Art. 9.
I sanitari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i quali si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 8, qualora chiedano l'iscrizione facoltativa, devono corrispondere, oltre il proprio, anche il contributo che farebbe carico all'Ente, a meno che questo se ne sia assunto volontariamente l'onere, previa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.
Tale autorizzazione e' pure necessaria nei casi contemplati dal successivo art. 11.
I sanitari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i quali si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 8, qualora chiedano l'iscrizione facoltativa, devono corrispondere, oltre il proprio, anche il contributo che farebbe carico all'Ente, a meno che questo se ne sia assunto volontariamente l'onere, previa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.
Tale autorizzazione e' pure necessaria nei casi contemplati dal successivo art. 11.