CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 12/02/2026, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2129/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MELONI MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5915/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 221989 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1506/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre davanti a codesta Corte per l'annullamento per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 221989 notificato a mezzo Pec. il
27/12/2024, relativo all'IMU per l'ANNO 2020 del valore complessivo di €
2.394,33.
Il ricorrente sostiene che il Comune accertatore non ha tenuto conto che in via
Nominativo_1 n. 508 esiste da sempre e a far data dal 04/10/1994 (da oltre trent'anni, allorquando ha acquistato l'abitazione con i benefici “prima casa”) la residenza anagrafica nonché il luogo di abituale dimora del ricorrente, come si evince dal certificato storico di residenza. Analoga fattispecie è avvenuta anche per l'acquisto della pertinenza destinata a corredo della prima abitazione.
Inoltre l'Ente impositore avrebbe omesso di attivare il contraddittorio preventivo ex art. 6 bis della Legge n. 212/2000 divenuto ormai un obbligo per l'A.F. a far data dalla sua entrata in vigore avvenuta il 29/05/2024, ossia in epoca precedente la notifica dell'avviso di accertamento, nell'ambito del quale sarebbe emersa sicuramente l'anomalia accertativa. Il ricorrente lamenta poi la carenza di motivazione sui punti essenziali della controversia e cioè dei “PRESUPPOSTI DI
FATTO” e delle “RAGIONI GIURIDICHE” nonché la omessa produzione di dati e documenti utilizzati e posti a fondamento di tutte le accuse che peraltro non sono stati allegati all'avviso di accertamento impugnato.
Si costituiva Roma Capitale chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto parzialmente in relazione agli immobili in cui risiede il ricorrente.
Infatti Roma Capitale ha emesso l'accertamento IMU sulla scorta di un vecchio presupposto secondo cui “in presenza di due abitazioni nello stesso Comune di residenza del contribuente e del coniuge l'agevolazione prima casa spetterebbe soltanto su una sola abitazione dato che l'esenzione doppia per i coniugi sarebbe ammissibile soltanto se le abitazioni e le rispettive residente fossero collocate in diverso Comune”. E sulla base di questa impostazione giuridica l'Ente accertatore ha dato corso all'accertamento di cui si discute. Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 13/10/2022 che peraltro ha dichiarato incostituzionale l'art.
5-decies del D.L. 146/2021, poi di recente ribadito dalla Corte di Cassazione dapprima con sentenza n. 4292 del 19/02/2025 e poi (ex multis) con sentenza n.
9620 del 13 aprile 2025 (All. 2) ha ritenuto sufficiente che nell'immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo di riferimento); non si tratta, infatti, di una c.d. "seconda casa", poiché in quest'ultima ipotesi non spetterebbe l'esenzione, ma di residenze diverse, il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull'indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell'art 144 cod. civ.; non può, infatti, essere evocato l'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 cod. civ., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l'affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla "residenza familiare" dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o sulla "residenza comune" degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76); ciò non di meno, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, il diritto del contribuente all'esenzione per l'abitazione principale postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile per il quale essa è stata invocata. Pertanto, il giudice delle leggi ha ripristinato il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, o sono stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi. Infatti, con l'Ordinanza n. 9620 del 13 aprile 2025 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'agevolazione IMU per la prima casa spetta ai coniugi che risiedono nello stesso comune, ma presso indirizzi diversi, su entrambi gli immobili. Deve quindi essere riconosciuta la spettanza dell'esenzione IMU sulla prima abitazione in via
Nominativo_1 n. 508 e sua pertinenza annessa in Roma, Indirizzo_1, come indicati ai prog. 3 e 6 dei Prospetti di pag. 2 al Ricorso introduttivo, quale luogo di residenza e abituale dimora – da sempre – del ricorrente.
Ogni altro motivo appare infondato. Infatti Le sezioni unite della Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 24823/2015, hanno affrontato l'annosa questione circa l'esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per tutti gli accertamenti fiscali, compresi quelli c.d. "a tavolino", ed hanno affermato tout court che non esiste, nell'ordinamento tributario italiano, una norma che sancisca un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, da cui deriva, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto, in quanto le garanzie procedimentali recate dall'art. 12, comma 7 della Legge
212/2000 opererebbero esclusivamente con riferimento agli accertamenti emessi in esito ad accessi, ispezioni e verifiche effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente. Quanto poi alla motivazione dell'atto la recente sentenza Cass. 6796 del 11 marzo 2020 afferma:
“In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, a contestare efficacemente l'“an” ed il “quantum” dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.”
Deve quindi essere accolto parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione, limitatamente agli immobili in cui risiede il ricorrente e relative pertinenze, con condanna alle spese di giudizio di Roma Capitale.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso e condanna Roma Capitale alle spese di giudizio che si liquidano in euro 650,00 complessive.
Roma, 23 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
AR LO
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MELONI MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5915/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 221989 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1506/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre davanti a codesta Corte per l'annullamento per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 221989 notificato a mezzo Pec. il
27/12/2024, relativo all'IMU per l'ANNO 2020 del valore complessivo di €
2.394,33.
Il ricorrente sostiene che il Comune accertatore non ha tenuto conto che in via
Nominativo_1 n. 508 esiste da sempre e a far data dal 04/10/1994 (da oltre trent'anni, allorquando ha acquistato l'abitazione con i benefici “prima casa”) la residenza anagrafica nonché il luogo di abituale dimora del ricorrente, come si evince dal certificato storico di residenza. Analoga fattispecie è avvenuta anche per l'acquisto della pertinenza destinata a corredo della prima abitazione.
Inoltre l'Ente impositore avrebbe omesso di attivare il contraddittorio preventivo ex art. 6 bis della Legge n. 212/2000 divenuto ormai un obbligo per l'A.F. a far data dalla sua entrata in vigore avvenuta il 29/05/2024, ossia in epoca precedente la notifica dell'avviso di accertamento, nell'ambito del quale sarebbe emersa sicuramente l'anomalia accertativa. Il ricorrente lamenta poi la carenza di motivazione sui punti essenziali della controversia e cioè dei “PRESUPPOSTI DI
FATTO” e delle “RAGIONI GIURIDICHE” nonché la omessa produzione di dati e documenti utilizzati e posti a fondamento di tutte le accuse che peraltro non sono stati allegati all'avviso di accertamento impugnato.
Si costituiva Roma Capitale chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto parzialmente in relazione agli immobili in cui risiede il ricorrente.
Infatti Roma Capitale ha emesso l'accertamento IMU sulla scorta di un vecchio presupposto secondo cui “in presenza di due abitazioni nello stesso Comune di residenza del contribuente e del coniuge l'agevolazione prima casa spetterebbe soltanto su una sola abitazione dato che l'esenzione doppia per i coniugi sarebbe ammissibile soltanto se le abitazioni e le rispettive residente fossero collocate in diverso Comune”. E sulla base di questa impostazione giuridica l'Ente accertatore ha dato corso all'accertamento di cui si discute. Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 13/10/2022 che peraltro ha dichiarato incostituzionale l'art.
5-decies del D.L. 146/2021, poi di recente ribadito dalla Corte di Cassazione dapprima con sentenza n. 4292 del 19/02/2025 e poi (ex multis) con sentenza n.
9620 del 13 aprile 2025 (All. 2) ha ritenuto sufficiente che nell'immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo di riferimento); non si tratta, infatti, di una c.d. "seconda casa", poiché in quest'ultima ipotesi non spetterebbe l'esenzione, ma di residenze diverse, il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull'indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell'art 144 cod. civ.; non può, infatti, essere evocato l'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 cod. civ., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l'affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla "residenza familiare" dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o sulla "residenza comune" degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76); ciò non di meno, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, il diritto del contribuente all'esenzione per l'abitazione principale postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile per il quale essa è stata invocata. Pertanto, il giudice delle leggi ha ripristinato il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, o sono stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi. Infatti, con l'Ordinanza n. 9620 del 13 aprile 2025 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'agevolazione IMU per la prima casa spetta ai coniugi che risiedono nello stesso comune, ma presso indirizzi diversi, su entrambi gli immobili. Deve quindi essere riconosciuta la spettanza dell'esenzione IMU sulla prima abitazione in via
Nominativo_1 n. 508 e sua pertinenza annessa in Roma, Indirizzo_1, come indicati ai prog. 3 e 6 dei Prospetti di pag. 2 al Ricorso introduttivo, quale luogo di residenza e abituale dimora – da sempre – del ricorrente.
Ogni altro motivo appare infondato. Infatti Le sezioni unite della Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 24823/2015, hanno affrontato l'annosa questione circa l'esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per tutti gli accertamenti fiscali, compresi quelli c.d. "a tavolino", ed hanno affermato tout court che non esiste, nell'ordinamento tributario italiano, una norma che sancisca un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, da cui deriva, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto, in quanto le garanzie procedimentali recate dall'art. 12, comma 7 della Legge
212/2000 opererebbero esclusivamente con riferimento agli accertamenti emessi in esito ad accessi, ispezioni e verifiche effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente. Quanto poi alla motivazione dell'atto la recente sentenza Cass. 6796 del 11 marzo 2020 afferma:
“In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, a contestare efficacemente l'“an” ed il “quantum” dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.”
Deve quindi essere accolto parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione, limitatamente agli immobili in cui risiede il ricorrente e relative pertinenze, con condanna alle spese di giudizio di Roma Capitale.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso e condanna Roma Capitale alle spese di giudizio che si liquidano in euro 650,00 complessive.
Roma, 23 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
AR LO