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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/09/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3445/2025 R.V.G. vertente TRA (c.f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f.: ), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di CodiceFiscale_2 procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Anna Virga ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cosenza, alla via Panebianco, n. 271; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: regolamentazione dei rapporti genitoriali nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: “prendere atto dell'accordo raggiunto tra le parti e regolare l'affidamento condiviso del figlio minore nato a [...] il [...], con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo Parte_1 Parte_2 le modalità specificate nel le;
stabilire che la respons e venga esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, con obbligo di prendere le decisioni di maggiore interesse e di comunicare reciprocamente nell'interesse del piccolo disporre che il Sig. Per_1 provveda al versamento di € 200,00 mensili, a partire dal mese di luglio Parte_2
2025, quale contributo al mantenimento del figlio mediante bonifico sul c/c intestato Per_1 alla sig.ra recante IBAN da corrispondere ogni mese, entro il giorno 27 di Parte_1 ogni mese;
tale importo verrà annualmente rivalutato secondo l'indice Istat a far tempo dall'anno successivo. Le spese straordinarie (attività sportive, ricreative, mediche, universitarie/di formazione post-universitaria, abitative etc.) necessarie al figlio saranno Per_1 sempre preventivamente concordate tra i genitori ed a carico degli stessi nella misura del 50%, 2
come da Protocollo del C.N.F. del 29.11.2017 recepito dall' Parte_3 presso il Tribunale di Cosenza in data 16.10.2019, da ritenersi parte
[...] integrante del presente Accordo e già consegnato alle Parti;
in ragione del regime di affidamento, l'Assegno unico previsto a favore del figlio minore sarà incassato da entrambi i genitori Per_1 nella misura del 50%; il figlio resterà fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; gli eventuali/ulteriori benefici fiscali/economici e/o previdenziali che verranno dal Legislatore previsti a favore del figlio, saranno suddivisi nella misura del 50% ciascuno tra i genitori”.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso congiunto depositato in data 10/9/2025 e Parte_2 Parte_1
hanno riferito di aver intrattenuto un rapporto di convivenza more
[...] uxorio da cui in data 30/3/2016 è nato il figlio riconosciuto da entrambi Per_1
i genitori. Hanno dedotto che, successivamente alla cessazione della convivenza, Il si è trasferito in un'abitazione sita in Montalto Uffugo e la in Pt_2 Pt_1
u tazione in Mendicino. Volendo disciplinare in modo consensuale i rapporti genitoriali col figlio minore, i ricorrenti hanno congiuntamente richiesto al tribunale di recepire la regolamentazione nei termini specificati nelle conclusioni sopra trascritte. Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 473-bis.51, quinto comma, c.p.c. per l'acquisizione del relativo parere, ha espresso parere favorevole in data 15/9/2025. L'accordo raggiunto può essere recepito in questa sede, tenuto conto della volontà manifestata da entrambi i coniugi apparendo conforme agli interessi del figlio minore. Restano fermi gli impegni assunti tra le parti in ordine alla decorrenza del contributo al mantenimento del figlio minore da parte del padre da data antecedente al deposito del ricorso, oltre che alla ripartizione dell'assegno unico universale. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, decidendo sulle richieste avanzate dai ricorrenti, prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, così provvede:
il figlio minore , nato a [...], il [...], è affidato Persona_1 congiuntament i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità stabilite nel piano genitoriale allegato al ricorso, fatti salvi diversi accordi fra le parti;
provvederà al mantenimento del figlio minore Parte_2 Per_1 mediante il versamento a , entro il giorno 27 di ciascun Parte_1 mese, di un assegno di almente rivalutabile secondo l'indice f.o.i. dell'Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e documentarsi, fatti salvi i casi di urgenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma