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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/09/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
RG n. 365/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 365/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ) nato a [...]-Mirdite (Albania) il Parte_1 C.F._1
02.11.1986, residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv.
Andrea Cascianelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, Via
Cassinelli, 2b in virtù di procura in calce al ricorso e
C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesca Organtini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano,
Monte Zebio 33 in virtù di procura in calce al ricorso;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1 Le parti, con ricorso depositato il 14.05.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) si è trasferita presso l'abitazione dei propri genitori sita in Tagliacozzo Parte_2 via delle Orchidee n.27, in cui vivrà, quale genitore collocatario, con la figlia minore;
3) La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione prevalente presso la madre;
4) Il padre, compatibilmente con le esigenze di vita, sociali e di studio della figlia e previo accordo con la madre, potrà tenerla con sé in qualsiasi momento, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e, comunque, non meno di due fine settimana, alternati, di ciascun mese, nell'orario compreso tra le 9 del mattino del sabato e le 21 della domenica successiva con pernotto, e un pomeriggio a settimana dalle 16 alle 20.
5) Salvo differenti accordi scritti, la figlia minore trascorrerà con i genitori: durante le vacanze natalizie, il giorno 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno ed iniziando con la madre;
la stessa turnazione verrà osservata per i giorni del 31 dicembre e primo gennaio;
in ordine alle vacanze pasquali la minore trascorrerà, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con il genitore ed il lunedì in albis con l'altro; il giorno del compleanno della minore sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove non fosse possibile, starà con un genitore a pranzo e con l'altro a cena e viceversa l'anno successivo;
ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno e il giorno della Festa del papà e della mamma anche se dovessero cadere in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza. Dette modalità di regolamentazione della collocazione potranno essere liberamente variate dai genitori sulla scorta delle esigenze della prole. Tutti i ponti e le festività non contemplate nei precedenti punti saranno alternati dai genitori di anno in anno, a cominciare con il seguente calendario: 25 aprile con il padre;
1° maggio con la madre;
2 giugno con il padre;
27 aprile con la madre;
1° novembre con il padre;
8 dicembre con la madre;
il 15 agosto e, più precisamente, la settimana dal sabato precedente fino al sabato successivo, cominciando nel 2025 con la madre.
6) Durante le vacanze estive (dal 20 giugno al 01 settembre) la minore potrà trascorrere 20 giorni, anche non consecutivi con il padre. Tale periodo andrà concordato tra i genitori entro il
31 maggio.
2 7) In ragione della totale indipendenza economica dei genitori non è previsto alcun mantenimento a favore dell'uno ed a carico dell'altro;
8) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento per la figlia,
l'importo mensile di euro 300,00 (trecento/00), oltre rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e debitamente documentate, come da Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Avezzano, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
9) L'assegno unico universale sarà percepito al 50% dai coniugi.
10) Ogni altra eventuale questione economica potrà essere definita dai coniugi separatamente ed indipendentemente dalle condizioni di separazione;
11) Al fine di favorire un equilibrato sviluppo della minore, i genitori dovranno mantenere in loro presenza un contegno adeguato, evitando che gli stessi abbiano frequentazioni poco consone alla loro tranquilla crescita;
qualsiasi discussione tra i genitori o con altri familiari che acquisti il carattere di dissidio dovrà svolgersi lontano dalla figlia;
12) I genitori dovranno impegnarsi a far conservare i buoni rapporti fra la minore ed i nonni paterni e materni;
13) I genitori dovranno impegnarsi a non far frequentare la figlia minore agli eventuali rispettivi partners, se non in caso di relazione duratura e stabile;
14) I genitori hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore;
15) Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei propri passaporti e dei documenti validi per l'espatrio; l'eventuale inserimento della figlia nel passaporto di ognuno dei coniugi, sarà consentito solo previo consenso scritto da parte dell'altro.
16) Le spese del presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti.
17) Entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronuncia.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 14.05.2025
[...]
hanno adito congiuntamente il Tribunale per ivi Pt_1 Parte_2
sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio in data
5/9/2016 in Albania (AQ) e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del
3 Comune di Avezzano all'Atto n. 123, parte II, Serie C, anno 2025, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dall'unione è nata il [...] ad [...]_1
All'udienza del 17 settembre 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse della figlia della coppia e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Pt_2
come sopra meglio generalizzati.
[...]
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
- all'affido ed al collocamento della figlia:
“2) si è trasferita presso l'abitazione dei propri genitori sita in Tagliacozzo Parte_2 via delle Orchidee n.27, in cui vivrà, quale genitore collocatario, con la figlia minore;
3) La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione prevalente presso la madre;
4 -al diritto di visita paterno:
“4) Il padre, compatibilmente con le esigenze di vita, sociali e di studio della figlia e previo accordo con la madre, potrà tenerla con sé in qualsiasi momento, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e, comunque, non meno di due fine settimana, alternati, di ciascun mese, nell'orario compreso tra le 9 del mattino del sabato e le 21 della domenica successiva con pernotto, e un pomeriggio a settimana dalle 16 alle 20.
5) Salvo differenti accordi scritti, la figlia minore trascorrerà con i genitori: durante le vacanze natalizie, il giorno 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno ed iniziando con la madre;
la stessa turnazione verrà osservata per i giorni del 31 dicembre e primo gennaio;
in ordine alle vacanze pasquali la minore trascorrerà, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con il genitore ed il lunedì in albis con l'altro; il giorno del compleanno della minore sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove non fosse possibile, starà con un genitore a pranzo e con l'altro a cena e viceversa l'anno successivo;
ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno e il giorno della Festa del papà e della mamma anche se dovessero cadere in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza. Dette modalità di regolamentazione della collocazione potranno essere liberamente variate dai genitori sulla scorta delle esigenze della prole. Tutti i ponti e le festività non contemplate nei precedenti punti saranno alternati dai genitori di anno in anno, a cominciare con il seguente calendario: 25 aprile con il padre;
1° maggio con la madre;
2 giugno con il padre;
27 aprile con la madre;
1° novembre con il padre;
8 dicembre con la madre;
il 15 agosto e, più precisamente, la settimana dal sabato precedente fino al sabato successivo, cominciando nel 2025 con la madre.
6) Durante le vacanze estive (dal 20 giugno al 01 settembre) la minore potrà trascorrere 20 giorni, anche non consecutivi con il padre. Tale periodo andrà concordato tra i genitori entro il
31 maggio. “
-all'assegno di mantenimento per la figlia:
“7) In ragione della totale indipendenza economica dei genitori non è previsto alcun mantenimento a favore dell'uno ed a carico dell'altro;
8) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento per la figlia, l'importo mensile di euro 300,00 (trecento/00), oltre rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e debitamente
5 documentate, come da Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Avezzano, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
9) L'assegno unico universale sarà percepito al 50% dai coniugi.
10) Ogni altra eventuale questione economica potrà essere definita dai coniugi separatamente ed indipendentemente dalle condizioni di separazione;
”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Avezzano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto nell'Anno 2025, Atto n. 123, parte 2, Serie C.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 365/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ) nato a [...]-Mirdite (Albania) il Parte_1 C.F._1
02.11.1986, residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv.
Andrea Cascianelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, Via
Cassinelli, 2b in virtù di procura in calce al ricorso e
C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesca Organtini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano,
Monte Zebio 33 in virtù di procura in calce al ricorso;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1 Le parti, con ricorso depositato il 14.05.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) si è trasferita presso l'abitazione dei propri genitori sita in Tagliacozzo Parte_2 via delle Orchidee n.27, in cui vivrà, quale genitore collocatario, con la figlia minore;
3) La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione prevalente presso la madre;
4) Il padre, compatibilmente con le esigenze di vita, sociali e di studio della figlia e previo accordo con la madre, potrà tenerla con sé in qualsiasi momento, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e, comunque, non meno di due fine settimana, alternati, di ciascun mese, nell'orario compreso tra le 9 del mattino del sabato e le 21 della domenica successiva con pernotto, e un pomeriggio a settimana dalle 16 alle 20.
5) Salvo differenti accordi scritti, la figlia minore trascorrerà con i genitori: durante le vacanze natalizie, il giorno 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno ed iniziando con la madre;
la stessa turnazione verrà osservata per i giorni del 31 dicembre e primo gennaio;
in ordine alle vacanze pasquali la minore trascorrerà, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con il genitore ed il lunedì in albis con l'altro; il giorno del compleanno della minore sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove non fosse possibile, starà con un genitore a pranzo e con l'altro a cena e viceversa l'anno successivo;
ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno e il giorno della Festa del papà e della mamma anche se dovessero cadere in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza. Dette modalità di regolamentazione della collocazione potranno essere liberamente variate dai genitori sulla scorta delle esigenze della prole. Tutti i ponti e le festività non contemplate nei precedenti punti saranno alternati dai genitori di anno in anno, a cominciare con il seguente calendario: 25 aprile con il padre;
1° maggio con la madre;
2 giugno con il padre;
27 aprile con la madre;
1° novembre con il padre;
8 dicembre con la madre;
il 15 agosto e, più precisamente, la settimana dal sabato precedente fino al sabato successivo, cominciando nel 2025 con la madre.
6) Durante le vacanze estive (dal 20 giugno al 01 settembre) la minore potrà trascorrere 20 giorni, anche non consecutivi con il padre. Tale periodo andrà concordato tra i genitori entro il
31 maggio.
2 7) In ragione della totale indipendenza economica dei genitori non è previsto alcun mantenimento a favore dell'uno ed a carico dell'altro;
8) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento per la figlia,
l'importo mensile di euro 300,00 (trecento/00), oltre rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e debitamente documentate, come da Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Avezzano, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
9) L'assegno unico universale sarà percepito al 50% dai coniugi.
10) Ogni altra eventuale questione economica potrà essere definita dai coniugi separatamente ed indipendentemente dalle condizioni di separazione;
11) Al fine di favorire un equilibrato sviluppo della minore, i genitori dovranno mantenere in loro presenza un contegno adeguato, evitando che gli stessi abbiano frequentazioni poco consone alla loro tranquilla crescita;
qualsiasi discussione tra i genitori o con altri familiari che acquisti il carattere di dissidio dovrà svolgersi lontano dalla figlia;
12) I genitori dovranno impegnarsi a far conservare i buoni rapporti fra la minore ed i nonni paterni e materni;
13) I genitori dovranno impegnarsi a non far frequentare la figlia minore agli eventuali rispettivi partners, se non in caso di relazione duratura e stabile;
14) I genitori hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore;
15) Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei propri passaporti e dei documenti validi per l'espatrio; l'eventuale inserimento della figlia nel passaporto di ognuno dei coniugi, sarà consentito solo previo consenso scritto da parte dell'altro.
16) Le spese del presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti.
17) Entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronuncia.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 14.05.2025
[...]
hanno adito congiuntamente il Tribunale per ivi Pt_1 Parte_2
sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio in data
5/9/2016 in Albania (AQ) e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del
3 Comune di Avezzano all'Atto n. 123, parte II, Serie C, anno 2025, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dall'unione è nata il [...] ad [...]_1
All'udienza del 17 settembre 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse della figlia della coppia e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Pt_2
come sopra meglio generalizzati.
[...]
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
- all'affido ed al collocamento della figlia:
“2) si è trasferita presso l'abitazione dei propri genitori sita in Tagliacozzo Parte_2 via delle Orchidee n.27, in cui vivrà, quale genitore collocatario, con la figlia minore;
3) La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione prevalente presso la madre;
4 -al diritto di visita paterno:
“4) Il padre, compatibilmente con le esigenze di vita, sociali e di studio della figlia e previo accordo con la madre, potrà tenerla con sé in qualsiasi momento, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e, comunque, non meno di due fine settimana, alternati, di ciascun mese, nell'orario compreso tra le 9 del mattino del sabato e le 21 della domenica successiva con pernotto, e un pomeriggio a settimana dalle 16 alle 20.
5) Salvo differenti accordi scritti, la figlia minore trascorrerà con i genitori: durante le vacanze natalizie, il giorno 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno ed iniziando con la madre;
la stessa turnazione verrà osservata per i giorni del 31 dicembre e primo gennaio;
in ordine alle vacanze pasquali la minore trascorrerà, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con il genitore ed il lunedì in albis con l'altro; il giorno del compleanno della minore sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove non fosse possibile, starà con un genitore a pranzo e con l'altro a cena e viceversa l'anno successivo;
ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno e il giorno della Festa del papà e della mamma anche se dovessero cadere in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza. Dette modalità di regolamentazione della collocazione potranno essere liberamente variate dai genitori sulla scorta delle esigenze della prole. Tutti i ponti e le festività non contemplate nei precedenti punti saranno alternati dai genitori di anno in anno, a cominciare con il seguente calendario: 25 aprile con il padre;
1° maggio con la madre;
2 giugno con il padre;
27 aprile con la madre;
1° novembre con il padre;
8 dicembre con la madre;
il 15 agosto e, più precisamente, la settimana dal sabato precedente fino al sabato successivo, cominciando nel 2025 con la madre.
6) Durante le vacanze estive (dal 20 giugno al 01 settembre) la minore potrà trascorrere 20 giorni, anche non consecutivi con il padre. Tale periodo andrà concordato tra i genitori entro il
31 maggio. “
-all'assegno di mantenimento per la figlia:
“7) In ragione della totale indipendenza economica dei genitori non è previsto alcun mantenimento a favore dell'uno ed a carico dell'altro;
8) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento per la figlia, l'importo mensile di euro 300,00 (trecento/00), oltre rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e debitamente
5 documentate, come da Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Avezzano, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
9) L'assegno unico universale sarà percepito al 50% dai coniugi.
10) Ogni altra eventuale questione economica potrà essere definita dai coniugi separatamente ed indipendentemente dalle condizioni di separazione;
”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Avezzano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto nell'Anno 2025, Atto n. 123, parte 2, Serie C.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
6