TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/11/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 294/2021
Il Giudice del Lavoro, AL RO, a seguito dell'udienza svolta in data
10.06.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RC CC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ON IS ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv.
AE RI;
resistente OGGETTO: Accertamento dell'eterorganizzazione nel rapporto di collaborazione e conseguente accertamento delle differenze retributive, nonché dell'illegittimità del licenziamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia il Giudice del Lavoro, disattesa ogni Parte_1 avversa istanza richiesta o difesa, A) In via principale. Accertato che tra il ricorrente e la società è intercorso, dal 1 aprile 2015 al 5 agosto 2020 un Controparte_1 rapporto di collaborazione avente le caratteristiche previste dall'articolo 2 Dlgs
81/2015, applicare al rapporto, con decorrenza 1.1.2016 la disciplina che si applicherebbe a un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento full time nel II livello del CCNL Commerci-Terziario e, pertanto: - condannare a Controparte_1 corrispondere al ricorrente le differenze retributive conseguenti all'applicazione degli istituti contrattuali (mensilità aggiuntive, TFR, ferie e permessi non goduti, indennità sostitutiva del preavviso), nessuno escluso e meglio precisate e quantificate in narrativa per una somma complessiva lorda di euro euro 99.647,02 ovvero nella maggiore o minore che risulterà dal giudizio;
- dichiarare inefficace il recesso intimato il 5 agosto
2020 poiché privo di motivazione e perciò adottato in violazione dell'articolo 2 comma
3 L 604/1996 e, per l'effetto condannare a liquidare al ricorrente Controparte_1 le indennità di legge nella misura prevista dall'articolo 9 Dlgs 23/2015 e quantificata in euro 15.982,50 ovvero nella maggiore o minore che risulterà in giudizio;
B) In via subordinata Accertato che tra il ricorrente e la società è Controparte_1 intercorso, dal 1 aprile 2015 al 5 agosto 2020 un rapporto di collaborazione avente le caratteristiche del contratto di agenzia, e, pertanto: - condannare Controparte_1
a corrispondere al ricorrente gli emolumenti contemplati dalla legge e dall'AEC vigente e non corrisposti (indennità sostitutiva del preavviso, indennità di fine rapporto, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica) nessuno escluso e meglio precisate e quantificate in narrativa per una somma complessiva lorda di euro
38.427,09 ovvero nella maggiore o minore che risulterà dal giudizio anche alla luce dell'accoglimento della domanda di cui al punto C); C) In ogni caso, anche nella denegata ipotesi di rigetto delle domande di cui sopra, condannare Controparte_1
Pag. 2 di 15 a corrispondere al ricorrente gli importi provvigionali previsti dal contratto per la vendita di servizi di manutenzione nella misura che risulterà provata in giudizio;
Comunque con vittoria di spese diritti ed onorari di lite”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, in Controparte_1 funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, respingere le domande formulate dal sig. , in quanto infondate in fatto Parte_1 ed in diritto, e condannare il sig. al pagamento delle spese e Parte_1 competenze del presente procedimento.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.03.2021, ha chiesto, in via Parte_1 principale, di accertare che il rapporto con la società a Controparte_1 partire dal 01.01.2016 al 05.08.2020, sia un rapporto di collaborazione avente le caratteristiche previste dall'art. 2 d.lgs. 81/2015 con conseguente applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato con inquadramento full time nel II livello del CCNL Commerci-Terziario. Pertanto, chiedeva di condannare la a corrispondere al ricorrente le differenze retributive Controparte_1
(mensilità aggiuntive, TFR, ferie e permessi non goduti, indennità sostitutiva del preavviso), per una somma complessiva lorda di 99.647,02. Nonché chiedeva di dichiarare inefficace il recesso intimato 05.08.2020 in quanto privo di motivazione e in violazione dell'art. 2, comma 3, l. 604/1996 e, per l'effetto, di condannare la resistente alla liquidazione di 15.982,50 euro, come previsto dall'art. 9 d.lgs. 23/2015. In via subordinata, il ricorrente chiedeva di accertare che il rapporto intercorso dal 01.04.2015 al 05.08.2020 sia stato un rapporto di collaborazione avente le caratteristiche del contratto di agenzia e, dunque, di condannare la resistente alla corresponsione dei relativi emolumenti (indennità sostitutiva del preavviso, indennità di fine rapporto, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica) per una somma complessiva lorda di
38.427,09 euro. In ogni caso, il ricorrente chiedeva di condannare la società a
Pag. 3 di 15 corrispondere al ricorrente gli importi provvigionali previsti dal contratto per la vendita di servizi di manutenzione nella misura provata in giudizio.
2. In particolare, il ricorrente esponeva di aver lavorato per la società
[...]
a partire dal 01.04.2015 al 05.08.2020, collaborazione Controparte_1 formalizzata solo in data 07.10.2015, con la sottoscrizione di incarico di vendita diretta presso il domicilio del consumatore, con cui il ricorrente veniva incaricato a tempo indeterminato di promuovere la vendita diretta a domicilio dei prodotti della società in autonomia e senza vincolo di subordinazione, per la regione Toscana e per la provincia di La Spezia, retribuito con un compenso provvigionale;
veniva prevista l'esclusiva a carico del venditore, ma non a carico della società. Il ricorrente lamentava che l'ingerenza della società convenuta nell'organizzazione del proprio lavoro era tale che dovesse essere escluso il carattere autonomo del rapporto e, contrariamente, il rapporto dovesse essere qualificato come rapporto di collaborazione etero-organizzata ovvero in rapporto di agenzia. Spiegava, infatti, che la direzione centrale della si occupava di CP_1 reperire la clientela direttamente attraverso canali pubblicitari, stand di eventi fieristici, centri commerciali, manifestazioni o contatti di telemarketing, social media marketing e web marketing; poi, tramite il proprio call center, profilava i clienti e fissava gli appuntamenti presso il loro domicilio per un preventivo personalizzato, dal lunedì a venerdì, solitamente nel pomeriggio-sera. La clientela reperita veniva poi smistata tra i venditori, ai quali venivano comunicati gli appuntamenti via e-mail, con allegato in un file Excel modificabile contenente tutti i dati relativi all'incontro. Venivano affidati solitamente due appuntamenti per giornata e il ricorrente aggiungeva che egli era tenuto a recarsi nel luogo e nell'orario già concordati dalla società; in caso di impedimento era tenuto a comunicare l'indisponibilità con anticipo. Il spiegava che Pt_1 all'appuntamento aveva il compito di verificare i luoghi oggetto di intervento, illustrare i prodotti dell'azienda e formulare un preventivo di spesa sulla base dei listini predisposti da , proponendo al cliente le modalità di pagamento CP_1 sulla base della modulistica aziendale. Entro la mattina seguente (entro le ore
08:30), il ricorrente doveva inviare all'ufficio commerciale l'esito della
Pag. 4 di 15 trattativa, annotandolo sulla griglia del documento Excel (“trattativa positiva”,
“trattativa negativa” o “trattativa da riprendere”). L'attività del ricorrente terminava con l'invio del report; tutti gli adempimenti successivi erano di competenza di . Il ricorrente lamentava di non aver mai ricevuto CP_1
l'ulteriore provvigione di 10 euro per ogni contratto nel quale venivano contratti dal cliente i servizi di manutenzione e la fornitura di servizi aggiuntivi, di cui si occupava Sicura successivamente alla vendita e all'installazione. Il ricorrente esponeva di aver lavorato mediamente per 20 giorni al mese senza soluzione di continuità senza usufruire di ferie e permessi, percependo un compenso calcolato su provvigione. Riferiva che il 05.08.2020, senza preavviso e senza motivazione, la recedeva dal rapporto e di aver impugnato il recesso CP_1 perché illegittimo (senza alcun riscontro), stante la diversa natura del rapporto di lavoro. Secondo il ricorrente, infatti, il recesso era da intendersi quale licenziamento illegittimo, tenuto conto dell'asserita subordinazione, con inquadramento nel livello II del CCNL -T. Il ricorrente rimaneva, dunque, disoccupato e senza poter accedere ad alcuna tutela sociale per la disoccupazione. Il come indicato in premessa. Pt_1
3. In data 11.03.2022, si costituiva in giudizio e chiedeva Parte_2 il rigetto di tutte le pretese del ricorrente, negando la ricostruzione attorea.
4. In particolare, la parte resistente rilevava che la formalizzazione del rapporto veniva effettuata in un momento successivo, ossia il 07.10.2015, su richiesta espressa del ricorrente. Riferiva che il operava come un venditore porta a Pt_1 porta, limitandosi a vendere il prodotto senza un mandato all'incasso. Secondo la società, era libero di intraprendere altre attività purché non in concorrenza con la società, era libero di reperire autonomamente la clientela e di gestire gli appuntamenti, ma che lui stesso preferiva che fosse la società a rintracciare la clientela e a fissare gli appuntamenti “per andare a colpo sicuro”; in caso di indisponibilità, la ricalendarizzazione degli appuntamenti avveniva su richiesta del Rilevava che era libero di determinare i periodi di lavoro e di ferie Pt_1
(ad esempio, non lavorava né ad agosto né durante le vacanze natalizie) e che era lui stesso a comunicare le proprie disponibilità. Secondo la resistente, ogni
Pag. 5 di 15 comunicazione tra la società e il ricorrente – come la compilazione del file Excel contenente le informazioni sui clienti e l'inserimento dell'esito dell'incontro – avveniva proprio per agevolare la collaborazione e meglio finalizzare la vendita.
Contestava che vi fosse un potere disciplinare dell'azienda sull'attività del venditore, come ad esempio provvedimenti disciplinari in caso di mancato invio della reportistica. Quanto alle somme sui contratti di manutenzione pretese
(riconoscimento di 10 euro per ogni manutenzione acquistata), precisava che si era trattato di un esperimento non andato a buon fine, avvenuto nell'anno 2017, in quanto i venditori non si erano mostrati interessati. Rilevava che l'attività di promozione e pubblicità era necessaria al fine di girare i possibili contatti ai venditori per finalizzare la vendita. Sosteneva, dunque, che tutte le caratteristiche del rapporto tra la società e il erano in linea con quanto Pt_1 previsto dalla legge 173/2005, trattandosi di un incarico di vendita porta a porta: vi era una lettera di incarico;
era stata effettuata la comunicazione ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 114/1998; l'attività era stata svolta dal in maniera Pt_1 abituale (e non “stabile”); vi era il vincolo di non concorrenza;
il era Pt_1 fornito di tesserino di riconoscimento;
era libero di rifiutare gli appuntamenti;
si atteneva alle modalità stabilite dall'azienda e non poteva operare sconti o dilazioni né procedere all'incasso; non aveva acquistato il campionario della società; riceveva le provvigioni sugli affari che avevano avuto regolare esecuzione, come da regolari fatture dal ricorrente emesse;
operava con la propria autovettura e i costi sostenuti per le trasferte erano a suo carico. Inoltre, sottolineava come nelle dichiarazioni IVA il aveva sempre usato il Pt_1 codice ATECO n. 461903 dei “mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno” e come dalla corrispondenza emergeva la sua consapevolezza della tipologia del rapporto instaurato. Contestava, dunque, che ci fosse un rapporto di subordinazione e, in ogni caso, contestava l'inquadramento nel II livello CCNL
Commercio e Terziario e i conteggi prodotti. Infine, la resistente contestava che potesse esserci un rapporto di agenzia e che il ricorrente fosse un agente: il non aveva frequentato un corso professionale;
non era iscritto al REA Pt_1 della CCIA;
non aveva presentato la SCIA;
era iscritto alla Gestione Separata
Pag. 6 di 15 dell'INPS, beneficiando del regime agevolato del venditore porta a porta;
non era iscritto all'Inail; il rapporto non era stabile.
5. La causa veniva istruita mediante l'assunzione della prova orale alle udienze del
24.10.2023 e 03.12.2024.
6. Infine, all'udienza del 10.06.2025, la causa veniva decisa con il deposito della presente sentenza nel fascicolo telematico.
7. Il ricorso è in parte fondato per i motivi che seguono.
8. Ai fini della risoluzione della presente causa, si rende innanzitutto necessario un breve cenno alla disciplina della etero-organizzazione introdotta con l'art. 2
D.L.vo 81/2015, il cui intento non era quello di prevedere un tertium genus tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. La norma, infatti, ha previsto una disciplina volta a dichiarare applicabile le norme prevista per la subordinazione a rapporti di lavoro autonomo che, seppur possano essere legittimamente pattuiti come tali, presentano la peculiarità di concretizzarsi “in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”. Sostanzialmente, viene realizzata una
“dissociazione” tra la qualificazione giuridica della fattispecie e la disciplina applicabile. Il requisito dell'etero-organizzazione è idoneo a distinguere l'ambito di disciplina sostanziale del lavoro autonomo (art. 409, comma 1 n. 3, c.p.c., assoggettate al rito del lavoro) dall'ambito di disciplina sostanziale del lavoro subordinato, che ricomprende i rapporti qualificabili come subordinati nonché i rapporti giuridicamente di lavoro autonomo ma che sono connotati dall'etero- organizzazione, dalla continuità e dal carattere personale, secondo i c.d. “indici fattuali ritenuti significativi” (si veda sul punto, recentemente Cass. Civ., Sez.
Lav., 31.10.2025, n. 28772).
9. Si rammenta, inoltre, che la norma originariamente si riferiva ai rapporti di collaborazione “che si concretano in prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. La novella dell'articolo
Pag. 7 di 15 analizzato, operata in sede di conversione del D.L. 101/2019 dalla legge
128/2019, ha modificato il carattere delle prestazioni del rapporto di collaborazione stabilendo la sufficienza delle prestazioni “prevalentemente personali” (e non più esclusivamente) e sopprimendo il riferimento “anche ai tempi e al luogo di lavoro”. Tale intervento rivela la scelta del legislatore volta ad assicurare ai lavoratori che operano in una zona grigia tra autonomia e subordinazione da considerare meritevoli di una tutela omogenea. E inoltre, conferma che il riferimento “anche ai tempi e al luogo di lavoro” è esemplificativo ed esprime una estrinsecazione del potere di etero- organizzazione, dovendosi rilevare nello svolgimento spazio-temporale dell'attività lavorativa l'apprezzamento di un diverso convincimento qualificatorio. In ogni caso, qualora si ravvisasse un potere unilaterale da parte del committente di decidere il quando e il dove della prestazione personale e continuativa del collaboratore non si pongono dubbi sulla sussistenza dell'etero- organizzazione (sul punto si veda Cass. Civ., Sez. Lav., 24.01.2020, n. 1663).
10. Ciò premesso, occorre verificare se la collaborazione instaurata tra il ricorrente e la società convenuta, sia da ricondurre al concetto di etero- Controparte_1 organizzazione ai sensi della normativa esaminata e, dunque, sia da applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
11. Operando una ricostruzione fattuale, alla luce delle risultanze istruttorie, Pt_1
è stato incaricato formalmente in data 07.10.2015 dalla società
[...] [...]
a svolgere attività di vendita diretta – prestazione avente natura CP_1 personale – presso il domicilio del consumatore, nelle regioni della Toscana e della Liguria (all. 1 di parte ricorrente), nonostante il rapporto tra i due soggetti fosse già sorto, senza vigenza di contratto, già in precedenza. La verifica di tale ultima circostanza appare irrilevante, considerato che il ricorrente chiede l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2 D.L.vo 81/2015, che espressamente indica la sua decorrenza dal 01.01.2016 (ed invero è a partire da tale data che viene delimitata la domanda del ricorrente). La prestazione di lavoro del ricorrente consisteva nel recarsi presso il domicilio di clienti interessati per la presentazione e la vendita dei prodotti dell'azienda (impianti di
Pag. 8 di 15 allarme e sistemi di video rilevazione e videosorveglianza), realizzando il preventivo sulla base dei tariffari forniti dall'azienda, con applicazione di una scontistica secondo le direttive fornite dall'azienda. Sul punto, il teste escusso ha riferito: “A livello minimo per il prezzo vi erano delle Testimone_1 direttive, per il massimo era a discrimine del veditore. 2) Confermo che la fase dell'attività di vendita, con la predisposizione di un preventivo personalizzato, era svolta da ”; il teste ha dichiarato: “17) Posso Pt_1 Testimone_2 riferire che la a concordare direttamente con il cliente Parte_2 sconti e/o dilazioni di pagamento ed a riscuotere il prezzo;
noi abbiamo una percentuale di sconto, poi detratta dalle nostre provvigioni”; mentre il teste ha affermati: “17) Noi abbiamo un listino che prevede una Testimone_3 scontistica”.
12. Quanto all'individuazione dei potenziali clienti, il ricorrente ha dedotto nel suo ricorso che la lista di nominativi veniva realizzata dall'azienda, che si occupava di reperire la clientela attraverso iniziative pubblicitarie (fiere e stand in zone strategiche), contatti tramite i call center, video promozionali e pubblicità online
(all. 4 di parte ricorrente). Tale circostanza non viene smentita dalla convenuta, che di fatto ammette tale modalità di reclutamento, ma precisa che tale sistema avveniva su preferenza del ricorrente stesso.
13. In realtà, dalle dichiarazioni dei testi emerge che la prassi dell'azienda era quella di individuare i clienti, fissare un appuntamento in orari definiti per poi – secondo un sistema che principalmente si basava sulla zona di competenza – assegnare ai vari incaricati alla vendita la lista di appuntamenti con le persone che si erano mostrate interessate. I testi che hanno confermato tale circostanza sono (“11) Posso confermare che il sistema di reperimento della Testimone_4 clientela era (ed è) del tutto centralizzato e controllato dalla direzione dell'impresa; 12) Confermo che la direzione centrale raccoglieva la clientela, selezionando le persone interessate attraverso canali pubblicitari, stand in eventi fieristici, centri commerciali e manifestazioni, ovvero contatto diretto di telemarketing, social media marketing e web marketing” 13) Confermo la direzione si occupava di immagazzinare i dati personali delle persone
Pag. 9 di 15 interessate per poi contattarle attraverso il proprio call-center per profilare i clienti e fissare un appuntamento presso il proprio domicilio per un preventivo personalizzato 14) Confermo che successivamente alla fissazione dell'appuntamento la società “smistava” gli appuntamenti tra il personale di vendita, in relazione all'area di competenza e a sua discrezione), Tes_5
(“ 11) Posso confermare che il sistema di reperimento della clientela
[...] era del tutto centralizzato e controllato dalla direzione dell'impresa; preciso che noi non andavamo a prendere gli appuntamenti, ma questi ci venivano forniti dall'azienda 12) Posso confermare che la direzione centrale raccoglieva la clientela, selezionando le persone interessate attraverso canali pubblicitari, stand in eventi fieristici, centri commerciali e manifestazioni, ovvero contatto diretto di telemarketing, social media marketing e web marketing. 13) Posso confermare che la direzione si occupava di immagazzinare i dati personali delle persone interessate per poi contattarle attraverso il proprio call-center per profilare i clienti e fissare un appuntamento presso il proprio domicilio per un preventivo personalizzato”).
14. Quanto alle dichiarazioni rese sulla circostanza dai testi , Testimone_2
e (rispettivamente “4) Come tutti noi reperiva Testimone_3 Testimone_1 anche autonomamente i contatti di potenziali clienti e ci fissava gli appuntamenti;
posso riferire che facevamo riunioni fra noi venditori per confrontarci per questo ne sono a conoscenza.”; “4) Come tutti noi reperiva anche autonomamente i contatti di potenziali clienti e il call center mi organizzava l'orario si faceva tutti noi venditori;
ADR non sono in grado di precisare quanti contatti ho passato alla società”;” ADR L'azienda favoriva e premiava che reperisse anche autonomamente i contatti di potenziali clienti e ci fissava gli appuntamenti;
ADR Non so quanti il ricorrente ne abbia reperiti.”) si osserva quanto segue. I testi affermano che i potenziali clienti potevano “anche autonomamente” essere reperiti dal venditore a domicilio, affermazione che non esclude tout court l'intervento prevalente dell'azienda nella ricerca dei clienti.
Anche lo stesso ricorrente, chiamato a rendere interrogatorio formale, ha affermato di aver autonomamente contattato i clienti (“sarà capitato raramente,
Pag. 10 di 15 (5 o 6 volte) ma comunque io non ho proposto niente al cliente erano conoscenti che mi hanno chiesto un preventivo). Tuttavia, in forma prevalente – come emerge anche dalla documentazione – nel rapporto con il ricorrente, era l'azienda che selezionava la clientela, che otteneva informazioni sul prodotto interessato e che fissava gli appuntamenti. La lista degli appuntamenti, poi, veniva smistata dall'azienda tra i vari venditori incaricati tra loro anche operanti nella stessa zona, stante l'obbligo di esclusiva a carico del venditore, ma non della società.
15. Sulla clausola relativa, si osserva che dall'interpretazione contrattuale della lettera di incarico, tale obbligo è da intendersi come un patto non concorrenziale.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, questi poteva svolgere altre attività similari purché non in concorrenza all'azienda convenuta
(la lettera di incarico, infatti, cita: “nell'interesse di imprese in concorrenza con
). Parte_2
16. In ogni caso, procedendo nell'analisi dell'organizzazione della prestazione resa dal ricorrente, questi, ricevuta la lista di appuntamenti fissati, doveva recarsi dal cliente. Dall'azienda riceva, oltre ai nominativi e alla data dell'appuntamento, anche le informazioni relative ai clienti e al prodotto a cui il cliente era interessato e, dunque, da presentare. Non è emerso un obbligo stringente di presentazione all'appuntamento, da intendersi come obbligo soggetto a sanzioni disciplinari da parte dell'azienda. Solo due testimoni – e Testimone_4 Tes_6
– deducono una sorta di atteggiamento punitivo nell'assegnazione degli
[...] appuntamenti successivi al rifiuto di uno già fissato;
tale circostanza non è provata dalla documentazione del ricorrente, confrontate le date degli appuntamenti prodotti e le comunicazioni di indisponibilità (all.ti 5 e 6 di parte ricorrente).
17. Dalla corrispondenza prodotta da entrambe le parti il venditore comunicava la propria disponibilità agli appuntamenti anche prima della fissazione, ma non è sufficiente ciò a considerare l'attività del del tutto autonoma, atteso che Pt_1 molto spesso gli appuntamenti venivano spostati dall'azienda stessa e, se spostati dal questi comunicava la nuova data all'azienda stessa. Pt_1
Pag. 11 di 15 18. La comunicazione dell'esito della trattativa attraverso la compilazione del documento Excel fornito dalla società (con le informazioni relative agli appuntamenti) tende ulteriormente ad escludere il grado di autonomia del venditore. Va considerato, peraltro, che la vendita a domicilio è da intendersi come un'obbligazione di risultato. L'inserimento all'interno dei file Excel – prodotti agli atti – dell'esito della trattativa diverso dalla vendita, ossia
“trattativa negativa” ovvero “trattativa da riprendere” fa trasparire un controllo stringente sull'operato del venditore da parte della società, che va al di là del mero spirito di collaborazione dalla stessa asserito. Tali comunicazioni, inoltre, dovevano essere inviate entro le 08:30 del mattino successivo (all. 8 di parte ricorrente) o quanto meno entro la sera successiva (sul punto, il teste Tes_2
: “26) Entro la sera seguente il ricorrente – come tutti i venditori – era
[...] tenuto a inviare all'ufficio commerciale l'esito della trattativa qualunque esso fosse”).
19. Dunque, generalmente itinerari e orari venivano definiti dall'azienda convenuta, dettando le modalità della prestazione. Non emerge che, nello svolgimento della prestazione, il – secondo parte convenuta “autonomo” – si assumesse in Pt_1 qualche modo il rischio d'impresa, elemento chiave che distingue una prestazione autonoma.
20. Va precisato, inoltre, che le caratteristiche della vendita a domicilio di cui alla legge 173/2005 sussistono nel caso di specie, ma che non sussiste il carattere autonomo della prestazione, che assume, secondo quanto sinora osservato, la caratteristica dell'etero-organizzazione.
21. Infatti, gli elementi che emergono confermano l'autonomia del lavoratore nella fase genetica del rapporto, stante la facoltà dello stesso di obbligarsi alla prestazione, ma tuttavia nella fase funzionale di esecuzione del rapporto – per le modalità emerse nella fase istruttoria – emerge il requisito dell'etero- organizzazione. Difatti, si ravvisa l'assenza di un coordinamento stabilito di comune accordo tra le parti contraenti, stante che le scelte rilevanti della prestazione di vendita sono unilateralmente prese dalla società convenuta (come già visto la clientela, i giorni di appuntamento, l'assegnazione al venditore, la
Pag. 12 di 15 ricalendarizzazione dell'appuntamento, i tariffari e la scontistica). Il ricorrente, infatti, pur potendo rendersi indisponibile durante il rapporto con la convenuta, era tenuto a integrarsi con l'organizzazione di impresa, il cui operato determinava un'ingerenza significativa sull'attività del venditore ricorrente.
22. Alla luce di quanto esposto sinora, va riconosciuto il rapporto de quo come rapporto etero-organizzato a partire dal 01.01.2016 sino al termine del rapporto
(05.08.2020) e, pertanto, ai sensi dell'art. 2 D.L.vo n. 81/2015, va applicata la disciplina del lavoro subordinato.
23. Quanto all'inquadramento del ricorrente, secondo quanto emerso sulle mansioni svolte dallo stesso, appare più corretto ricorrere al livello IV del CCNL
-T (“Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”).
24. Quanto alle pretese economiche avanzate, queste sono da rigettare, atteso che i conteggi non sono stati provati. Il ricorrente, infatti, non ha adempiuto all'onere probatorio su lui gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., in quanto si è limitato a indicare una mera quantificazione, priva della prova certa a determinare l'effettiva quantità di lavoro (full time o part time, permessi, ferie) che avrebbe generato il presunto credito (mensilità aggiuntive, TFR, ferie e permessi non goduti). La richiesta di CTU contabile, avanzata dal ricorrente, finalizzata all'accertamento delle somme pretese è, infatti, da ritenersi inammissibile, stante il carattere esplorativo che avrebbe assunto in questo procedimento il suo espletamento, in quanto non in grado di sopperire alla deficienza delle allegazioni e delle offerte di prova del ricorrente.
25. Va, altresì, rigettata la domanda relativa alla condanna della convenuta al pagamento degli importi provvigionali previsti per la vendita di servizi di manutenzione, stante che si tratta di circostanza non provata. Infatti, sul punto la resistente ha riferito si trattava di un “esperimento” avvenuto nell'anno 2017 che non ha avuto successo tra i venditori e i testi non hanno riferito nulla di rilevante
Pag. 13 di 15 in merito al diritto reclamato. Inoltre, non è stata prodotta agli atti la documentazione utile all'accertamento dell'an e del quantum del diritto a tali importi.
26. Nulla sulla domanda relativa all'accertamento del rapporto di agenzia tra le parti in quanto chiesta in via subordinata alla domanda di accertamento dell'etero- organizzazione accolta.
27. Va, invece, accolta la domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso ad nutum in quanto licenziamento illegittimo, privo di giusta causa o di giustificato motivo.
28. Trattandosi di azienda sotto la soglia dei quindici dipendenti, va applicato l'art. 9 del D.L.vo 23/2015, con conseguente condanna del datore di lavoro – committente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a tre mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio (4 anni).
29. Inoltre, ai sensi dell'art. 2118 c.c., stante la mancata concessione del periodo di preavviso (15 giorni) in sede di recesso illegittimo, spetta al ricorrente l'equivalente stabilito dal CCNL, vigente nel periodo di lavoro di categoria
(2016-2020). Tenuto conto dell'inquadramento nel IV livello e dell'anzianità del ricorrente, va condannata la convenuta al pagamento dell'indennità di preavviso, ossia della retribuzione globale di fatto spettante, moltiplicata per i quindici giorni di preavviso non concessi.
30. Si rimette alle parti l'esecuzione del conteggio matematico definitivo delle somme dovute, con applicazione per entrambe le voci di interessi per rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo, calcolando la RGF sulla base dei documenti in atti.
31. Le spese di lite, dunque, seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo gli importi minimi previsti dal D.M. del 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, tenuto conto del valore accertato e dell'attività espletata (scaglione da €
5.201 a € 26.000).
Pag. 14 di 15
P.Q.M.
.
1. accerta e dichiara il carattere della etero-organizzazione ai sensi dell'art. 2
D.L.vo 81/2015 del rapporto di lavoro intercorso tra e Parte_1 [...]
a partire dal 01.01.2016 fino al 05.08.2020; Controparte_1
2. accerta l'illegittimità del recesso ad nutum e, dunque, dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato in data 05.08.2020;
3. condanna la parte convenuta al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a tre mensilità della Parte_1 retribuzione utile per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio (4 anni);
4. condanna la parte convenuta al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente dell'indennità di preavviso pari alla retribuzione Parte_1 globale di fatto spettante moltiplicata per i quindici giorni di preavviso non concessi;
5. rigetta le altre domande economiche del ricorrente, come indicato in parte motiva;
6. condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in 5.388,00 euro, oltre spese generali, CPA e Iva, come per legge.
Pisa, 24.11.2025
Il Giudice del Lavoro
AL RO
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 294/2021
Il Giudice del Lavoro, AL RO, a seguito dell'udienza svolta in data
10.06.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RC CC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ON IS ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv.
AE RI;
resistente OGGETTO: Accertamento dell'eterorganizzazione nel rapporto di collaborazione e conseguente accertamento delle differenze retributive, nonché dell'illegittimità del licenziamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia il Giudice del Lavoro, disattesa ogni Parte_1 avversa istanza richiesta o difesa, A) In via principale. Accertato che tra il ricorrente e la società è intercorso, dal 1 aprile 2015 al 5 agosto 2020 un Controparte_1 rapporto di collaborazione avente le caratteristiche previste dall'articolo 2 Dlgs
81/2015, applicare al rapporto, con decorrenza 1.1.2016 la disciplina che si applicherebbe a un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento full time nel II livello del CCNL Commerci-Terziario e, pertanto: - condannare a Controparte_1 corrispondere al ricorrente le differenze retributive conseguenti all'applicazione degli istituti contrattuali (mensilità aggiuntive, TFR, ferie e permessi non goduti, indennità sostitutiva del preavviso), nessuno escluso e meglio precisate e quantificate in narrativa per una somma complessiva lorda di euro euro 99.647,02 ovvero nella maggiore o minore che risulterà dal giudizio;
- dichiarare inefficace il recesso intimato il 5 agosto
2020 poiché privo di motivazione e perciò adottato in violazione dell'articolo 2 comma
3 L 604/1996 e, per l'effetto condannare a liquidare al ricorrente Controparte_1 le indennità di legge nella misura prevista dall'articolo 9 Dlgs 23/2015 e quantificata in euro 15.982,50 ovvero nella maggiore o minore che risulterà in giudizio;
B) In via subordinata Accertato che tra il ricorrente e la società è Controparte_1 intercorso, dal 1 aprile 2015 al 5 agosto 2020 un rapporto di collaborazione avente le caratteristiche del contratto di agenzia, e, pertanto: - condannare Controparte_1
a corrispondere al ricorrente gli emolumenti contemplati dalla legge e dall'AEC vigente e non corrisposti (indennità sostitutiva del preavviso, indennità di fine rapporto, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica) nessuno escluso e meglio precisate e quantificate in narrativa per una somma complessiva lorda di euro
38.427,09 ovvero nella maggiore o minore che risulterà dal giudizio anche alla luce dell'accoglimento della domanda di cui al punto C); C) In ogni caso, anche nella denegata ipotesi di rigetto delle domande di cui sopra, condannare Controparte_1
Pag. 2 di 15 a corrispondere al ricorrente gli importi provvigionali previsti dal contratto per la vendita di servizi di manutenzione nella misura che risulterà provata in giudizio;
Comunque con vittoria di spese diritti ed onorari di lite”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, in Controparte_1 funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, respingere le domande formulate dal sig. , in quanto infondate in fatto Parte_1 ed in diritto, e condannare il sig. al pagamento delle spese e Parte_1 competenze del presente procedimento.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.03.2021, ha chiesto, in via Parte_1 principale, di accertare che il rapporto con la società a Controparte_1 partire dal 01.01.2016 al 05.08.2020, sia un rapporto di collaborazione avente le caratteristiche previste dall'art. 2 d.lgs. 81/2015 con conseguente applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato con inquadramento full time nel II livello del CCNL Commerci-Terziario. Pertanto, chiedeva di condannare la a corrispondere al ricorrente le differenze retributive Controparte_1
(mensilità aggiuntive, TFR, ferie e permessi non goduti, indennità sostitutiva del preavviso), per una somma complessiva lorda di 99.647,02. Nonché chiedeva di dichiarare inefficace il recesso intimato 05.08.2020 in quanto privo di motivazione e in violazione dell'art. 2, comma 3, l. 604/1996 e, per l'effetto, di condannare la resistente alla liquidazione di 15.982,50 euro, come previsto dall'art. 9 d.lgs. 23/2015. In via subordinata, il ricorrente chiedeva di accertare che il rapporto intercorso dal 01.04.2015 al 05.08.2020 sia stato un rapporto di collaborazione avente le caratteristiche del contratto di agenzia e, dunque, di condannare la resistente alla corresponsione dei relativi emolumenti (indennità sostitutiva del preavviso, indennità di fine rapporto, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica) per una somma complessiva lorda di
38.427,09 euro. In ogni caso, il ricorrente chiedeva di condannare la società a
Pag. 3 di 15 corrispondere al ricorrente gli importi provvigionali previsti dal contratto per la vendita di servizi di manutenzione nella misura provata in giudizio.
2. In particolare, il ricorrente esponeva di aver lavorato per la società
[...]
a partire dal 01.04.2015 al 05.08.2020, collaborazione Controparte_1 formalizzata solo in data 07.10.2015, con la sottoscrizione di incarico di vendita diretta presso il domicilio del consumatore, con cui il ricorrente veniva incaricato a tempo indeterminato di promuovere la vendita diretta a domicilio dei prodotti della società in autonomia e senza vincolo di subordinazione, per la regione Toscana e per la provincia di La Spezia, retribuito con un compenso provvigionale;
veniva prevista l'esclusiva a carico del venditore, ma non a carico della società. Il ricorrente lamentava che l'ingerenza della società convenuta nell'organizzazione del proprio lavoro era tale che dovesse essere escluso il carattere autonomo del rapporto e, contrariamente, il rapporto dovesse essere qualificato come rapporto di collaborazione etero-organizzata ovvero in rapporto di agenzia. Spiegava, infatti, che la direzione centrale della si occupava di CP_1 reperire la clientela direttamente attraverso canali pubblicitari, stand di eventi fieristici, centri commerciali, manifestazioni o contatti di telemarketing, social media marketing e web marketing; poi, tramite il proprio call center, profilava i clienti e fissava gli appuntamenti presso il loro domicilio per un preventivo personalizzato, dal lunedì a venerdì, solitamente nel pomeriggio-sera. La clientela reperita veniva poi smistata tra i venditori, ai quali venivano comunicati gli appuntamenti via e-mail, con allegato in un file Excel modificabile contenente tutti i dati relativi all'incontro. Venivano affidati solitamente due appuntamenti per giornata e il ricorrente aggiungeva che egli era tenuto a recarsi nel luogo e nell'orario già concordati dalla società; in caso di impedimento era tenuto a comunicare l'indisponibilità con anticipo. Il spiegava che Pt_1 all'appuntamento aveva il compito di verificare i luoghi oggetto di intervento, illustrare i prodotti dell'azienda e formulare un preventivo di spesa sulla base dei listini predisposti da , proponendo al cliente le modalità di pagamento CP_1 sulla base della modulistica aziendale. Entro la mattina seguente (entro le ore
08:30), il ricorrente doveva inviare all'ufficio commerciale l'esito della
Pag. 4 di 15 trattativa, annotandolo sulla griglia del documento Excel (“trattativa positiva”,
“trattativa negativa” o “trattativa da riprendere”). L'attività del ricorrente terminava con l'invio del report; tutti gli adempimenti successivi erano di competenza di . Il ricorrente lamentava di non aver mai ricevuto CP_1
l'ulteriore provvigione di 10 euro per ogni contratto nel quale venivano contratti dal cliente i servizi di manutenzione e la fornitura di servizi aggiuntivi, di cui si occupava Sicura successivamente alla vendita e all'installazione. Il ricorrente esponeva di aver lavorato mediamente per 20 giorni al mese senza soluzione di continuità senza usufruire di ferie e permessi, percependo un compenso calcolato su provvigione. Riferiva che il 05.08.2020, senza preavviso e senza motivazione, la recedeva dal rapporto e di aver impugnato il recesso CP_1 perché illegittimo (senza alcun riscontro), stante la diversa natura del rapporto di lavoro. Secondo il ricorrente, infatti, il recesso era da intendersi quale licenziamento illegittimo, tenuto conto dell'asserita subordinazione, con inquadramento nel livello II del CCNL -T. Il ricorrente rimaneva, dunque, disoccupato e senza poter accedere ad alcuna tutela sociale per la disoccupazione. Il come indicato in premessa. Pt_1
3. In data 11.03.2022, si costituiva in giudizio e chiedeva Parte_2 il rigetto di tutte le pretese del ricorrente, negando la ricostruzione attorea.
4. In particolare, la parte resistente rilevava che la formalizzazione del rapporto veniva effettuata in un momento successivo, ossia il 07.10.2015, su richiesta espressa del ricorrente. Riferiva che il operava come un venditore porta a Pt_1 porta, limitandosi a vendere il prodotto senza un mandato all'incasso. Secondo la società, era libero di intraprendere altre attività purché non in concorrenza con la società, era libero di reperire autonomamente la clientela e di gestire gli appuntamenti, ma che lui stesso preferiva che fosse la società a rintracciare la clientela e a fissare gli appuntamenti “per andare a colpo sicuro”; in caso di indisponibilità, la ricalendarizzazione degli appuntamenti avveniva su richiesta del Rilevava che era libero di determinare i periodi di lavoro e di ferie Pt_1
(ad esempio, non lavorava né ad agosto né durante le vacanze natalizie) e che era lui stesso a comunicare le proprie disponibilità. Secondo la resistente, ogni
Pag. 5 di 15 comunicazione tra la società e il ricorrente – come la compilazione del file Excel contenente le informazioni sui clienti e l'inserimento dell'esito dell'incontro – avveniva proprio per agevolare la collaborazione e meglio finalizzare la vendita.
Contestava che vi fosse un potere disciplinare dell'azienda sull'attività del venditore, come ad esempio provvedimenti disciplinari in caso di mancato invio della reportistica. Quanto alle somme sui contratti di manutenzione pretese
(riconoscimento di 10 euro per ogni manutenzione acquistata), precisava che si era trattato di un esperimento non andato a buon fine, avvenuto nell'anno 2017, in quanto i venditori non si erano mostrati interessati. Rilevava che l'attività di promozione e pubblicità era necessaria al fine di girare i possibili contatti ai venditori per finalizzare la vendita. Sosteneva, dunque, che tutte le caratteristiche del rapporto tra la società e il erano in linea con quanto Pt_1 previsto dalla legge 173/2005, trattandosi di un incarico di vendita porta a porta: vi era una lettera di incarico;
era stata effettuata la comunicazione ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 114/1998; l'attività era stata svolta dal in maniera Pt_1 abituale (e non “stabile”); vi era il vincolo di non concorrenza;
il era Pt_1 fornito di tesserino di riconoscimento;
era libero di rifiutare gli appuntamenti;
si atteneva alle modalità stabilite dall'azienda e non poteva operare sconti o dilazioni né procedere all'incasso; non aveva acquistato il campionario della società; riceveva le provvigioni sugli affari che avevano avuto regolare esecuzione, come da regolari fatture dal ricorrente emesse;
operava con la propria autovettura e i costi sostenuti per le trasferte erano a suo carico. Inoltre, sottolineava come nelle dichiarazioni IVA il aveva sempre usato il Pt_1 codice ATECO n. 461903 dei “mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno” e come dalla corrispondenza emergeva la sua consapevolezza della tipologia del rapporto instaurato. Contestava, dunque, che ci fosse un rapporto di subordinazione e, in ogni caso, contestava l'inquadramento nel II livello CCNL
Commercio e Terziario e i conteggi prodotti. Infine, la resistente contestava che potesse esserci un rapporto di agenzia e che il ricorrente fosse un agente: il non aveva frequentato un corso professionale;
non era iscritto al REA Pt_1 della CCIA;
non aveva presentato la SCIA;
era iscritto alla Gestione Separata
Pag. 6 di 15 dell'INPS, beneficiando del regime agevolato del venditore porta a porta;
non era iscritto all'Inail; il rapporto non era stabile.
5. La causa veniva istruita mediante l'assunzione della prova orale alle udienze del
24.10.2023 e 03.12.2024.
6. Infine, all'udienza del 10.06.2025, la causa veniva decisa con il deposito della presente sentenza nel fascicolo telematico.
7. Il ricorso è in parte fondato per i motivi che seguono.
8. Ai fini della risoluzione della presente causa, si rende innanzitutto necessario un breve cenno alla disciplina della etero-organizzazione introdotta con l'art. 2
D.L.vo 81/2015, il cui intento non era quello di prevedere un tertium genus tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. La norma, infatti, ha previsto una disciplina volta a dichiarare applicabile le norme prevista per la subordinazione a rapporti di lavoro autonomo che, seppur possano essere legittimamente pattuiti come tali, presentano la peculiarità di concretizzarsi “in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”. Sostanzialmente, viene realizzata una
“dissociazione” tra la qualificazione giuridica della fattispecie e la disciplina applicabile. Il requisito dell'etero-organizzazione è idoneo a distinguere l'ambito di disciplina sostanziale del lavoro autonomo (art. 409, comma 1 n. 3, c.p.c., assoggettate al rito del lavoro) dall'ambito di disciplina sostanziale del lavoro subordinato, che ricomprende i rapporti qualificabili come subordinati nonché i rapporti giuridicamente di lavoro autonomo ma che sono connotati dall'etero- organizzazione, dalla continuità e dal carattere personale, secondo i c.d. “indici fattuali ritenuti significativi” (si veda sul punto, recentemente Cass. Civ., Sez.
Lav., 31.10.2025, n. 28772).
9. Si rammenta, inoltre, che la norma originariamente si riferiva ai rapporti di collaborazione “che si concretano in prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. La novella dell'articolo
Pag. 7 di 15 analizzato, operata in sede di conversione del D.L. 101/2019 dalla legge
128/2019, ha modificato il carattere delle prestazioni del rapporto di collaborazione stabilendo la sufficienza delle prestazioni “prevalentemente personali” (e non più esclusivamente) e sopprimendo il riferimento “anche ai tempi e al luogo di lavoro”. Tale intervento rivela la scelta del legislatore volta ad assicurare ai lavoratori che operano in una zona grigia tra autonomia e subordinazione da considerare meritevoli di una tutela omogenea. E inoltre, conferma che il riferimento “anche ai tempi e al luogo di lavoro” è esemplificativo ed esprime una estrinsecazione del potere di etero- organizzazione, dovendosi rilevare nello svolgimento spazio-temporale dell'attività lavorativa l'apprezzamento di un diverso convincimento qualificatorio. In ogni caso, qualora si ravvisasse un potere unilaterale da parte del committente di decidere il quando e il dove della prestazione personale e continuativa del collaboratore non si pongono dubbi sulla sussistenza dell'etero- organizzazione (sul punto si veda Cass. Civ., Sez. Lav., 24.01.2020, n. 1663).
10. Ciò premesso, occorre verificare se la collaborazione instaurata tra il ricorrente e la società convenuta, sia da ricondurre al concetto di etero- Controparte_1 organizzazione ai sensi della normativa esaminata e, dunque, sia da applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
11. Operando una ricostruzione fattuale, alla luce delle risultanze istruttorie, Pt_1
è stato incaricato formalmente in data 07.10.2015 dalla società
[...] [...]
a svolgere attività di vendita diretta – prestazione avente natura CP_1 personale – presso il domicilio del consumatore, nelle regioni della Toscana e della Liguria (all. 1 di parte ricorrente), nonostante il rapporto tra i due soggetti fosse già sorto, senza vigenza di contratto, già in precedenza. La verifica di tale ultima circostanza appare irrilevante, considerato che il ricorrente chiede l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2 D.L.vo 81/2015, che espressamente indica la sua decorrenza dal 01.01.2016 (ed invero è a partire da tale data che viene delimitata la domanda del ricorrente). La prestazione di lavoro del ricorrente consisteva nel recarsi presso il domicilio di clienti interessati per la presentazione e la vendita dei prodotti dell'azienda (impianti di
Pag. 8 di 15 allarme e sistemi di video rilevazione e videosorveglianza), realizzando il preventivo sulla base dei tariffari forniti dall'azienda, con applicazione di una scontistica secondo le direttive fornite dall'azienda. Sul punto, il teste escusso ha riferito: “A livello minimo per il prezzo vi erano delle Testimone_1 direttive, per il massimo era a discrimine del veditore. 2) Confermo che la fase dell'attività di vendita, con la predisposizione di un preventivo personalizzato, era svolta da ”; il teste ha dichiarato: “17) Posso Pt_1 Testimone_2 riferire che la a concordare direttamente con il cliente Parte_2 sconti e/o dilazioni di pagamento ed a riscuotere il prezzo;
noi abbiamo una percentuale di sconto, poi detratta dalle nostre provvigioni”; mentre il teste ha affermati: “17) Noi abbiamo un listino che prevede una Testimone_3 scontistica”.
12. Quanto all'individuazione dei potenziali clienti, il ricorrente ha dedotto nel suo ricorso che la lista di nominativi veniva realizzata dall'azienda, che si occupava di reperire la clientela attraverso iniziative pubblicitarie (fiere e stand in zone strategiche), contatti tramite i call center, video promozionali e pubblicità online
(all. 4 di parte ricorrente). Tale circostanza non viene smentita dalla convenuta, che di fatto ammette tale modalità di reclutamento, ma precisa che tale sistema avveniva su preferenza del ricorrente stesso.
13. In realtà, dalle dichiarazioni dei testi emerge che la prassi dell'azienda era quella di individuare i clienti, fissare un appuntamento in orari definiti per poi – secondo un sistema che principalmente si basava sulla zona di competenza – assegnare ai vari incaricati alla vendita la lista di appuntamenti con le persone che si erano mostrate interessate. I testi che hanno confermato tale circostanza sono (“11) Posso confermare che il sistema di reperimento della Testimone_4 clientela era (ed è) del tutto centralizzato e controllato dalla direzione dell'impresa; 12) Confermo che la direzione centrale raccoglieva la clientela, selezionando le persone interessate attraverso canali pubblicitari, stand in eventi fieristici, centri commerciali e manifestazioni, ovvero contatto diretto di telemarketing, social media marketing e web marketing” 13) Confermo la direzione si occupava di immagazzinare i dati personali delle persone
Pag. 9 di 15 interessate per poi contattarle attraverso il proprio call-center per profilare i clienti e fissare un appuntamento presso il proprio domicilio per un preventivo personalizzato 14) Confermo che successivamente alla fissazione dell'appuntamento la società “smistava” gli appuntamenti tra il personale di vendita, in relazione all'area di competenza e a sua discrezione), Tes_5
(“ 11) Posso confermare che il sistema di reperimento della clientela
[...] era del tutto centralizzato e controllato dalla direzione dell'impresa; preciso che noi non andavamo a prendere gli appuntamenti, ma questi ci venivano forniti dall'azienda 12) Posso confermare che la direzione centrale raccoglieva la clientela, selezionando le persone interessate attraverso canali pubblicitari, stand in eventi fieristici, centri commerciali e manifestazioni, ovvero contatto diretto di telemarketing, social media marketing e web marketing. 13) Posso confermare che la direzione si occupava di immagazzinare i dati personali delle persone interessate per poi contattarle attraverso il proprio call-center per profilare i clienti e fissare un appuntamento presso il proprio domicilio per un preventivo personalizzato”).
14. Quanto alle dichiarazioni rese sulla circostanza dai testi , Testimone_2
e (rispettivamente “4) Come tutti noi reperiva Testimone_3 Testimone_1 anche autonomamente i contatti di potenziali clienti e ci fissava gli appuntamenti;
posso riferire che facevamo riunioni fra noi venditori per confrontarci per questo ne sono a conoscenza.”; “4) Come tutti noi reperiva anche autonomamente i contatti di potenziali clienti e il call center mi organizzava l'orario si faceva tutti noi venditori;
ADR non sono in grado di precisare quanti contatti ho passato alla società”;” ADR L'azienda favoriva e premiava che reperisse anche autonomamente i contatti di potenziali clienti e ci fissava gli appuntamenti;
ADR Non so quanti il ricorrente ne abbia reperiti.”) si osserva quanto segue. I testi affermano che i potenziali clienti potevano “anche autonomamente” essere reperiti dal venditore a domicilio, affermazione che non esclude tout court l'intervento prevalente dell'azienda nella ricerca dei clienti.
Anche lo stesso ricorrente, chiamato a rendere interrogatorio formale, ha affermato di aver autonomamente contattato i clienti (“sarà capitato raramente,
Pag. 10 di 15 (5 o 6 volte) ma comunque io non ho proposto niente al cliente erano conoscenti che mi hanno chiesto un preventivo). Tuttavia, in forma prevalente – come emerge anche dalla documentazione – nel rapporto con il ricorrente, era l'azienda che selezionava la clientela, che otteneva informazioni sul prodotto interessato e che fissava gli appuntamenti. La lista degli appuntamenti, poi, veniva smistata dall'azienda tra i vari venditori incaricati tra loro anche operanti nella stessa zona, stante l'obbligo di esclusiva a carico del venditore, ma non della società.
15. Sulla clausola relativa, si osserva che dall'interpretazione contrattuale della lettera di incarico, tale obbligo è da intendersi come un patto non concorrenziale.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, questi poteva svolgere altre attività similari purché non in concorrenza all'azienda convenuta
(la lettera di incarico, infatti, cita: “nell'interesse di imprese in concorrenza con
). Parte_2
16. In ogni caso, procedendo nell'analisi dell'organizzazione della prestazione resa dal ricorrente, questi, ricevuta la lista di appuntamenti fissati, doveva recarsi dal cliente. Dall'azienda riceva, oltre ai nominativi e alla data dell'appuntamento, anche le informazioni relative ai clienti e al prodotto a cui il cliente era interessato e, dunque, da presentare. Non è emerso un obbligo stringente di presentazione all'appuntamento, da intendersi come obbligo soggetto a sanzioni disciplinari da parte dell'azienda. Solo due testimoni – e Testimone_4 Tes_6
– deducono una sorta di atteggiamento punitivo nell'assegnazione degli
[...] appuntamenti successivi al rifiuto di uno già fissato;
tale circostanza non è provata dalla documentazione del ricorrente, confrontate le date degli appuntamenti prodotti e le comunicazioni di indisponibilità (all.ti 5 e 6 di parte ricorrente).
17. Dalla corrispondenza prodotta da entrambe le parti il venditore comunicava la propria disponibilità agli appuntamenti anche prima della fissazione, ma non è sufficiente ciò a considerare l'attività del del tutto autonoma, atteso che Pt_1 molto spesso gli appuntamenti venivano spostati dall'azienda stessa e, se spostati dal questi comunicava la nuova data all'azienda stessa. Pt_1
Pag. 11 di 15 18. La comunicazione dell'esito della trattativa attraverso la compilazione del documento Excel fornito dalla società (con le informazioni relative agli appuntamenti) tende ulteriormente ad escludere il grado di autonomia del venditore. Va considerato, peraltro, che la vendita a domicilio è da intendersi come un'obbligazione di risultato. L'inserimento all'interno dei file Excel – prodotti agli atti – dell'esito della trattativa diverso dalla vendita, ossia
“trattativa negativa” ovvero “trattativa da riprendere” fa trasparire un controllo stringente sull'operato del venditore da parte della società, che va al di là del mero spirito di collaborazione dalla stessa asserito. Tali comunicazioni, inoltre, dovevano essere inviate entro le 08:30 del mattino successivo (all. 8 di parte ricorrente) o quanto meno entro la sera successiva (sul punto, il teste Tes_2
: “26) Entro la sera seguente il ricorrente – come tutti i venditori – era
[...] tenuto a inviare all'ufficio commerciale l'esito della trattativa qualunque esso fosse”).
19. Dunque, generalmente itinerari e orari venivano definiti dall'azienda convenuta, dettando le modalità della prestazione. Non emerge che, nello svolgimento della prestazione, il – secondo parte convenuta “autonomo” – si assumesse in Pt_1 qualche modo il rischio d'impresa, elemento chiave che distingue una prestazione autonoma.
20. Va precisato, inoltre, che le caratteristiche della vendita a domicilio di cui alla legge 173/2005 sussistono nel caso di specie, ma che non sussiste il carattere autonomo della prestazione, che assume, secondo quanto sinora osservato, la caratteristica dell'etero-organizzazione.
21. Infatti, gli elementi che emergono confermano l'autonomia del lavoratore nella fase genetica del rapporto, stante la facoltà dello stesso di obbligarsi alla prestazione, ma tuttavia nella fase funzionale di esecuzione del rapporto – per le modalità emerse nella fase istruttoria – emerge il requisito dell'etero- organizzazione. Difatti, si ravvisa l'assenza di un coordinamento stabilito di comune accordo tra le parti contraenti, stante che le scelte rilevanti della prestazione di vendita sono unilateralmente prese dalla società convenuta (come già visto la clientela, i giorni di appuntamento, l'assegnazione al venditore, la
Pag. 12 di 15 ricalendarizzazione dell'appuntamento, i tariffari e la scontistica). Il ricorrente, infatti, pur potendo rendersi indisponibile durante il rapporto con la convenuta, era tenuto a integrarsi con l'organizzazione di impresa, il cui operato determinava un'ingerenza significativa sull'attività del venditore ricorrente.
22. Alla luce di quanto esposto sinora, va riconosciuto il rapporto de quo come rapporto etero-organizzato a partire dal 01.01.2016 sino al termine del rapporto
(05.08.2020) e, pertanto, ai sensi dell'art. 2 D.L.vo n. 81/2015, va applicata la disciplina del lavoro subordinato.
23. Quanto all'inquadramento del ricorrente, secondo quanto emerso sulle mansioni svolte dallo stesso, appare più corretto ricorrere al livello IV del CCNL
-T (“Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”).
24. Quanto alle pretese economiche avanzate, queste sono da rigettare, atteso che i conteggi non sono stati provati. Il ricorrente, infatti, non ha adempiuto all'onere probatorio su lui gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., in quanto si è limitato a indicare una mera quantificazione, priva della prova certa a determinare l'effettiva quantità di lavoro (full time o part time, permessi, ferie) che avrebbe generato il presunto credito (mensilità aggiuntive, TFR, ferie e permessi non goduti). La richiesta di CTU contabile, avanzata dal ricorrente, finalizzata all'accertamento delle somme pretese è, infatti, da ritenersi inammissibile, stante il carattere esplorativo che avrebbe assunto in questo procedimento il suo espletamento, in quanto non in grado di sopperire alla deficienza delle allegazioni e delle offerte di prova del ricorrente.
25. Va, altresì, rigettata la domanda relativa alla condanna della convenuta al pagamento degli importi provvigionali previsti per la vendita di servizi di manutenzione, stante che si tratta di circostanza non provata. Infatti, sul punto la resistente ha riferito si trattava di un “esperimento” avvenuto nell'anno 2017 che non ha avuto successo tra i venditori e i testi non hanno riferito nulla di rilevante
Pag. 13 di 15 in merito al diritto reclamato. Inoltre, non è stata prodotta agli atti la documentazione utile all'accertamento dell'an e del quantum del diritto a tali importi.
26. Nulla sulla domanda relativa all'accertamento del rapporto di agenzia tra le parti in quanto chiesta in via subordinata alla domanda di accertamento dell'etero- organizzazione accolta.
27. Va, invece, accolta la domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso ad nutum in quanto licenziamento illegittimo, privo di giusta causa o di giustificato motivo.
28. Trattandosi di azienda sotto la soglia dei quindici dipendenti, va applicato l'art. 9 del D.L.vo 23/2015, con conseguente condanna del datore di lavoro – committente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a tre mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio (4 anni).
29. Inoltre, ai sensi dell'art. 2118 c.c., stante la mancata concessione del periodo di preavviso (15 giorni) in sede di recesso illegittimo, spetta al ricorrente l'equivalente stabilito dal CCNL, vigente nel periodo di lavoro di categoria
(2016-2020). Tenuto conto dell'inquadramento nel IV livello e dell'anzianità del ricorrente, va condannata la convenuta al pagamento dell'indennità di preavviso, ossia della retribuzione globale di fatto spettante, moltiplicata per i quindici giorni di preavviso non concessi.
30. Si rimette alle parti l'esecuzione del conteggio matematico definitivo delle somme dovute, con applicazione per entrambe le voci di interessi per rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo, calcolando la RGF sulla base dei documenti in atti.
31. Le spese di lite, dunque, seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo gli importi minimi previsti dal D.M. del 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, tenuto conto del valore accertato e dell'attività espletata (scaglione da €
5.201 a € 26.000).
Pag. 14 di 15
P.Q.M.
.
1. accerta e dichiara il carattere della etero-organizzazione ai sensi dell'art. 2
D.L.vo 81/2015 del rapporto di lavoro intercorso tra e Parte_1 [...]
a partire dal 01.01.2016 fino al 05.08.2020; Controparte_1
2. accerta l'illegittimità del recesso ad nutum e, dunque, dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato in data 05.08.2020;
3. condanna la parte convenuta al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a tre mensilità della Parte_1 retribuzione utile per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio (4 anni);
4. condanna la parte convenuta al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente dell'indennità di preavviso pari alla retribuzione Parte_1 globale di fatto spettante moltiplicata per i quindici giorni di preavviso non concessi;
5. rigetta le altre domande economiche del ricorrente, come indicato in parte motiva;
6. condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in 5.388,00 euro, oltre spese generali, CPA e Iva, come per legge.
Pisa, 24.11.2025
Il Giudice del Lavoro
AL RO
Pag. 15 di 15