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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa LE AR Presidente
dott. FA CO Giudice est.
dott.ssa Ottavia Urto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1745 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1
NT SC
-attrice-
E
(c.f. ), con gli avvocati Angela Controparte_1 C.F._1
GR e OS AS
-convenuta-
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
-intervenuto-
Pag. 1 a 12
avente ad oggetto: mediazione – querela di falso.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
28/10/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ha evocato in giudizio , al fine di Parte_1 Controparte_1 sentirlo condannare al pagamento dell'importo di € 7.564,00, IVA inclusa, a titolo di provvigione per la mediazione realizzata in favore del convenuto.
Più in particolare, la società attrice ha esposto che il , in data 9/12/2016, le CP_1 aveva conferito un incarico, con scadenza al 30/3/2017, finalizzato a promuovere e procurare la vendita di un immobile di proprietà di quest'ultimo, sito in Catanzaro al Corso Mazzini n.
164, I piano, per un prezzo pari ad € 180.000,00; che, nell'ambito dell'attività espletata,
l'Agenzia aveva fatto visionare l'immobile in questione anche ad , Testimone_1 collega del (entrambi avvocati); che, tuttavia, il non aveva effettuato CP_1 Tes_1 alcuna proposta d'acquisto; che, scaduto l'incarico di mediazione, la aveva Pt_1 trasmesso al l'elenco delle persone che avevano avuto contatti con l'Agenzia, CP_1 perché interessate all'acquisto dell'immobile, con indicazione, tra gli altri, proprio del nominativo del;
che, in seguito, con atto pubblico di compravendita del 10/8/2017, Tes_1 rogato dal Notaio , aveva venduto ad Persona_1 Controparte_1 Tes_1
la proprietà dell'immobile in questione, per il prezzo complessivo di € 155.000,00;
[...] che, essendosi la compravendita perfezionata in ragione dell'attività di mediazione posta in essere dall'attrice, a quest'ultima spettava il compenso provvigionale, nella misura pattuita del 4% del prezzo su indicato (ossia, € 7.564,00, IVA inclusa).
Si è costituita la parte convenuta, eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Il , in particolare, ha disconosciuto espressamente – proponendo querela di CP_1 falso in via incidentale – la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'elenco dei clienti interessati all'acquisto dell'immobile di sua proprietà, trasmesso dall' a conclusione dell'incarico conferito;
ha contestato la Pt_2
Pag. 2 a 12 sussistenza del diritto alla provvigione in capo all'attrice; in subordine, ha chiesto la rideterminazione della somma richiesta.
Comunicati al Pubblico Ministero gli atti di causa (la presenza del PM alle udienze non è necessaria, essendo sufficiente che l'Ufficio sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna – cfr. Cass. Civ. 11223/2014; Cass. Civ.
22567/2013; Cass. Civ. 25722/2008; Cass. Civ. 27402/2018) ed istruita documentalmente, nonché mediante c.t.u. grafologica e prova per testimoni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28/10/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. La domanda di parte attrice è fondata.
2.1. La questione oggetto di controversia è la sussistenza del diritto alla provvigione in capo al mediatore per l'affare concluso dopo la scadenza dell'incarico di mediazione.
Orbene, ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, non rileva che la conclusione dell'affare sia avvenuta dopo la scadenza dell'incarico conferitogli, purché il mediatore abbia messo in relazione i contraenti con un'attività causalmente rilevante ai fini della conclusione del medesimo affare (Cfr.: Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 23842 del
18/09/2008).
Quanto alla nozione di “medesimo affare”, preme anzitutto ricordare come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “...il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque,
l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è peraltro esclusa quando le parti modifichino nella stipulazione conclusiva una o alcuna delle condizioni iniziali, quale, ad esempio il prezzo, sempre che vi sia continuità nella operazione e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti
Pag. 3 a 12 (Cass. Sez. 2, n. 7626 del 2023; n. 3165 del 2023; Sez. 2, n. 27185 del 2022; Sez. 2, n. 11443 del 2022; Sez. 2, n. 22426 del 2020).
5.3. Tali principi portano a ribadire che al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'utile intervento del mediatore nelle fasi delle trattative e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di giudizio da compiere ex post, ad affare compiuto, e incombendo sul mediatore l'onere della relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro (nella specie, come si assume nella sentenza impugnata a pagina 11, per aver il mediatore “accompagnato” la a visionare l'immobile e per aver inviato Pt_3 mediante fax alla stessa la planimetria della villa, attività svolte un anno prima della stipula della compravendita, avvenuta poi per un prezzo sensibilmente inferiore) sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza” (così, in motivazione,
Cass. n. 538 dell'8.1.2024, seguita da Cass. n. 16973 del 20.6.2024 e già anticipata da altre pronunce, tra cui Cass. n. 403 del 5.1.2024 e Cass. n. 11127 del 6.4.2022).
Dunque, il dato saliente delle direttive interpretative della Suprema Corte, come delineate nelle pronunce predette, è costituito dalla necessaria “identità dell'affare proposto con quello concluso”.
Quanto al nesso di causalità, ciò che rileva al fine dell'insorgenza del diritto alla provvigione è la consequenzialità tra attività del mediatore e il risultato finale, tale per cui quest'ultimo non sarebbe stato ottenuto senza l'intervento mediatizio. Non è necessario che l'attività del mediatore perduri per tutte le fasi antecedenti alla conclusione dell'affare e tantomeno è richiesto che questa sia la sola causa dell'affare. Anche la semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che l'attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, e poi valorizzata dalle parti. È, poi, noto che il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore, e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse
Pag. 4 a 12 costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto.
Ne consegue che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre, che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cfr.: Cass. n. 6552 del 2018, conforme a n. 25851 del 2014, n. 28321 del 2005; cfr. pure Cass. n. 9984 del 2008 e n. 3438 del 2002).
Il Tribunale evidenzia, altresì, che in un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto alla provvigione del mediatore che aveva fatto vedere l'immobile a parte acquirente, la quale lo aveva poi acquistato mettendosi autonomamente in contatto con il venditore. Secondo tale pronuncia: “[…] il mediatore aveva posto in contatto la potenziale acquirente con il venditore, dovendo ascriversi inequivocabile rilevanza e concreto apporto causale all'aver fatto visionare l'immobile
[…], sì da costituire, ciò, circostanza ex se sufficiente ed idonea a far sorgere il diritto […] ad ottenere la provvigione delle parti. Trattasi di valutazione di merito fondata su dati fattuali congruamente apprezzati nonché giuridicamente corretta, sufficiente essendo, infatti, per il sorgere del diritto del mediatore alla provvigione, che questi abbia messo in relazione tra loro acquirente e venditore, in modo che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta” (Cfr.: Cass. Civ., n. 5762 del 2003).
Applicando le coordinate appena tracciate all'odierno caso di specie, non sussistono dubbi in ordine alla sussistenza del diritto, in capo all'attrice, al pagamento del compenso provvigionale rivendicato.
È incontestato – e, comunque, documentalmente provato (cfr. all. n. 1 del fascicolo di parte attrice) – che, con contratto del 9/12/2016, conferì alla Controparte_1 Pt_1
(sede di Catanzaro) l'incarico a promuovere e procurare la vendita dell'immobile sito
[...] in Catanzaro, Corso Mazzini n. 164, piano 1, per il prezzo di € 180.000,00 al netto delle provvigioni.
Pag. 5 a 12 È, altresì, non controverso che l'incarico in questione cessò il 30/3/2017, senza alcun rinnovo, e che, nella vigenza del rapporto e, precisamente, nel febbraio 2017, l'attrice fece visionare l'immobile de quo all'avvocato (cfr. dichiarazioni rese dai Testimone_1 testi e – verbale d'udienza del Testimone_2 Testimone_1 Testimone_3
14/2/2023), il quale, tuttavia, non ritenne di formulare alcuna proposta d'acquisto.
Costituisce, altresì, dato incontrovertibile che l'odierno convenuto stipulò col atto pubblico di compravendita in data 10/8/2017 (all. n. 3 del fascicolo di parte Tes_1 attrice), avente ad oggetto proprio l'immobile di Corso Mazzini, per il prezzo di €
155.000,00.
Orbene, tra l'attività espletata dall'attrice e la conclusione dell'affare sussiste certamente un nesso di causalità: la visita dell'immobile è senz'altro fattore causale della conclusione del contratto di compravendita in quanto è ragionevole ritenere che senza aver visitato l'unità immobiliare e aver avuto a disposizione le informazioni concernenti la vendita - dunque, senza l'intervento dell'attrice - l'affare non si sarebbe concluso (in termini, cfr. Tribunale Napoli Nord, sent. n. 2707/2025).
Infondate, sul punto, sono le deduzioni formulate dal convenuto e finalizzate a negare l'esistenza del nesso di causalità tra attività del mediatore e conclusione dell'affare.
In particolare, è rimasto indimostrato che il fosse ignaro dell'interesse del CP_1
per l'immobile di proprietà del primo, risultando, sul punto, dirimenti le Tes_1 dichiarazioni rese dai testi e , in relazione ai quali Testimone_4 Testimone_3
è, preliminarmente, necessario affermarne la piena capacità a testimoniare.
Invero, ai sensi dell'art 246 c.p.c., sono incapaci a testimoniare coloro che avrebbero nel giudizio un interesse concreto e diretto che potrebbe legittimare la loro partecipazione allo stesso. In altri termini, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi dell'art. 105 dello stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero
Pag. 6 a 12 trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione Civile n. 1369/1989)
Evidente è, quindi, come nel caso di specie non si verta in tale ipotesi, non avendo né il teste (socio della il socio di società di capitali non è incapace a Tes_2 Parte_1 testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., nel giudizio promosso dalla medesima società, vantando lo stesso socio un interesse di mero fatto in relazione all'attività negoziale imputabile alla società stessa, tale da escluderne la legittimazione a partecipare a detto giudizio - Cass. civ., n. 9188/2013), né la teste (dipendente della Tes_3 Parte_1 sulla capacità a testimoniare del lavoratore dipendente cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 2075 del 29/01/2013) un interesse giuridico tale da consentirne la partecipazione al presente giudizio.
La loro posizione deve, invece, essere vagliata sotto il profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni rese. Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2 - , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Ordinanza
n. 21239 del 09/08/2019, Sez. 3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
Orbene, il teste , responsabile dell'ufficio della Testimone_4 Pt_1 presso la sede di Catanzaro, ha dichiarato che, durante la visita presso l'immobile, effettuata il 14/2/2017, il convenuto era presente, in quanto ha dovuto aprire la porta, essendo l'Agenzia sprovvista delle chiavi di accesso (cfr. verbale del 14/2/2023); la teste Tes_3
(dipendente della presso la sede di Catanzaro), inoltre, nel riscontrare il
[...] Pt_1 narrato del teste ha affermato: “non avevo le chiavi e ho chiesto la disponibilità del Tes_2
Pag. 7 a 12 proprietario per far vedere l'appartamento al , che si è anche rallegrato in quanto Tes_1 conosceva il che era un suo collega” (cfr. verbale del 14/2/2023). Tes_1
In senso contrario, non possono valere le propalazioni dei testi e Tes_1
. Testimone_5
Il primo ha affermato di ricordare che il era assente durante la visita del CP_1 febbraio 2017 (cfr. verbale del 14/2/2023): la circostanza è, tuttavia, smentita dal teste colui il quale ha accompagnato proprio il sul posto. Il teste , Tes_2 Tes_1 Tes_1 inoltre, ha fornito dichiarazioni contraddette parzialmente dalle ulteriori risultanze istruttorie ed idonee ad inficiarne, nel complesso, l'attendibilità, atteso che, peraltro, egli, proprio riconoscendo l'attività di mediazione espletata dalla , ha sottoscritto con Pt_1 quest'ultima un atto di transazione, con la quale ha corrisposto all'attrice la somma di €
2.500,00 a tacitazione di ogni ulteriore pretesa (cfr. all. n. 6 del fascicolo di parte attrice). Ci si riferisce, in particolare: a) all'affermazione del teste di ben conoscere l'immobile, in quanto sede dello studio legale del convenuto. L'assunto è smentito dallo stesso , Tes_1 il quale, nel corso della medesima testimonianza, ha confermato di aver successivamente visionato nuovamente l'immobile a seguito di appuntamento preso col e di essersi CP_1 recato sul posto diverse volte, precisando: “si trattava di acquistare uno studio, quindi l'ho visionato più volte” (cfr. verbale del 14/2/2023). Visite ulteriori non giustificate, se l'immobile fosse stato effettivamente ben conosciuto dal;
b) all'affermazione del Tes_1 teste del teste di aver “visto l'immobile con nel febbraio 2017 in quanto, mentre Tes_2 visionavo altri immobili, quest'ultimo mi ha proposto di vederlo. Io in un primo momento avevo rifiutato in quanto già conoscevo quell'immobile, ma lui ha insistito per vederlo lo stesso, senza impegno” (cfr. verbale del 14/2/2023). La dichiarazione è contraddetta – oltre che da quanto appena esposto in ordine alla effettiva conoscenza dell'immobile da parte del
– dal narrato della teste dipendente della presso la sede di Tes_1 Tes_3 Parte_1
Catanzaro, la quale ha precisato che il chiese informazioni proprio su Tes_1 quell'immobile e che, di conseguenza, venne fissato l'appuntamento per la sua visita (“non ha visitato altri immobili, l'interesse del era per questo immobile” - cfr. verbale Tes_1 del 14/2/2023). Segno che la visita presso l'immobile non fu casuale, ma frutto di un preciso interesse del teste, come, peraltro, sembra adombrare egli stesso, allorquando ha dichiarato
Pag. 8 a 12 di essere a conoscenza che l'immobile era in vendita, avendo visionato l'annuncio della
(cfr. verbale del 14/2/2023). Pt_1
Il secondo, collega di studio del convenuto, ha confermato che, in generale, ogniqualvolta vi fossero degli appuntamenti predisposti dall'attrice al fine di far visionare l'immobile, il usciva dall'appartamento almeno mezz'ora prima, per poi farvi CP_1 rientro a conclusione della visita, senza incontrare i visitatori: l'assunto, limitandosi ad enunciare quello che avveniva nella generalità dei casi, è, tuttavia, inidoneo a sconfessare la presenza del allo specifico appuntamento del 14/2/2017 (presenza necessitata CP_1 dall'esigenza di aprire le porte dell'immobile, non essendo l'Agenzia in possesso delle chiavi d'accesso – circostanza mai smentita dal convenuto).
Tirando le fila del ragionamento sin qui condotto, appurata la credibilità delle testimonianze rese dal e dalla (in quanto coerenti sia intrinsecamente, sia Tes_2 Tes_3 estrinsecamente, non risultando le stesse contraddette dalle ulteriori risultanze istruttorie), dalla disamina complessiva del compendio probatorio in atti può affermarsi che il , Tes_1 visionato l'annuncio della ed interessato ad acquistare l'immobile, contattò Pt_1
l'Agenzia, tramite i cui incaricati effettuò una visita presso l'appartamento.
L'attività espletata dall'attrice, dunque, può ritenersi certamente quale antecedente causale rispetto alla conclusione dell'affare (intercorsa, poi, a distanza di pochi mesi dal sopralluogo), a nulla rilevando che, nelle more, l'incarico conferito dal convenuto fosse scaduto, non venendo meno, a causa della cessazione del rapporto di mediazione, l'incidenza della visita dell'immobile sulla conclusione del contratto.
Né può ritenersi che il contratto di compravendita intercorso tra il ed il CP_1 sia “diverso” rispetto all'affare cui era preordinata la mediazione, trattandosi, CP_2 infatti, dello stesso negozio giuridico (compravendita del diritto di proprietà) e del medesimo oggetto (l'immobile di Corso Mazzini), a nulla rilevando, come sopra esposto, la mera variazione del prezzo d'acquisto, elemento non incidente sulla valutazione di identità dell'affare.
Pertanto, deve ritenersi accertato che l'attrice ha svolto attività di mediazione e che ha diritto di ottenere la provvigione.
Pag. 9 a 12 2.2. La conclusione sin qui raggiunta, cui si è pervenuti senza l'utilizzazione, ai fini della decisione, del documento oggetto di querela di falso, esime il Collegio dal pronunciarsi sulla stessa.
Ai fini dell'ammissibilità della querela di falso, infatti, occorre che il documento di cui viene contestata la veridicità abbia rilevanza nel giudizio, rilevanza che deve essere necessariamente negata nella presente fattispecie in ragione di quanto sin qui argomentato.
In senso contrario non vale far leva sul fatto che il Giudice Istruttore ha ammesso la querela di falso incidentale presentata dalla società appellante: in proposito, infatti, il Supremo
Collegio ha da tempo chiarito che “In tema di querela di falso, benché la norma affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa, non è precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza dell'istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata dal collegio, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178, comma 1, c.p.c., in sede di decisione della causa” (cfr. Cass. 988/21 ed in precedenza in senso conforme Cass.
1110/10; cfr. anche nel medesimo senso sostanziale Cass. 3848/79).
Ne discende che, risultando la causa definita su altri elementi istruttori, il documento oggetto di querela di falso non assume alcun rilievo nell'ambito del presente giudizio con conseguente superfluità della pronuncia in ordine alla stessa. ne discende ulteriormente che, in questa sede, deve essere revocata l'ammissione della querela di falso incidentale in ragione dell'irrilevanza del documento oggetto della querela ai fini della decisione della presente causa.
2.3. Attesa la fondatezza della domanda, è necessario determinare il quantum della provvigione.
L'agenzia immobiliare attrice ha quantificato la provvigione in misura pari al 4% del prezzo di vendita dell'immobile.
Il Tribunale ritiene che la richiesta sia meritevole di integrale accoglimento.
Pag. 10 a 12 L'art. 1755, co. 2, c.c. stabilisce che “La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità”.
La disposizione richiamata, dunque, prescrive che l'individuazione dell'ammontare della provvigione spettante al mediatore debba essere effettuata seguendo una gerarchia delle fonti che pone al primo posto la determinazione convenzionale, seguita dalla determinazione secondo le tariffe, gli usi o infine l'equità. Ne consegue che la misura della provvigione deve essere determinata dal giudice secondo equità solo se le parti non ne abbiano stabilito la misura e se non è provata l'esistenza di tariffe professionali e di usi locali (Cass. III, n.
13656/2012).
Nel caso di specie, posto che il contratto di compravendita concluso tra il convenuto ed il deve ritenersi conseguente all'attività espletata da parte attrice, il contratto di Tes_1 conferimento dell'incarico di mediazione tra quest'ultima ed il stabilisce CP_1 espressamente la misura della provvigione nel 4% (oltre IVA), da conteggiarsi sul prezzo così come stabilito nell'incarico stesso (€ 180.000,00), ovvero su quello eventualmente diverso espressamente concordato.
È, inoltre, espressamente pattuito che “il compenso sarà comunque dovuto anche laddove la conclusione dell'affare avvenga con soggetti indirizzati all'acquisto tramite
l'operato dell'agenzia incaricata successivamente alla scadenza dell'incarico”, come avvenuto nel caso di specie.
Orbene, in virtù delle richiamate disposizioni contrattuali (ed in assenza di motivi per ridurre l'ammontare del credito vantato dall'attrice, non essendo, all'uopo, sufficiente la mera circostanza che il contratto sia stato concluso dopo la cessazione dell'incarico ed in virtù di trattativa privata tra convenuto e terzo acquirente, dal momento che le parti contraenti avevano espressamente disciplinato siffatta possibilità, riconoscendo il diritto alla provvigione piena anche in tal caso), considerato che il prezzo della compravendita dell'immobile di proprietà del convenuto è stato fissato in € 155.000,00, all'attrice spetterà
l'importo di € 6.200,00 (4% di € 155.000,00), oltre IVA al 22% (€ 1.364,00), per un totale complessivo pari ad € 7.564,00.
Pag. 11 a 12 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii., della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale), del suo valore (€ 7.564,00), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria) e di un importo pari al minimo tariffario, in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
Le spese di c.t.u., così come liquidate con decreto del 01/10/2024, vengono, invece, poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, tenuto conto, per un verso, della inutilità dell'accertamento istruttorio e, per altro verso, dell'effettiva non riconducibilità al convenuto della sottoscrizione apposta in calce al documento prodotto da parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. accoglie la domanda proposte da parte attrice e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 7.564,00, a titolo di provvigioni;
2. condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
2.804,00, di cui € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
3. pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Si comunichi.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il giudice est. Il Presidente
FA CO LE AR
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