Art. 24.
Nelle situazioni giuridiche sorte anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, quando per atto a titolo oneroso o gratuito, ovvero in base a disposizioni legislative debbono essere effettuate prestazioni continuative o periodiche sino alla maggiore eta' dell'avente diritto, il termine finale deve essere riferito al compimento del ventunesimo anno del beneficiario.
Nelle situazioni giuridiche sorte anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, quando per atto a titolo oneroso o gratuito, ovvero in base a disposizioni legislative debbono essere effettuate prestazioni continuative o periodiche sino alla maggiore eta' dell'avente diritto, il termine finale deve essere riferito al compimento del ventunesimo anno del beneficiario.