CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 18/02/2026, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 699/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
SALVO MICHELE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4311/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259041459162000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 360/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 giusta delega, redatta su foglio separato, apposta in calce al presente atto,
Contro, Agenzia Delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, Ufficio Territoriale Milano 3, e,
Agenzia delle Entrate Riscossione – Milano.
Avverso: intimazione di pagamento n 068 2025 90414591 62/000 notificata il 23.09.2025, con la quale gli è stato intimato, il pagamento dell' avviso di accertamento TNNTNNM000089 relativo a IRPEF riferita all'anno
2016, per un importo complessivo di € 1.396,89 compresi interessi e sanzioni. L'intimazione, per quanto attiene i richiamati tributi e sanzioni è riferita all'avviso di accertamento n. TNNTNNM000089, del 17/12/2021, mai notificato al ricorrente.
Contesta l'Intimazione ed eccepisce. –1. Nullità - Illegittimità della intimazione di pagamento per omessa notifica dell'avviso di Accertamento TNNTNNM000089.
- 2. Prescrizione dei Tributi IRPEF e delle Sanzioni ed Interessi e dell'avviso di accertamento
TNNTNNM000089 ex art.li 2946 – 2948 c.c. ed ex art. 20 comma 3 dlgs 472/1997 - decadenza inesistenza della pretesa fiscale per la prescrizione dei Tributi e delle Sanzioni Interessi IRPEF ex art.li 2948 c.c. ed ex art. 20 comma 3 dlgs 472/1997.
- 3. Decadenza dell'Avviso di Accertamento TNNTNNM000089.
Conclude In via principale disporre/dichiarare la nullità l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 068
2025 90414591 62/000 e dell'avviso di accertamento fiscale impugnati, dichiarare non dovuta la somma di euro 1.271,63 per tributi IRPEF 2016 e per le relative sanzioni e accessori di legge (sanzioni pecuniarie - addizionale regionale IRPEF e interessi) per complessivi euro 124,26 per l'inefficacia inesistenza della pretesa tributaria conseguente alla mancata notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento e per la prescrizione dei tributi IRPEF e delle sanzioni comminate degli accessori e degli interessi come eccepito.
Con vittoria spese competenze onorari di giudizio oltre accessori di legge, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Difensore_1, che si dichiara antistatario. La DP II di Milano ritualmente costituitasi con controdeduzioni , in merito alla eccezione sollevata ne osserva la pretestuosità in quanto la pretesa tributaria indicata nella intimazione di pagamento impugnata è stata oggetto di avviso di accertamento regolarmente notificato al contribuente. L' ufficio a seguito del controllo sulla dichiarazione fiscale del contribuente, per il periodo di imposta 2016, ha notificato l'avviso di accertamento a mezzo del servizio postale all'indirizzo di residenza dello stesso, che corrisponde a quello indicato nel ricorso. Ebbene come risulta dalla documentazione allegata, la notifica può dirsi perfezionata in quanto si è realizzata la compiuta giacenza. All' Indirizzo di residenza, utilizzato per la notifica dell'avviso di accertamento, Indirizzo_1, Pero (MI), il Sig. Ricorrente_1 è risultato assente in data 23/11/2021, come risulta dall' avviso di ricevimento, che riporta il numero dell'avviso di accertamento, ovvero il numero
TNNTNNM000089 ed il numero di raccomandata di avvenuto deposito presso l'ufficio postale, spedita al contribuente. Trattandosi di un atto notificato a mezzo raccomandata con servizio postale, il notificatore non avendo trovato il destinatario dell'atto, ha lasciato un avviso di giacenza, il cui numero di raccomandata
è indicato nella cartolina. La notifica si considera perfezionata dopo 10 giorni dall'invio dell'avviso di giacenza.
Trascorso questo termine, la notifica si considera comunque avvenuta: l'avviso di accertamento risulta regolarmente notificato in data 17.12.2021.
Conclude. In via principale ed in ogni caso, rigettare il ricorso per tutti i motivi esposti in narrativa e condannare la ricorrente alle spese del giudizio come da nota spese che si allega.
AdER costituitasi con controdeduzioni , conclude nel merito: - per i motivi esposti, rigettare il ricorso nei confronti di Agenzia delle entrate – Riscossione, stante la correttezza del proprio operato;
con vittoria di spese.
Nelle memorie depositate il 07/11/25, parte ricorrente ribadisce la mancata prova dell'atto presupposto accertamento, alla intimazione impugnata. Ribadisce prescrizione e decadenza della pretesa.- L'avviso relativo al periodo d'imposta 2016 doveva essere notificato entro il 31.12.2021.
Insiste per l'accoglimento del ricorso e conseguente annullamento dell'intimazione impugnata.
Con ordinanza del 19/11/25 dep. 21/11/25, il Giudice respingeva la richiesta di sospensione;
rimettendo la liquidazione delle spese della procedura cautelare alla decisione conclusiva di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Le risultanze fattuali risultano diverse e difformi da quelle prospettate dal ricorrente.
La DPP II di Milano, ha dato prova che a seguito del controllo sulla dichiarazione fiscale del contribuente, per il periodo di imposta 2016, ha notificato l'avviso di accertamento a mezzo del servizio postale all'indirizzo di residenza dello stesso, che corrisponde a quello indicato nel ricorso. Dalla documentazione allegata, la notifica risulta perfezionata in quanto si è realizzata la compiuta giacenza. All' Indirizzo di residenza, utilizzato per la notifica dell'avviso di accertamento, Indirizzo_1, Pero (MI). Il Sig. Ricorrente_1 è risultato assente in data 23/11/2021, come risulta dall' avviso di ricevimento, che riporta il numero dell'avviso di accertamento, ovvero il numero TNNTNNM000089 ed il numero di raccomandata di avvenuto deposito presso l'ufficio postale, spedita al contribuente. Trattandosi di un atto notificato a mezzo raccomandata con servizio postale , il notificatore non avendo trovato il destinatario dell'atto ha lasciato un avviso di giacenza, il cui numero di raccomandata è indicato nella cartolina. La notifica si considera perfezionata dopo 10 giorni dall'invio dell'avviso di giacenza. Trascorso questo termine, la notifica si considera comunque avvenuta: l'avviso di accertamento risulta regolarmente notificato in data 17.12.2021, come da avviso di ricevimento.
L'avviso di accertamento risulta notificato entro i termini di decadenza, come dedotto dal ricorrente ,”l'avviso relativo al periodo d'imposta 2016 doveva essere notificato entro il 31.12.2021”.
In materia di notifica di atti tributari, effettuati direttamente con servizio postale la Corte di legittimità ritiene valida la notifica effettuata come nel caso di specie con il solo invio della raccomandata del deposito presso l'ufficio postale, la notifica si perfeziona dopo il decimo giorno per compiuta giacenza.
A conferma della corretta notifica si riporta consolidato principio statuito dalla Corte di Legittimità , a cui questo giudice vi aderisce non sussistendo motivi di discostarsi stante il carattere nomofilattico (tra le tante cass. n. 18889/25 in motiv). “Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dall'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982 n. 890, secondo cui: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore». D'altra parte, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario,
è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza
(o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore
(in termini: Cass., Sez. 6^-5, 2 febbraio 2016, n. 2047; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez.
5^, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre
2020, n. 29504; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2021, n. 12920; Cass.,
Sez. 5^, 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023,
n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355). Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod. proc. civ. e della legge 20 novembre 1982, n. 890, ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2012, n. 9111; 12081; Cass.,
Sez. 5^, 22 dicembre 2017, n. 30824; Cass., Sez. 6^- 5, 17 maggio 2018, n. Cass., Sez. 5^, 28 dicembre
2018, n. 33563; Cass., Sez. 5^, 29 agosto 2019, n. 21815; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 16992; Cass.,
Sez. 6^-5, 29 ottobre 2020, n. 23828; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, n. 5154; Cass. Sez. 5^, 17 marzo
2021, n. 7464; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17712).......Pur non essendo direttamente applicabile il disposto dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in difetto, nel regolamento del servizio postale ordinario, di una regola (analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dall'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890) sul momento in cui si debba ritenere pervenuto al destinatario un atto che l'agente postale abbia depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata, debba farsi applicazione - non diretta ma analogica - della regola dettata nell'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre
1982, n. 890, secondo cui: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore». La Corte ha, quindi, ritenuto che la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che «la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro dei piego, se anteriore» (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 2 giugno 2016, n. 2047; Cass., Sez. 6^-5, 10 agosto
2017, n. 19958; Cass., Sez. 6^-5, 10 agosto 2017, n. 19958; Cass., Sez. 6^-5, 20 febbraio 2018, n. 4049;
Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34250; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431;
Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355)”. Per le ragioni sopra esposte la notifica dell'avviso di accertamento risulta ritualmente avvenuta per compiuta giacenza. Risulta inviata la raccomandata informativa in data 23/11/21 di avvenuto deposito. Sull'avviso di ricevimento è riportato il numero dell'avviso di accertamento TNNTNNM000089.
Non sussiste decadenza. Nessuna prescrizione risulta maturata.
In presenza di accertamento definitivo, nessuna altra contestazione può essere sollevata con “l'Intimazione” se non per vizi propri.
Per le ragioni sopra esposte , il ricorso risulta infondato e va rigettato. Segue la condanna a carico della parte soccombente alle spese di giudizio che liquida € 300,00. (trecento) per ogni parte resistente costituita, compresa la fase cautelare, oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria sezione 11 in composizione monocratica , rigetta il ricorso e condanna parte soccombente alle spese di giudizio che liquida € 300,00. (trecento) per ogni parte resistente costituita oltre oneri di legge se dovuti.
Il giudice
HE SA
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
SALVO MICHELE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4311/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259041459162000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 360/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 giusta delega, redatta su foglio separato, apposta in calce al presente atto,
Contro, Agenzia Delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, Ufficio Territoriale Milano 3, e,
Agenzia delle Entrate Riscossione – Milano.
Avverso: intimazione di pagamento n 068 2025 90414591 62/000 notificata il 23.09.2025, con la quale gli è stato intimato, il pagamento dell' avviso di accertamento TNNTNNM000089 relativo a IRPEF riferita all'anno
2016, per un importo complessivo di € 1.396,89 compresi interessi e sanzioni. L'intimazione, per quanto attiene i richiamati tributi e sanzioni è riferita all'avviso di accertamento n. TNNTNNM000089, del 17/12/2021, mai notificato al ricorrente.
Contesta l'Intimazione ed eccepisce. –1. Nullità - Illegittimità della intimazione di pagamento per omessa notifica dell'avviso di Accertamento TNNTNNM000089.
- 2. Prescrizione dei Tributi IRPEF e delle Sanzioni ed Interessi e dell'avviso di accertamento
TNNTNNM000089 ex art.li 2946 – 2948 c.c. ed ex art. 20 comma 3 dlgs 472/1997 - decadenza inesistenza della pretesa fiscale per la prescrizione dei Tributi e delle Sanzioni Interessi IRPEF ex art.li 2948 c.c. ed ex art. 20 comma 3 dlgs 472/1997.
- 3. Decadenza dell'Avviso di Accertamento TNNTNNM000089.
Conclude In via principale disporre/dichiarare la nullità l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 068
2025 90414591 62/000 e dell'avviso di accertamento fiscale impugnati, dichiarare non dovuta la somma di euro 1.271,63 per tributi IRPEF 2016 e per le relative sanzioni e accessori di legge (sanzioni pecuniarie - addizionale regionale IRPEF e interessi) per complessivi euro 124,26 per l'inefficacia inesistenza della pretesa tributaria conseguente alla mancata notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento e per la prescrizione dei tributi IRPEF e delle sanzioni comminate degli accessori e degli interessi come eccepito.
Con vittoria spese competenze onorari di giudizio oltre accessori di legge, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Difensore_1, che si dichiara antistatario. La DP II di Milano ritualmente costituitasi con controdeduzioni , in merito alla eccezione sollevata ne osserva la pretestuosità in quanto la pretesa tributaria indicata nella intimazione di pagamento impugnata è stata oggetto di avviso di accertamento regolarmente notificato al contribuente. L' ufficio a seguito del controllo sulla dichiarazione fiscale del contribuente, per il periodo di imposta 2016, ha notificato l'avviso di accertamento a mezzo del servizio postale all'indirizzo di residenza dello stesso, che corrisponde a quello indicato nel ricorso. Ebbene come risulta dalla documentazione allegata, la notifica può dirsi perfezionata in quanto si è realizzata la compiuta giacenza. All' Indirizzo di residenza, utilizzato per la notifica dell'avviso di accertamento, Indirizzo_1, Pero (MI), il Sig. Ricorrente_1 è risultato assente in data 23/11/2021, come risulta dall' avviso di ricevimento, che riporta il numero dell'avviso di accertamento, ovvero il numero
TNNTNNM000089 ed il numero di raccomandata di avvenuto deposito presso l'ufficio postale, spedita al contribuente. Trattandosi di un atto notificato a mezzo raccomandata con servizio postale, il notificatore non avendo trovato il destinatario dell'atto, ha lasciato un avviso di giacenza, il cui numero di raccomandata
è indicato nella cartolina. La notifica si considera perfezionata dopo 10 giorni dall'invio dell'avviso di giacenza.
Trascorso questo termine, la notifica si considera comunque avvenuta: l'avviso di accertamento risulta regolarmente notificato in data 17.12.2021.
Conclude. In via principale ed in ogni caso, rigettare il ricorso per tutti i motivi esposti in narrativa e condannare la ricorrente alle spese del giudizio come da nota spese che si allega.
AdER costituitasi con controdeduzioni , conclude nel merito: - per i motivi esposti, rigettare il ricorso nei confronti di Agenzia delle entrate – Riscossione, stante la correttezza del proprio operato;
con vittoria di spese.
Nelle memorie depositate il 07/11/25, parte ricorrente ribadisce la mancata prova dell'atto presupposto accertamento, alla intimazione impugnata. Ribadisce prescrizione e decadenza della pretesa.- L'avviso relativo al periodo d'imposta 2016 doveva essere notificato entro il 31.12.2021.
Insiste per l'accoglimento del ricorso e conseguente annullamento dell'intimazione impugnata.
Con ordinanza del 19/11/25 dep. 21/11/25, il Giudice respingeva la richiesta di sospensione;
rimettendo la liquidazione delle spese della procedura cautelare alla decisione conclusiva di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Le risultanze fattuali risultano diverse e difformi da quelle prospettate dal ricorrente.
La DPP II di Milano, ha dato prova che a seguito del controllo sulla dichiarazione fiscale del contribuente, per il periodo di imposta 2016, ha notificato l'avviso di accertamento a mezzo del servizio postale all'indirizzo di residenza dello stesso, che corrisponde a quello indicato nel ricorso. Dalla documentazione allegata, la notifica risulta perfezionata in quanto si è realizzata la compiuta giacenza. All' Indirizzo di residenza, utilizzato per la notifica dell'avviso di accertamento, Indirizzo_1, Pero (MI). Il Sig. Ricorrente_1 è risultato assente in data 23/11/2021, come risulta dall' avviso di ricevimento, che riporta il numero dell'avviso di accertamento, ovvero il numero TNNTNNM000089 ed il numero di raccomandata di avvenuto deposito presso l'ufficio postale, spedita al contribuente. Trattandosi di un atto notificato a mezzo raccomandata con servizio postale , il notificatore non avendo trovato il destinatario dell'atto ha lasciato un avviso di giacenza, il cui numero di raccomandata è indicato nella cartolina. La notifica si considera perfezionata dopo 10 giorni dall'invio dell'avviso di giacenza. Trascorso questo termine, la notifica si considera comunque avvenuta: l'avviso di accertamento risulta regolarmente notificato in data 17.12.2021, come da avviso di ricevimento.
L'avviso di accertamento risulta notificato entro i termini di decadenza, come dedotto dal ricorrente ,”l'avviso relativo al periodo d'imposta 2016 doveva essere notificato entro il 31.12.2021”.
In materia di notifica di atti tributari, effettuati direttamente con servizio postale la Corte di legittimità ritiene valida la notifica effettuata come nel caso di specie con il solo invio della raccomandata del deposito presso l'ufficio postale, la notifica si perfeziona dopo il decimo giorno per compiuta giacenza.
A conferma della corretta notifica si riporta consolidato principio statuito dalla Corte di Legittimità , a cui questo giudice vi aderisce non sussistendo motivi di discostarsi stante il carattere nomofilattico (tra le tante cass. n. 18889/25 in motiv). “Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dall'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982 n. 890, secondo cui: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore». D'altra parte, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario,
è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza
(o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore
(in termini: Cass., Sez. 6^-5, 2 febbraio 2016, n. 2047; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez.
5^, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre
2020, n. 29504; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2021, n. 12920; Cass.,
Sez. 5^, 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023,
n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355). Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod. proc. civ. e della legge 20 novembre 1982, n. 890, ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2012, n. 9111; 12081; Cass.,
Sez. 5^, 22 dicembre 2017, n. 30824; Cass., Sez. 6^- 5, 17 maggio 2018, n. Cass., Sez. 5^, 28 dicembre
2018, n. 33563; Cass., Sez. 5^, 29 agosto 2019, n. 21815; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 16992; Cass.,
Sez. 6^-5, 29 ottobre 2020, n. 23828; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, n. 5154; Cass. Sez. 5^, 17 marzo
2021, n. 7464; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17712).......Pur non essendo direttamente applicabile il disposto dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in difetto, nel regolamento del servizio postale ordinario, di una regola (analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dall'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890) sul momento in cui si debba ritenere pervenuto al destinatario un atto che l'agente postale abbia depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata, debba farsi applicazione - non diretta ma analogica - della regola dettata nell'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre
1982, n. 890, secondo cui: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore». La Corte ha, quindi, ritenuto che la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che «la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro dei piego, se anteriore» (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 2 giugno 2016, n. 2047; Cass., Sez. 6^-5, 10 agosto
2017, n. 19958; Cass., Sez. 6^-5, 10 agosto 2017, n. 19958; Cass., Sez. 6^-5, 20 febbraio 2018, n. 4049;
Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34250; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431;
Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355)”. Per le ragioni sopra esposte la notifica dell'avviso di accertamento risulta ritualmente avvenuta per compiuta giacenza. Risulta inviata la raccomandata informativa in data 23/11/21 di avvenuto deposito. Sull'avviso di ricevimento è riportato il numero dell'avviso di accertamento TNNTNNM000089.
Non sussiste decadenza. Nessuna prescrizione risulta maturata.
In presenza di accertamento definitivo, nessuna altra contestazione può essere sollevata con “l'Intimazione” se non per vizi propri.
Per le ragioni sopra esposte , il ricorso risulta infondato e va rigettato. Segue la condanna a carico della parte soccombente alle spese di giudizio che liquida € 300,00. (trecento) per ogni parte resistente costituita, compresa la fase cautelare, oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria sezione 11 in composizione monocratica , rigetta il ricorso e condanna parte soccombente alle spese di giudizio che liquida € 300,00. (trecento) per ogni parte resistente costituita oltre oneri di legge se dovuti.
Il giudice
HE SA