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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3924/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 3924 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra:
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Eugenio Parte_1 P.IVA_1
RG (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Thiene (VI), C.F._1 via Monte Grappa, 6/L, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione
- attore - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco CP_1 C.F._2
IO DA EN (C.F. e ND BO (C.F. ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Vicenza, Piazza Biade, 11, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto-
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.11.2025 l'attrice precisava le conclusioni, come da note scritte autorizzate del 12.11.2025 e, quindi:
“in via principale e nel merito, per tutte le causali di cui in narrativa, accertata l'apertura del conto corrente online, intestato alla presso la banca “Qonto”, con indicazione Parte_1
IBAN:[...] – BIC: da parte del convenuto, C.F._5 CP_1
nel mese di gennaio 2021 e del conto corrente online presso AN IS, (IS Europa SA),
[...] con sede in Belgio, sempre intestato alla con indicazione IBAN:BE83967257724215 – Parte_1 pagina 1 di 15 BIC: , nel mese di febbraio 2022; accertato altresì il versamento sui predetti conti C.F._6 della somma complessiva di euro 1.177.250,00 o di quella maggiore o minore che sarà eventualmente accertata in corso di causa, da parte del dott. ; accertata inoltre la distrazione delle CP_1 predette somme sui conti correnti personali del dott. , meglio indicati in premessa;
CP_1 accertata, conseguentemente, la predisposizione di false rendicontazioni bancarie da parte del convenuto, per celare la reale destinazione finale delle somme di cui in epigrafe;
accertata infine la distrazione dell'ulteriore somma di euro 49.194,00 tramite l'accredito a favore del convenuto, mediante la carta prepagata di AN Desio spa, di cui in narrativa, condannarsi a mente degli artt.
2043 ss. c.c. il medesimo dott. alla restituzione di tutte le somme dolosamente sottratte CP_1 alla Soc. per l'importo complessivo di euro 1.226.444,00, salva diversa determinazione in Parte_1 corso di causa, oltre ad interessi di cui all'art. 1284, IV comma c.c., in forza del disposto della recente
Ordinanza n. 61/2023 della Suprema Corte, con ogni consequenziale effetto di legge, anche a mente dell'art. 686 c.p.c. In ogni caso, con il favore delle spese e competenze di lite della precedente fase cautelare e della presente.”
Il convenuto precisava le conclusioni come da note conclusive autorizzate del 10.11.2025 e così:
“In via principale e nel merito: Accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di qualsivoglia condotta illecita del Dott.. , ovvero Dichiarare l'inesistenza del diritto vantato ed infondatezza della CP_1 pretesa attorea in fatto ed in diritto;
-- e conseguentemente rigettare la domanda della in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, Sig. nonché tutte le deduzioni ed eccezioni formulate CP_3 dall'attore-
2. Con condanna alle spese e onorari.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna, ex artt. 2043 ss. c.c., alla restituzione di tutte le somme dolosamente sottratte alla società attrice, per l'importo complessivo stimato in euro 1.226.444,00.
A sostegno di tale richiesta deduceva che:
- , sin dal 14.1.2014, lavorava alle dipendenze di , inizialmente con la qualifica CP_1 Pt_1 di quadro amministrativo, con mansioni inerenti alla gestione della contabilità societaria nonché della pianificazione finanziaria della medesima;
- grazie alle competenze dimostrate e alla fiducia, in costui riposta, da – socio e CP_3 presidente del consiglio di amministrazione di – in data 5.12.2017, veniva conferita al Pt_1 CP_1 in qualità di responsabile amministrativo e finanziario, procura speciale con attribuzione dei più ampi pagina 2 di 15 poteri nell'ambito dell' “apertura, chiusura e gestione di conti correnti, comprese operazioni di anticipo”; “assunzione, licenziamento di dipendenti e firma lettere di richiamo;
della rappresentanza in giudizio “in cause di lavoro e presso qualsiasi Agenzia delle Entrate”;
- con tale attribuzione di poteri, l'odierno convenuto dirigeva, di fatto, l'intero reparto amministrativo, finanziario e contabile della società. Si occupava, pertanto, della gestione dei flussi di cassa, della tenuta dei rapporti con fornitori, con gli istituti di credito e con i dipendenti, per quanto concerneva le spese aziendali e i rimborsi.
Inoltre, il convenuto era il responsabile di tutti i pagamenti necessari per lo svolgimento dell'attività aziendale. Proprio per eseguire tale incombenza, la società attrice esponeva che aveva CP_1 pieno accesso a tutti i conti correnti intestati alla società disponendo delle relative credenziali e password per poter confermare le relative operazioni;
- avendo il titolo di dottore commercialista, il convenuto si dedicava altresì alla predisposizione del bilancio aziendale e dei suoi allegati;
- come appreso in un secondo momento, dal mese di gennaio 2021, decideva, CP_1 autonomamente, di aprire un conto corrente online, intestato alla società , presso la banca Qonto Pt_1
(Iban: [...], Bic: ), giustificando tale decisione con la C.F._5 necessità di disporre di liquidità immediata per fronteggiare pagamenti improvvisi. Tale conto corrente rimaneva aperto fino al mese di febbraio 2022 e registrava movimenti in entrata, provenienti esclusivamente dalla società attrice, per un totale di euro 440.000,00;
- contestualmente alla chiusura di suddetto conto, apriva un ulteriore conto corrente, CP_1 sempre intestato a , presso l'istituto di credito belga AN IS (Iban:BE83967257724215 - Pt_1
Bic: ) – denominato nelle comunicazioni aziendali Volksbank Belgio, al fine forse di NumeroDi_1 non destare sospetti, intrattenendo l'attrice rapporti con quest'ultima società - successivamente estinto in data 16.1.2024, con accredito del saldo residuo sul conto corrente societario, acceso presso la banca
MPS;
- a seguito della crisi di liquidità in cui era incorsa l' attrice e del conseguente ritardo nel deposito del bilancio 2022 (ritardato dal convenuto e che veniva, infatti, approvato solamente nel dicembre 2023),
veniva, più volte, sollecitato dai vertici aziendali e invitato, anche dall'impiegata contabile CP_1
, a consegnare gli estratti conto relativi al conto IS. Solamente in data 16.1.2024, Testimone_1
trasmetteva un estratto contabile, rivelatosi in seguito falso;
CP_1
- in data 7.2.2024, veniva revocata al convenuto la delega notarile e così la società riusciva, finalmente, ad ottenere accesso agli estratti conto dei conti Qonto e IS;
- dall'esame degli estratti conto emergeva, dunque, una dolosa condotta appropriativa posta in essere pagina 3 di 15 dal il quale, fraudolentemente, dirottava le somme accreditate nei suddetti conti dalla società CP_1
verso conti correnti a lui direttamente riconducibili. Pt_1
In particolare, secondo la prospettazione attorea, si sarebbe appropriato della complessiva CP_1 somma di € 382.250,00 tramite il rapporto bancario Qonto e della somma di € 795.000,00 tramite il conto IS, eseguendo da detti conti correnti vari bonifici a se stesso.
Inoltre, il medesimo avrebbe manipolato la documentazione contabile al fine di far apparire gli addebiti sul conto corrente IS, come tutti riconducibili a rimborsi in favore del socio anziché CP_3 quali accrediti nel proprio conto personale;
- in data 17.2.2024 veniva organizzato un incontro chiarificatore tra e l'avv. Cesare CP_1 CP_3
RI, in occasione del quale parte convenuta ammetteva di aver sottratto le somme di denaro contestate;
- in data 19.2.2024, rassegnava le proprie dimissioni e qualche giorno dopo, in data 23.2.2024, CP_1 alienava a terzi l'unico immobile di proprietà non gravato da ipoteca;
- successivamente, nell'ambito di ulteriori verifiche sulle scritture contabili, la società attrice scopriva ulteriori ammanchi, riconducibili ad una carta prepagata nr. 4726 7581 0416 0070 di AN Desio. Su tale carta, intestata al convenuto, risultavano numerosi accrediti dai conti aziendali di Controparte_4
(società anch'essa amministrata dal e dalla stessa , per un importo rispettivamente pari a CP_3 Pt_1
€ 18.000,00 e 49.194,00, senza che tali operazioni fossero sostenute alcuna apparente giusitificazione contabile.
L'attrice rappresentava di aver proposto ricorso ex art. 671 c.p.c. ante causam nei confronti del convenuto, instaurando davanti al Tribunale di Vicenza il procedimento rubricato al n. R.G. 2521/2024, al cui esito, nella contumacia del convenuto, con ordinanza comunicata il 23.7.2024 era stato disposto il sequestro conservativo fino alla somma di euro 829.050,00. Pertanto, con l'odierno procedimento,
l'attrice coltivava il merito del giudizio al fine di ottenere una sentenza di condanna volta alla restituzione delle somme fraudolentemente sottrattele e individuate nell'importo complessivo di €
1.226.444,00 e conseguire la conversione dell'eseguito sequestro in pignoramento, ai sensi dell'art. 686
c.p.c.
2. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., verificata la regolarità della notifica e vista la mancata costituzione del convenuto, il Giudice ne dichiarava la contumacia e differiva l'udienza di comparizione delle parti al 4.2.2025. A tale udienza, viste le memorie attoree ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice ammetteva prova testimoniale e disponeva l'interrogatorio formale del convenuto contumace, rinviando per tali incombenti all'udienza del 18.6.2025.
3. Si costituiva, con memoria depositata il 16.6.2025, il convenuto , chiedendo il rigetto CP_1
pagina 4 di 15 delle domande di cui al ricorso.
A sostegno delle proprie difese, parte convenuta offriva una diversa ricostruzione degli eventi per cui è causa.
In particolare, nel confermare la propria posizione di quadro amministrativo nell'organigramma aziendale, esponeva di aver ricevuto l'incarico, direttamente da presidente del consiglio di amministrazione, di supportarlo nel reperimento di ingenti risorse finanziarie, necessarie CP_3 per la gestione e lo sviluppo di attività imprenditoriali, anche estranee al core business della società
. Pt_1
In particolare, esponeva che il era coinvolto in diversi investimenti immobiliari. In via CP_3 esemplificativa, rappresentava che costui si era aggiudicato un immobile, del valore di circa un milione di euro, nell'ambito di una procedura esecutiva a carico di tale , lasciandolo nella disponibilità Per_1 dell'esecutato, che il avrebbe desiderato aiutare. In un altro caso, il socio di , tramite CP_3 Pt_1 procedura concorsuale, acquisiva uno stabilimento balneare sito in Rosolina, per un importo di circa tre milioni di euro e, ancora, acquisiva una cantina a Soave.
Proprio per questa ragione, secondo il convenuto, le condotte del venivano attenzionate dal CP_3 collegio sindacale, che incaricava un'agenzia di investigazioni privata.
Pertanto, esponeva che i conti correnti erano stati aperti proprio per favorire le suddette operazioni, con il consenso del che era altresì costantemente informato dei movimenti effettuati. CP_3
D'altro canto, il convenuto rappresentava che i bonifici registrati a proprio favore trovavano giustificazione proprio in correlazione a tali attività, costituendo il corrispettivo concordato con il per le prestazioni svolte in suo favore, parametrate sul 5% degli importi complessivamente CP_3 conseguiti.
Inoltre, evidenziava che le condotte oggi lamentate non potevano considerarsi frutto di alcun artifizio.
Ciò poiché le doglianze attoree si appuntavano tutte su movimentazioni bancarie eseguite in maniera trasparente e, soprattutto, tracciabile.
Il convenuto negava inoltre di aver mai falsificato le annotazioni contabili, all'asserito scopo di dissimulare i bonifici a proprio favore, osservando di non essere direttamente coinvolto nella tenuta della contabilità nè nella redazione delle scritture contabili.
Ribadiva l'inverosimiglianza della prospettazione attorea, atteso che la contabilità aziendale era appannaggio di una pluralità di dipendenti , i quali non avrebbero potuto non accorgersi di Pt_1 eventuali condotte fraudolente poste in essere dal convenuto.
Da ultimo, sottolineava come nessun provvedimento disciplinare fosse stato assunto nei propri confronti e di non aver mai ammesso le sottrazioni patrimoniali di cui ingiustamente veniva accusato. pagina 5 di 15 In diritto, dunque, riteneva insussistenti le condizioni per affermare una propria responsabilità ex art. 2043 c.c. mancando tanto il fatto illecito quanto la sussistenza del nesso di causalità tra l'asserita condotta illecita e il danno rappresentato dalla crisi di liquidità in cui era incorsa la società attrice. Crisi che, in realtà, sarebbe imputabile alle eccentriche operazioni del CP_3
4. All'udienza del 18.6.2025, il Giudice, dando atto della costituzione del convenuto, ne revocava la contumacia e procedeva all'assunzione della prova testimoniale, escutendo i testi attorei Tes_1
e (il teste Cesare RI, in qualità di legale della società si asteneva e
[...] Testimone_2 Pt_1 veniva pertanto dispensato dal rendere la deposizione testimoniale). Data la documentata impossibilità del di presenziare in tale udienza, la causa veniva rinviata al 9.7.2025, udienza in cui si CP_1 procedeva all'interrogatorio formale del convenuto.
Con provvedimento del 4.8.2025 il Giudice rinviava il procedimento per p.c. e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.11.2025, con termine per note conclusive fino al 12.11.2025, depositate dalle parti. A tale udienza le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e discutevano la causa, che veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
5. ha agito nei confronti del convenuto, ex art. 2043 c.c. (citazione, pag. 17). Era quindi onere Pt_1 dell'attrice provare: (a) il fatto illecito, consistente in una condotta commissiva/omissiva, consumata in violazione di un precetto legale;
(b) l'imputabilità del fatto al danneggiante;
(c) il dolo o la colpa del danneggiante;
(d) l'evento dannoso (danno evento); (e) il nesso di causalità tra fatto illecito e danno evento;
(f) il danno (conseguenza); (g) il nesso di causa tra danno evento/e danno conseguenza.
Il tutto secondo lo standard probatorio applicabile in materia civilistica, per cui: “In tema illecito aquiliano, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto.” (Cass., sez. I, 30/6/2021, n.18584).
Ciò posto, le vicende per cui è causa riguardano la prospettata illecita appropriazione di ingenti somme di denaro, appartenenti a , ad opera del convenuto. Pt_1
In particolare, la condotta ascritta al convenuto si sarebbe, in concreto, articolata in tre distinti momenti, giacché, nella prospettazione attorea, , approfittando della delega in suo favore, CP_1
pagina 6 di 15 avrebbe accesso tre diversi conti correnti, ivi versato somme riconducibili alla società per poi girocontarle a sé stesso.
5.1. Procedendo, dunque, in ordine cronologico, vengono innanzitutto in rilievo i movimenti collegati alla carta prepagata Desio n. 4726 75810416 0070 (doc. 7 allegato all'atto di citazione).
Con riferimento ad essa, parte attrice richiede la restituzione della somma di € 49.194,00, che sarebbe stata accreditata, senza alcuna apparente giustificazione contabile, su tale carta prepagata rivelatasi di titolarità esclusiva del convenuto (si veda sempre il doc. 7 e le dichiarazioni del teste Testimone_1 rese all'udienza del 18.6.2025: “Sì, voglio però precisare che sul piano dei conti aziendali, i c.d. mastrini, aveva registrato la carta come “Desio prepagata”, poi quando abbiamo fatto i controlli per le riconciliazioni bancarie abbiamo chiesto a Desio l'e/c della carta, ci dissero che in realtà non era intestata a ma direttamente al noi potevano vedere solo le operazioni verso la Pt_1 CP_1 carta.”).
In parte qua la domanda è infondata.
A tale proposito deve, infatti, osservarsi come, dall'esame dell'estratto conto della carta emergono, ancorché per un importo complessivo diverso da quello preteso, una serie di versamenti acausali effettuati da verso la carta Desio, a partire dal 2019. Pt_1
Sempre dallo stesso documento emerge, al contempo, come le uscite effettuate (evidentemente dal quale soggetto che poteva operare sul relativo rapporto) trovino invece delle espresse CP_1 giustificazioni, come ad esempio “nota spese ottobre” o “Ant. Spese Viaggi”.
Trattasi, quindi, di uscite che si inseriscono plausibilmente nel normale svolgimento del rapporto di lavoro tra le parti contendenti tanto da trovare, dunque, la propria espressione e giustificazione in quel mandato gestorio conferito dall'attrice al convenuto, come da stessa allegazione attorea (si vedano pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione).
Pertanto, e a prescindere dall'esatta individuazione del titolare della carta stessa (aspetto irrilevante stante la mancata dimostrazione di una illecita distrazione delle somme), difetta la prova circa l'illiceità della condotta ascritta al convenuto nonché la concreta prova dell'appropriazione, a fini personali, delle somme accreditate dalla società.
5.2. Per quanto concerne le ulteriori operazioni, la domanda è fondata, nel senso che segue.
Passando all'esame delle successive movimentazioni, esse riguardano il conto corrente Qonto, intestato alla società , aperto nel gennaio 2021 e chiuso nel febbraio 2022 (doc. 4, allegato all'atto di Pt_1 citazione).
Quanto a detto conto, deve dirsi provato che si sia appropriato di somme riferibili all'attrice. CP_1
pagina 7 di 15 È stato, infatti, documentalmente dimostrato che il fosse effettivamente l'unico soggetto CP_1 titolato ad operare sui conti correnti di (si veda la procura notarile allegata al doc. 2). Pt_1
Inoltre, dall'esame degli estratti conto emerge un costante flusso di denaro diretto verso il suddetto conto corrente (si vedano docc. 4 e 6, parte attrice).
In particolare, risulta comprovato che tale conto fosse alimentato esclusivamente da accrediti effettuati dalla società attrice (si veda, nell'estratto conto prodotto, la dicitura “ITIPACK S.R.L. RICARICA”) che venivano ripetutamente dirottati a favore del mediante accrediti privi di alcuna specifica CP_1 causale.
Su tale ultimo punto, non vi è alcun dubbio circa la destinazione delle somme accreditate dall'attrice verso un conto corrente riconducibile a parte convenuta.
E tanto alla luce dell'incontroverso dato per cui gli addebiti sul conto, rilevanti per il caso che ci occupa, sono segnalati nell'estratto con il segno “meno” e portano come destinatario il nome
, in molti casi sono accompagnati da un IBAN ricollegato a tale nominativo CP_1
“[...]”).
Si deve aggiungere poi come parte convenuta non abbia speso alcuna utile difesa, volta a negare la riferibilità a sé del conto corrente su cui sono rifluite le somme di danaro.
Quanto all'ammontare complessivo delle somme illegittimamente sottratte alla società attrice vengono, di seguito, specificati gli importi in entrata da (per complessivi euro 440.000,00) e in uscita in Pt_1 favore di . CP_1
Da tale riepilogo, che riassuntivamente indica mensilmente le movimentazioni, risulta, dunque, che il convenuto si sia appropriato di € 382.250,00:
QONTO ENTRATE DA USCITE VERSO
S.R.L.
Pt_1 CP_1
01.2021 € 60.000,00
€ 37.350,001
02.2021 € 100.000,00
€ 71.600,002
03.2021 € 30.000,00
€ 39.200,003 4.2021 € 0,00
€ 19.600,004
5.2021 € 50.000,00 € 14.800,005
6.2021 € 0,00 € 28.800,006
7.2021 € 50.000,00 € 36.400,007
8.2021 € 50.000,00 € 29.400,008
9.2021 € 0,00 € 19.600,009
10.2021 € 50.000,00 € 29.400,0010
11.2021 € 0,00 € 19.600,0011
12.2021 € 50.000,00 € 27.500,0012
1.2022 € 0,00 € 9.000,0013
5.3. È stato poi provato che si sia appropriato anche di somme dell'attrice versate sul più CP_1 recente conto corrente IS, aperto nel gennaio 2022, contestualmente alla chiusura del conto Qonto
(può evidenziarsi che, quale primo accredito, in data 4.2.2022, sono confluiti proprio i 16.000,00 corrispondenti al saldo residuo del conto Qonto: si veda il doc. 5, allegato all'atto di citazione).
Anche quanto al conto IS caso emerge ex actis l'appropriazione da parte del convenuto di somme provenienti dalla società.
L'estratto conto IS dimostra chiaramente i numerosi versamenti, effettuati, in singole diverse giornate, verso . CP_1
Di seguito, i dettagli, riassunti per ciascun mese, dei versamenti effettuati sul conto IS, da Pt_1
(indicati con “Received money from e degli accrediti verso parte convenuta (si Parte_1 vedano gli importi registrati con il segno meno e che portano, quale unica dicitura “sent money to IC maculan” o “maculan IC”):
WISE ENTRATE DA
[...]
Controparte_5
02.2022 € 96.175,08 € 45.000,5614 03.2022 € 40.000,00
04.2022 € 0,00
05.2022 € 40.000,00
06.2022 € 40.000,00
07.2022 € 40.000,00
08.2022 € 40.000,00
09.2022 € 50.000,00
10.2022 € 0,00
11.2022 € 50.000,00
12.2022 € 50.000,00
01.2023 € 0,00
02.2023 € 50.000,00
03.2023 € 0,00
04.2023 € 50.000,00
05.2023 € 0,00
06.2023 € 50.000,00
07.2023 € 50.000,00
08.2023 € 0,00
09.2023 € 50.000,00
10.2023 € 50.000,00
11.2023 € 50.000,00 15 8.3.2022: € 20.000,28; 29.3.2022, € 30.000,28 16 4.5.2022: € 10.000,28; 18.5.2022: € 30.000,28; 17 15.6.2022: € 10.000,28; 27.6.2022: € 30.000,28; 18 19.7.2022: € 30.000,28 19 2.9.2022: € 30.000,28; 16.9.2022: € 20.000,28 20 10.10.2022: € 30.000,28 21 2.11.2022: € 20.000,00; 21.11.2022: € 30.000,00 22 7.12.2022: € 20.000,00: 28.12.2022: € 30.000,00 23 18.1.2023: € 20.000,00 24 9.2.2023: € 30.000,00 25 27.3.2023: € 20.000,00 26 20.4.2023: € 30.000,00 27 12.6.2023: € 20.000,00; 27.6.2023: € 30.000,00 28 18.7.2023: € 20.000,00; 31.7.2023: € 30.000,00 29 24.8.2023: € 20.000,00 30 12.9.2023: € 30.000,00; 28.9.2023: € 20.000,00 31 25.10.2023: € 30.000,00 32 13.11.2023: € 20.000,00
€ 50.000,5615
€ 0,00
€ 40.000,5616
€ 40.000,5617
€ 30.000,2818
€ 0,00
€ 50.000,5619
€ 30.000,2820
€ 50.000,0021
€ 50.000,0022
€ 20.000,0023
€ 30.000,0024
€ 20.000,0025
€ 30.000,0026
€ 0,00
€ 50.000,0027
€ 50.000,0028
€ 20.000,0029
€ 50.000,0030
€ 30.000,0031
€ 20.000,0032
pagina 10 di 15 12.2023 € 0,00 € 30.000,0033
1.2024 € 0,00 € 20.000,0034
Pertanto, risultano dimostrati accrediti di per la complessiva somma di euro 796.175,08 e Pt_1 versamenti, nei confronti di , per l'importo di € 755.003,36. CP_1
Può evidenziarsi che la differenza rispetto ai maggiori importi richiesti dall'attrice è in parte dovuta – verosimilmente – alla circostanza che dall'estratto conto risultano alcuni versamenti in favore del
, tuttavia stornati: € 15.000,28 l'8.2.2022, € 9.800,00 in pari data;
in parte forse al fatto che CP_1
l'attrice assume che tutte le somme di sua titolarità versate su detto conto siano state indirizzate al convenuto, cosa che non è, posto che emergono anche taluni (sporadici) versamenti verso altri soggetti
(ad es., la società Bonotto), la cui riconducibilità al convenuto non è stata provata.
5.4. Alla luce di tale analisi devono ritenersi provati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., giacché è emerso che – unico soggetto abilitato ad operare su detti conti – si CP_1 sia appropriato delle somme dell'attrice, senza alcuna autorizzazione di quest'ultima e senza che sia emersa una differente causa lecita che sorregga gli spostamenti patrimoniali.
Del resto, è lo stesso convenuto a non aver offerto elementi di segno contrario a tale conclusione.
In effetti, non ha negato il fatto storico in sé per sé (ossia l'incameramento delle somme CP_1 attoree) né ha contestato in alcun modo la quantificazione delle somme di cui si è appropriato.
Lo stesso, piuttosto, si è limitato ad offrire una differente prospettazione, volta ad attribuire uno specifico fondamento causale alle attribuzioni patrimoniali per cui è causa.
Tuttavia, la ricostruzione alternativa del convenuto, secondo cui tali importi costituirebbero il corrispettivo concordato con il socio di per l'ingaggio ricevuto, oltre a non essere supportata da Pt_1 alcun riscontro probatorio, non è da ritenersi in alcun modo persuasiva.
Infatti, la tesi per cui i bonifici corrisponderebbero ai compensi pattuiti nella percentuale del 5% degli importi conseguiti dal è smentita dalle stesse caratteristiche degli importi versati dal a CP_3 CP_1 sé stesso e dalla cadenza dei versamenti.
Quanto a quelli eseguiti dal conto Qonto, di medesimi oscillano costantemente tra importo minimo di €
5.000,00 e un importo massimo di € 9.800,00, quest'ultimo ripetuto con una certa frequenza
(incompatibilmente, dunque, con una percentuale su asseriti importi conseguiti dal peraltro CP_3 neanche genericamente delineati).
Peraltro, alcuni movimenti di denaro sono avvenuti nella stessa giornata o a distanza di pochissimi giorni l'uno dall'altro (ad esempio, in data 26.1.2021, risulta un doppio accredito in favore di CP_1 per euro 9.700,00 e per euro 9.250,00 o, ancora, e sempre in via esemplificativa, in data 6.7.2021 risulta un accredito per euro 9.800,00 seguito in data 19.7.2021e in data 23.7.2021 da accrediti per il medesimo importo e, ancora in data 30.7.2021 da un ulteriore accredito per euro 7.000,00).
Trattasi di elementi convergenti, che smentiscono una correlazione causale tra tali versamenti e la prestazione di una specifica attività lavorativa/professionale, di cui, in ogni caso, non è stata fornita alcuna prova.
Le medesime considerazioni possono essere svolte anche rispetto al conto IS.
In tal caso, risulta ancora più evidente, attesa la pressoché simmetria tra gli ingenti importi in entrata e quelli in uscita e l'ammontare più consistente dei singoli versamenti in favore del convenuto, la condotta illecita posta in essere dal convenuto e l'implausibilità dell'alternativa ricostruzione volta a ricondurre le perdite subite da a asseriti compensi professionali. Pt_1
E tanto, non solo per le già illustrate ragioni, ma anche ove si osservi che rispetto a tale vicenda è emersa una incongruenza, plausibilmente frutto di una manipolazione, relativamente all'estratto contabile del conto belga, consegnato da su richiesta della società attrice (doc. 3, di CP_1 parte attrice).
In effetti, dal confronto tra tale documento e l'estratto conto della banca IS emergono alcune divergenze.
In particolare, nel documento offerto in corrispondenza mail dal convenuto vengono, da un lato, indicate operazioni effettuate in date in cui, in realtà, dall'estratto conto, non risulta, registrato alcunché
(ad esempio, in data 30.11.2023 e in data 24.11.2023) e, dall'altro, è particolarmente significativa l'indicazione, in tale documento, di una serie di accrediti effettuati in favore di CP_3 esattamente corrispondenti (tanto per gli importi quanto per la data di loro esecuzione), nell'estratto conto originale, a versamenti disposti in favore di (in via meramente esemplificativa, CP_1 nel doc. 3, in data 13.11.2023, viene riportato un accredito in favore di quando, in realtà CP_3 dall'estratto conto di cui al doc. 5 nella medesima data per lo stesso importa risulta un versamento in favore del convenuto. Lo stesso per l'operazione del 24.8.2023 o del 31.7.2023).
6. In conclusione, tenuto conto delle appropriazioni operate dal dai conti correnti Qonto e CP_1
IS, deve ritenersi accertato il credito risarcitorio, in favore di , della somma complessiva pari Pt_1
a € 1.137.253,36. La domanda attorea può essere dunque accolta limitatamente a questo importo, che il convenuto dovrà essere condannato a corrispondere all'attrice.
7. L'attrice ha chiesto anche la condanna del convenuto al pagamento degli interessi, con applicazione del saggio di cui all'art. 1284, co. 4 c.c. Tale richiesta viene fondata (cfr. conclusioni) su un precedente di legittimità (Cass. Sez. III, ord. n. 61 del 3/1/2023) così massimato: “Il saggio di interessi di cui pagina 12 di 15 all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo
d'applicazione”. Detto principio è stato ribadito, di recente, da altro precedente (Cass. Sez. III, ord. n.
7677 del 22/3/2025, che richiama sul punto Cass. S.U. sent. n. 12449 del 7/5/2024)
Altro orientamento esclude invece l'applicabilità dell'art. 1284, co. 4 c.c. sull'assunto per cui “Il saggio
d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione” (Cass. Sez. II, sent. n. 28409 del 7/11/2018; cfr. in tal senso Cass. Sez. II, sent. n.
14512 del 9/5/2022, Cass. Sez. I, Ord. n. 36595 del 14/12/2022).
Si deve osservare che per la risoluzione del contrasto, era stata sollevata questione pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., tuttavia dichiarata inammissibile dalle SU (Cass. S.U., sent. n. 12974 del 13/5/2024).
La questione è quindi tutt'ora aperta, perché a ben vedere, la menzionata Cass. S.U. sent. n. 12449 del
7/5/2024, diversamente da quanto incidentalmente ritenuto dalla pure richiamata Cass. 7677/2025, non ha affatto espressamente affermato che gli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. sarebbero applicabili anche a obbligazioni risarcitorie derivanti da fatto illecito, ma si è limitata a chiarire quali siano, in sede esecutiva, gli interessi applicabili laddove il titolo giudiziale nulla specifichi – argomentando solo obiter sulle possibili soluzioni interpretative circa gli interessi, senza peraltro assumere una chiara posizione sull'applicabilità o meno del saggio previsto dall'ultimo comma del 1284 c.c. A ben vedere, anche Cass. 61/2023 e 7677/2025 non paiono concludenti, posto che al di là della massima, da un esame per esteso dei precedenti si riferiscono non a fattispecie di risarcimento extracontrattuale, ma in ipotesi di obblighi restitutori derivanti da altra fonte (ripetizione di indebito).
In tale contesto, ritiene lo scrivente di dover aderire al secondo orientamento (che nega l'applicabilità alle obbligazioni extracontrattuali dell'art. 1284, co. 4 c.c.); ciò sia per la formulazione della disposizione, che parrebbe far riferimento ad una diversa pattuizione del saggio tra le parti e dunque ad una previa intesa di carattere contrattuale;
sia in ragione delle finalità per cui era stata introdotta la disposizione, vale a dire evitare la strumentalizzazione della durata del processo da parte di un soggetto che sia debitore in forza di un accordo negoziale, circostanza desumibile dal fatto che il saggio viene individuato facendo riferimento a quello per il ritardo nel pagamento delle “transazioni commerciali”, ex d.lgs. 231/2002; sia perché, come chiarito da ulteriore giurisprudenza di legittimità, la questione pagina 13 di 15 dell'applicabilità o meno del saggio ex art. 1284, co. 4 c.c. all'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano non tiene conto della natura di tale obbligazione, essendo stato osservato che:
“L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento”
(Cass. Sez. III, sent. n. 19063 del 5//2023, che ha chiarito che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi compensativi non attiene strettamente all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 e eventualmente dell'art. 1226 c.c.).
Non avendo meglio dimostrato il mancato guadagno derivante dal ritardato pagamento, Pt_1 dovranno essere applicati gli interessi al saggio ex art. 1284, co. 1, dalla domanda (di pe sé la proposizione del ricorso per sequestro conservativo, non prodotto dal ricorrente, sicché può prendersi come riferimento la data dell'ordinanza di sequestro, ossia il 21.7.2024).
8. L'attrice ha chiesto la condanna “[…] con ogni consequenziale effetto di legge, anche a mente dell'art. 686 c.p.c.”. Nulla deve disporsi in punto conversione del sequestro, giacché “Ai sensi dell'art.
686 c.p.c., il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando il creditore sequestrante ottiene una condanna dotata di esecutorietà e da tale momento inizia il processo di esecuzione forzata, del quale le formalità prescritte dall'art. 156 disp. att. c.p.c. (deposito e annotazione della decisione esecutiva) costituiscono atti di impulso da compiersi nel termine perentorio prescritto dalla legge;
ne consegue che la mancata o tardiva esecuzione dei predetti adempimenti non integra un vizio - da far valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. - del pignoramento o dell'espropriazione forzata con esso iniziata, bensì un'inattività della parte comportante l'estinzione della procedura a norma dell'art. 630 c.p.c., rispetto alla quale è dato esclusivamente il rimedio del reclamo.” (Cass., Sez. III, sentenza del 18/12/2023 n. 35365). In altri termini, sarà onere dell'attrice procedere, sulla scorta di questa sentenza, agli adempimenti previsti dal codice di rito (art. 156 disp. att c.p.c.).
9. Segue la liquidazione delle spese di lite.
9.1 Le spese per il merito seguono la soccombenza del convenuto e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento– individuato in considerazione della somma riconosciuta all'attrice in quello tra € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 –, applicati ai medi, salvo per la fase istruttoria/di trattazione e decisionale, per cui, in ragione della ridotta attività istruttoria svolta e della conseguente modalità pagina 14 di 15 decisionale semplificata si applicano i minimi e precisamente: € 5.989,00 per la fase di studio della controversia, € 3.951,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 8.797,00 per la fase istruttoria ed €
5.209,00 per la fase decisionale, per complessivi € 23.946,00 oltre accessori. All'attrice dovranno essere altresì rimborsati gli esborsi, per € 1.713,00: € 1.686,00, per contributo unificato e € 27,00 per marca.
9.2. Quanto alle spese per il procedimento cautelare ante causam, le stesse pure seguono la soccombenza e vengono liquidate in base agli stessi parametri e scaglioni per i procedimenti cautelari, applicati ai minimi, stante l'estrema linearità in fatto e diritto del procedimento cautelare e precisamente: € 3.115,00 per la fase di studio della controversia, € 1.318,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 3.354,00 per istruttoria/trattazione, € 2.157,00 per la fase decisionale, per complessivi €
9.944,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna al pagamento in favore CP_1 di della somma di € 1.137.253,36, per le causali indicate in narrativa, oltre interessi al Parte_1 saggio ex art. 1284, co. 1 c.c. dal 21.7.2024 sino al soddisfo;
(ii) rigetta per il resto le domande svolte dall'attrice verso il convenuto;
(iii) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di liquidate in € CP_1 Parte_1
23.946,00 per compensi ed € 1.713,00 per esborsi, oltre accessori come per legge sui compensi;
(iv) condanna alla refusione delle spese di lite per il procedimento cautelare ante CP_1 causam in favore di pari ad € 9.944,00 per compensi, oltre accessori come per legge sui Parte_1 compensi.
Vicenza, 10 dicembre 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 E, nello specifico, tramite le seguenti operazioni: 22.1.2021 € 9.500,00; 26.1.2021: € 9.700,00; 26.1.2021: € 9.250,00; 29.1.2021: 8.900,00 2 2.2.2021: 9.800,00; 4.2.2021: 9.500,00; 4.2.2021: 9.500,00 9.2.2021: 9.800,00; 10.2.2021: 9.000,00; 11.2.2021: 5.000,00, 16.2.2021: 9.500,00; 16.2.2021: 9.500,00 3 2.3.2021: 9.800; 5.3.2021: 9.800; 11.3.2021: 9.800,00; 30.3.2021: 9.800,00 pagina 8 di 15 4 14.4.2021: 9.800,00; 23.4.2021: 9.800,00; 5 5.5.2021: 5.000,00; 18.5.2021: 9.800,00 6 4.6.2021: 9.800,00; 10.6.2021: 9.500,00; 21.6.2021: 9.500,00 7 6.7.2021: 9.800,00; 19.7.2021: 9.800,00; 23.7.2021: 9.800,00; 30.7.2021: 7.000,00 8 10.8.2021: 9.800,00; 24.8.2021: 9.800,00; 31.8.2021: 9.800,00 9 13.9.2021: 9.800,00; 21.9.2021: 9.800,00 10 5.10.2021: 9.800,00; 15.10.2021: 9.800,00; 28.10.2021: 9.800,00 11 10.11.2021: 9.800,00; 22.11.2021: 9.800,00 12 13.12.2021: 9.500,00; 20.12.2021: 9.000,00; 27.12.2021: 9.000,00 13 3.1.2021: 9.000,00 14 Tramite le seguenti operazioni: l'8.2.2022, per € 15.000,28; 18.2.2022, per € 30.000,28 pagina 9 di 15 33 21.12.2023: € 30.000,00 34 2.1.2024: € 20.000,00 pagina 11 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 3924 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra:
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Eugenio Parte_1 P.IVA_1
RG (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Thiene (VI), C.F._1 via Monte Grappa, 6/L, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione
- attore - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco CP_1 C.F._2
IO DA EN (C.F. e ND BO (C.F. ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Vicenza, Piazza Biade, 11, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto-
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.11.2025 l'attrice precisava le conclusioni, come da note scritte autorizzate del 12.11.2025 e, quindi:
“in via principale e nel merito, per tutte le causali di cui in narrativa, accertata l'apertura del conto corrente online, intestato alla presso la banca “Qonto”, con indicazione Parte_1
IBAN:[...] – BIC: da parte del convenuto, C.F._5 CP_1
nel mese di gennaio 2021 e del conto corrente online presso AN IS, (IS Europa SA),
[...] con sede in Belgio, sempre intestato alla con indicazione IBAN:BE83967257724215 – Parte_1 pagina 1 di 15 BIC: , nel mese di febbraio 2022; accertato altresì il versamento sui predetti conti C.F._6 della somma complessiva di euro 1.177.250,00 o di quella maggiore o minore che sarà eventualmente accertata in corso di causa, da parte del dott. ; accertata inoltre la distrazione delle CP_1 predette somme sui conti correnti personali del dott. , meglio indicati in premessa;
CP_1 accertata, conseguentemente, la predisposizione di false rendicontazioni bancarie da parte del convenuto, per celare la reale destinazione finale delle somme di cui in epigrafe;
accertata infine la distrazione dell'ulteriore somma di euro 49.194,00 tramite l'accredito a favore del convenuto, mediante la carta prepagata di AN Desio spa, di cui in narrativa, condannarsi a mente degli artt.
2043 ss. c.c. il medesimo dott. alla restituzione di tutte le somme dolosamente sottratte CP_1 alla Soc. per l'importo complessivo di euro 1.226.444,00, salva diversa determinazione in Parte_1 corso di causa, oltre ad interessi di cui all'art. 1284, IV comma c.c., in forza del disposto della recente
Ordinanza n. 61/2023 della Suprema Corte, con ogni consequenziale effetto di legge, anche a mente dell'art. 686 c.p.c. In ogni caso, con il favore delle spese e competenze di lite della precedente fase cautelare e della presente.”
Il convenuto precisava le conclusioni come da note conclusive autorizzate del 10.11.2025 e così:
“In via principale e nel merito: Accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di qualsivoglia condotta illecita del Dott.. , ovvero Dichiarare l'inesistenza del diritto vantato ed infondatezza della CP_1 pretesa attorea in fatto ed in diritto;
-- e conseguentemente rigettare la domanda della in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, Sig. nonché tutte le deduzioni ed eccezioni formulate CP_3 dall'attore-
2. Con condanna alle spese e onorari.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna, ex artt. 2043 ss. c.c., alla restituzione di tutte le somme dolosamente sottratte alla società attrice, per l'importo complessivo stimato in euro 1.226.444,00.
A sostegno di tale richiesta deduceva che:
- , sin dal 14.1.2014, lavorava alle dipendenze di , inizialmente con la qualifica CP_1 Pt_1 di quadro amministrativo, con mansioni inerenti alla gestione della contabilità societaria nonché della pianificazione finanziaria della medesima;
- grazie alle competenze dimostrate e alla fiducia, in costui riposta, da – socio e CP_3 presidente del consiglio di amministrazione di – in data 5.12.2017, veniva conferita al Pt_1 CP_1 in qualità di responsabile amministrativo e finanziario, procura speciale con attribuzione dei più ampi pagina 2 di 15 poteri nell'ambito dell' “apertura, chiusura e gestione di conti correnti, comprese operazioni di anticipo”; “assunzione, licenziamento di dipendenti e firma lettere di richiamo;
della rappresentanza in giudizio “in cause di lavoro e presso qualsiasi Agenzia delle Entrate”;
- con tale attribuzione di poteri, l'odierno convenuto dirigeva, di fatto, l'intero reparto amministrativo, finanziario e contabile della società. Si occupava, pertanto, della gestione dei flussi di cassa, della tenuta dei rapporti con fornitori, con gli istituti di credito e con i dipendenti, per quanto concerneva le spese aziendali e i rimborsi.
Inoltre, il convenuto era il responsabile di tutti i pagamenti necessari per lo svolgimento dell'attività aziendale. Proprio per eseguire tale incombenza, la società attrice esponeva che aveva CP_1 pieno accesso a tutti i conti correnti intestati alla società disponendo delle relative credenziali e password per poter confermare le relative operazioni;
- avendo il titolo di dottore commercialista, il convenuto si dedicava altresì alla predisposizione del bilancio aziendale e dei suoi allegati;
- come appreso in un secondo momento, dal mese di gennaio 2021, decideva, CP_1 autonomamente, di aprire un conto corrente online, intestato alla società , presso la banca Qonto Pt_1
(Iban: [...], Bic: ), giustificando tale decisione con la C.F._5 necessità di disporre di liquidità immediata per fronteggiare pagamenti improvvisi. Tale conto corrente rimaneva aperto fino al mese di febbraio 2022 e registrava movimenti in entrata, provenienti esclusivamente dalla società attrice, per un totale di euro 440.000,00;
- contestualmente alla chiusura di suddetto conto, apriva un ulteriore conto corrente, CP_1 sempre intestato a , presso l'istituto di credito belga AN IS (Iban:BE83967257724215 - Pt_1
Bic: ) – denominato nelle comunicazioni aziendali Volksbank Belgio, al fine forse di NumeroDi_1 non destare sospetti, intrattenendo l'attrice rapporti con quest'ultima società - successivamente estinto in data 16.1.2024, con accredito del saldo residuo sul conto corrente societario, acceso presso la banca
MPS;
- a seguito della crisi di liquidità in cui era incorsa l' attrice e del conseguente ritardo nel deposito del bilancio 2022 (ritardato dal convenuto e che veniva, infatti, approvato solamente nel dicembre 2023),
veniva, più volte, sollecitato dai vertici aziendali e invitato, anche dall'impiegata contabile CP_1
, a consegnare gli estratti conto relativi al conto IS. Solamente in data 16.1.2024, Testimone_1
trasmetteva un estratto contabile, rivelatosi in seguito falso;
CP_1
- in data 7.2.2024, veniva revocata al convenuto la delega notarile e così la società riusciva, finalmente, ad ottenere accesso agli estratti conto dei conti Qonto e IS;
- dall'esame degli estratti conto emergeva, dunque, una dolosa condotta appropriativa posta in essere pagina 3 di 15 dal il quale, fraudolentemente, dirottava le somme accreditate nei suddetti conti dalla società CP_1
verso conti correnti a lui direttamente riconducibili. Pt_1
In particolare, secondo la prospettazione attorea, si sarebbe appropriato della complessiva CP_1 somma di € 382.250,00 tramite il rapporto bancario Qonto e della somma di € 795.000,00 tramite il conto IS, eseguendo da detti conti correnti vari bonifici a se stesso.
Inoltre, il medesimo avrebbe manipolato la documentazione contabile al fine di far apparire gli addebiti sul conto corrente IS, come tutti riconducibili a rimborsi in favore del socio anziché CP_3 quali accrediti nel proprio conto personale;
- in data 17.2.2024 veniva organizzato un incontro chiarificatore tra e l'avv. Cesare CP_1 CP_3
RI, in occasione del quale parte convenuta ammetteva di aver sottratto le somme di denaro contestate;
- in data 19.2.2024, rassegnava le proprie dimissioni e qualche giorno dopo, in data 23.2.2024, CP_1 alienava a terzi l'unico immobile di proprietà non gravato da ipoteca;
- successivamente, nell'ambito di ulteriori verifiche sulle scritture contabili, la società attrice scopriva ulteriori ammanchi, riconducibili ad una carta prepagata nr. 4726 7581 0416 0070 di AN Desio. Su tale carta, intestata al convenuto, risultavano numerosi accrediti dai conti aziendali di Controparte_4
(società anch'essa amministrata dal e dalla stessa , per un importo rispettivamente pari a CP_3 Pt_1
€ 18.000,00 e 49.194,00, senza che tali operazioni fossero sostenute alcuna apparente giusitificazione contabile.
L'attrice rappresentava di aver proposto ricorso ex art. 671 c.p.c. ante causam nei confronti del convenuto, instaurando davanti al Tribunale di Vicenza il procedimento rubricato al n. R.G. 2521/2024, al cui esito, nella contumacia del convenuto, con ordinanza comunicata il 23.7.2024 era stato disposto il sequestro conservativo fino alla somma di euro 829.050,00. Pertanto, con l'odierno procedimento,
l'attrice coltivava il merito del giudizio al fine di ottenere una sentenza di condanna volta alla restituzione delle somme fraudolentemente sottrattele e individuate nell'importo complessivo di €
1.226.444,00 e conseguire la conversione dell'eseguito sequestro in pignoramento, ai sensi dell'art. 686
c.p.c.
2. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., verificata la regolarità della notifica e vista la mancata costituzione del convenuto, il Giudice ne dichiarava la contumacia e differiva l'udienza di comparizione delle parti al 4.2.2025. A tale udienza, viste le memorie attoree ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice ammetteva prova testimoniale e disponeva l'interrogatorio formale del convenuto contumace, rinviando per tali incombenti all'udienza del 18.6.2025.
3. Si costituiva, con memoria depositata il 16.6.2025, il convenuto , chiedendo il rigetto CP_1
pagina 4 di 15 delle domande di cui al ricorso.
A sostegno delle proprie difese, parte convenuta offriva una diversa ricostruzione degli eventi per cui è causa.
In particolare, nel confermare la propria posizione di quadro amministrativo nell'organigramma aziendale, esponeva di aver ricevuto l'incarico, direttamente da presidente del consiglio di amministrazione, di supportarlo nel reperimento di ingenti risorse finanziarie, necessarie CP_3 per la gestione e lo sviluppo di attività imprenditoriali, anche estranee al core business della società
. Pt_1
In particolare, esponeva che il era coinvolto in diversi investimenti immobiliari. In via CP_3 esemplificativa, rappresentava che costui si era aggiudicato un immobile, del valore di circa un milione di euro, nell'ambito di una procedura esecutiva a carico di tale , lasciandolo nella disponibilità Per_1 dell'esecutato, che il avrebbe desiderato aiutare. In un altro caso, il socio di , tramite CP_3 Pt_1 procedura concorsuale, acquisiva uno stabilimento balneare sito in Rosolina, per un importo di circa tre milioni di euro e, ancora, acquisiva una cantina a Soave.
Proprio per questa ragione, secondo il convenuto, le condotte del venivano attenzionate dal CP_3 collegio sindacale, che incaricava un'agenzia di investigazioni privata.
Pertanto, esponeva che i conti correnti erano stati aperti proprio per favorire le suddette operazioni, con il consenso del che era altresì costantemente informato dei movimenti effettuati. CP_3
D'altro canto, il convenuto rappresentava che i bonifici registrati a proprio favore trovavano giustificazione proprio in correlazione a tali attività, costituendo il corrispettivo concordato con il per le prestazioni svolte in suo favore, parametrate sul 5% degli importi complessivamente CP_3 conseguiti.
Inoltre, evidenziava che le condotte oggi lamentate non potevano considerarsi frutto di alcun artifizio.
Ciò poiché le doglianze attoree si appuntavano tutte su movimentazioni bancarie eseguite in maniera trasparente e, soprattutto, tracciabile.
Il convenuto negava inoltre di aver mai falsificato le annotazioni contabili, all'asserito scopo di dissimulare i bonifici a proprio favore, osservando di non essere direttamente coinvolto nella tenuta della contabilità nè nella redazione delle scritture contabili.
Ribadiva l'inverosimiglianza della prospettazione attorea, atteso che la contabilità aziendale era appannaggio di una pluralità di dipendenti , i quali non avrebbero potuto non accorgersi di Pt_1 eventuali condotte fraudolente poste in essere dal convenuto.
Da ultimo, sottolineava come nessun provvedimento disciplinare fosse stato assunto nei propri confronti e di non aver mai ammesso le sottrazioni patrimoniali di cui ingiustamente veniva accusato. pagina 5 di 15 In diritto, dunque, riteneva insussistenti le condizioni per affermare una propria responsabilità ex art. 2043 c.c. mancando tanto il fatto illecito quanto la sussistenza del nesso di causalità tra l'asserita condotta illecita e il danno rappresentato dalla crisi di liquidità in cui era incorsa la società attrice. Crisi che, in realtà, sarebbe imputabile alle eccentriche operazioni del CP_3
4. All'udienza del 18.6.2025, il Giudice, dando atto della costituzione del convenuto, ne revocava la contumacia e procedeva all'assunzione della prova testimoniale, escutendo i testi attorei Tes_1
e (il teste Cesare RI, in qualità di legale della società si asteneva e
[...] Testimone_2 Pt_1 veniva pertanto dispensato dal rendere la deposizione testimoniale). Data la documentata impossibilità del di presenziare in tale udienza, la causa veniva rinviata al 9.7.2025, udienza in cui si CP_1 procedeva all'interrogatorio formale del convenuto.
Con provvedimento del 4.8.2025 il Giudice rinviava il procedimento per p.c. e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.11.2025, con termine per note conclusive fino al 12.11.2025, depositate dalle parti. A tale udienza le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e discutevano la causa, che veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
5. ha agito nei confronti del convenuto, ex art. 2043 c.c. (citazione, pag. 17). Era quindi onere Pt_1 dell'attrice provare: (a) il fatto illecito, consistente in una condotta commissiva/omissiva, consumata in violazione di un precetto legale;
(b) l'imputabilità del fatto al danneggiante;
(c) il dolo o la colpa del danneggiante;
(d) l'evento dannoso (danno evento); (e) il nesso di causalità tra fatto illecito e danno evento;
(f) il danno (conseguenza); (g) il nesso di causa tra danno evento/e danno conseguenza.
Il tutto secondo lo standard probatorio applicabile in materia civilistica, per cui: “In tema illecito aquiliano, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto.” (Cass., sez. I, 30/6/2021, n.18584).
Ciò posto, le vicende per cui è causa riguardano la prospettata illecita appropriazione di ingenti somme di denaro, appartenenti a , ad opera del convenuto. Pt_1
In particolare, la condotta ascritta al convenuto si sarebbe, in concreto, articolata in tre distinti momenti, giacché, nella prospettazione attorea, , approfittando della delega in suo favore, CP_1
pagina 6 di 15 avrebbe accesso tre diversi conti correnti, ivi versato somme riconducibili alla società per poi girocontarle a sé stesso.
5.1. Procedendo, dunque, in ordine cronologico, vengono innanzitutto in rilievo i movimenti collegati alla carta prepagata Desio n. 4726 75810416 0070 (doc. 7 allegato all'atto di citazione).
Con riferimento ad essa, parte attrice richiede la restituzione della somma di € 49.194,00, che sarebbe stata accreditata, senza alcuna apparente giustificazione contabile, su tale carta prepagata rivelatasi di titolarità esclusiva del convenuto (si veda sempre il doc. 7 e le dichiarazioni del teste Testimone_1 rese all'udienza del 18.6.2025: “Sì, voglio però precisare che sul piano dei conti aziendali, i c.d. mastrini, aveva registrato la carta come “Desio prepagata”, poi quando abbiamo fatto i controlli per le riconciliazioni bancarie abbiamo chiesto a Desio l'e/c della carta, ci dissero che in realtà non era intestata a ma direttamente al noi potevano vedere solo le operazioni verso la Pt_1 CP_1 carta.”).
In parte qua la domanda è infondata.
A tale proposito deve, infatti, osservarsi come, dall'esame dell'estratto conto della carta emergono, ancorché per un importo complessivo diverso da quello preteso, una serie di versamenti acausali effettuati da verso la carta Desio, a partire dal 2019. Pt_1
Sempre dallo stesso documento emerge, al contempo, come le uscite effettuate (evidentemente dal quale soggetto che poteva operare sul relativo rapporto) trovino invece delle espresse CP_1 giustificazioni, come ad esempio “nota spese ottobre” o “Ant. Spese Viaggi”.
Trattasi, quindi, di uscite che si inseriscono plausibilmente nel normale svolgimento del rapporto di lavoro tra le parti contendenti tanto da trovare, dunque, la propria espressione e giustificazione in quel mandato gestorio conferito dall'attrice al convenuto, come da stessa allegazione attorea (si vedano pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione).
Pertanto, e a prescindere dall'esatta individuazione del titolare della carta stessa (aspetto irrilevante stante la mancata dimostrazione di una illecita distrazione delle somme), difetta la prova circa l'illiceità della condotta ascritta al convenuto nonché la concreta prova dell'appropriazione, a fini personali, delle somme accreditate dalla società.
5.2. Per quanto concerne le ulteriori operazioni, la domanda è fondata, nel senso che segue.
Passando all'esame delle successive movimentazioni, esse riguardano il conto corrente Qonto, intestato alla società , aperto nel gennaio 2021 e chiuso nel febbraio 2022 (doc. 4, allegato all'atto di Pt_1 citazione).
Quanto a detto conto, deve dirsi provato che si sia appropriato di somme riferibili all'attrice. CP_1
pagina 7 di 15 È stato, infatti, documentalmente dimostrato che il fosse effettivamente l'unico soggetto CP_1 titolato ad operare sui conti correnti di (si veda la procura notarile allegata al doc. 2). Pt_1
Inoltre, dall'esame degli estratti conto emerge un costante flusso di denaro diretto verso il suddetto conto corrente (si vedano docc. 4 e 6, parte attrice).
In particolare, risulta comprovato che tale conto fosse alimentato esclusivamente da accrediti effettuati dalla società attrice (si veda, nell'estratto conto prodotto, la dicitura “ITIPACK S.R.L. RICARICA”) che venivano ripetutamente dirottati a favore del mediante accrediti privi di alcuna specifica CP_1 causale.
Su tale ultimo punto, non vi è alcun dubbio circa la destinazione delle somme accreditate dall'attrice verso un conto corrente riconducibile a parte convenuta.
E tanto alla luce dell'incontroverso dato per cui gli addebiti sul conto, rilevanti per il caso che ci occupa, sono segnalati nell'estratto con il segno “meno” e portano come destinatario il nome
, in molti casi sono accompagnati da un IBAN ricollegato a tale nominativo CP_1
“[...]”).
Si deve aggiungere poi come parte convenuta non abbia speso alcuna utile difesa, volta a negare la riferibilità a sé del conto corrente su cui sono rifluite le somme di danaro.
Quanto all'ammontare complessivo delle somme illegittimamente sottratte alla società attrice vengono, di seguito, specificati gli importi in entrata da (per complessivi euro 440.000,00) e in uscita in Pt_1 favore di . CP_1
Da tale riepilogo, che riassuntivamente indica mensilmente le movimentazioni, risulta, dunque, che il convenuto si sia appropriato di € 382.250,00:
QONTO ENTRATE DA USCITE VERSO
S.R.L.
Pt_1 CP_1
01.2021 € 60.000,00
€ 37.350,001
02.2021 € 100.000,00
€ 71.600,002
03.2021 € 30.000,00
€ 39.200,003 4.2021 € 0,00
€ 19.600,004
5.2021 € 50.000,00 € 14.800,005
6.2021 € 0,00 € 28.800,006
7.2021 € 50.000,00 € 36.400,007
8.2021 € 50.000,00 € 29.400,008
9.2021 € 0,00 € 19.600,009
10.2021 € 50.000,00 € 29.400,0010
11.2021 € 0,00 € 19.600,0011
12.2021 € 50.000,00 € 27.500,0012
1.2022 € 0,00 € 9.000,0013
5.3. È stato poi provato che si sia appropriato anche di somme dell'attrice versate sul più CP_1 recente conto corrente IS, aperto nel gennaio 2022, contestualmente alla chiusura del conto Qonto
(può evidenziarsi che, quale primo accredito, in data 4.2.2022, sono confluiti proprio i 16.000,00 corrispondenti al saldo residuo del conto Qonto: si veda il doc. 5, allegato all'atto di citazione).
Anche quanto al conto IS caso emerge ex actis l'appropriazione da parte del convenuto di somme provenienti dalla società.
L'estratto conto IS dimostra chiaramente i numerosi versamenti, effettuati, in singole diverse giornate, verso . CP_1
Di seguito, i dettagli, riassunti per ciascun mese, dei versamenti effettuati sul conto IS, da Pt_1
(indicati con “Received money from e degli accrediti verso parte convenuta (si Parte_1 vedano gli importi registrati con il segno meno e che portano, quale unica dicitura “sent money to IC maculan” o “maculan IC”):
WISE ENTRATE DA
[...]
Controparte_5
02.2022 € 96.175,08 € 45.000,5614 03.2022 € 40.000,00
04.2022 € 0,00
05.2022 € 40.000,00
06.2022 € 40.000,00
07.2022 € 40.000,00
08.2022 € 40.000,00
09.2022 € 50.000,00
10.2022 € 0,00
11.2022 € 50.000,00
12.2022 € 50.000,00
01.2023 € 0,00
02.2023 € 50.000,00
03.2023 € 0,00
04.2023 € 50.000,00
05.2023 € 0,00
06.2023 € 50.000,00
07.2023 € 50.000,00
08.2023 € 0,00
09.2023 € 50.000,00
10.2023 € 50.000,00
11.2023 € 50.000,00 15 8.3.2022: € 20.000,28; 29.3.2022, € 30.000,28 16 4.5.2022: € 10.000,28; 18.5.2022: € 30.000,28; 17 15.6.2022: € 10.000,28; 27.6.2022: € 30.000,28; 18 19.7.2022: € 30.000,28 19 2.9.2022: € 30.000,28; 16.9.2022: € 20.000,28 20 10.10.2022: € 30.000,28 21 2.11.2022: € 20.000,00; 21.11.2022: € 30.000,00 22 7.12.2022: € 20.000,00: 28.12.2022: € 30.000,00 23 18.1.2023: € 20.000,00 24 9.2.2023: € 30.000,00 25 27.3.2023: € 20.000,00 26 20.4.2023: € 30.000,00 27 12.6.2023: € 20.000,00; 27.6.2023: € 30.000,00 28 18.7.2023: € 20.000,00; 31.7.2023: € 30.000,00 29 24.8.2023: € 20.000,00 30 12.9.2023: € 30.000,00; 28.9.2023: € 20.000,00 31 25.10.2023: € 30.000,00 32 13.11.2023: € 20.000,00
€ 50.000,5615
€ 0,00
€ 40.000,5616
€ 40.000,5617
€ 30.000,2818
€ 0,00
€ 50.000,5619
€ 30.000,2820
€ 50.000,0021
€ 50.000,0022
€ 20.000,0023
€ 30.000,0024
€ 20.000,0025
€ 30.000,0026
€ 0,00
€ 50.000,0027
€ 50.000,0028
€ 20.000,0029
€ 50.000,0030
€ 30.000,0031
€ 20.000,0032
pagina 10 di 15 12.2023 € 0,00 € 30.000,0033
1.2024 € 0,00 € 20.000,0034
Pertanto, risultano dimostrati accrediti di per la complessiva somma di euro 796.175,08 e Pt_1 versamenti, nei confronti di , per l'importo di € 755.003,36. CP_1
Può evidenziarsi che la differenza rispetto ai maggiori importi richiesti dall'attrice è in parte dovuta – verosimilmente – alla circostanza che dall'estratto conto risultano alcuni versamenti in favore del
, tuttavia stornati: € 15.000,28 l'8.2.2022, € 9.800,00 in pari data;
in parte forse al fatto che CP_1
l'attrice assume che tutte le somme di sua titolarità versate su detto conto siano state indirizzate al convenuto, cosa che non è, posto che emergono anche taluni (sporadici) versamenti verso altri soggetti
(ad es., la società Bonotto), la cui riconducibilità al convenuto non è stata provata.
5.4. Alla luce di tale analisi devono ritenersi provati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., giacché è emerso che – unico soggetto abilitato ad operare su detti conti – si CP_1 sia appropriato delle somme dell'attrice, senza alcuna autorizzazione di quest'ultima e senza che sia emersa una differente causa lecita che sorregga gli spostamenti patrimoniali.
Del resto, è lo stesso convenuto a non aver offerto elementi di segno contrario a tale conclusione.
In effetti, non ha negato il fatto storico in sé per sé (ossia l'incameramento delle somme CP_1 attoree) né ha contestato in alcun modo la quantificazione delle somme di cui si è appropriato.
Lo stesso, piuttosto, si è limitato ad offrire una differente prospettazione, volta ad attribuire uno specifico fondamento causale alle attribuzioni patrimoniali per cui è causa.
Tuttavia, la ricostruzione alternativa del convenuto, secondo cui tali importi costituirebbero il corrispettivo concordato con il socio di per l'ingaggio ricevuto, oltre a non essere supportata da Pt_1 alcun riscontro probatorio, non è da ritenersi in alcun modo persuasiva.
Infatti, la tesi per cui i bonifici corrisponderebbero ai compensi pattuiti nella percentuale del 5% degli importi conseguiti dal è smentita dalle stesse caratteristiche degli importi versati dal a CP_3 CP_1 sé stesso e dalla cadenza dei versamenti.
Quanto a quelli eseguiti dal conto Qonto, di medesimi oscillano costantemente tra importo minimo di €
5.000,00 e un importo massimo di € 9.800,00, quest'ultimo ripetuto con una certa frequenza
(incompatibilmente, dunque, con una percentuale su asseriti importi conseguiti dal peraltro CP_3 neanche genericamente delineati).
Peraltro, alcuni movimenti di denaro sono avvenuti nella stessa giornata o a distanza di pochissimi giorni l'uno dall'altro (ad esempio, in data 26.1.2021, risulta un doppio accredito in favore di CP_1 per euro 9.700,00 e per euro 9.250,00 o, ancora, e sempre in via esemplificativa, in data 6.7.2021 risulta un accredito per euro 9.800,00 seguito in data 19.7.2021e in data 23.7.2021 da accrediti per il medesimo importo e, ancora in data 30.7.2021 da un ulteriore accredito per euro 7.000,00).
Trattasi di elementi convergenti, che smentiscono una correlazione causale tra tali versamenti e la prestazione di una specifica attività lavorativa/professionale, di cui, in ogni caso, non è stata fornita alcuna prova.
Le medesime considerazioni possono essere svolte anche rispetto al conto IS.
In tal caso, risulta ancora più evidente, attesa la pressoché simmetria tra gli ingenti importi in entrata e quelli in uscita e l'ammontare più consistente dei singoli versamenti in favore del convenuto, la condotta illecita posta in essere dal convenuto e l'implausibilità dell'alternativa ricostruzione volta a ricondurre le perdite subite da a asseriti compensi professionali. Pt_1
E tanto, non solo per le già illustrate ragioni, ma anche ove si osservi che rispetto a tale vicenda è emersa una incongruenza, plausibilmente frutto di una manipolazione, relativamente all'estratto contabile del conto belga, consegnato da su richiesta della società attrice (doc. 3, di CP_1 parte attrice).
In effetti, dal confronto tra tale documento e l'estratto conto della banca IS emergono alcune divergenze.
In particolare, nel documento offerto in corrispondenza mail dal convenuto vengono, da un lato, indicate operazioni effettuate in date in cui, in realtà, dall'estratto conto, non risulta, registrato alcunché
(ad esempio, in data 30.11.2023 e in data 24.11.2023) e, dall'altro, è particolarmente significativa l'indicazione, in tale documento, di una serie di accrediti effettuati in favore di CP_3 esattamente corrispondenti (tanto per gli importi quanto per la data di loro esecuzione), nell'estratto conto originale, a versamenti disposti in favore di (in via meramente esemplificativa, CP_1 nel doc. 3, in data 13.11.2023, viene riportato un accredito in favore di quando, in realtà CP_3 dall'estratto conto di cui al doc. 5 nella medesima data per lo stesso importa risulta un versamento in favore del convenuto. Lo stesso per l'operazione del 24.8.2023 o del 31.7.2023).
6. In conclusione, tenuto conto delle appropriazioni operate dal dai conti correnti Qonto e CP_1
IS, deve ritenersi accertato il credito risarcitorio, in favore di , della somma complessiva pari Pt_1
a € 1.137.253,36. La domanda attorea può essere dunque accolta limitatamente a questo importo, che il convenuto dovrà essere condannato a corrispondere all'attrice.
7. L'attrice ha chiesto anche la condanna del convenuto al pagamento degli interessi, con applicazione del saggio di cui all'art. 1284, co. 4 c.c. Tale richiesta viene fondata (cfr. conclusioni) su un precedente di legittimità (Cass. Sez. III, ord. n. 61 del 3/1/2023) così massimato: “Il saggio di interessi di cui pagina 12 di 15 all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo
d'applicazione”. Detto principio è stato ribadito, di recente, da altro precedente (Cass. Sez. III, ord. n.
7677 del 22/3/2025, che richiama sul punto Cass. S.U. sent. n. 12449 del 7/5/2024)
Altro orientamento esclude invece l'applicabilità dell'art. 1284, co. 4 c.c. sull'assunto per cui “Il saggio
d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione” (Cass. Sez. II, sent. n. 28409 del 7/11/2018; cfr. in tal senso Cass. Sez. II, sent. n.
14512 del 9/5/2022, Cass. Sez. I, Ord. n. 36595 del 14/12/2022).
Si deve osservare che per la risoluzione del contrasto, era stata sollevata questione pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., tuttavia dichiarata inammissibile dalle SU (Cass. S.U., sent. n. 12974 del 13/5/2024).
La questione è quindi tutt'ora aperta, perché a ben vedere, la menzionata Cass. S.U. sent. n. 12449 del
7/5/2024, diversamente da quanto incidentalmente ritenuto dalla pure richiamata Cass. 7677/2025, non ha affatto espressamente affermato che gli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. sarebbero applicabili anche a obbligazioni risarcitorie derivanti da fatto illecito, ma si è limitata a chiarire quali siano, in sede esecutiva, gli interessi applicabili laddove il titolo giudiziale nulla specifichi – argomentando solo obiter sulle possibili soluzioni interpretative circa gli interessi, senza peraltro assumere una chiara posizione sull'applicabilità o meno del saggio previsto dall'ultimo comma del 1284 c.c. A ben vedere, anche Cass. 61/2023 e 7677/2025 non paiono concludenti, posto che al di là della massima, da un esame per esteso dei precedenti si riferiscono non a fattispecie di risarcimento extracontrattuale, ma in ipotesi di obblighi restitutori derivanti da altra fonte (ripetizione di indebito).
In tale contesto, ritiene lo scrivente di dover aderire al secondo orientamento (che nega l'applicabilità alle obbligazioni extracontrattuali dell'art. 1284, co. 4 c.c.); ciò sia per la formulazione della disposizione, che parrebbe far riferimento ad una diversa pattuizione del saggio tra le parti e dunque ad una previa intesa di carattere contrattuale;
sia in ragione delle finalità per cui era stata introdotta la disposizione, vale a dire evitare la strumentalizzazione della durata del processo da parte di un soggetto che sia debitore in forza di un accordo negoziale, circostanza desumibile dal fatto che il saggio viene individuato facendo riferimento a quello per il ritardo nel pagamento delle “transazioni commerciali”, ex d.lgs. 231/2002; sia perché, come chiarito da ulteriore giurisprudenza di legittimità, la questione pagina 13 di 15 dell'applicabilità o meno del saggio ex art. 1284, co. 4 c.c. all'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano non tiene conto della natura di tale obbligazione, essendo stato osservato che:
“L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento”
(Cass. Sez. III, sent. n. 19063 del 5//2023, che ha chiarito che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi compensativi non attiene strettamente all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 e eventualmente dell'art. 1226 c.c.).
Non avendo meglio dimostrato il mancato guadagno derivante dal ritardato pagamento, Pt_1 dovranno essere applicati gli interessi al saggio ex art. 1284, co. 1, dalla domanda (di pe sé la proposizione del ricorso per sequestro conservativo, non prodotto dal ricorrente, sicché può prendersi come riferimento la data dell'ordinanza di sequestro, ossia il 21.7.2024).
8. L'attrice ha chiesto la condanna “[…] con ogni consequenziale effetto di legge, anche a mente dell'art. 686 c.p.c.”. Nulla deve disporsi in punto conversione del sequestro, giacché “Ai sensi dell'art.
686 c.p.c., il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando il creditore sequestrante ottiene una condanna dotata di esecutorietà e da tale momento inizia il processo di esecuzione forzata, del quale le formalità prescritte dall'art. 156 disp. att. c.p.c. (deposito e annotazione della decisione esecutiva) costituiscono atti di impulso da compiersi nel termine perentorio prescritto dalla legge;
ne consegue che la mancata o tardiva esecuzione dei predetti adempimenti non integra un vizio - da far valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. - del pignoramento o dell'espropriazione forzata con esso iniziata, bensì un'inattività della parte comportante l'estinzione della procedura a norma dell'art. 630 c.p.c., rispetto alla quale è dato esclusivamente il rimedio del reclamo.” (Cass., Sez. III, sentenza del 18/12/2023 n. 35365). In altri termini, sarà onere dell'attrice procedere, sulla scorta di questa sentenza, agli adempimenti previsti dal codice di rito (art. 156 disp. att c.p.c.).
9. Segue la liquidazione delle spese di lite.
9.1 Le spese per il merito seguono la soccombenza del convenuto e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento– individuato in considerazione della somma riconosciuta all'attrice in quello tra € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 –, applicati ai medi, salvo per la fase istruttoria/di trattazione e decisionale, per cui, in ragione della ridotta attività istruttoria svolta e della conseguente modalità pagina 14 di 15 decisionale semplificata si applicano i minimi e precisamente: € 5.989,00 per la fase di studio della controversia, € 3.951,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 8.797,00 per la fase istruttoria ed €
5.209,00 per la fase decisionale, per complessivi € 23.946,00 oltre accessori. All'attrice dovranno essere altresì rimborsati gli esborsi, per € 1.713,00: € 1.686,00, per contributo unificato e € 27,00 per marca.
9.2. Quanto alle spese per il procedimento cautelare ante causam, le stesse pure seguono la soccombenza e vengono liquidate in base agli stessi parametri e scaglioni per i procedimenti cautelari, applicati ai minimi, stante l'estrema linearità in fatto e diritto del procedimento cautelare e precisamente: € 3.115,00 per la fase di studio della controversia, € 1.318,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 3.354,00 per istruttoria/trattazione, € 2.157,00 per la fase decisionale, per complessivi €
9.944,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna al pagamento in favore CP_1 di della somma di € 1.137.253,36, per le causali indicate in narrativa, oltre interessi al Parte_1 saggio ex art. 1284, co. 1 c.c. dal 21.7.2024 sino al soddisfo;
(ii) rigetta per il resto le domande svolte dall'attrice verso il convenuto;
(iii) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di liquidate in € CP_1 Parte_1
23.946,00 per compensi ed € 1.713,00 per esborsi, oltre accessori come per legge sui compensi;
(iv) condanna alla refusione delle spese di lite per il procedimento cautelare ante CP_1 causam in favore di pari ad € 9.944,00 per compensi, oltre accessori come per legge sui Parte_1 compensi.
Vicenza, 10 dicembre 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 E, nello specifico, tramite le seguenti operazioni: 22.1.2021 € 9.500,00; 26.1.2021: € 9.700,00; 26.1.2021: € 9.250,00; 29.1.2021: 8.900,00 2 2.2.2021: 9.800,00; 4.2.2021: 9.500,00; 4.2.2021: 9.500,00 9.2.2021: 9.800,00; 10.2.2021: 9.000,00; 11.2.2021: 5.000,00, 16.2.2021: 9.500,00; 16.2.2021: 9.500,00 3 2.3.2021: 9.800; 5.3.2021: 9.800; 11.3.2021: 9.800,00; 30.3.2021: 9.800,00 pagina 8 di 15 4 14.4.2021: 9.800,00; 23.4.2021: 9.800,00; 5 5.5.2021: 5.000,00; 18.5.2021: 9.800,00 6 4.6.2021: 9.800,00; 10.6.2021: 9.500,00; 21.6.2021: 9.500,00 7 6.7.2021: 9.800,00; 19.7.2021: 9.800,00; 23.7.2021: 9.800,00; 30.7.2021: 7.000,00 8 10.8.2021: 9.800,00; 24.8.2021: 9.800,00; 31.8.2021: 9.800,00 9 13.9.2021: 9.800,00; 21.9.2021: 9.800,00 10 5.10.2021: 9.800,00; 15.10.2021: 9.800,00; 28.10.2021: 9.800,00 11 10.11.2021: 9.800,00; 22.11.2021: 9.800,00 12 13.12.2021: 9.500,00; 20.12.2021: 9.000,00; 27.12.2021: 9.000,00 13 3.1.2021: 9.000,00 14 Tramite le seguenti operazioni: l'8.2.2022, per € 15.000,28; 18.2.2022, per € 30.000,28 pagina 9 di 15 33 21.12.2023: € 30.000,00 34 2.1.2024: € 20.000,00 pagina 11 di 15