Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00208/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00380/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 380 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NC OS, società Suanno s.r.l. e Condominio via Canneto il Lungo 27, rappresentati e difesi dagli avvocati Monica Busoli e Alberto Marconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia della Spezia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
il Comune di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Caterina Chiesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di LO RU, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Mozzati, Stefano Tomasello ed Emanuele Bertolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di LU TO e RI MI, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza trasmessa via pec in data 4.3.2024 al Comune di Genova e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia della Spezia, con la quale il signor OS e il Condominio via Canneto il Lungo n. 27 hanno chiesto l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza in data 4.8.2023 prot. 12819, dell’autorizzazione 13.5.1998 prot. n. 2175, della relativa variante nonché della D.I.A. del 23.10.1998 e della relativa concessione di suolo pubblico rilasciata dal Comune di Genova per l’installazione di un ascensore esterno all’immobile di Vico Valoria n. 9, nonché per l’annullamento dei relativi atti;
per quanto riguarda i primi motivi aggiunti, per l’annullamento del provvedimento 9.5.2024, con cui il Comune di Genova ha riscontrato la loro istanza decretando che “non sussistono i presupposti sotto il profilo edilizio per procedere all’annullamento dei titoli”,
per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti, per l’annullamento del provvedimento prot. n. 34.64.01 del 20.12.2024, con cui la Soprintendenza ha annullato la propria precedente autorizzazione monumentale prot. n. 12819 del 4.8.2023, assentita per la realizzazione del nuovo “sbarco” di accesso all’interno n. 6 posto al secondo piano del palazzo di Vico Valoria civico n. 9 a beneficio dei controinteressati signori LO RU e ES MI, nella parte in cui non ha disposto la revoca anche della autorizzazione 13.5.1998 prot. n. 2175 e della successiva variante del 2.3.1999 prot. n. 1252.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova, del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia della Spezia e di LO RU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. GE TA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società SUANNO s.r.l., il Condominio via Canneto il Lungo 27 e il signor NC OS hanno agito per l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimo silenzio inadempimento formatosi sull’istanza trasmessa via pec in data 4.3.2024 al Comune di Genova ed alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia della Spezia, con la quale il signor OS e il Condominio via Canneto il Lungo n. 27 avevano chiesto l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza in data 4.8.2023 prot. 12819, dell’autorizzazione 13.5.1998 prot. n. 2175, della relativa variante nonché della D.I.A. del 23.10.1998 e della relativa concessione di suolo pubblico rilasciata dal Comune di Genova per l’installazione di un ascensore esterno all’immobile di Vico Valoria n. 9, nonché per l’annullamento dei relativi atti.
Espongono: - che lo stabile di Vico Valoria n. 9, cui è adiacente il condominio di via Canneto il Lungo n. 27, è vincolato giusta D.M. 2.4.1999; - che, nel corso dell’assemblea straordinaria in data 23.2.2024, apprendevano che erano stati rilasciati provvedimenti che autorizzano la permanenza dell’ascensore esterno applicato alla facciata sul retro del palazzo di Vico Valoria n. 9, che affaccia sulla omonima piazza; - che l’installazione dell’ascensore era stata autorizzata con provvedimento della Soprintendenza in data 13.5.1998 prot. 2175 e D.I.A. del 23.10.1998; - che tali atti traevano origine dalla domanda di un condòmino disabile, che aveva ottenuto la concessione di uso esclusivo di suolo pubblico di Piazza Valoria; - che la concessione aveva carattere di provvisorietà, in quanto era strettamente funzionale alle esigenze del soggetto disabile, e pertanto era soggetta a rinnovo semestrale; - che pertanto, a seguito del decesso del soggetto disabile, con il venir meno delle esigenze per le quali il manufatto era stato eccezionalmente autorizzato, essi si aspettavano che le autorità competenti revocassero i relativi titoli abilitativi; - che, invece, con convenzione del 7.11.2019 la concessione veniva rinnovata con carattere permanente in favore di altri condòmini (signori LU TO, LO RU e RI MI) dello stabile di Vico Valoria n. 9, normodotati; - che i signori RU e MI ottenevano finanche l’autorizzazione dalla Soprintendenza (in data 4.8.2023 prot. n. 12819) per l’esecuzione di lavori volti all’apertura di un varco nella muratura perimetrale per consentire un nuovo sbarco dell’ascensore al piano 3; - che nella parte esterna del volume ascensore che affaccia sulla piazza Valoria è stata installata una grossa centralina, senza autorizzazione paesaggistica; - che, in data 4.3.2024, essi hanno pertanto rivolto formale istanza alle Amministrazioni interessate affinché annullassero in via di autotutela gli atti autorizzativi della Soprintendenza, la concessione di suolo pubblico e i relativi titoli edilizi, con conseguente rimessione in pristino.
A sostegno del gravame hanno dedotto tre motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione degli artt. 2 e 21- nonies L. n. 241/1990, violazione del principio di leale collaborazione.
Né la Soprintendenza né il Comune avrebbero dato riscontro all’istanza formulata dai ricorrenti, con violazione delle norme rubricate.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 4, del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; Violazione degli artt. 1, 3, 6 e 8 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.M. 14 giugno 1989, n.236. Violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e ss. del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione dei principi di imparzialità ed eccesso di potere per difetto dei presupposti.
Posto che l’ascensore era stato temporaneamente autorizzato su un immobile sottoposto a vincolo al fine di rimuovere le barriere architettoniche e consentire ad un soggetto disabile di accedere al proprio appartamento all’interno 9 di Vico Valoria n. 9, con il decesso del soggetto disabile non sussisterebbero più i presupposti legittimanti per la permanenza dell’ascensore, sicché i titoli abilitativi da ultimo rilasciati (concessione di suolo pubblico di cui alla convenzione 7.11.2019, autorizzazione della Soprintendenza al nuovo sbarco in data 4.8.2023), sarebbero stati emessi in assenza dei suddetti presupposti.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 e 10 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Violazione e falsa applicazione del Regolamento del Comune di Genova. Violazione dei principi di imparzialità ed eccesso di potere per difetto dei presupposti.
Il vano ascensore violerebbe l’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, il quale prevede per le Zone A del centro storico che le distanze tra gli edifici non possano “essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale” , nonché l’art. 33 del Regolamento edilizio del Comune di Genova del 1986.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Genova, il Ministero della Cultura con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia della Spezia e il controinteressato LO RU.
Con un primo atto di motivi aggiunti depositato il 31.5.2024 hanno impugnato il provvedimento 9.5.2024, con cui il Comune di Genova ha riscontrato la loro istanza decretando che “non sussistono i presupposti sotto il profilo edilizio per procedere all’annullamento dei titoli” , in quanto “ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 risulta superato il termine ragionevole previsto di dodici mesi dall’efficacia dei titoli suddetti” .
A sostegno del gravame aggiuntivo hanno dedotto due ulteriori motivi di ricorso, come segue (seguendo la numerazione precedente).
4. Invalidità in via derivata e invalidità propria.
L’atto impugnato sarebbe invalido in via derivata per i medesimi vizi che affliggono gli atti gravati con il ricorso introduttivo.
5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990; Violazione degli artt. 1, 3, 6 e 8 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236. Violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e ss. del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza ed eccesso di potere per difetto dei presupposti.
Posta la temporaneità ed eccezionalità dell’originaria concessione di suolo pubblico, al decesso del condòmino disabile sarebbero venuti meno per caducazione gli effetti della DIA, e l’ascensore avrebbe dovuto essere rimosso.
Con un secondo atto di motivi aggiunti depositato il 13.1.2025 hanno esteso l’impugnazione al provvedimento prot. n. 34.64.01 del 20.12.2024, con cui la Soprintendenza ha annullato la propria precedente autorizzazione monumentale prot. n. 12819 del 4.8.2023, assentita per la realizzazione del nuovo “sbarco” di accesso all’interno n. 6 posto al secondo piano del palazzo di Vico Valoria civico n. 9 a beneficio dei controinteressati signori LO RU e ES MI, nella parte in cui non ha disposto la revoca (e non ha dichiarato venuti meno i presupposti) anche della autorizzazione 13.5.1998 prot. n. 2175 e della successiva variante del 2.3.1999 prot. n. 1252, rilasciate dalla Soprintendenza per la costruzione dell’intero ascensore esterno del palazzo di Vico Valoria n. 9.
A sostegno del gravame aggiuntivo hanno dedotto due ulteriori motivi di ricorso, come segue (seguendo la numerazione precedente).
6. Invalidità in via derivata e invalidità propria.
7. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990; Violazione degli artt. 1, 3, 6 e 8 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236. Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 42/2004. Violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e ss. del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione e difetto dei presupposti legittimanti.
Posta la temporaneità ed eccezionalità dell’originaria concessione di suolo pubblico, al decesso del condòmino disabile avrebbe dovuto far seguito la revoca anche dell’autorizzazione del 13.5.1998 (e della successiva variante 2.3.1999), rilasciata ad personam al soggetto inabile in allora proprietario dell’abitazione dell’interno 9: la “alterazione” temporanea del bene vincolato sarebbe infatti giustificabile solo e nella misura in cui il manufatto soddisfi le superiori esigenze di agevolare le persone portatrici di handicap.
In via preliminare, il controinteressato ha eccepito: - l’improcedibilità della domanda sul silenzio, essendosi pronunciati sia il Comune che la Soprintendenza, con gli atti impugnati con i due ricorsi per motivi aggiunti; - l’inammissibilità del ricorso introduttivo, non sussistendo, per costante giurisprudenza, alcun obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela; - l’irricevibilità dell'azione di annullamento degli atti con cui, a suo tempo, venne consentita l'installazione dell'impianto (autorizzazione 13/5/1998, prot. n. 2175 e relativa variante 2/3/1999, prot. n. 1252, D.I.A. del 23/10/1998), in quanto l'impianto esiste, nella sua attuale posizione e dimensioni, da oltre 26 anni, mentre l'apertura del nuovo sbarco all'altezza dell'appartamento di sua proprietà non ha comportato alcuna modifica esteriore del manufatto in questione, suscettibile di ledere i diritti dei terzi; - l’inammissibilità del ricorso e dei successivi motivi per difetto di legittimazione e interesse ad agire, non essendovi prova né della proprietà, né dell'asserito pregiudizio patito; - l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in forma collettiva, per la disomogeneità delle posizioni dei singoli ricorrenti, alcuni dei quali (il sig. OS e la società Suanno s.r.l.), non avevano neppure presentato l’istanza di annullamento del 4.3.2024; - la inammissibilità dei motivi aggiunti impropri in data 10/1/2025, in quanto non accompagnati dal rilascio di una nuova procura speciale.
Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, all’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
L’azione avverso il silenzio proposta con il ricorso introduttivo, prima ancora che improcedibile (essendosi comunque espressi sia il Comune che la Soprintendenza, con gli atti poi gravati con i due atti di motivi aggiunti) è infondata, non sussistendo alcun obbligo per le Amministrazioni interpellate di pronunciarsi in maniera esplicita su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, in quanto l'esercizio della relativa potestà costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l'amministrazione per la tutela dell'interesse pubblico (cfr., da ultimo e per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 22/9/2025, n. 7445).
L’azione di annullamento proposta con il ricorso introduttivo è invece in parte irricevibile per tardività, in parte inammissibile per difetto di interesse.
Irricevibile per quanto concerne i titoli edilizi (D.I.A. del 23.10.1998) e culturali (autorizzazione in data 13.5.1998 prot. n. 2175 e relativa variante 2.3.1999 prot. n. 1252) di autorizzazione alla realizzazione dell’ascensore esterno nell’immobile di Vico Valoria n. 9, cioè di un intervento completato nel lontano 1999.
È noto infatti, che, per i terzi che si trovino in una posizione di vicinitas rispetto all'area e alle opere edilizie contestate e che si ritengano lesi dal rilascio del titolo edilizio che le autorizza, il termine per impugnare o per reagire giudizialmente decorre dalla conclusione dei lavori, che nel caso di specie rimonta al 1999.
Né vale opporre che i relativi titoli erano stati rilasciati in via precaria, intuitu personae , in considerazione della disabilità del soggetto richiedente, sicché l’interesse ad opporsi all’intervento sarebbe sorto soltanto con la successione nel titolo di soggetti normodotati.
In effetti, una concessione di occupazione di suolo pubblico temporanea - semestrale, rinnovabile - e precaria (doc. 14 delle produzioni 31.5.2024 di parte ricorrente) non può legittimare, ex art. 11 del D.P.R. n. 380/2001, la trasformazione edilizia del territorio mediante la realizzazione di un intervento di nuova costruzione o di ristrutturazione di un immobile vincolato eccedente la sua sagoma, intervento che presuppone – necessariamente, ed alternativamente - o la definitiva “sdemanializzazione” ex art. 829 cod. civ. del suolo pubblico occupato dal sedime del manufatto, che perde così definitivamente la sua destinazione a via/piazza, o la concessione di un vero e proprio diritto “reale” di superficie ex art. 952 cod. civ. (allo scadere del quale quanto costruito viene comunque devoluto in proprietà all’ente pubblico concedente – cfr. l’art. 49 cod. nav. per le opere non amovibili costruite sul demanio marittimo), non certo un diritto personale di uso “con carattere di provvisorietà, rinnovabile semestralmente e revocabile al momento del decesso del richiedente” (così la convenzione 4.11.1998, doc. 14 delle produzioni 31.5.2024 di parte ricorrente).
Tanto ciò è vero che i titoli edilizi, compresi quelli che assistono le opere eseguite da privati su suolo demaniale (art. 8 D.P.R. n. 380/2001), anche se non incidono “sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati” per effetto del loro rilascio, sono irrevocabili (art. 11 D.P.R. n. 380/2001).
Dunque, se pure è da escludersi che il Comune potesse legittimamente rilasciare una concessione di suolo pubblico “temporanea” e “revocabile” per la realizzazione su suolo demaniale di un manufatto edilizio (il vano ascensore) per esigenze affatto “personali”, sta di fatto che il titolo edilizio originario si è formato (la D.I.A. n. 1623/98 del 7.4.1998 si è consolidata per difetto di inibitoria), che i suoi vizi non sono affatto sopravvenuti, ma originari, e che i ricorrenti avrebbero pertanto dovuto reagire tempestivamente a quel tempo, sollecitandone la rimozione degli effetti.
Né l’avvicendamento personale nella titolarità del titolo e la proposizione di una tardiva istanza di annullamento in autotutela valgono a rimetterli in termini: diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che, ogni qualvolta un titolo edilizio si trasferisca, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa ex art. 11 D.P.R. n. 380/2001, i terzi sarebbero per ciò solo rimessi in termini per impugnarlo, ovvero che una novazione meramente soggettiva del rapporto riapra i termini per rimetterne in discussione i presupposti oggettivi (p.e., la violazione delle distanze tra costruzioni), percepibili già all’atto del suo rilascio.
Inammissibile per difetto di interesse è invece l’azione di annullamento del più recente titolo (autorizzazione dalla Soprintendenza prot. 12819 del 4.8.2023) che ha autorizzato, ex art. 21 D. Lgs. n. 42/2004, l’apertura di un varco nel muro perimetrale interno dell’edificio per la realizzazione del nuovo sbarco dell’ascensore al 2° piano (l’autorizzazione iniziale era stata rilasciata in favore di un condomino disabile proprietario dell’unità immobiliare posta al 6° piano).
Come si evince agevolmente dalle tavole progettuali allegate alla convenzione di concessione di suolo pubblico 7.11.2019 (doc. 5 delle produzioni 26.4.2024 di parte ricorrente, p. 7/12), si tratta infatti di opere meramente interne al vano ascensore, neppure percepibili dall’esterno di piazza Valoria: donde il difetto di uno specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato e di un interesse attuale e concreto ad opporvisi, interesse che non deve avere carattere meramente emulativo (Cons. di Stato, Ad. Plen., 9/12/2021, n. 22).
Il primo atto di motivi aggiunti, proposto per l’annullamento del provvedimento 9.5.2024, con cui il Comune di Genova ha riscontrato la loro istanza decretando che “non sussistono i presupposti sotto il profilo edilizio per procedere all’annullamento dei titoli” , è infondato.
È noto infatti che, scaduto il termine di trenta giorni dalla presentazione della D.I.A. (ora S.C.I.A.), termine che riveste carattere perentorio, l'amministrazione può intervenire solo con l'adozione di provvedimenti di rimozione degli effetti dannosi di essa nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies della L. n. 241 del 1990 (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 23/4/2018, n. 2664), tra i quali – nella versione vigente ratione temporis - “un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi” .
I secondi motivi aggiunti, sollecitando l’annullamento del provvedimento “nella parte in cui non dispone” (anche) l’annullamento dell’autorizzazione 13.5.1998 prot. n. 2175 e della successiva variante del 2.3.1999 prot. n. 1252, rilasciate dalla Soprintendenza per la costruzione dell’intero ascensore esterno del palazzo di Vico Valoria n. 9, sono ad un tempo irricevibili ed inammissibili.
Irricevibili perché, come detto supra , sollecitano indirettamente l’annullamento di un titolo cui avrebbero dovuto opporsi tempestivamente: né la circostanza che la Soprintendenza abbia annullato – peraltro, entro il termine di legge dei dodici mesi - l’autorizzazione più recente ad effettuare opere meramente interne di apertura di un varco per lo sbarco dell’ascensore al 2° piano dell’edificio (opere cui i ricorrenti sono peraltro, come detto, assolutamente indifferenti) vale a rimetterli in termini.
Inammissibili perché, sotto le mentite spoglie di un’azione di annullamento proposta avverso un atto di autotutela, censurano in realtà - analogamente al ricorso introduttivo – l’inerzia dell’Amministrazione, che avrebbe omesso di adottare un ulteriore provvedimento in via di autotutela, oltretutto ben oltre il termine ragionevole di cui all’art. 21- nonies L. n. 241/1990.
In conclusione:
- quanto al ricorso introduttivo, l’azione avverso il silenzio dev’essere rigettata; l’azione impugnatoria dev’essere dichiarata irricevibile per tardività quanto alla D.I.A. del 23.10.1998 ed alle autorizzazioni soprintendentizie 13.5.1998 prot. n. 2175 e relativa variante 2.3.1999 prot. n. 1252, mentre dev’essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse quanto alla domanda di annullamento dell’autorizzazione della Soprintendenza prot. 12819 del 4.8.2023.
- il primo atto di motivi aggiunti dev’essere rigettato in quanto infondato.
- il secondo atto di motivi aggiunti dev’essere in parte dichiarato irricevibile, ed in parte inammissibile.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- in parte rigetta, in parte dichiara irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso introduttivo;
- rigetta il primo atto di motivi aggiunti;
- in parte dichiara irricevibile ed in parte inammissibile il secondo atto di motivi aggiunti.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 (tremila), oltre spese generali, IVA e CPA se dovute, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU RB, Presidente
GE TA, Consigliere, Estensore
IA ET, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE TA | LU RB |
IL SEGRETARIO