dei giudizi iscritti ai n.ri R.G. 926/22 e 1474/22, con la quale veniva parzialmente accolta la domanda di risarcimento dei danni (R.G. 926/22) subiti dalla società
[...]
quale Parte_2
proprietaria del veicolo Peugeot, tg.EX521FN, assicurata per la con la compagnia in CP_3 Controparte_2
conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 22.12.21, lungo la ex SS 90 nel comune di Flumeri;
veniva, infatti, accertato che il sinistro si verificava per responsabilità concorrente dei mezzi coinvolti, nella misura del 70% del veicolo Peugeot, di proprietà della società Parte_2
e del 30% della vettura Volkswagen
[...]
UP, targata FC744ND, di proprietà di Parte_1
assicurata per la R.C.A. con la compagnia Controparte_2
Nell'impatto tra i due veicoli veniva coinvolta anche la
[...]
vettura Fiat Punto targata CX433TM, condotta da CP_4
, che -nelle predette circostanze- seguiva la
[...] CP_5
Nelle more di detto procedimento conveniva
[...] Controparte_4 pagina 2 di 9 in Giudizio la e la per Parte_2 CP_2
chiedere il risarcimento dei danni dallo stesso patiti a seguito dello stesso sinistro, nell'ambito del giudizio, rubricato con n. di R.G. 1474/2022. Entrambi i giudizi venivano riuniti per identità oggettiva e soggettiva. Veniva pertanto, condannata la
, a corrispondere in favore della Controparte_6
società istante la somma di €. 4.553,53, pari al 30% del danno accertato e detratto quanto già percepito in acconto.
Il Giudice di Pace aveva, con la medesima decisione, dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuta transazione limitatamente alla posizione di e Controparte_4 [...]
compagnia assicurativa della Controparte_6 [...]
e Parte_2
compensato tra e la le Parte_1 Controparte_2
spese di lite nella misura del 30%, con condanna di quest'ultima alla rifusione del restante 70% in favore della
Pt_1
A sostegno del gravame deduceva la erronea motivazione del
Giudice di prime cure in ordine alla esatta ricostruzione del fatto, nonché la erronea interpretazione delle norme riguardanti la circolazione stradale. In particolare, il giudice di prime cure, in violazione e falsa applicazione dell'art.154 del
C.d.S., avrebbe dovuto ritenere la dei Parte_2 [...]
responsabile esclusiva della Parte_2
causazione dell'evento. Instauratosi il contraddittorio, gli appellati contestavano i motivi di appello e chiedevano la conferma della sentenza di primo grado. La società appellata chiedeva inoltre, la condanna alle spese del doppio grado di pagina 3 di 9 giudizio e la condanna della al per Parte_1
responsabilità aggravata, oltre che al risarcimento dei danni.
In assenza di istruttoria, la causa veniva riservata in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare deve rilevarsi che l'appello non appare inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., rispettando tutte le prescrizioni imposte dalla normativa (le disposizioni di legge violate, le parti della sentenza che si intendono riformare e il provvedimento richiesto).
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Deve infatti premettersi che l'art. 2054 c.c. prevede la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro;
si tratta di una presunzione semplice superabile attraverso la prova, fornita da uno dei due conducenti, della esclusiva responsabilità dell'altro; nella specie tale prova non risulta fornita dalla appellante . Parte_1
Secondo l' art. 2054, comma 2, c.c. nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli e dunque ciascuno dei conducenti sarà ritenuto responsabile del danno e gli verrà attribuita colpa di pari grado;
in caso contrario, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può per ciò solo ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta e, in caso contrario, procedere alla determinazione del rispettivo grado di responsabilità dei conducenti, in ragione pagina 4 di 9 delle infrazioni da ciascuno commesse. (Cass.n.15146/24).
Nella specie, la sentenza di primo grado ha ricostruito precisamente la dinamica del sinistro e le relative responsabilità dei conducenti, attraverso il verbale redatto dai
Carabinieri di Flumeri intervenuti sul luogo dell'evento, i fotogrammi effettuati dagli stessi ed il video estratto dalle banche dati del sistema di sorveglianza del Parte_3
E' dunque rimasto provato che il giorno 22.12.21, la vettura
Volkswagen UP targata FC744ND, di proprietà di Parte_1
seguita dalla vettura Fiat Punto CX433TM, transitavano
[...]
sulla ex SS90, in direzione Grottaminarda, verso Flumeri;
il veicolo Peugeot, di proprietà della
[...]
, circolava sulla stessa strada Parte_2
in direzione opposta, da Flumeri verso Grottaminarda.
Dalla sequenza del supporto CD contenente fotogrammi della dinamica del sinistro oggetto di causa, con la quale è stata ricostruita “visivamente” la dinamica dell'incidente, si evince che l'autovettura appellante, giunta nei pressi dell'incrocio ivi situato, intraprendeva manovra di svolta a sinistra senza fermarsi e, quando la manovra era quasi completata, sopraggiungeva dalla opposta direzione di marcia il veicolo
Peugeot, il quale andava ad impattare violentemente con la parte anteriore la fiancata centrale destra della vettura
Volkswagen UP e finiva con l' urtare anche la vettura Fiat
Punto CX433T.
Orbene, considerata la violenza dell'impatto e rilevato che, dai fotogrammi prodotti dai Carabinieri, non sono visibili tracce di frenata sull' asfalto, il giudice di prime cure ha giustamente pagina 5 di 9 osservato che sicuramente il conducente del veicolo Peugeot non ha rispettato il limite di velocità prescritto per quel tratto di strada, non osservando la prescrizione della segnaletica stradale presente in loco (50 km/h). Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro, però si rileva che anche la condotta di guida dell'altra autovettura coinvolta, è stata imprudente e colpevole, in quanto la manovra di svolta è stata intrapresa senza assicurarsi di poterla effettuare in sicurezza, in violazione dell'articolo 154 del Codice della Strada, sì da poterle attribuire responsabilità concorsuale nella causazione del sinistro, seppure in misura significativamente inferiore rispetto alla prevalente responsabilità della società appellata. Deve evidenziarsi che, secondo l'art. 154 del Codice della Strada “I conducenti devono, altresì:…b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza”.
Nella specie, dal filmato allegato emerge chiaramente che la vettura Volkswagen UP targata FC744ND non ha rispettato le suddette regole, iniziando la svolta prima della intersezione, e omettendo di fermarsi prima di svoltare;
al momento pagina 6 di 9 dell'impatto la manovra di svolta era iniziata
(imprudentemente) ma non completata.
In proposito, occorre anche ricordare che, per invocare la precedenza di fatto, è necessario aver impegnato l'incrocio con sufficiente anticipo e in condizioni di sicurezza, in modo da poter completare l'attraversamento prima dell'arrivo dei veicoli con diritto di precedenza.
Invero, chi ha l'obbligo legale di fermarsi a un incrocio non può invocare una presunta precedenza acquisita in itinere per esimersi da colpa in caso di incidente.
La Suprema Corte (Cass. n°8138/20), ha ribadito che impegnare l'incrocio in anticipo rispetto al veicolo avente, di norma, la precedenza, non è sufficiente per riconoscere la cosiddetta precedenza di fatto.
Pertanto, per tutti i suesposti motivi l'appello proposto va integralmente rigettato, e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Va rigettata la richiesta di condanna per violazione dell'art. 96
c.p.c., sollevata da parte della società appellata, non sussistendone i presupposti.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n.
115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.
228.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da , con atto di citazione notificato Parte_1 pagina 7 di 9 il 20.10.24, nei confronti di Parte_2
, in persona del legale rapp.te p.t. e
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., così Controparte_2
provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti della liquidate in € 460,00 per Parte_2
la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario, spese generali, Iva
e Cpa secondo legge con distrazione all' avv. Francesco Pepe dichiaratosi antistatario, compensando le spese con la
Controparte_2
3) Dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R.
30.5.2002 n. 115.
Benevento 14 novembre
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Angelamaria Fuccio, funzionario addetto all' Ufficio per il Processo.
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9