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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/10/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 250/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 250/2023 promossa da:
(C.F.: ); Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
RI OB, elettivamente domiciliato in PIAZZA MARTIRI di
BELFIORE, 7 - MANTOVA presso lo studio del predetto difensore, come da mandato redatto su atto separato e allegato alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA
Oggetto: 140038 – mutuo
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
pagina 1 di 7 nel merito: annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1374/2022 - 2512/2022
RG emesso in data 28.11.22 dal Tribunale di Mantova, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla suddetta narrativa;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito del convenuto, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto;
in ogni caso: anche ai sensi dell'art. 96 cpc. con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Per l'opposta: reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale e nel merito: respingersi e rigettarsi in toto le domande spiegate, anche ex art.96 c.p.c., dalla nei confronti della GN , in Parte_1 CP_1
quanto completamente infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
conseguentemente, confermarsi il decreto ingiuntivo n.1374/2022 e n.2512/2022 R.G. emesso in data 28.11.2022 dal Tribunale di Mantova, e/o, in ogni caso, condannarsi e dichiararsi tenuta la in persona del suo Presidente Parte_1
e legale rappresentante pro-tempore, a pagare, a favore della GN , la CP_1
somma che risulterà dovuta alla predetta mutuante-opposta, al momento della decisione,
a titolo di integrale restituzione dei prestiti di € 5.000,00, € 4.200,00 ed € 35.000,00, oltre interessi e di cui è giudizio, ad oggi pari a complessivi € 22.991,50, ovvero pari a quella maggiore o minore somma che risulterà e verrà determinata e quantificata in corso di causa, anche in via equitativa e/o che sarà ritenuta di legge e di giustizia, oltre gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo da applicarsi unicamente sulla somma in linea capitale di € 35.000,00, per i motivi e le causali indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo di cui è lite e nel presente atto.
In ogni caso: con vittoria di spese (incluso 15% rimborso spese generali) e compensi di causa.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23-1-2023 la Parte_1
esponeva 1) che, con decreto n. 1374/22 emesso il 28-11-2022, il Tribunale di Mantova le aveva ingiunto di pagare immediatamente a , ex art. 642 c.p.c., la CP_1
somma di € 44.200,00 oltre agli interessi legali sull'importo di € 35.000,00 e agli accessori;
2) che (già Presidente dell'ente) aveva concesso alla CP_1
due mutui uno di € 9.200,00 mediante consegna di denaro liquido (in due Parte_1
tranches di € 5.000,00 e 4.200,00) e l'altro di € 35.000,00 tramite la stipula di una linea di credito a proprio nome e poi “girato” alla 3) che, in relazione del primo Parte_1
prestito, secondo quanto emergeva dal verbale del consiglio di amministrazione dell'ente in data 16-3-2022, l'importo erogato avrebbe dovuto essere restituito “senza interessi quanto prima e comunque non oltre la scadenza del mandato del presente
CdA”; 4) che il prestito in questione era inesigibile essendo ancora in carica il consiglio di amministrazione e ciò quantomeno sino al 5-2-2023 o il 5-8-2023 se considerata la proroga prevista dallo statuto;
5) che, quanto al credito relativo all'altro mutuo, risultava dal verbale del c.d.a. del 14-1-2019 che la si era obbligata “alla restituzione Parte_1
della suddetta somma di € 35.000,00, anche con rimborsi parziali mensili, entro e non oltre la cessazione del suo mandato” sicché l'eventuale debito non era scaduto;
10) che essa aveva già restituito € 31.998,68 sicché, al momento della domanda di ingiunzione, il credito residuo era pari a € 5.000,28 ulteriormente ridottosi a € 3.000,32 per intervenuti versamenti;
11) che il mandato della scadeva il 5-2-2023 o il 5-8- CP_1
2023 (se si considerava la proroga) e che, nel giugno del 2022, essa si era volontariamente dimessa, ipotesi però diversa dalla naturale scadenza del mandato cui faceva riferimento il verbale del c.d.a. del 14-1-2019: alla stregua di tali deduzioni l'istante chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo ovvero l'accertamento della minore somma dovuta nonché la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva la quale sosteneva 12) che non era stato convenuto alcun CP_1
termine per la restituzione del prestito di complessivi € 9.200,00 sicchè, anche ai sensi pagina 3 di 7 dell'art. 1186 c.c., la somma doveva essere immediatamente restituita anche in conseguenza della diffida a mezzo legale del 14-7-2022 che non aveva avuto seguito;
13) che il c.d.a., che si era espresso il 16-3-2022 sull'impegno a restituire i prestiti, era di fatto cessato nel giugno del 2022 e che, comunque, il termine del 5-2-2023 era scaduto;
14) che, quanto al prestito di € 35.000,00 importo questo originariamente ottenuto mediante apertura di una personale linea di credito presso Monte dei Paschi di
Siena s.p.a., l'opponente non aveva tenuto conto degli interessi e che il credito ammontava a € 13.791,50; 15) che anche tale credito era divenuto esigibile per le medesime ragioni sopra riportate;
16) che del tutto infondata era la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.: alla luce di tali considerazioni la difesa del convenuto chiedeva il rigetto dell'opposizione e comunque la condanna di controparte al pagamento della somma di € 22.991,50 oltre gli interessi sino al saldo.
Nel corso del procedimento veniva a mancare il patrono della avv. Parte_1 [...]
a seguito della interruzione del processo la causa veniva riassunta da CP_2 [...]
mentre l'ente morale non si costituiva. CP_1
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia della Parte_1
Va poi rammentato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Cass. 24-9-2013 n. 21840; Cass. 17-10-
2011 n. 21432) e che, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti anche nell'ambito dell'onere della prova (Cass. 30-7-2004 n. 14556; Cass. 27-6-2000 n.
8718).
pagina 4 di 7 Nel merito va osservato che è pacifico fra le parti che abbia mutuato alla CP_1
in tempi diversi, dapprima la somma di € 9.200,00 mediante consegna di Parte_1
denaro liquido (in due tranches di € 5.000,00 e 4.200,00) e poi quella ulteriore di €
35.000,00 ed evidente conferma di ciò si rinviene nei due verbali del c.d.a. della del 16-3-2022 e del 14-1-2019. Parte_1
Deve peraltro ritenersi che, per entrambi i mutui, le parti non avessero contemplato la corresponsione di interessi (come previsto dall'art. 1815 c.c. che stabilendo la natura onerosa del mutuo ma fa salva la diversa volontà delle parti) tanto desumendosi da una pluralità di concordanti elementi: innanzitutto la mancata indicazione in entrambi i verbali del c.d.a. sopra indicati dell'obbligo di corrispondere gli interessi (e anzi nel verbale del 16-3-2022 tale obbligo era stato espressamente escluso), riunioni entrambe presiedute dal Presidente del tempo e attuale opposta (va peraltro notato che l'eventuale onerosità del prestito avrebbe comportato l'adozione di una delibera in cui l'opposta si sarebbe trovata in evidente conflitto di interessi, ciò che non poteva esserle sfuggito), la mancanza di scritture private in cui fosse stata pattuita l'onerosità dei mutui, la circostanza che l'erogazione degli stessi fosse avvenuta in un momento di grave difficoltà finanziaria della di cui l'opposta era pienamente consapevole Parte_1
sicché la pretesa degli interessi avrebbe contrastato palesemente con il lodevole intento posto in essere dalla stessa e volto a fornire un personale e concreto contributo economico per il superamento della crisi né può andare sottaciuto che durante tutto il corso del rapporto mai aveva chiesto il rimborso degli interessi e che di CP_1
essi non viene fatto alcun cenno né nella diffida a mezzo legale del 14-7-2022 e nemmeno con il ricorso per ingiunzione in cui gli interessi legali vengono pretesi a far data dalla domanda.
In relazione al mutuo di € 9.200,00 nel verbale del 16-3-2022 era previsto che la restituzione avrebbe dovuto intervenire “quanto prima e comunque non oltre la scadenza del mandato del presente CdA” sicché, in difetto di un termine preciso, non avendo avuto esito la diffida a mezzo legale del 14-7-2022 e stante il disaccordo fra le parti, lo pagina 5 di 7 stesso deve essere determinato dal Giudice ex art. 1183 c.c., termine che, avendo riguardo al rapporto negoziale come sopra ricostruito viene indicato nella data di notifica del decreto ingiuntivo (12-12-2022); in ogni caso anche a voler propendere per la tesi di parte attrice va notato che il termine del 5-2-2023 (ovvero quello del 5-8-2023 a voler considerare anche la proroga) è scaduto senza che sia stato effettuato il rimborso.
Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo al mutuo di € 35.000,00 rilevandosi in proposito che, anche per effetto di versamenti successivi alla instaurazione del presente giudizio, il debito si è ridotto a € 1.667,00.
Da quanto precede consegue che il decreto ingiuntivo n. 1374/22 va revocato e che la va condannata a pagare all'opposta la somma di € 10.867,00 Parte_1
(5.000,00+4.200,00+1.667,00) oltre agli interessi legali dal 12-12-2022 sino al saldo definitivo.
All'accoglimento seppure parziale della domanda formulata dall'opposta consegue che non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c..
In considerazione della parziale reciproca soccombenza le spese di lite vengono compensate per la metà e liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, disponendosi altresì la compensazione nella medesima misura di quelle, già determinate, relative al procedimento monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto n. 1374/22 emesso il 28-11-2022 il Tribunale di Mantova;
- condanna la a pagare in favore di Parte_1 CP_1
la somma di € 10.867,00 oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 12-
12-2022 sino al saldo definitivo;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- compensa per la metà le spese di lite e, per l'effetto, liquidandole in € 2.538,50 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge,
pagina 6 di 7 disponendosi altresì la compensazione nella medesima misura di quelle, già determinate, relative al procedimento monitorio.
Mantova, 17 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Mauro Pietro Bernardi
pagina 7 di 7