TAR Bari, sez. U, sentenza 24/02/2026, n. 252
TAR
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza d'interesse

    L'atto di sospensione cautelare ha perso efficacia a causa dell'emanazione del successivo provvedimento di revoca dell'abilitazione.

  • Rigettato
    Motivazione dell'atto basata su carenza di requisiti soggettivi e violazioni

    L'atto è motivato sia sulle violazioni contestate nel processo verbale di constatazione sia sulla carenza dei requisiti soggettivi per l'abilitazione.

  • Rigettato
    Irrilevanza di precedenti contestazioni e rilievi penali

    I motivi relativi a precedenti contestazioni e rilievi penali sono irrilevanti poiché l'atto impugnato si basa su plurime e autonome motivazioni.

  • Rigettato
    Irrilevanza delle indebite compensazioni

    Le deduzioni sulle indebite compensazioni sono irrilevanti poiché le motivazioni a base dell'atto gravato sono plurime e indipendenti, e comunque non condivise alla luce della sentenza della Corte tributaria.

  • Rigettato
    Responsabilità dell'intermediario per violazioni degli obblighi di contabilità e dichiarazione

    L'intermediario è responsabile per violazioni proprie, quali la mancata effettuazione dei controlli previsti dalla normativa.

  • Rigettato
    Contestazioni dell'Agenzia non riconducibili a meri formalismi o accanimento

    Le contestazioni dell'Agenzia non sono meri formalismi e non denotano accanimento.

  • Rigettato
    Mancanza di danno ingiusto

    Non essendo state riscontrate illegittimità nell'operato dell'Amministrazione, la domanda di risarcimento del danno va respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. U, sentenza 24/02/2026, n. 252
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 252
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo