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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 25/02/2026, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2879/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CIAMPELLI VALERIA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4742/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terracina
elettivamente domiciliato presso posta@pec.comune.terracina.lt.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57571-0 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2130/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato presso questa Corte la s.r.l. Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Nominativo_1, rappresentato e difeso per la carica dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'avviso di pagamento 57571-0 del 12.11.2024, emesso dal Comune di Terracina e notificato in data
27.11.2024.
Con l'avviso in oggetto è stato richiesto il saldo TARI in relazione all'annualità 2024, per un importo di euro
948,04.
Ha premesso la società ricorrente che essa opera nel settore del rimessaggio nautico di natanti e imbarcazioni da diporto e ha invocato l'esenzione d'imposta con riguardo a specifica superficie, quella destinata ad officina, di mq. 114, per la produzione di rifiuti speciali smaltiti in proprio.
Ha precisato che nell'area in oggetto svolge attività di riparazione e di sostituzione delle componenti meccaniche dei natanti, utilizzando prodotti che rientrano nella categoria dei rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, provvedendo al loro smaltimento attraverso imprese specializzate, quali la Società_1 s. r.l. e la Società_2 s.r.l.
Ha poi argomentato che nell'avviso impugnato, nonostante le interlocuzioni endoprocedimentali avviate con il Comune di Terracina, non si è tenuto conto dell'area esente e l'imposta è stata determinata in relazione ad una superficie complessiva di mq. 355,00.
Ha conseguentemente richiesto l'annullamento dell'atto impugnato limitatamente alla parte destinata ad officina, nella quale si producono in via esclusiva rifiuti speciali pericolosi non assimilabili a quelli urbani, con vittoria di spese.
Il Comune di Terracina non risulta costituito.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'incompetenza per territorio di questa Corte.
La competenza è individuata in base alla sede dell'ente che ha emesso l'atto impugnato.
Nel caso in esame, l'atto impugnato è stato emesso dal Comune di Terracina;
peraltro, anche la società contribuente ha sede nella circoscrizione provinciale della Corte di Giustizia di Latina.
Conseguentemente, la competenza va declinata in favore della Corte di giustizia di primo grado di Latina.
P.Q.M.
la Corte dichiara la propria incompetenza per territorio, declinandola in favore della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina, con concessione del termine di sei mesi dalla comunicazione per la riassunzione.
Così deciso in Roma in data 24.2.2026
Il Giudice
LE PE
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CIAMPELLI VALERIA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4742/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terracina
elettivamente domiciliato presso posta@pec.comune.terracina.lt.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57571-0 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2130/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato presso questa Corte la s.r.l. Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Nominativo_1, rappresentato e difeso per la carica dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'avviso di pagamento 57571-0 del 12.11.2024, emesso dal Comune di Terracina e notificato in data
27.11.2024.
Con l'avviso in oggetto è stato richiesto il saldo TARI in relazione all'annualità 2024, per un importo di euro
948,04.
Ha premesso la società ricorrente che essa opera nel settore del rimessaggio nautico di natanti e imbarcazioni da diporto e ha invocato l'esenzione d'imposta con riguardo a specifica superficie, quella destinata ad officina, di mq. 114, per la produzione di rifiuti speciali smaltiti in proprio.
Ha precisato che nell'area in oggetto svolge attività di riparazione e di sostituzione delle componenti meccaniche dei natanti, utilizzando prodotti che rientrano nella categoria dei rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, provvedendo al loro smaltimento attraverso imprese specializzate, quali la Società_1 s. r.l. e la Società_2 s.r.l.
Ha poi argomentato che nell'avviso impugnato, nonostante le interlocuzioni endoprocedimentali avviate con il Comune di Terracina, non si è tenuto conto dell'area esente e l'imposta è stata determinata in relazione ad una superficie complessiva di mq. 355,00.
Ha conseguentemente richiesto l'annullamento dell'atto impugnato limitatamente alla parte destinata ad officina, nella quale si producono in via esclusiva rifiuti speciali pericolosi non assimilabili a quelli urbani, con vittoria di spese.
Il Comune di Terracina non risulta costituito.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'incompetenza per territorio di questa Corte.
La competenza è individuata in base alla sede dell'ente che ha emesso l'atto impugnato.
Nel caso in esame, l'atto impugnato è stato emesso dal Comune di Terracina;
peraltro, anche la società contribuente ha sede nella circoscrizione provinciale della Corte di Giustizia di Latina.
Conseguentemente, la competenza va declinata in favore della Corte di giustizia di primo grado di Latina.
P.Q.M.
la Corte dichiara la propria incompetenza per territorio, declinandola in favore della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina, con concessione del termine di sei mesi dalla comunicazione per la riassunzione.
Così deciso in Roma in data 24.2.2026
Il Giudice
LE PE