Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 24/02/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00252/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro De Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle entrate - Direzione regionale UG, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
“del provvedimento di sospensione cautelare dall'attività di assistenza fiscale, inclusa la facoltà di adottare il visto di conformità, adottato ai sensi dell'art. 25, comma 3, del d.m. 164/1999 con atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 23 dicembre 2019, e di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, e per la condanna al risarcimento dei danni materiali e morali derivanti dal provvedimento impugnato”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati l’8/3/2023,
“del provvedimento di revoca dell'abilitazione al servizio telematico “Entratel” e di inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione a lui comunicato con pec trasmessa in data 30 dicembre 2022”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate - Direzione regionale UG;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 19 gennaio 2026 il dott. AB FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato l’atto di sospensione cautelare dall’attività di assistenza fiscale, inclusa la facoltà di adottare il visto di conformità, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del D.M. 164/1999, emesso dall’Amministrazione resistente.
L’atto impugnato così disponeva “A seguito del processo verbale di constatazione a lei consegnato dalla Direzione Centrale Audit - Settore Sud in data 13 settembre 2019 e della successiva memoria difensiva presentata ai sensi dell’art. 25 d.m. n. 164/1999, nonché sulla base di ulteriori riscontri effettuati, si rappresenta quanto segue. Considerato che: codesto professionista, in qualità di intermediario, ha effettuato innumerevoli compensazioni di ingenti crediti della società Packload coop a r.l. (14198161003) con debiti di terzi soggetti, tramite mod. F24 nel corso del 2019, con particolare riferimento alle date del 15 – 16 – 17 – 20 maggio, 17 giugno, 04 – 10 – 11 – 19 – 23 luglio in violazione di quanto previsto dalla risoluzione n. 140 del 15/11/2017, laddove si prevede che il debito oggetto di accollo non possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario; una parte delle predette compensazioni, tramite la sua intermediazione, è stata effettuata a suo beneficio con modd. F24 del 10 luglio 2019; codesto professionista ha effettuato innumerevoli compensazioni di crediti della Società Verde UG RL (07508990723) e della società AG RL (06796371216) con debiti di terzi soggetti tramite modd. F24 nel corso del 2018 in violazione di quanto previsto nella citata risoluzione; per le dichiarazioni Iva 2018 – anno d’imposta 2017 – da lei vistate e relative alle società AC RL (05066781005), EY RL (09708901005), AR RL (10579621003), Mader soc agricola (129825881007), Brother Ice Soc. Coop. (13110921007), ZZ IP (14112501003), non ha dimostrato l’effettuazione dei controlli previsti dagli artt. 2 - 23 dm n. 164/1999 alla luce in particolare della circ. n. 57/2009 in base alla quale : “Nel caso in cui il credito d’imposta destinato dal contribuente all’utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d’affari, tenuto conto che trattasi di una fattispecie in cui la genesi del credito IVA non appare direttamente giustificata dall’attività economica esercitata dal soggetto nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, deve essere effettuata l’integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili”; per la dichiarazione Iva 2018 – anno d’imposta 2017 – relativa alla società EL RL (14006671003) da lei predisposta e vistata in data 30 luglio 2018, non ha prodotto la documentazione contabile richiesta dalla direzione provinciale I di Roma con invito n. I00278/2019 notificato in data 28 febbraio 2019 e non ha dimostrato di aver effettuato i controlli previsti dalla circ. n. 57/2009; risultano riscontrate irregolarità relative alla mancata conservazione della copia di 38 dichiarazioni fiscali trasmesse, al mancato rilascio dell’impegno a trasmettere di 3 dichiarazioni e alla mancata conservazione di copia della comunicazione di avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate per 30 dichiarazioni, come dettagliato a pag. 7 del processo verbale di constatazione del 13 settembre 2019, in violazione dell’art. 3 cc. 6 - 9 bis dpr n. 322/1998; non ha esibito la documentazione idonea a dimostrare di aver effettuato i controlli previsti dall’art. 23 dm n. 164/1999 ai fini del rilascio del visto di conformità su nn. 86 dichiarazioni di cui all’allegato 8 del processo verbale di constatazione ha vistato due dichiarazioni trasmesse tramite il canale telematico di altri intermediari, in violazione del combinato disposto degli artt. 23 d.m. 164/1999 e 3 c. 3 bis dpr n. 322/1998, dai quali risulta evidente l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione; per quanto detto, trattandosi di irregolarità che presentano aspetti di particolare gravità, si dispone la sospensione cautelare dell’attività di assistenza fiscale, inclusa la facoltà di rilasciare il visto di conformità, ai sensi dell’art. 25 c. 3 d.m. n. 164/1999”.
Il provvedimento veniva gravato con sei motivi di diritto. Veniva chiesto anche il risarcimento del danno.
Con l’atto numero 76084 datato 30/12/2022 e trasmesso al ricorrente via pec in pari data, l’Amministrazione ha, poi, disposto la revoca – ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e dell’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 – dell’abilitazione al Servizio telematico Entratel rilasciata il 15 aprile 1999 dall’Ufficio di Bari 2 per la presentazione delle dichiarazioni (articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998), per la registrazione di contratti di locazione e affitto di beni immobili, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate di altri documenti sulla base delle specifiche disposizioni normative o convenzioni che ne disciplinano le modalità; l’inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione prevista dall’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e la conseguente cancellazione dall’elenco dei professionisti.
Tale decisione avveniva sul rilievo delle violazioni, come di seguito sintetizzate: “(…) Lo stesso risulta inoltre aver cessato la partita iva a far data dal 3 ottobre 2022 (…) Violazione dell’articolo 21, comma 2, lettera c) e dell’articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164 Il professionista -OMISSIS- non possiede il requisito soggettivo previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera b), del D.M. n. 164 del 1999 in quanto ha un procedimento penale pendente nella fase del giudizio per reati finanziari come dall’allegato certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Napoli il 20 dicembre 2022, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato n. 1).
Violazione degli articoli 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e 2 e 23 del decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164 Con nota prot. n. 5605 del 31 gennaio 2020, la scrivente ha ordinato al dottor -OMISSIS- di esibire la documentazione idonea a dimostrare di aver effettuato i controlli previsti dall’articolo 23 del D.M. n. 164 del 1999, ai fini del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni selezionate per il controllo di cui al processo verbale di constatazione. Il paragrafo 5 – Controlli della circolare n. 28/E del 25 settembre 2014 prevede infatti che: «Per attestare lo svolgimento dei controlli previsti, il soggetto che appone il visto deve conservare copia della documentazione controllata». Nella documentazione depositata dal dottor -OMISSIS- il 2 marzo 2020, non risultano presenti per tutte le 101 dichiarazioni vistate e selezionate per il periodo oggetto di controllo le check list debitamente compilate dal professionista con l’indicazione analitica dei controlli effettuati così come previsto dalla suddetta circolare n. 28/E del 2014 né copia di tutta la documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione (….)
“Violazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 Il dottor -OMISSIS- nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni ha commesso gravi irregolarità in quanto ha inviato numerose dichiarazioni mod. Unico e Irap individuate alle pagine 13 e 14 del processo verbale di constatazione del 13 settembre 2019 prive dei dati contabili che dovevano essere in ogni caso presentati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, trattandosi di contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili” (…)
“Violazione dell’articolo 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212 – compensazioni di crediti di un soggetto con debiti di terzi”. Il dottor -OMISSIS-, in qualità di intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nel corso del 2019 ha effettuato numerose compensazioni, tramite modello F24, di ingenti crediti della società Packload coop a r.l. (codice fiscale e partita IVA 14198161003) con debiti di terzi soggetti, in violazione di quanto chiarito dalla risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017, in relazione all’articolo 8 della legge n. 212 del 2000, laddove si prevede che il debito oggetto di accollo non possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario, circostanza agevolmente riscontrabile dal dottor -OMISSIS- da un mero riscontro formale delle compensazioni (…)
Violazione dell’articolo 23 del decreto del Ministero delle Finanze del 31 maggio 1999, n. 164 (…) emerge che il professionista non ha ottemperato alle formalità propedeutiche all’apposizione del visto di conformità (…)
Violazione dell’articolo 23 del decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164 e dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (…) Violazione dell’articolo 3, comma 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”.
Contro tale atto il ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, con cui ha introdotto sette motivi di censura.
Si è costituita per resistere l’Agenzia delle entrate difendendosi con documenti e memorie.
All’udienza straordinaria del 19 gennaio 2026 il ricorso e i motivi aggiunti sono stati trattenuti in decisione.
Come rilevato in udienza dal Collegio, ai sensi dell’art. 73 del codice del processo amministrativo, la domanda di annullamento contenuta nel ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, posto che l’atto di sospensione cautelare notificato il 23 dicembre 2019 (prot. n. 69347) di sospensione dell’autorizzazione all’attività di assistenza fiscale e abilitazione alla emissione del visto di conformità, ha cessato di avere efficacia dal momento dell’adozione dell’atto gravato con i motivi aggiunti (come espressamente disposto dall’atto stesso, cfr. pag. 14 del provvedimento n. 76084 del 30 dicembre 2022).
Il ricorso per motivi aggiunti è infondato per le seguenti ragioni.
Il primo motivo aggiunto va disatteso. In esso si sostiene che l’atto gravato è basato sugli illeciti compiuti, mentre invece esso si basa in realtà sulle plurime sinteticamente sopra richiamate motivazioni. Infatti, nel provvedimento impugnato è evidenziata anche la carenza dei requisiti per le abilitazioni in rilievo, quali una partita IVA aperta e la mancanza di processi penali a carico. Tra le motivazioni dell’atto, quindi non ci sono solo le violazioni contenute nel processo verbale di constatazione (cfr. doc. 1 allegato al ricorso).
Deve però rilevarsi che, ad ogni modo, parte degli illeciti contestati hanno trovato conferma nella sentenza della Corte tributaria n. -OMISSIS-, di cui infra, e tali illeciti (assieme alla contestata carenza dei requisiti) sono più che sufficienti a fornire base motivazionale al provvedimento gravato.
I motivi secondo e terzo sono irrilevanti, facendo essi riferimento a precedenti atti di contestazione dell’Agenzia delle entrate e incentrandosi, inoltre, su rilievi penali, mentre, come visto, l’atto qui gravato si basa su diversi plurimi autonomi motivi.
Anche il quarto motivo è irrilevante ai fini della validità dell’atto gravato, perché riguarda le indebite compensazioni, mentre le motivazioni a base dell’atto gravato sono plurime e indipendenti l’una dall’altra.
Nel merito inoltre tali deduzioni non possono essere condivise, viste anche le conclusioni a cui è pervenuta la Corte tributaria nella sentenza n. -OMISSIS-, di cui infra.
Il quinto motivo va disatteso.
Con esso si afferma che il ricorrente non può ritenersi responsabile per le ipotetiche violazioni degli obblighi di contabilità e di dichiarazione che sarebbero state compiute dalle società da lui assistite, salvo che non sussista la prova (che nel caso di specie sarebbe mancante) della sua partecipazione al compimento degli illeciti contestati.
Tale doglianza non può essere condivisa, poiché nell’atto gravato sono dedotte violazioni proprie dell’intermediario, chiamato ad effettuare controlli e verifiche nella specie non effettuati.
I motivi sei e sette vanno disattesi, perché le contestazioni dell’Agenzia non sono, come in tesi del ricorrente, meri formalismi, né denotano accanimento, come parimenti dedotto.
La stessa sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bari, Sezione quarta, n. -OMISSIS-, prodotta dalla parte ricorrente (cfr. deposito del 19 dicembre 2025), resa all’esito del giudizio avverso l’atto di irrogazione di sanzioni nr. 917II010000 2024, notificato a mezzo pec il 17/01/2024, emesso dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 241/1997, ratione temporis vigente, attesta che “E’ di tutta evidenza – e per rendersene conto è sufficiente la mera lettura dell’ordinanza applicativa della misura cautelare – che la condotta del -OMISSIS-, caratterizzata da dolo, era qualificabile non già ai sensi del citato 39 comma 1 lett. a) del d. l.vo 241/97, bensì del delitto di cui all’ 10-quater del d. l.vo 74/2000 ( puntualmente contestato nell’ordinanza cautelare in via autonoma, oltre che tra i reati-fine del sodalizio criminoso del quale il -OMISSIS- faceva parte) che al secondo comma punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni la condotta di “ chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”. Ed allora, poiché la condotta del -OMISSIS- costituisce reato di cui all’art. 10-quater d. l.vo 74/2000, la sanzione amministrativa non può essere applicata”.
La pronuncia richiamata, ritenendo configurabile una violazione penale, ha escluso l’applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria citata a carico del ricorrente, ma non ha fatto che confermare talune delle condotte contestate nel provvedimento impugnato (in particolare, la compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, di crediti inesistenti, omettendo consapevolmente di compiere i controlli dovuti dai quali sarebbe emersa la fraudolenza della dichiarazione fiscale e accettando, così, il rischio di agevolare la presentazione di una dichiarazione fraudolenta).
In conclusione, la domanda di annullamento contenuta nel ricorso introduttivo va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti va respinto, in quanto infondato.
Non essendo state riscontrate illegittimità nell’operato dell’Amministrazione, la domanda di risarcimento del danno va respinta, in mancanza di un danno qualificabile come ingiusto..
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la UG definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio;
- respinge l'azione annullatoria recata con i motivi aggiunti;
- respinge la domanda di risarcimento del danno.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE DA, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
AB FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB FI | SE DA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.