TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 06/11/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – Procedure concorsuali
composto dai magistrati:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- dott. Edoardo Sirza Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 17.9.2025 al R.G. n. 33-1/2025 Procedimento
Unitario, promosso d a
(c.f. ), con proc. e dom. l'avv. Stefano Alunni Parte_1 C.F._1
Barbarossa del foro di Trieste;
RICORRENTE
n e i c o n f r o n t i d i
(p.i. ), con sede in Trieste alla Riva Controparte_1 P.IVA_1
Ottaviano Augusto, 9.
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di presentato dall'ex dipendente Controparte_1 Parte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
constatato che nessuno è comparso in udienza per la società resistente, non costituitasi sebbene ritualmente notiziata della lite ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 40, comma 7, e 41, comma 2, CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che, come risulta dalla visura camerale, in atti, la società di capitali resistente, operante nel settore dei servizi di autotrasporto di merci su strada, ha la sede nel circondario di questo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex
artt. 1, 2 e 121 CCII;
premesso che il ricorrente, già dipendente con mansione di impiegato amministrativo fino al 31.10.2023, quando cessava il rapporto di lavoro, vanta un credito, esigibile,
portato da titolo giudiziale (decreto ingiuntivo Trib. Trieste in funzione di giudice del lavoro n. 47/2024, non opposto), a titolo di retribuzione (tre mensilità arretrate,
quote di tredicesima e quattordicesima mensilità) e di trattamento di fine rapporto,
il cui ammontare, al lordo interessi e spese, risulta indicato nel precetto notificato a giugno 2024 nella misura di complessivi 7.311,57 euro, oltre interessi e oneri successivi;
2 ritenuto che la Società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte;
in questo senso depongono la considerazione per cui non si è potuto procedere a utili pignoramenti diretti e il fatto che la Società non ha più sede nell'indirizzo dichiarato;
inoltre, come si ricava dai flussi informativi sollecitati dall' la società resistente, successivamente all'esercizio al 31.12.2022, non CP_2
ha più curato il deposito del bilancio;
consegue che in relazione agli ultimi tre esercizi chiusi prima della data di deposito dell'istanza dell'ex dipendente, non è risultato possibile accedere ad informazioni di natura contabile in ordine alle annualità 2023
e 2024;
rilevato che non sussistono elementi per considerare che la Società debitrice sia una
“impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma 1,
lett.d), CCII2;
3 rammentato che il possesso congiunto di tali requisiti, da apprezzare per l'attivo e i ricavi con riguardo agli ultimi tre esercizi chiusi prima della data di deposito dell'istanza, e dunque con riguardo agli esercizi 2022, 2023 e 2024, costituisce un tema la cui prova, come sancito dall'art. 121 CCII, incombe sull'impresa debitrice,
che nella specie non ha nemmeno tentato di assolverlo3; vero è che dal bilancio chiuso al 31.12.2022, l'ultimo depositato da al registro delle imprese, Controparte_1
nessuna delle tre soglie risulta superata;
non irragionevole appare poi considerare che la soglia di 500.000 euro relativi all'ammontare dei debiti anche non scaduti, non sia mai stata oltrepassata (invero, l' ha indicato carichi esigibili Controparte_4
al 14.10.2025 nella misura di 212.411,56 euro, e l' , dal canto suo ha indicato CP_3
crediti trasmessi all'agente della riscossione nella misura di 99.883,74 euro ed ulteriori crediti non ancora trasmessi, sulla gestione separata, in misura pari a
7.027,39 euro); tuttavia non vi sono, in atti, elementi, logici o fattuali, dai quali possa inferirsi con certezza che la Società resistente sia rimasta sotto soglia anche nei due esercizi 2023 e 2024 per l'attivo patrimoniale e i ricavi;
quanto alle dichiarazioni
4 dei redditi, che si arrestano all'anno di imposta 2023, esse non recano indicazioni in grado di scalfire la presunzione;
in particolare, dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2023 (Modello Redditi Società di Capitali, quadro RF) risulta, al rigo
RF2, l'indicazione di componenti positivi annotati nelle scritture contabili per complessivi 203.647 euro;
tale importo, per la formulazione della voce dichiarativa,
può comprendere non soltanto ricavi d'esercizio in senso proprio, ma anche proventi di diversa natura (finanziaria o straordinaria), non rilevanti ai fini del computo previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
tuttavia, la voce in questione rappresenta comunque un dato di entità superiore alla
soglia di 200.000 euro prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a), CCII, e al tempo stesso non è possibile, sulla sola base del dato dichiarativo, determinare con certezza la misura dei ricavi propriamente detti e stabilire se l'importo di 203.647 euro sia interamente, o soltanto in parte, riconducibile ad essi (anziché, specularmente a proventi estranei); il dato non può dunque deporre a favore della non assoggettabilità
dell'impresa alla procedura, poiché resta non escluso che i ricavi effettivi abbiano oltrepassato il limite legale;
rilevata inoltre la sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49, co.
5, CCI, alla luce dell'entità del credito, indiscutibile, del ricorrente e delle - decisive
– emergenze rappresentate dai carichi di ruolo dettagliatamente trasmessi dall' e dalla certificazione contributiva , tali da Controparte_4 CP_3
confortare l'evidenza di debiti scaduti e non pagati di entità non inferiore a 30.000
euro;
5 ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di p.i. Controparte_1
), con sede in Trieste alla Riva Ottaviano Augusto, 9. P.IVA_1
NOMINA
il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in Trieste, quale Curatore, il dott. che alla luce Persona_1
dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi
ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
6 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-
bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno 3 marzo 2026, ad ore 9:30, per procedere all'esame dello stato passivo,
davanti al Giudice Delegato;
AS
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui
7 all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti,
con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02, n. 115;
DISPONE
8 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 4/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Saverio Moscato
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Presso la Camera di Commercio, l' , l' e l' CP_3 Controparte_4 Controparte_5
; quest'ultima in verità non ha risposto, ma tale omissione è assorbita dalle risposte
[...]
CP_ fornite dall' e dall' Controparte_4 2 d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348; 3 Sul punto occorre essere chiari. Nel procedimento unitario introdotto per ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale, il giudice è tenuto a svolgere, nei limiti del possibile, un'attività di accertamento officioso per ricostruire i requisiti dimensionali dell'impresa debitrice. Appunto a tal fine, il giudice richiede alle amministrazioni competenti — Camera di Commercio, , CP_3
e Agenzia delle Entrate-Riscossione — la trasmissione dei flussi informativi Controparte_4 in loro possesso concernenti i bilanci depositati, la posizione contributiva, le pendenze debitorie e le dichiarazioni fiscali presentate. Solo all'esito dell'attività istruttoria officiosa, e in presenza di un quadro informativo non univoco, opera la regola di giudizio fondata sull'onere della prova, che individua nel debitore il soggetto su cui ricadono le conseguenze dell'incertezza circa la sussistenza dei requisiti di esclusione previsti dall'art. 2, comma 1, lett. a), CCII.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – Procedure concorsuali
composto dai magistrati:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- dott. Edoardo Sirza Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 17.9.2025 al R.G. n. 33-1/2025 Procedimento
Unitario, promosso d a
(c.f. ), con proc. e dom. l'avv. Stefano Alunni Parte_1 C.F._1
Barbarossa del foro di Trieste;
RICORRENTE
n e i c o n f r o n t i d i
(p.i. ), con sede in Trieste alla Riva Controparte_1 P.IVA_1
Ottaviano Augusto, 9.
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di presentato dall'ex dipendente Controparte_1 Parte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
constatato che nessuno è comparso in udienza per la società resistente, non costituitasi sebbene ritualmente notiziata della lite ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 40, comma 7, e 41, comma 2, CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che, come risulta dalla visura camerale, in atti, la società di capitali resistente, operante nel settore dei servizi di autotrasporto di merci su strada, ha la sede nel circondario di questo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex
artt. 1, 2 e 121 CCII;
premesso che il ricorrente, già dipendente con mansione di impiegato amministrativo fino al 31.10.2023, quando cessava il rapporto di lavoro, vanta un credito, esigibile,
portato da titolo giudiziale (decreto ingiuntivo Trib. Trieste in funzione di giudice del lavoro n. 47/2024, non opposto), a titolo di retribuzione (tre mensilità arretrate,
quote di tredicesima e quattordicesima mensilità) e di trattamento di fine rapporto,
il cui ammontare, al lordo interessi e spese, risulta indicato nel precetto notificato a giugno 2024 nella misura di complessivi 7.311,57 euro, oltre interessi e oneri successivi;
2 ritenuto che la Società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte;
in questo senso depongono la considerazione per cui non si è potuto procedere a utili pignoramenti diretti e il fatto che la Società non ha più sede nell'indirizzo dichiarato;
inoltre, come si ricava dai flussi informativi sollecitati dall' la società resistente, successivamente all'esercizio al 31.12.2022, non CP_2
ha più curato il deposito del bilancio;
consegue che in relazione agli ultimi tre esercizi chiusi prima della data di deposito dell'istanza dell'ex dipendente, non è risultato possibile accedere ad informazioni di natura contabile in ordine alle annualità 2023
e 2024;
rilevato che non sussistono elementi per considerare che la Società debitrice sia una
“impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma 1,
lett.d), CCII2;
3 rammentato che il possesso congiunto di tali requisiti, da apprezzare per l'attivo e i ricavi con riguardo agli ultimi tre esercizi chiusi prima della data di deposito dell'istanza, e dunque con riguardo agli esercizi 2022, 2023 e 2024, costituisce un tema la cui prova, come sancito dall'art. 121 CCII, incombe sull'impresa debitrice,
che nella specie non ha nemmeno tentato di assolverlo3; vero è che dal bilancio chiuso al 31.12.2022, l'ultimo depositato da al registro delle imprese, Controparte_1
nessuna delle tre soglie risulta superata;
non irragionevole appare poi considerare che la soglia di 500.000 euro relativi all'ammontare dei debiti anche non scaduti, non sia mai stata oltrepassata (invero, l' ha indicato carichi esigibili Controparte_4
al 14.10.2025 nella misura di 212.411,56 euro, e l' , dal canto suo ha indicato CP_3
crediti trasmessi all'agente della riscossione nella misura di 99.883,74 euro ed ulteriori crediti non ancora trasmessi, sulla gestione separata, in misura pari a
7.027,39 euro); tuttavia non vi sono, in atti, elementi, logici o fattuali, dai quali possa inferirsi con certezza che la Società resistente sia rimasta sotto soglia anche nei due esercizi 2023 e 2024 per l'attivo patrimoniale e i ricavi;
quanto alle dichiarazioni
4 dei redditi, che si arrestano all'anno di imposta 2023, esse non recano indicazioni in grado di scalfire la presunzione;
in particolare, dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2023 (Modello Redditi Società di Capitali, quadro RF) risulta, al rigo
RF2, l'indicazione di componenti positivi annotati nelle scritture contabili per complessivi 203.647 euro;
tale importo, per la formulazione della voce dichiarativa,
può comprendere non soltanto ricavi d'esercizio in senso proprio, ma anche proventi di diversa natura (finanziaria o straordinaria), non rilevanti ai fini del computo previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
tuttavia, la voce in questione rappresenta comunque un dato di entità superiore alla
soglia di 200.000 euro prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a), CCII, e al tempo stesso non è possibile, sulla sola base del dato dichiarativo, determinare con certezza la misura dei ricavi propriamente detti e stabilire se l'importo di 203.647 euro sia interamente, o soltanto in parte, riconducibile ad essi (anziché, specularmente a proventi estranei); il dato non può dunque deporre a favore della non assoggettabilità
dell'impresa alla procedura, poiché resta non escluso che i ricavi effettivi abbiano oltrepassato il limite legale;
rilevata inoltre la sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49, co.
5, CCI, alla luce dell'entità del credito, indiscutibile, del ricorrente e delle - decisive
– emergenze rappresentate dai carichi di ruolo dettagliatamente trasmessi dall' e dalla certificazione contributiva , tali da Controparte_4 CP_3
confortare l'evidenza di debiti scaduti e non pagati di entità non inferiore a 30.000
euro;
5 ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di p.i. Controparte_1
), con sede in Trieste alla Riva Ottaviano Augusto, 9. P.IVA_1
NOMINA
il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in Trieste, quale Curatore, il dott. che alla luce Persona_1
dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi
ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
6 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-
bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno 3 marzo 2026, ad ore 9:30, per procedere all'esame dello stato passivo,
davanti al Giudice Delegato;
AS
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui
7 all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti,
con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02, n. 115;
DISPONE
8 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 4/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Saverio Moscato
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Presso la Camera di Commercio, l' , l' e l' CP_3 Controparte_4 Controparte_5
; quest'ultima in verità non ha risposto, ma tale omissione è assorbita dalle risposte
[...]
CP_ fornite dall' e dall' Controparte_4 2 d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348; 3 Sul punto occorre essere chiari. Nel procedimento unitario introdotto per ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale, il giudice è tenuto a svolgere, nei limiti del possibile, un'attività di accertamento officioso per ricostruire i requisiti dimensionali dell'impresa debitrice. Appunto a tal fine, il giudice richiede alle amministrazioni competenti — Camera di Commercio, , CP_3
e Agenzia delle Entrate-Riscossione — la trasmissione dei flussi informativi Controparte_4 in loro possesso concernenti i bilanci depositati, la posizione contributiva, le pendenze debitorie e le dichiarazioni fiscali presentate. Solo all'esito dell'attività istruttoria officiosa, e in presenza di un quadro informativo non univoco, opera la regola di giudizio fondata sull'onere della prova, che individua nel debitore il soggetto su cui ricadono le conseguenze dell'incertezza circa la sussistenza dei requisiti di esclusione previsti dall'art. 2, comma 1, lett. a), CCII.