Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 28/04/2026, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01275/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00395/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2026, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Emiliano Luca e Simona Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acireale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Calabretta, Antonella Cardillo e Andrea Malvagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza numero 2856/2025 di questo Tribunale Amministrativo, resa nel giudizio numero 686/2025 di Ruolo Generale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acireale;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 la dott.ssa AO NA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, questo Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dagli odierni ricorrenti (iscritto al n. R.G.686/2025), ha annullato il permesso di costruire in sanatoria n.3 del 23 gennaio 2025 (protocollo numero 6909), rilasciato dal Comune di Acireale alla signora -OMISSIS-, per omessa motivazione in ordine alla eventuale non necessità di acquisire l’autorizzazione di cui all’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001.
In particolare, il Collegio decidente ha rilevato che “ nel caso di specie (…) a fronte dei lavori come descritti nella relazione istruttoria e nel verbale di accertamento (in ampliamento) in “zona a forte rischio sismico” (dato questo che non è stato contestato in giudizio) (…), l’amministrazione avrebbe dovuto esplicitare nella motivazione del provvedimento definitivo le ragioni per le quali ha ritenuto di escludere la necessità di acquisire l’autorizzazione sismica da parte del Genio civile, ma sul punto il provvedimento del comune nulla precisa; né può essere sufficiente che l’Amministrazione affermi tale mutamento di avviso rispetto alle conclusioni del verbale di accertamento solo in sede giudiziaria, con memoria difensiva, peraltro senza adeguata motivazione sulla ritenuta erroneità del verbale e senza alcuna allegazione tecnica a sostegno dell’affermazione. In definitiva, tale omissione motivazionale è idonea a determinare l’illegittimità dell’avversato permesso di costruire in sanatoria, e ciò anche in considerazione delle conclusioni precedentemente rese nel verbale di accertamento progr. P.M. n. 252/2022 AE del 19 settembre 2022 e delle osservazioni presentate dall’odierna parte ricorrente sul punto in sede procedimentale, rimaste prive di riscontro da parte dell’Amministrazione ”.
La predetta sentenza, comunicata in via amministrativa in data 6 ottobre 2025 e notificata al Comune, a cura di parte ricorrente, il successivo 15 ottobre 2025, non è stata fatta oggetto di gravame e, pertanto, è passata in giudicato, come da attestazione in atti.
2. Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno rappresentato che l’Amministrazione non ha provveduto a dare esecuzione alla citata sentenza, adottando i consequenziali provvedimenti volti ad assicurare il ripristino dello status quo ante dei luoghi, che, per effetto dell’annullamento del permesso di costruire, devono, a loro dire, essere riportati alla condizione preesistente agli interventi edilizi oggetto de titolo edilizio caducato.
Pertanto, hanno agito ai sensi dell’art. 112 c.p.a. al fine di sentire ordinare all’Amministrazione di ottemperare al giudicato in epigrafe, mediante l’adozione di tutte le misure idonee a garantirne la piena esecuzione, con contestuale nomina di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione del Comune per il caso di suo inadempimento, e con condanna dell’Ente alla rifusione delle spese del presente giudizio.
3. Il Comune intimato si è costituito in giudizio e, con memoria depositata in data 2 aprile 2026, ha rappresentato che l’Amministrazione non sarebbe rimasta inerte, avendo provveduto, in data 23 marzo 2026, a trasmettere alla controinteressata la comunicazione di avvio del “ procedimento volto all’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 3 del 23.1.2025 ”. Pertanto, in considerazione dell’attività svolta, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
4. Con memoria depositata il 10 aprile 2026, i ricorrenti hanno insistito in ricorso, contestando le difese dell’ente e, in particolare, l’intervenuta cessazione della materia del contendere. Nello specifico, hanno rilevato che l’attività intrapresa dal Comune (peraltro solo successivamente alla notifica del ricorso) sarebbe irrilevante ai fini della compiuta esecuzione della sentenza n. 2856/2025, posto che l’annullamento del titolo edilizio sarebbe disceso direttamente dalla sentenza portata in esecuzione, non essendovi spazio per un procedimento di secondo grado, quale quello avviato dal Comune ai fini dell’annullamento in autotutela del permesso.
Diversamente, a loro parere il giudicato formatosi imporrebbe all’Ente, venuto meno il titolo edilizio, di adottare i provvedimenti repressivi delle opere realizzate, che, a seguito dell’effetto caducatorio riconducibile, come detto, direttamente alla pronuncia di questo T.A.R., sarebbero divenute abusive.
5. Alla camera di consiglio del 21 aprile 2026, sentite le parti, il ricorso è stato posto in decisione.
6. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
6.1. Sussistono i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la sentenza n. 2856/2025 passata in giudicato e non constando che ad essa il Comune si sia uniformato.
Ed invero, merita condivisione quanto rilevato da parte ricorrente in merito al già intervenuto annullamento, ad opera della sentenza in epigrafe, del titolo edilizio a suo tempo rilasciato in favore della controinteressata. Non può ritenersi, pertanto, che l’attività espletata dal Comune (peraltro solo all’indomani della notifica del presente ricorso) costituisca compiuta esecuzione della sentenza n. 2856/2025.
6.2. D’altro canto, tuttavia, non può affermarsi, come ritenuto da parte ricorrente, che l’esecuzione della citata sentenza presupponga necessariamente l’emissione delle auspicate misure repressive e ripristinatorie. Come anticipato, infatti, la pronuncia giurisdizionale di cui si chiede l’ottemperanza non ha annullato il titolo edilizio rilasciato in favore della controinteressata per vizi sostanziali, bensì esclusivamente per l’omessa motivazione in relazione alla necessità o meno di acquisire un’autorizzazione endoprocedimentale (quella di cui all’art. 94 D.P.R. 380/2001).
Il Consiglio di Stato ha chiarito come, laddove il titolo edilizio venga annullato per vizi di natura procedimentale, l’Amministrazione conserva ampi margini nella esecuzione della sentenza di
cognizione, poiché potrebbe emendare il procedimento dal vizio rilevato e emanare un nuovo titolo edilizio (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, II sez, 22.10.2024, n. 8442 e 8.1.2024, n. 277; sez. IV, 4.8.2022, n. 6892).
6.3. Nel caso di specie, l’unico profilo di illegittimità, tra quelli prospettati in ricorso, che ha trovato accoglimento da parte del giudice di cognizione è quello dell’omessa motivazione in relazione alla necessità, nel caso di specie, di acquisire l’autorizzazione del Genio civile, anche a fronte delle osservazioni procedimentali presentate dai ricorrenti.
Pertanto, posto che l’esecuzione del giudicato deve avvenire nella cornice del quadro processuale che ha formato il substrato della sentenza (Consiglio di stato n. 8442/2024, cit.) e delle prescrizioni conformative che è dato trarne, in presenza di meri vizi procedurali l'Amministrazione comunale è tenuta a riesaminare l'originaria istanza di permesso, valutando la possibilità di rimuovere gli stessi (cfr., Consiglio di Stato, sez. VI, 11.10.2023, n.8869).
6.4. Va confermato, tuttavia, che, allo stato, il Comune non ha intrapreso alcuna azione utile ai fini della corretta esecuzione della sentenza in epigrafe, posto che, dalla documentazione prodotta in atti dall’Ente, risulta che il procedimento amministrativo dallo stesso avviato al fine di conformarsi al giudicato, lungi dal far seguito agli esiti di una istruttoria volta a verificare la possibilità di colmare il vizio accertato dalla sentenza di cognizione, è diretto all’esercizio di un potere invero non sussistente (quello di annullamento di un titolo già annullato per effetto della sentenza, e dunque non più esistente nella realtà giuridica), in conflitto con la natura autoesecutiva della pronuncia - con riferimento al dispositivo di annullamento - oltre che con l’effetto conformativo della stessa - per quanto concerne, invece, il ri-esercizio del potere da parte dell’Amministrazione.
La sentenza in epigrafe deve, pertanto, allo stato ritenersi non correttamente eseguita, con la conseguenza.
7. In conclusione, alla luce di quanto sopra rilevato, il ricorso merita accoglimento nei limiti sopra enunciati, dovendosi ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, riesaminando l’istanza di permesso di costruire presentata dalla controinteressata alla luce delle determinazione della pronuncia di questo T.A.R. n. 2856/2025, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza, con riserva di successiva nomina, su istanza di parte, di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione eventualmente inadempiente.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Acireale di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, nei sensi e nel termine di cui in motivazione, con riserva di successiva nomina di un Commissario ad acta per il caso di inadempimento oltre il suddetto termine.
Condanna il Comune al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in €. 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e della parte controinteressata.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE NA Barone, Presidente
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
AO NA ZZ, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AO NA ZZ | NE NA Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.