TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/11/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3761/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3761 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avete ad oggetto: separazione giudiziale.
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Benevento, alla Parte_1 C.F._1 via S. Rosa n. 2, presso lo studio dell'avv. Giovanna Abbate, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giuditta Abbate, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.ta in Mirabella Controparte_1 C.F._2
EC (Av), alla via Nazionale Passo n. 67/68, presso lo studio dell'avv. Cinzia Capone, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in atti in vista dell'udienza figurata del
16.10.2025; il pubblico ministero, con visto del 30.4.2024, nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva al Tribunale di Benevento Parte_1 di pronunciarsi sulla separazione giudiziale in relazione al matrimonio da lui contratto in
RA OR (Sa) il 24.9.2008 con - atto trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato civile del Comune di RA OR (Sa) al n. 141, parte II, serie A, anno 2008.
Al riguardo esponeva: che dall'unione non erano nati figli;
che la convivenza, nel corso degli ultimi anni, diventava intollerabile a causa di litigi ed incomprensioni;
che dal luglio 2023, sebbene affetto da patologie invalidanti, gli veniva bloccato l'accesso, da parte della resistente, ad alcune stanze della casa coniugale, in particolare la camera da letto;
che era dipendente della ditta Irpinia con la qualifica di operatore ecologico e con Controparte_3 retribuzione mensile oscillante tra € 1.248,00 ed € 1.400,00; che era onerato dal pagamento di numerosi finanziamenti, oltre alla rata di mutuo per l'acquisto della casa coniugale;
che la svolgeva da sempre l'attività di collaboratrice domestica presso alcune famiglie e CP_1 possedeva un discreto patrimonio mobiliare ed immobiliare, percependo anche fitti da alcuni di questi appartamenti;
che la resistente aveva assunto un comportamento totalmente omissivo dei doveri di cui agli art.143 c.c..
Chiedeva, pertanto: dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla
; escludersi ogni assegno di mantenimento in favore della moglie. CP_1
Si costituiva , la quale chiedeva addebitarsi la separazione al Controparte_1 Parte_1
e assegnarsi in suo favore un mantenimento mensile di € 250,00.
Ascoltate le parti all'udienza del 29.2.2024, con ordinanza del 1.3.2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e nulla veniva disposto in ordine alla richiesta di mantenimento avanzata dalla resistente. Senonché le parti rinunciavano alle reciproche richieste di addebito e in data 8.4.2024 veniva pronunciata sentenza sullo status coniugalis, dopo la quale la causa veniva rinviata per la discussione.
Il Tribunale osserva.
L'unico punto su cui occorre pronunciarsi riguarda la domanda riconvenzionale di assegno di mantenimento avanzata dalla . CP_1
Sul punto occorre ricordare come l'art. 156 c.c. preveda che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri;
l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Come noto, la prova dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento incombe su colui che lo chiede (Cass. n. 6886/2018) e si applica, come parametro, il tenore di
- Pagina 2 - vita goduto in costanza di matrimonio, essendo il dovere di assistenza materiale ancora attuale
(Cass. n. 21504/2021).
La determinazione dell'assegno è, quindi, strettamente connessa all'individuazione del coniuge che risulta economicamente svantaggiato, in modo tale da riequilibrare le reali capacità economiche della coppia separata.
Orbene, nel caso che occupa va confermata l'ordinanza dell'1.3.2024 con cui il giudice delegato ha rigettato, in punto di provvedimenti temporanei e urgenti, la richiesta della resistente di mantenimento mensile.
Invero, sulla base dei dati acquisiti non è ravvisabile una asimmetria evidente tra le condizioni economiche delle parti.
Difatti, il ricorrente è operatore ecologico, con stipendio di circa € 1.400,00 al mese (denuncia dei redditi più recente in atti è quella del 2023, con cui sono dichiarati redditi complessivi per
€ 27.277,00, imposta lorda di € 6.438,00), è comproprietario, insieme alla moglie, della casa coniugale ed è gravato da numerose esposizione debitorie mensili (€ 527,00 di rata di mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione familiare, € 91,60 di rata di finanziamento per l'acquisto dell'automobile, nonché quelle di € 142,22 per i lavori di casa e di € 91,60 per le esigenze familiari: cfr. documentazione in atti).
La resistente, invece, di anni 45, lavora come commessa in un caseificio di Grottaminarda
(denuncia dei redditi più recente in atti è quella del 2023, con cui sono dichiarati redditi complessivi per € 13.500, allorquando, tuttavia, non lavorava ancora) e riceve, oltre allo stipendio, la somma mensile di € 1.100,00 per i fitti di alcuni immobili di sua proprietà (cfr. dichiarazioni a verbale del 29.2.2024).
Evidente è, pertanto, che il diffalco dallo stipendio del ricorrente causato dalle esposizioni debitorie e i ricavi mensili della resistente pongono la coppia in una situazione sostanzialmente equiordinata.
Conseguentemente, la domanda riconvenzionale va rigettata.
La non opposizione al divorzio, nonché le reciproche rinunce all'addebito, costituiscono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. rigetta la domanda riconvenzionale di mantenimento;
2. compensa integralmente le spese di lite.
- Pagina 3 - Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott. ssa Maria Ilaria Romano
- Pagina 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3761 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avete ad oggetto: separazione giudiziale.
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Benevento, alla Parte_1 C.F._1 via S. Rosa n. 2, presso lo studio dell'avv. Giovanna Abbate, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giuditta Abbate, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.ta in Mirabella Controparte_1 C.F._2
EC (Av), alla via Nazionale Passo n. 67/68, presso lo studio dell'avv. Cinzia Capone, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in atti in vista dell'udienza figurata del
16.10.2025; il pubblico ministero, con visto del 30.4.2024, nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva al Tribunale di Benevento Parte_1 di pronunciarsi sulla separazione giudiziale in relazione al matrimonio da lui contratto in
RA OR (Sa) il 24.9.2008 con - atto trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato civile del Comune di RA OR (Sa) al n. 141, parte II, serie A, anno 2008.
Al riguardo esponeva: che dall'unione non erano nati figli;
che la convivenza, nel corso degli ultimi anni, diventava intollerabile a causa di litigi ed incomprensioni;
che dal luglio 2023, sebbene affetto da patologie invalidanti, gli veniva bloccato l'accesso, da parte della resistente, ad alcune stanze della casa coniugale, in particolare la camera da letto;
che era dipendente della ditta Irpinia con la qualifica di operatore ecologico e con Controparte_3 retribuzione mensile oscillante tra € 1.248,00 ed € 1.400,00; che era onerato dal pagamento di numerosi finanziamenti, oltre alla rata di mutuo per l'acquisto della casa coniugale;
che la svolgeva da sempre l'attività di collaboratrice domestica presso alcune famiglie e CP_1 possedeva un discreto patrimonio mobiliare ed immobiliare, percependo anche fitti da alcuni di questi appartamenti;
che la resistente aveva assunto un comportamento totalmente omissivo dei doveri di cui agli art.143 c.c..
Chiedeva, pertanto: dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla
; escludersi ogni assegno di mantenimento in favore della moglie. CP_1
Si costituiva , la quale chiedeva addebitarsi la separazione al Controparte_1 Parte_1
e assegnarsi in suo favore un mantenimento mensile di € 250,00.
Ascoltate le parti all'udienza del 29.2.2024, con ordinanza del 1.3.2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e nulla veniva disposto in ordine alla richiesta di mantenimento avanzata dalla resistente. Senonché le parti rinunciavano alle reciproche richieste di addebito e in data 8.4.2024 veniva pronunciata sentenza sullo status coniugalis, dopo la quale la causa veniva rinviata per la discussione.
Il Tribunale osserva.
L'unico punto su cui occorre pronunciarsi riguarda la domanda riconvenzionale di assegno di mantenimento avanzata dalla . CP_1
Sul punto occorre ricordare come l'art. 156 c.c. preveda che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri;
l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Come noto, la prova dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento incombe su colui che lo chiede (Cass. n. 6886/2018) e si applica, come parametro, il tenore di
- Pagina 2 - vita goduto in costanza di matrimonio, essendo il dovere di assistenza materiale ancora attuale
(Cass. n. 21504/2021).
La determinazione dell'assegno è, quindi, strettamente connessa all'individuazione del coniuge che risulta economicamente svantaggiato, in modo tale da riequilibrare le reali capacità economiche della coppia separata.
Orbene, nel caso che occupa va confermata l'ordinanza dell'1.3.2024 con cui il giudice delegato ha rigettato, in punto di provvedimenti temporanei e urgenti, la richiesta della resistente di mantenimento mensile.
Invero, sulla base dei dati acquisiti non è ravvisabile una asimmetria evidente tra le condizioni economiche delle parti.
Difatti, il ricorrente è operatore ecologico, con stipendio di circa € 1.400,00 al mese (denuncia dei redditi più recente in atti è quella del 2023, con cui sono dichiarati redditi complessivi per
€ 27.277,00, imposta lorda di € 6.438,00), è comproprietario, insieme alla moglie, della casa coniugale ed è gravato da numerose esposizione debitorie mensili (€ 527,00 di rata di mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione familiare, € 91,60 di rata di finanziamento per l'acquisto dell'automobile, nonché quelle di € 142,22 per i lavori di casa e di € 91,60 per le esigenze familiari: cfr. documentazione in atti).
La resistente, invece, di anni 45, lavora come commessa in un caseificio di Grottaminarda
(denuncia dei redditi più recente in atti è quella del 2023, con cui sono dichiarati redditi complessivi per € 13.500, allorquando, tuttavia, non lavorava ancora) e riceve, oltre allo stipendio, la somma mensile di € 1.100,00 per i fitti di alcuni immobili di sua proprietà (cfr. dichiarazioni a verbale del 29.2.2024).
Evidente è, pertanto, che il diffalco dallo stipendio del ricorrente causato dalle esposizioni debitorie e i ricavi mensili della resistente pongono la coppia in una situazione sostanzialmente equiordinata.
Conseguentemente, la domanda riconvenzionale va rigettata.
La non opposizione al divorzio, nonché le reciproche rinunce all'addebito, costituiscono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. rigetta la domanda riconvenzionale di mantenimento;
2. compensa integralmente le spese di lite.
- Pagina 3 - Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott. ssa Maria Ilaria Romano
- Pagina 4 -