CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 683/2024 depositato il 28/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65129 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TAUM000509 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TAUM000509 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TAUM000509 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 243/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva proposto ricorso alla Corte Tributaria Provinciale avverso avviso di accertamento in rettifica in epigrafe indicato con cui veniva richiesto il pagamento di imposte originate dal calcolo di maggiori redditi Irpef ed add. Ref. Com. che il contribuente avrebbe incassato e non dichiarato da contratti di locazione immobiliare ad uso non abitativo.
Il ricorrente lamentava come l'avviso di accertamento fosse stato emesso senza tener conto che per detti immobili non fosse stato percepito alcun reddito stante la risoluzione contrattuale intervenuta con efficacia dal 15.2.18; eccepisce anche la irregolarità della notifica dell'atto difetto di motivazione ed omesso contraddittorio preventivo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In primo luogo il ricorso risulta ammissibile non essendovi alcuna significativa divergenza tra quanto notificato a parte resistente e quanto invece depositato alla Corte competente.
Questo Giudice deve poi ribadire sulla questione sollevata in ricorso come canoni di locazione immobiliare concorrono alla formazione del reddito, solo sino alla intervenuta risoluzione del contratto;
da quel momento i canoni dichiarati e non riscossi su cui sono state pagate imposte, possono contribuire a formare un credito di imposta spendibile dal proprietario dell'immobile.
L'inadempimento del conduttore non esime il proprietario dagli obblighi di versare l'imposta ed è quindi tenuto a dichiarare anche i canoni di locazione non riscossi sino alla disdetta;
le regole fiscali, infatti, impongono la tassazione dei canoni di locazione immobiliare abitativa, a prescindere dalla loro effettiva percezione, seguendo una azione impositiva non secondo il “principio di cassa“, ma secondo il “principio di competenza“.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha invero attestato di avere proceduto alla comunicazione formale della disdetta con decorrenza antecedente all'epoca della pretesa impositiva, anche documentando la cessazione del rapporto locativo con la società conduttrice come da comunicazione con mod. Ru e successiva richiesta di registrazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate dove si comunicava l'intervenuta risoluzione a far data appunto dal 15.2.2018 .
Tanto premesso
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 683/2024 depositato il 28/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65129 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TAUM000509 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TAUM000509 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TAUM000509 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 243/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva proposto ricorso alla Corte Tributaria Provinciale avverso avviso di accertamento in rettifica in epigrafe indicato con cui veniva richiesto il pagamento di imposte originate dal calcolo di maggiori redditi Irpef ed add. Ref. Com. che il contribuente avrebbe incassato e non dichiarato da contratti di locazione immobiliare ad uso non abitativo.
Il ricorrente lamentava come l'avviso di accertamento fosse stato emesso senza tener conto che per detti immobili non fosse stato percepito alcun reddito stante la risoluzione contrattuale intervenuta con efficacia dal 15.2.18; eccepisce anche la irregolarità della notifica dell'atto difetto di motivazione ed omesso contraddittorio preventivo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In primo luogo il ricorso risulta ammissibile non essendovi alcuna significativa divergenza tra quanto notificato a parte resistente e quanto invece depositato alla Corte competente.
Questo Giudice deve poi ribadire sulla questione sollevata in ricorso come canoni di locazione immobiliare concorrono alla formazione del reddito, solo sino alla intervenuta risoluzione del contratto;
da quel momento i canoni dichiarati e non riscossi su cui sono state pagate imposte, possono contribuire a formare un credito di imposta spendibile dal proprietario dell'immobile.
L'inadempimento del conduttore non esime il proprietario dagli obblighi di versare l'imposta ed è quindi tenuto a dichiarare anche i canoni di locazione non riscossi sino alla disdetta;
le regole fiscali, infatti, impongono la tassazione dei canoni di locazione immobiliare abitativa, a prescindere dalla loro effettiva percezione, seguendo una azione impositiva non secondo il “principio di cassa“, ma secondo il “principio di competenza“.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha invero attestato di avere proceduto alla comunicazione formale della disdetta con decorrenza antecedente all'epoca della pretesa impositiva, anche documentando la cessazione del rapporto locativo con la società conduttrice come da comunicazione con mod. Ru e successiva richiesta di registrazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate dove si comunicava l'intervenuta risoluzione a far data appunto dal 15.2.2018 .
Tanto premesso
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate