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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 12013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12013 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Riservata in decisione ai sensi del co. 3, art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 16/12/2025 nella controversia iscritta al n. 20161/2020 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni;
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Torre del Parte_1 C.F._1
EC (NA) alla via Sedivola n. 95 presso lo studio dell'avv. Liborio Mennella che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla busta telematica.
- ATTRICE
CONTRO in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t. “ con sede in alla via Michele Controparte_2 CP_1
Guadagno n. 93.
- CONVENUTO CONTUMACE
1 Conclusioni: come da note in sostituzione dell'udienza del 16/12/2025 e note conclusive autorizzate depositate da parte attrice.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
1. Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'attrice in epigrafe individuata ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, il
[...]
al fine di sentirlo condannare al risarcimento del Controparte_3 danno patrimoniale subito a causa dell'infiltrazioni originate dalla cattiva manutenzione di un bene condominiale (pozzetto di raccolta) nonché all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione del denunciato fenomeno infiltrativo.
L'attrice, premesso di essere la proprietaria dell'appartamento facente parte del condominio sito in lla Via Ciccone n. 6/10, scala A, piano terra int. 6, composto CP_1 Controparte_1 da due vani ed accessori, ha dedotto: che il proprio immobile confina col cortile condominiale (NCEU di appale 275 del Fl. 8, sub 26); che in particolare nell'angolo CP_1
in fondo a sinistra del predetto cortile è situato un pozzetto di raccolta delle acque piovane, confinante proprio con il vano finestra del soggiorno dell'appartamento attoreo;
che detto pozzetto si trova in pessimo stato manutentivo e determina, soprattutto in occasione di eventi meteorici, infiltrazioni d'acqua all'interno dell'immobile attoreo.
L'attrice ha poi riferito di aver tentato in più occasioni e senza successo di raggiungere un accordo con il convenuto e di aver promosso a tale fine un procedimento di CP_1 consulenza preventiva a fini conciliativi ex art. 696-bis c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di
Napoli (n. R.G. 52958/2017). In tale procedimento è stata individuata la natura e le cause del fenomeno infiltrativo nonché gli interventi necessari alla sua eliminazione, con quantificazione dei danni riportati all'immobile attoreo.
2 Quindi nonostante i diversi tentativi per giungere ad una composizione bonaria della controversia, anche all'esito del procedimento preventivo, si rendeva necessario adire il
Tribunale.
Il pur regolarmente evocato in Controparte_3
giudizio non è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita mediante l'esame di un testimone e la valutazione degli esiti della consulenza disposta nel procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c.
La causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c. all'udienza del
16/12/2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
2. Va preliminarmente scrutinata la legittimazione delle parti.
Dalla documentazione prodotta dall'attrice (in particolare, il contratto di compravendita dell'immobile attoreo – cfr. produzione attorea) risulta che la stessa è proprietaria dell'unità immobiliare danneggiata, pacificamente sita all'interno del convenuto. Essa è, CP_1 pertanto, titolare del diritto di proprietà inciso dal fenomeno lesivo e, come tale, è pienamente legittimata ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
3. Passando al merito della controversia la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che si vanno ad esporre.
In punto di qualificazione giuridica, la spiegata domanda risarcitoria rientra nella previsione di cui all'art. 2051 c.c., essendo il danno, per come prospettato, ascrivibile ad un fenomeno infiltrativo derivante dall'appartamento in proprietà alla parte convenuta.
Come è noto, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un 3 accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. 27724/2018).
Ora, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve innanzitutto vagliarsi se la parte attrice abbia adempiuto all'onere della prova in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
Sul punto deve evidenziarsi che la prova dell'esistenza del danno e del nesso causale è stata pienamente confermata dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento di consulenza a fini conciliativi.
Il teste, escusso all'udienza del 15/04/2025, ha infatti confermato che Testimone_1 nell'anno 2015 l'appartamento attoreo era stato interessato da un fenomeno infiltrativo
(“Mia cugina mi palesò che c'era una problematica infiltrativa e, poiché era sola, mi chiese di accompagnarla. Nella casa mia cugina aveva degli ospiti, non so se inquilini o altro. Mi chiese di accompagnarla per vedere la situazione. era settembre 2015. Ricordo bene di aver visto il fenomeno infiltrativo nell'appartamento nel 2015. Ricordo la data in quanto proprio nel 2015 ebbi la diagnosi di un artroprotesi. Ci sono poi ritornato circa 8-9 mesi dopo nel 2016. Confermo che le infiltrazioni erano collocate come indicato nel capitolo 3). Nel 2016 le pareti erano bagnate ed era evidente un fenomeno di sgretolamento. In occasione del 2016 io e mia cugina abbiamo avuto anche modo di parlare con l'amministratore al quale gli abbiamo fatto presente il problema. Mia cugina mi disse anche che fece realizzare una piccola parete in cartongesso a metà della finestra. Dal 2016 non ci sono più tornato fino alle festività natalizie del 2024 in quanto mia cugina mi disse che non aveva ancora risolto il problema).
Il testimone ha poi riferito anche di essere tornato nell'appartamento nell'anno 2024 e di aver costatato che il fenomeno infiltrativo era ancora persistente (“Allora nel periodo di Natale
2024 ci sono ritornato. Ho costatato che l'umidità c'era ancora nonostante ci fosse la piccola parete in cartongesso. Io quest'umidità e queste infiltrazioni le ho viste nell'ambiente ingresso sotto la finestra e la parete della cucina e del bagno. L'infiltrazione è localizzata in questo posto).
Non si hanno ragioni di dubitare dell'attendibilità di tale testimone, il quale benché legato da rapporti di parentela con l'attrice (“ è mia cugina ed è la figlia della sorella di Parte_1 mia madre”), è apparso genuino avendo raccontato circostanze coerenti con quanto
4 riscontrato dallo stesso CTU nominato nella procedura di istruzione preventiva.
Il consulente ing. ha, infatti, descritto, documentato ed accertato la Persona_1 causa dei danni subiti all'unità immobiliare dell'attrice, riconducendola esclusivamente alle condizioni manutentive delle tubazioni di scarico orizzontale che passano per il pozzetto
(cfr. consulenza tecnica: “le causali degli inconvenienti riscontrati, a parere dello scrivente, sono da ricercarsi nelle presumibili deficienze (lesioni e/o parziali occlusioni con conseguente riduzione del calibro) delle vetuste tubazioni di scarico orizzontali passanti/confluenti nel pozzetto in questione. In particolare, la ricerca deve riguardare il pozzetto e le tubazioni subito a valle dello stesso.
Eventuali lesioni del pozzetto e/o delle tubazioni provocano, non essendo condotte in pressione, una lenta ma continua fuoriuscita dei liquidi ma, nel caso di condotte fecali confluenti, anche un odore sgradevole. […] nel caso di parziali occlusioni, il calibro residuo potrebbe permettere il modesto scarico singolo proveniente da tubazioni confluenti nel pozzetto ed afferenti ad eventuali unità immobiliari. Invece, in occasione di precipitazioni meteorologiche, detto calibro residuo risulterebbe insufficiente provocando la tracimazione nell'interro circostanze con conseguente interessamento delle pareti immediatamente adiacenti, ovvero
l'interessamento della parete nord ed est del soggiorno/ingresso dell'appartamento in argomento”).
Ed infatti il CTU a conferma del nesso di causalità tra le condizioni manutentive del pozzetto e le infiltrazioni riscontrate nell'appartamento attoreo ha constatato che “la parziale occlusione delle tubazioni a valle del pozzetto, con conseguente riduzione del calibro, determina la fuoriuscita di acque meteoriche provenienti dalla pluviale condominiale. Le acque percolano la muratura adiacente, risalgono per capillarità evaporano dalla superficie più calda ovvero all'interno dell'appartamento. Ciò ha causato e causa il degrado il degrado degli intonaci delle pareti identificate in sede peritale e della loro finitura con conseguente formazione di muffe”.
Il perito ha inoltre constatato, al memento del suo sopralluogo, la persistenza del fenomeno infiltrativo riferendo che alcun intervento di manutenzione era stato operato (“[…] in sede peritale non si sono riscontrati recenti interventi di manutenzione: il pozzetto è pressoché inaccessibile (foto n. 11) e, pertanto, insufficiente all'esecuzione di qualsivoglia manutenzione anche di tipo non invasivo;
espurgo a mezzo di idrojet”.
5 In applicazione dei principi di diritto sopra richiamati ed attese dunque le risultanze della
CTU non vi è dubbio che sussista la responsabilità ex 2051 c.c. del convenuto, CP_1
in quanto le infiltrazioni ed i connessi danni all'appartamento attoreo derivano dalle condizioni del pozzetto di spettanza Il non si è costituito e non CP_4 CP_1
è emersa alcuna evenienza inquadrabile nel fortuito e dunque l'ente di gestione convenuto deve essere condannato al risarcimento dei danni lamentati da parte attrice.
Per quanto concerne i pregiudizi collegati ai lavori occorrenti alla rimessione in ripristino dell'unità immobiliare si ritiene congruo l'importo stimato dal consulente tecnico, il quale dopo aver individuato tutte le opere necessarie al ripristino dello status quo ante ha proceduto alla esatta e congrua quantificazione dei danni in questione, determinati in complessivi 2.620,94 (oltre IVA).
Pertanto, l'importo spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno ammonta ad €
2.620,94 oltre IVA.
Alla predetta somma va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte
(sent. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
In ordine alla domanda volta ad ottenere la condanna della convenuta all'eliminazione delle cause del fenomeno infiltrativo, va dato atto che, il CTU ha dettagliatamente e logicamente individuato le opere necessarie per l'eliminazione completa del fenomeno infiltrativo (cfr. pag. 8 relazione tecnica): “a) disostruire l'accesso del pozzetto per permettere l'ispezione e/o manutenzione ordinaria;
b) procedere con espurgo a mezzo di autobotte a sistema IDROJET;
c) verificare, in occasione di precipitazioni metereologiche, o mediante simulazione, che il pozzetto non 6 sia allagato;
d)in caso di conferma positiva della verifica di cui sopra, attendere i tempi tecnici necessari e verificare se le pareti tendono ad asciugarsi. I tempi tecnici sono variabili a seconda dello spessore delle murature, della stagione e dell'orientamento. Nel caso in questione, essendo le pareti in muratura portante ed esposte a NORD, si consiglia un periodo non interiore ai 60gg, e) in caso negativo, procedere all'apertura della pavimentazione e/o delle murature, sedio del pozzetto e delle tubazioni fino alla individuazione dei componenti danneggiati. Procedere con la sostituzione degli elementi danneggiati ed al ripristino dello stato dei luoghi”.
Per quanto sopra osservato, dunque, il convenuto va pertanto condannato CP_1
all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione del fenomeno infiltrativo così come individuate dal CTU (pag. 8, risposta al 3° quesito).
Va invece rigettata la domanda relativa al pregiudizio lamentato dall'attrice a titolo di
“danno da ridotta salubrità dell'immobile” non risultando, per come dedotta e provata in atti, autonomamente dimostrato tal tipo di pregiudizio.
Si osserva, preliminarmente, che la domanda risarcitoria attorea così come formulata e parametrata al valore locativo dell'immobile, è strutturata, in sostanza, come richiesta di risarcimento di un danno patrimoniale da mancato godimento dell'unità immobiliare, che postula un'effettiva e apprezzabile limitazione dell'utilizzabilità dell'alloggio.
Nel caso di specie però questa apprezzabile limitazione è stato espressamente esclusa dal
CTU, il quale ha dato atto della perdurante fruizione dell'immobile da parte dell'attrice e dell'assenza di una reale compressione dell'uso dell'abitazione (cfr. CTU: “in sede peritale si
è riscontrato che la problematica investe il solo ambiente destinato a soggiorno e non l'intero immobile;
che detto ambiente era regolarmente fruito e che la problematica pertanto non aveva comportato limitazione di natura logistica. Pertanto, non è stata riscontrata alcuna compressione in termini di fruibilità”).
Per altro verso, invece, la ridotta salubrità dell'ambiente, così come descritta dal consulente
(muffe, odore di umido, potenziale rischio allergico), non risulta avere determinato in capo all'attrice alcun danno alla saulte, non essendo stati allegati né documentati specifici postumi di natura psico-fisica, né prodotte certificazioni mediche o accertamenti sanitari idonei a correlare le condizioni dell'immobile a un effettivo pregiudizio biologico temporaneo. In mancanza di tali allegazioni e riscontri probatori, un pregiudizio alla salute non può essere riconosciuto in via presuntiva sulla sola base della situazione di insalubrità
7 dell'alloggio, non potendosi ammettere un danno non patrimoniale “in re ipsa” derivante dalla mera presenza di muffe e umidità (cfr., da ultimo, Cass. civ., sent. n. 4886 del
24.02.2020; Cass. civ., ord. n. 19434 del 18.07.2019, relativa al danno non patrimoniale da immissioni eccedenti la normale tollerabilità; Cass. civ., ord. n. 28742 del 09.11.2018 secondo cui un danno non patrimoniale, quale il danno esistenziale, “non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico”; in termini Cass. civ., sent. n. 17460 del 04.07.2018; Cass. civ., ord. n.
2056 del 29.01.2018).
Va dichiarata, infine, l'inammissibilità della ulteriore domanda formulata da parte attrice solo in sede di precisazione delle conclusioni, finalizzata ad ottenere la condanna convenuto al pagamento di un'ulteriore somma “di euro 1.500,00 o alla diversa CP_1 maggiore o minore somma equitativamente determinata dall'On.le Giudicante per il peggioramento dei danni dovuti all'estensione del fenomeno infiltrativo al bagno e alla cucina, verificatosi nelle more della relazione peritale, oltre interessi legali”, poiché tardivamente formulata.
4. In considerazione del fatto che il CTU ha accertato che “l'esecuzione delle opere di seguito riportate, ai fini della loro efficacia e durata, dovrà avvenire solo dopo l'esecuzione delle opere di cui ai precedenti punti a, b, c, d ed e”, sussistono i presupposti per la concessione della misura coercitiva indiretta prevista dall'art. 614-bis c.p.c. Con il provvedimento di condanna, come da richiesta dell'attrice il convenuto deve essere condannato Parte_1 CP_1 ex art. 614-bis c.p.c. al pagamento di una somma di denaro per il ritardo dell'esecuzione dell'obbligo. Come previsto dall'ultimo comma dell'art. 614-bis, la somma in questione va determinata tenuto conto del valore della controversia, del danno prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
Nel caso in esame si stima equa una condanna al pagamento di euro 40,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, successivo al termine stabilito di giorni 90 decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento. La somma sarà
8 dovuta fino all'esecuzione del provvedimento e comunque (onde evitare che le “astreintes”, per effetto del progressivo cumularsi nel corso del tempo, assumano un ammontare complessivo manifestamente iniquo) per non oltre 100 giorni.
5. Nella liquidazione delle spese di lite si tiene conto anche di quelle sostenute nel procedimento di AT (“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” Cass. Civ. sent n. 28677/2023;
Cass. n. 9735/2020 Cass. n. 14268 del 2017).
Anche l'esborso sostenuto da parte ricorrente per la consulenza tecnica preventiva come liquidata in quella sede va posta a carico del Controparte_3
6 (euro 570,96 come liquidati dal giudice dell'AT e corrispondenti fatture in atti – cfr. doc.
[...]
n. 5 ricorso).
Nella liquidazione delle spese si deve altresì tenere conto delle spese per la consulenza di parte dell'arch. pari ad euro 570,96 importo che non appare eccessivo in Persona_2
relazione alla somma riconosciuta al CTU.
Di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26724/2024 ha ulteriormente chiarito la portata della pronuncia a SSUU n. 16990/2017 in punto di rimborso delle spese di CTP riaffermando che “la citata sentenza delle Sezioni Unite, al paragrafo 52., si è così espressa:
<<
5.2 Quanto alle spese per l'assistenza in giudizio da parte di un esperto è tralatizio, invece, il
principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. n. 1626 del 1965; conf. n. 625 del 1972). Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015,
n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)>>.
Quindi ai fini del rimborso la notula del CTP relativa all'attività svolta di assistenza tecnica
9 nel corso della consulenza svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. si ritiene sufficiente in quanto dimostra quanto meno l'assunzione della relativa obbligazione.
6. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 e ss.mm. secondo lo scaglione di riferimento (fino a 26.000,00), riconoscendo i compensi tra il minimo ed il medio per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante l'assenza di questioni giuridiche complesse e la limitata attività difensiva stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_3
1) In accoglimento della domanda nei limiti di quanto precisato in parte motiva, condanna il al pagamento, in Controparte_3
favore di a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della Parte_1 complessiva somma di euro 2.620,94 oltre IVA e interessi come in motivazione;
2) condanna il convenuto all'effettuazione dei lavori necessari CP_1
all'eliminazione del fenomeno infiltrativo così come individuati dal CTU (pag. 8 elaborato peritale svolto nella procedura di cui all'art. 696 bis acquisito nel presente giudizio) e riportati in motivazione;
3) rigetta le ulteriori richieste risarcitorie;
4) condanna il convenuto al pagamento, in favore di ex CP_1 Parte_1
art. 614-bis c.p.c., in caso di mancato rispetto dei termini indicati in motivazione, della somma di euro 40,00 per ogni giorno di ritardo dal compimento dell'opera, sino ad un massimo di 100 giorni;
5) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese CP_1 di giudizio, comprensive anche delle spese del procedimento di cui consulenza
10 preventiva a fini conciliativi, che vengono liquidate in euro 1.396,30 per esborsi
(comprensivo anche degli esborsi per la CTU e la CTP) ed euro 7.414,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% da attribuirsi all'avv.to Liborio Mennella dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
11
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Riservata in decisione ai sensi del co. 3, art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 16/12/2025 nella controversia iscritta al n. 20161/2020 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni;
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Torre del Parte_1 C.F._1
EC (NA) alla via Sedivola n. 95 presso lo studio dell'avv. Liborio Mennella che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla busta telematica.
- ATTRICE
CONTRO in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t. “ con sede in alla via Michele Controparte_2 CP_1
Guadagno n. 93.
- CONVENUTO CONTUMACE
1 Conclusioni: come da note in sostituzione dell'udienza del 16/12/2025 e note conclusive autorizzate depositate da parte attrice.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
1. Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'attrice in epigrafe individuata ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, il
[...]
al fine di sentirlo condannare al risarcimento del Controparte_3 danno patrimoniale subito a causa dell'infiltrazioni originate dalla cattiva manutenzione di un bene condominiale (pozzetto di raccolta) nonché all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione del denunciato fenomeno infiltrativo.
L'attrice, premesso di essere la proprietaria dell'appartamento facente parte del condominio sito in lla Via Ciccone n. 6/10, scala A, piano terra int. 6, composto CP_1 Controparte_1 da due vani ed accessori, ha dedotto: che il proprio immobile confina col cortile condominiale (NCEU di appale 275 del Fl. 8, sub 26); che in particolare nell'angolo CP_1
in fondo a sinistra del predetto cortile è situato un pozzetto di raccolta delle acque piovane, confinante proprio con il vano finestra del soggiorno dell'appartamento attoreo;
che detto pozzetto si trova in pessimo stato manutentivo e determina, soprattutto in occasione di eventi meteorici, infiltrazioni d'acqua all'interno dell'immobile attoreo.
L'attrice ha poi riferito di aver tentato in più occasioni e senza successo di raggiungere un accordo con il convenuto e di aver promosso a tale fine un procedimento di CP_1 consulenza preventiva a fini conciliativi ex art. 696-bis c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di
Napoli (n. R.G. 52958/2017). In tale procedimento è stata individuata la natura e le cause del fenomeno infiltrativo nonché gli interventi necessari alla sua eliminazione, con quantificazione dei danni riportati all'immobile attoreo.
2 Quindi nonostante i diversi tentativi per giungere ad una composizione bonaria della controversia, anche all'esito del procedimento preventivo, si rendeva necessario adire il
Tribunale.
Il pur regolarmente evocato in Controparte_3
giudizio non è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita mediante l'esame di un testimone e la valutazione degli esiti della consulenza disposta nel procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c.
La causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c. all'udienza del
16/12/2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
2. Va preliminarmente scrutinata la legittimazione delle parti.
Dalla documentazione prodotta dall'attrice (in particolare, il contratto di compravendita dell'immobile attoreo – cfr. produzione attorea) risulta che la stessa è proprietaria dell'unità immobiliare danneggiata, pacificamente sita all'interno del convenuto. Essa è, CP_1 pertanto, titolare del diritto di proprietà inciso dal fenomeno lesivo e, come tale, è pienamente legittimata ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
3. Passando al merito della controversia la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che si vanno ad esporre.
In punto di qualificazione giuridica, la spiegata domanda risarcitoria rientra nella previsione di cui all'art. 2051 c.c., essendo il danno, per come prospettato, ascrivibile ad un fenomeno infiltrativo derivante dall'appartamento in proprietà alla parte convenuta.
Come è noto, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un 3 accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. 27724/2018).
Ora, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve innanzitutto vagliarsi se la parte attrice abbia adempiuto all'onere della prova in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
Sul punto deve evidenziarsi che la prova dell'esistenza del danno e del nesso causale è stata pienamente confermata dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento di consulenza a fini conciliativi.
Il teste, escusso all'udienza del 15/04/2025, ha infatti confermato che Testimone_1 nell'anno 2015 l'appartamento attoreo era stato interessato da un fenomeno infiltrativo
(“Mia cugina mi palesò che c'era una problematica infiltrativa e, poiché era sola, mi chiese di accompagnarla. Nella casa mia cugina aveva degli ospiti, non so se inquilini o altro. Mi chiese di accompagnarla per vedere la situazione. era settembre 2015. Ricordo bene di aver visto il fenomeno infiltrativo nell'appartamento nel 2015. Ricordo la data in quanto proprio nel 2015 ebbi la diagnosi di un artroprotesi. Ci sono poi ritornato circa 8-9 mesi dopo nel 2016. Confermo che le infiltrazioni erano collocate come indicato nel capitolo 3). Nel 2016 le pareti erano bagnate ed era evidente un fenomeno di sgretolamento. In occasione del 2016 io e mia cugina abbiamo avuto anche modo di parlare con l'amministratore al quale gli abbiamo fatto presente il problema. Mia cugina mi disse anche che fece realizzare una piccola parete in cartongesso a metà della finestra. Dal 2016 non ci sono più tornato fino alle festività natalizie del 2024 in quanto mia cugina mi disse che non aveva ancora risolto il problema).
Il testimone ha poi riferito anche di essere tornato nell'appartamento nell'anno 2024 e di aver costatato che il fenomeno infiltrativo era ancora persistente (“Allora nel periodo di Natale
2024 ci sono ritornato. Ho costatato che l'umidità c'era ancora nonostante ci fosse la piccola parete in cartongesso. Io quest'umidità e queste infiltrazioni le ho viste nell'ambiente ingresso sotto la finestra e la parete della cucina e del bagno. L'infiltrazione è localizzata in questo posto).
Non si hanno ragioni di dubitare dell'attendibilità di tale testimone, il quale benché legato da rapporti di parentela con l'attrice (“ è mia cugina ed è la figlia della sorella di Parte_1 mia madre”), è apparso genuino avendo raccontato circostanze coerenti con quanto
4 riscontrato dallo stesso CTU nominato nella procedura di istruzione preventiva.
Il consulente ing. ha, infatti, descritto, documentato ed accertato la Persona_1 causa dei danni subiti all'unità immobiliare dell'attrice, riconducendola esclusivamente alle condizioni manutentive delle tubazioni di scarico orizzontale che passano per il pozzetto
(cfr. consulenza tecnica: “le causali degli inconvenienti riscontrati, a parere dello scrivente, sono da ricercarsi nelle presumibili deficienze (lesioni e/o parziali occlusioni con conseguente riduzione del calibro) delle vetuste tubazioni di scarico orizzontali passanti/confluenti nel pozzetto in questione. In particolare, la ricerca deve riguardare il pozzetto e le tubazioni subito a valle dello stesso.
Eventuali lesioni del pozzetto e/o delle tubazioni provocano, non essendo condotte in pressione, una lenta ma continua fuoriuscita dei liquidi ma, nel caso di condotte fecali confluenti, anche un odore sgradevole. […] nel caso di parziali occlusioni, il calibro residuo potrebbe permettere il modesto scarico singolo proveniente da tubazioni confluenti nel pozzetto ed afferenti ad eventuali unità immobiliari. Invece, in occasione di precipitazioni meteorologiche, detto calibro residuo risulterebbe insufficiente provocando la tracimazione nell'interro circostanze con conseguente interessamento delle pareti immediatamente adiacenti, ovvero
l'interessamento della parete nord ed est del soggiorno/ingresso dell'appartamento in argomento”).
Ed infatti il CTU a conferma del nesso di causalità tra le condizioni manutentive del pozzetto e le infiltrazioni riscontrate nell'appartamento attoreo ha constatato che “la parziale occlusione delle tubazioni a valle del pozzetto, con conseguente riduzione del calibro, determina la fuoriuscita di acque meteoriche provenienti dalla pluviale condominiale. Le acque percolano la muratura adiacente, risalgono per capillarità evaporano dalla superficie più calda ovvero all'interno dell'appartamento. Ciò ha causato e causa il degrado il degrado degli intonaci delle pareti identificate in sede peritale e della loro finitura con conseguente formazione di muffe”.
Il perito ha inoltre constatato, al memento del suo sopralluogo, la persistenza del fenomeno infiltrativo riferendo che alcun intervento di manutenzione era stato operato (“[…] in sede peritale non si sono riscontrati recenti interventi di manutenzione: il pozzetto è pressoché inaccessibile (foto n. 11) e, pertanto, insufficiente all'esecuzione di qualsivoglia manutenzione anche di tipo non invasivo;
espurgo a mezzo di idrojet”.
5 In applicazione dei principi di diritto sopra richiamati ed attese dunque le risultanze della
CTU non vi è dubbio che sussista la responsabilità ex 2051 c.c. del convenuto, CP_1
in quanto le infiltrazioni ed i connessi danni all'appartamento attoreo derivano dalle condizioni del pozzetto di spettanza Il non si è costituito e non CP_4 CP_1
è emersa alcuna evenienza inquadrabile nel fortuito e dunque l'ente di gestione convenuto deve essere condannato al risarcimento dei danni lamentati da parte attrice.
Per quanto concerne i pregiudizi collegati ai lavori occorrenti alla rimessione in ripristino dell'unità immobiliare si ritiene congruo l'importo stimato dal consulente tecnico, il quale dopo aver individuato tutte le opere necessarie al ripristino dello status quo ante ha proceduto alla esatta e congrua quantificazione dei danni in questione, determinati in complessivi 2.620,94 (oltre IVA).
Pertanto, l'importo spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno ammonta ad €
2.620,94 oltre IVA.
Alla predetta somma va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte
(sent. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
In ordine alla domanda volta ad ottenere la condanna della convenuta all'eliminazione delle cause del fenomeno infiltrativo, va dato atto che, il CTU ha dettagliatamente e logicamente individuato le opere necessarie per l'eliminazione completa del fenomeno infiltrativo (cfr. pag. 8 relazione tecnica): “a) disostruire l'accesso del pozzetto per permettere l'ispezione e/o manutenzione ordinaria;
b) procedere con espurgo a mezzo di autobotte a sistema IDROJET;
c) verificare, in occasione di precipitazioni metereologiche, o mediante simulazione, che il pozzetto non 6 sia allagato;
d)in caso di conferma positiva della verifica di cui sopra, attendere i tempi tecnici necessari e verificare se le pareti tendono ad asciugarsi. I tempi tecnici sono variabili a seconda dello spessore delle murature, della stagione e dell'orientamento. Nel caso in questione, essendo le pareti in muratura portante ed esposte a NORD, si consiglia un periodo non interiore ai 60gg, e) in caso negativo, procedere all'apertura della pavimentazione e/o delle murature, sedio del pozzetto e delle tubazioni fino alla individuazione dei componenti danneggiati. Procedere con la sostituzione degli elementi danneggiati ed al ripristino dello stato dei luoghi”.
Per quanto sopra osservato, dunque, il convenuto va pertanto condannato CP_1
all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione del fenomeno infiltrativo così come individuate dal CTU (pag. 8, risposta al 3° quesito).
Va invece rigettata la domanda relativa al pregiudizio lamentato dall'attrice a titolo di
“danno da ridotta salubrità dell'immobile” non risultando, per come dedotta e provata in atti, autonomamente dimostrato tal tipo di pregiudizio.
Si osserva, preliminarmente, che la domanda risarcitoria attorea così come formulata e parametrata al valore locativo dell'immobile, è strutturata, in sostanza, come richiesta di risarcimento di un danno patrimoniale da mancato godimento dell'unità immobiliare, che postula un'effettiva e apprezzabile limitazione dell'utilizzabilità dell'alloggio.
Nel caso di specie però questa apprezzabile limitazione è stato espressamente esclusa dal
CTU, il quale ha dato atto della perdurante fruizione dell'immobile da parte dell'attrice e dell'assenza di una reale compressione dell'uso dell'abitazione (cfr. CTU: “in sede peritale si
è riscontrato che la problematica investe il solo ambiente destinato a soggiorno e non l'intero immobile;
che detto ambiente era regolarmente fruito e che la problematica pertanto non aveva comportato limitazione di natura logistica. Pertanto, non è stata riscontrata alcuna compressione in termini di fruibilità”).
Per altro verso, invece, la ridotta salubrità dell'ambiente, così come descritta dal consulente
(muffe, odore di umido, potenziale rischio allergico), non risulta avere determinato in capo all'attrice alcun danno alla saulte, non essendo stati allegati né documentati specifici postumi di natura psico-fisica, né prodotte certificazioni mediche o accertamenti sanitari idonei a correlare le condizioni dell'immobile a un effettivo pregiudizio biologico temporaneo. In mancanza di tali allegazioni e riscontri probatori, un pregiudizio alla salute non può essere riconosciuto in via presuntiva sulla sola base della situazione di insalubrità
7 dell'alloggio, non potendosi ammettere un danno non patrimoniale “in re ipsa” derivante dalla mera presenza di muffe e umidità (cfr., da ultimo, Cass. civ., sent. n. 4886 del
24.02.2020; Cass. civ., ord. n. 19434 del 18.07.2019, relativa al danno non patrimoniale da immissioni eccedenti la normale tollerabilità; Cass. civ., ord. n. 28742 del 09.11.2018 secondo cui un danno non patrimoniale, quale il danno esistenziale, “non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico”; in termini Cass. civ., sent. n. 17460 del 04.07.2018; Cass. civ., ord. n.
2056 del 29.01.2018).
Va dichiarata, infine, l'inammissibilità della ulteriore domanda formulata da parte attrice solo in sede di precisazione delle conclusioni, finalizzata ad ottenere la condanna convenuto al pagamento di un'ulteriore somma “di euro 1.500,00 o alla diversa CP_1 maggiore o minore somma equitativamente determinata dall'On.le Giudicante per il peggioramento dei danni dovuti all'estensione del fenomeno infiltrativo al bagno e alla cucina, verificatosi nelle more della relazione peritale, oltre interessi legali”, poiché tardivamente formulata.
4. In considerazione del fatto che il CTU ha accertato che “l'esecuzione delle opere di seguito riportate, ai fini della loro efficacia e durata, dovrà avvenire solo dopo l'esecuzione delle opere di cui ai precedenti punti a, b, c, d ed e”, sussistono i presupposti per la concessione della misura coercitiva indiretta prevista dall'art. 614-bis c.p.c. Con il provvedimento di condanna, come da richiesta dell'attrice il convenuto deve essere condannato Parte_1 CP_1 ex art. 614-bis c.p.c. al pagamento di una somma di denaro per il ritardo dell'esecuzione dell'obbligo. Come previsto dall'ultimo comma dell'art. 614-bis, la somma in questione va determinata tenuto conto del valore della controversia, del danno prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
Nel caso in esame si stima equa una condanna al pagamento di euro 40,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, successivo al termine stabilito di giorni 90 decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento. La somma sarà
8 dovuta fino all'esecuzione del provvedimento e comunque (onde evitare che le “astreintes”, per effetto del progressivo cumularsi nel corso del tempo, assumano un ammontare complessivo manifestamente iniquo) per non oltre 100 giorni.
5. Nella liquidazione delle spese di lite si tiene conto anche di quelle sostenute nel procedimento di AT (“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” Cass. Civ. sent n. 28677/2023;
Cass. n. 9735/2020 Cass. n. 14268 del 2017).
Anche l'esborso sostenuto da parte ricorrente per la consulenza tecnica preventiva come liquidata in quella sede va posta a carico del Controparte_3
6 (euro 570,96 come liquidati dal giudice dell'AT e corrispondenti fatture in atti – cfr. doc.
[...]
n. 5 ricorso).
Nella liquidazione delle spese si deve altresì tenere conto delle spese per la consulenza di parte dell'arch. pari ad euro 570,96 importo che non appare eccessivo in Persona_2
relazione alla somma riconosciuta al CTU.
Di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26724/2024 ha ulteriormente chiarito la portata della pronuncia a SSUU n. 16990/2017 in punto di rimborso delle spese di CTP riaffermando che “la citata sentenza delle Sezioni Unite, al paragrafo 52., si è così espressa:
<<
5.2 Quanto alle spese per l'assistenza in giudizio da parte di un esperto è tralatizio, invece, il
principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. n. 1626 del 1965; conf. n. 625 del 1972). Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015,
n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)>>.
Quindi ai fini del rimborso la notula del CTP relativa all'attività svolta di assistenza tecnica
9 nel corso della consulenza svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. si ritiene sufficiente in quanto dimostra quanto meno l'assunzione della relativa obbligazione.
6. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 e ss.mm. secondo lo scaglione di riferimento (fino a 26.000,00), riconoscendo i compensi tra il minimo ed il medio per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante l'assenza di questioni giuridiche complesse e la limitata attività difensiva stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_3
1) In accoglimento della domanda nei limiti di quanto precisato in parte motiva, condanna il al pagamento, in Controparte_3
favore di a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della Parte_1 complessiva somma di euro 2.620,94 oltre IVA e interessi come in motivazione;
2) condanna il convenuto all'effettuazione dei lavori necessari CP_1
all'eliminazione del fenomeno infiltrativo così come individuati dal CTU (pag. 8 elaborato peritale svolto nella procedura di cui all'art. 696 bis acquisito nel presente giudizio) e riportati in motivazione;
3) rigetta le ulteriori richieste risarcitorie;
4) condanna il convenuto al pagamento, in favore di ex CP_1 Parte_1
art. 614-bis c.p.c., in caso di mancato rispetto dei termini indicati in motivazione, della somma di euro 40,00 per ogni giorno di ritardo dal compimento dell'opera, sino ad un massimo di 100 giorni;
5) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese CP_1 di giudizio, comprensive anche delle spese del procedimento di cui consulenza
10 preventiva a fini conciliativi, che vengono liquidate in euro 1.396,30 per esborsi
(comprensivo anche degli esborsi per la CTU e la CTP) ed euro 7.414,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% da attribuirsi all'avv.to Liborio Mennella dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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