Articolo 9 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 gennaio 1938
Art. 9.

I sanitari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i quali si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 8, qualora chiedano l'iscrizione facoltativa, devono corrispondere, oltre il proprio, anche il contributo che farebbe carico all'Ente, a meno che questo se ne sia assunto volontariamente l'onere, previa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

Tale autorizzazione e' pure necessaria nei casi contemplati dal successivo art. 11.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938